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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14326
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurabilità del reato -
Art. 42, 4° c., cod. pen.. Il reato di lottizzazione abusiva è a
consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di
autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli
strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla
stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di
esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione
edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa
essere commessa per colpa (Cassazione Sezioni Unite sentenza 28.11.2001, Salvini;
Cass., Sez. III, 1.7.2004, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri).
Pertanto, non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per
le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., restando ovviamente
esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale
e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo
l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte
Costituzionale. Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Zortea. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14326
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UDIENZA del 10/01/2008
SENTENZA N. 28
REG. GENERALE R.G.N..14149/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico Altieri
Presidente
Guido De Maio
Componente
Alfredo Teresi
Aldo Fiale
Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZORTEA Aldo, nato a Borgo Valsugana il 20.8.1946 avverso la sentenza 24.11.2006
della Corte di Appello di Trento
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Salzano, il chiedendo
il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv.to Luca Pontalti, il quale ha concluso chiedendo ricorso
quale ha concluso l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di Appello di Trento, con sentenza dei 24.11.2006, confermava la
sentenza 21.10.2005 del Tribunale di Trento - Sezione distaccata di Borgo
Valsugana, che - in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato - aveva
affermato la responsabilità penale (anche) di Zortea Aldo in ordine al reato di
cui:
- all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 [per avere, quale esecutore dei
lavori, concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di terreni, sui
quali realizzava, in assenza di permesso di costruire, opere di scavo,
sbancamento, riporto di terra e la prosecuzione del tracciato di una strada
comportanti trasformazioni urbanistiche acc. in Roncegno, località "Larganza",
fino al 5.2.2004]
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena
di mesi uno di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda, sostituendo la sanzione
detentiva con quella pecuniaria corrispondente di euro 1.140,00 di ammenda e
concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dello Zortea, i quali
hanno eccepito che:
- incongruamente i giudici del merito avrebbero individuato la natura e finalità
lottizzatoria delle opere in concreto realizzate, laddove le stesse "non erano
giunte ad un livello tale da consentire di affermare, con sufficiente certezza,
quale ne sarebbe stato il futuro sviluppo". Nella specie non vi sarebbe stata
una vera e propria trasformazione del territorio, ma un mero abuso edilizio,
successivamente legittimato attraverso il rilascio di concessione in sanatoria;
- non sarebbe configurabile l'elemento soggettivo del reato, che si pone quale
"contravvenzione a struttura necessariamente dolosa".
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché le doglianze anzidette sono infondate.
1. Il reato di lottizzazione abusiva ben può configurarsi, secondo la
giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in presenza di un intervento
sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto
preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui
esiste la necessita di attuare le previsioni dello strumento urbanistico
generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una
convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova
realizzazione.
La fattispecie in esame è caratterizzata dall'approvazione da parte del Comune
di Roncegno, nel novembre dell'anno 1999, di un piano guida di lottizzazione di
terreni siti in località "Larganza" ed appartenenti in massima parte alla s.r.l.
"Immobiliare Anita": detto piano aveva suddiviso un vasto comprensorio - sito in
zona classificata come "artigianale e produttiva del settore secondario di
interesse comprensoriale e locale" - per l'edificazione del quale lo strumento
urbanistico generale prevedeva la redazione di uno strumento attuazione - in tre
ambiti, per ciascuno dei quali si sarebbe dovuta successivamente rilasciare
apposita autorizzazione a lottizzare.
Un'autorizzazione siffatta era poi intervenuta per gli ambiti 1 e 2 (ed erano
state stipulate le rispettive convenzioni di lottizzazione con rilascio di
concessioni edilizie per la realizzazione di capannoni industriali-artigianali)
ma, durante l'esecuzione dei lavori riguardanti il secondo ambito, si era
proceduto alla realizzazione di opere ad evidenza finalizzate ad attrezzare allo
sfruttamento edificatorio anche il suolo del terzo ambito, per il quale non era
stata ancora presentata alcuna richiesta autorizzatoria.
Allo Zortea, in particolare, era stata affidata in appalto (con contratto del
22.6.2002) l'esecuzione di opere di scavo "per formazione piani dei lotti"
nell'ambito 3, ed espressamente gli era stato data indicazione di attenersi alla
linee portanti di un progetto lottizzatorio già predisposto per tale ambito sia
pure non ancora presentato all'ente locale.
Con argomentazioni logiche e razionali, pertanto, i giudici del merito - pure in
presenza di opere non ancora ultimate al momento della disposta sospensione dei
lavori - hanno ravvisato che era in atto "una trasformazione edilizia ed
urbanistica di territorio non completamente urbanizzato", rivolta a conferire un
diverso assetto ad una porzione di esso con modalità consentibili soltanto
attraverso la previa predisposizione di un piano attuativo.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric.
Cancilleri - hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura
come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui
sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale
conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e
condizionate, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di
programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, è stata superata da successive sentenze di questa
III Sezione con argomentazioni alle quali (per economia di esposizione) si
rinvia e che il Collegio pienamente condivide.
In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo che le Sezioni
Unite - con la sentenza 28.11.2001, Salvini - hanno riconosciuto (in perfetta
aderenza, del resta, al testuale dettato normativo) che il reato di
lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per
il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della
legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio
escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la
contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla
concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che
materiale, possa essere commessa per colpa (vedi Cass., Sez. III: 1.7.2004,
Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri).
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio
generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen.,
restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici
del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen.
secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte
Costituzionale.
Nella specie, gli elementi quanto meno di colpa per negligenza risultano
ampiamente evidenziati dai giudici del merito e la Corte territoriale, in
particolare, ha rilevato che lo Zortea aveva piena consapevolezza della finalità
lottizzatoria delle opere che gli erano state commissionate, poiché nel relativo
contratto di appalto egli assumeva "la responsabilità appunto di lavori da
eseguirsi in conformità ad un progetto di lottizzazione che, per i suoi
prolungati rapporti con la ditta committente e con la direzione dei lavori, ben
sapeva non essere stato ancora approvato".
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
ROMA, 10.1.2008
Deposito in Cancelleria 7/04/2008
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