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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Violazioni paesaggistiche - Reato di pericolo -
Sanzione applicabile - Art. 1 sexies L. n. 431/1985 (poi art. 163, D.Lgs.
n. 490/1999 ed ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004). Il reato di cui all'art. 163
del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed
attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo
e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non e necessario un effettivo
pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte
penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in
astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli
edifici. [Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc.
Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003,
Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargetitini; 5.8.2003,
Mori; 7.10.2003, Fierro]. Sicché, l'unica sanzione applicabile alle violazioni
dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (poi art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 ed ora art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004), qualunque sia la condotta
violatrice concretamente accertata, è quella fissata dalla lettera c) dell'art,
20 della legge n. 47/1985, attualmente riprodotta dall'art. 44, l° comma,
lettera c), del T.U. 6.6.2001, n. 380, (Cass., Sez. III, 28.2.2001, n. 8359,
Giannone; 15.6.2001, n. 30866, Visco ed altro; Cass. 22.11.2002, n. 4263,
Ferrari; Cass., 6.12.2002, n. 5432, Parrìnello; Cass., 31.1.2003, n. 12001,
Venturi; Cass., 9.4.2003, n. 24775, Messina; Cass., 20.6.2006, Bol.). Pres.
Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zone paesisticamente vincolate - Interventi in
genere - Disciplina ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Nelle zone
paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio
sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate
dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del
territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi
(con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143,
5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi
previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e
straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel
taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e
di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Pres. Altieri - Est. Fiale -
Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud.
10/01/2008), Sentenza n. 14333
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nuove costruzioni in
aree vincolate - Sanatoria - Esclusione - Art. 32 del D.L. n. 269/2003. Non
sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le
nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in
area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (Cass.,
Sez. III, 12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio). Nella specie è
stato accertata, l'esecuzione di opere costituenti "vere e proprie addizioni
edilizie di notevole entità". Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n.
14333
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e
risanamento conservativo - Natura e limiti - Fattispecie. L'art. 3, 1° comma
- lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1°
comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli interventi di restauro
e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili'.
Tali interventi, in particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; -
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso; - l'eliminazione di elementi estranei aIl'organismo edilizio. La
finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e
globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di
conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e
strutturali". Per contro, ne deriva che non possono essere mutati: - la
"qualificazione tipologica" dei manufatto preesistente, cioè i caratteri
architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base
alle tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi,
elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto,
configurando l'immagine caratteristica di esso; - gli "elementi strutturali",
cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizia.
Nella fattispecie in esame, invece, non é stata ravvisata un'attività di
conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i
limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con
stravolgimento di elementi tipologici e formali. Pres. Altieri - Est. Fiale -
Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud.
10/01/2008), Sentenza n. 14333
PROCEDURE E VARIE - Difensore di fiducia - Assente per legittimo impedimento
- Effetti - Sospensione o rinvio dell'udienza per legittimo impedimento -
Difensore nominato d'ufficio - Avviso in forma orale - Art. 97, comma 4°, c.p.p..
Nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per
un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal
sostituto del difensore nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene
dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo
favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito
dell'impedimento predetto. (Corte Suprema Di Cassazione Sezioni Unite, 9.3.2006,
n. 8285). Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio
dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della
nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di
rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella
forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi
dell'art. 97, comma 4°, c.p.p., il quale esercita i diritti ed assume i doveri
del difensore sostituito, sicché nessuna comunicazione é dovuta a quest'ultimo.
(Corte Suprema Di Cassazione Sezioni Unite, 9.3.2006, n. 8285). Pres. Altieri -
Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
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UDIENZA 10/01/2008
SENTENZA N.62
REG. GENERALE N. 17104/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico Altieri
Presidente
Dott. Guido De Maio Componente
Dott. Alfredo Teresi Componente
Dott. Aldo Fiale
Componente
Dott. Silvio Amoresano Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BARBI Beniamino, nato a Castiglione d'Orda il 5.3.1949
2. DIONORI Clori, nata a Chianciano Terme il 21.12.1949
avverso la sentenza 12.2.2007 della Corte di Appello di Firenze
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Salzano, il quale ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv.to Pietro Corsi, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 12.2.2007, confermava la
sentenza 7.12.2005 del Tribunale di Grosseto Sezione distaccata di Orbetello,
che aveva affermato la responsabilità penale di Barbi Beniamino e Dionori Clori
in ordine ai reati di cui:
- all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, in assenza
del prescritto permesso di costruire, in zona assoggettata a vincolo
paesaggistico e specificamente nel terreno circostante un proprio fabbricato: un
muro in cemento, una serie di muri in pietrame e malta, una scalinata in
muratura, lavori di sbancamento, nonché una tettoia ad angolo, delle dimensioni
massime di mt. 10 x 9,30, costituita da struttura lignea, laterizi e copertura
in materiale impermeabilizzante - acc. in Monte Argentario, loc. "La Carpina",
il 5.11.2003);
- all'art. 163 del D.Lgs. n_ 490/1999 (per avere realizzato le opere anzidette
in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo)
e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.,
aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di giorni 21 di arresto ed euro
21.000,00 di ammenda, con i doppi benefici di legge, ordinando la rimessione in
pristino dello stato originario dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore, il quale - sotto i
profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la nullità della stessa per omesso avviso, al difensore ed agli imputati, del
rinvio dell'udienza tenutasi il 17.11.2006 e differita al 12.2.2007 per adesione
dello stesso difensore all'astensione promossa dalla rappresentanza forense;
- l'incongrua esclusione delle opere eseguite dalla categoria del "restauro e
risanamento conservativo", in relazione alla quale non richiesto il permesso
di costruire;
- l'insussistenza dei reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999, dovendo
escludersi che gli interventi in concreto realizzati fossero idonei ad esporre
il paesaggio al pericolo di un danno; in subordine, la punibilità del fatto ai
sensi della lettera a) dell'art. 44 del D.P_R. n. 380/2001, trattandosi di opere
che "non gravano sul territorio dal punto di vista del carico edilizio";
- la illegittimità della ritenuta inapplicabilità della normativa di "condono
edilizio", posta dell'art. 35 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge
n. 326/2003, pur senza avere esperito un indispensabile accertamento peritale
circa I'effettiva entità delle opere realizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Si eccepisce, con il primo motivo, la illegittimità della dichiarazione di
contumacia degli imputati in assenza del difensore di fiducia per legittimo
impedimento a comparire preventivamente comunicato; in ipotesi siffatte,
inoltre, il difensore fiduciario impedito e sostituito di ufficio,
"resterebbe l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni
previste a garanzia della difesa".
Al riguardo, invece, deve ribadirsi l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite
di questa Corte Suprema (Sez. Unite, 9.3.2006, n. 8285) secondo il quale:
a) nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza
per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato
dal sostituto del difensore nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene
dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo
favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito
dell'impedimento predetto;
b) il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per
legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo
quando non ne sia stabilita la data già nelI'ordinanza di rinvio, posto che, nel
caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal
difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma
4°, c.p.p., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore
sostituito, sicché nessuna comunicazione é dovuta a quest'ultimo.
2. Infondata é altresì la doglianza di incongrua esclusione della
riconducibilità delle opere realizzate al regime del "restauro e risanamento
conservativo".
L'art. 3, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita
dall'art. 31, 1° comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli
interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso
con esso compatibili'.
Tali interventi, in particolare, possono comprendere:
- il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio;
- l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso;
- l'eliminazione di elementi
estranei aIl'organismo edilizio.
La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e
globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di
conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e
strutturali".
Ne deriva che non possono essere mutati:
- la "qualificazione tipologica" dei manufatto preesistente, cioè i caratteri
architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base
alle tipologie edilizie;
- gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che
distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine
caratteristica di esso;
- gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la
struttura dell'organismo edilizia.
Nella fattispecie in esame, invece, non é ravvisabile un'attività di
conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i
limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con
stravolgimento di elementi tipologici e formali.
3. Secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema [vedi Cass., Sez. III:
29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore;
4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in
proc. Invernici; 26.5.2003, Sargetitini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]
secondo il quale il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1
sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del
D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità
dell'illecito, non e necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo
escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si
prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e
l'aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione
già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di
rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente
disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione
dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non
soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano
paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad
eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella
manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro
conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non
comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie
od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non
alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione,
riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi
nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia).
La fattispecie in esame - come esattamente evidenziato dalla Corte di merito - è
caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere oggettivamente non
irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste,
pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita
nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una
violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed
all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.
3.1 Deve essere riaffermato poi l'ormai consolidato principio secondo il quale
l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art. I sexies della legge n.
431/1985 (poi art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 ed ora arti 181 del D.Lgs.
22.1.2004, n. 42), qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata,
é quella fissata dalla lettera e) dell'art. 20 della legge n. 47/1985,
attualmente riprodotta dall'art. 44, 1° comma, lettera c), del T.U. 6.6.2001, n.
380 [per l'affermazione di tale principio vedi, tra le pronunzie più recenti,
Cass.., Sez. III: 28.2.2001, n. 8359, Giannone; 15.6.2001, n. 30866, Visco ed
altro; 22.11.2002, n. 4263, Ferrari; 6.12.2002, n. 5432, Parrìnello; 31.1.2003,
n. 12001, Venturi; 9.4.2003, n. 24775, Messina; 20.6.2006, Bol.
4. Va ribadito, infine, I'orientamento costante di questa Corte Suprema secondo
il quale non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.
269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo
edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi
paesistici (vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass.,
Sez. III: 12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio).
Nella specie i giudici dei merito hanno accertato, infatti, l'esecuzione di
opere costituenti "vere e proprie addizioni edilizie di notevole entità".
5. Al rigetto del ricorso segue, a nonna dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale
delle spese del procedimento.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali.
ROMA, 10.1.2008
Deposito in Cancelleria 7/04/2008
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