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CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n. 17858
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione non disposta con sentenza -
Giudice dell'esecuzione - Elencazione delle “altre competenze” (art. 676 cod.
proc. pen.) - Demolizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La
demolizione non disposta con la sentenza non può essere ordinata successivamente
alla formazione del giudicato in sede esecutiva. Inoltre, l’elencazione delle
“altre competenze” del G.E. indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. deve
intendersi tassativa, sicché non rientra in queste ultime la facoltà di
surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di
ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di
statuire sulla restituzione e confisca dei beni. Fattispecie nella quale il G.E.
adito ex art. 676 cod. proc. pen. aveva respinto una richiesta di dissequestro
di un manufatto abusivo contestualmente accogliendo la richiesta del P.M. di
ordinarne la demolizione. La Corte, dopo aver ricordato che, per giurisprudenza
consolidata, l’omissione di tale ordine da parte del giudice di merito non è
emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod.
proc. pen.). Presidente Vitalone, Relatore Squassoni, Ric. Salata. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n. 17858
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Omissione - Vitium in
iudicando non rettificabile a sensi dell'art.130 cpp. L'omissione
dell'ordine di demolizione costituisce una vitium in iudicando non
rettificabile a sensi dell'art.130 cpp. Presidente Vitalone, Relatore Squassoni,
Ric. Salata. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud.
25/03/2008), Sentenza n. 17858
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UDIENZA DEL
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, adito a sensi
dell'art.676 cpp, ha respinto la istanza di Salata Giovanni intesa ad ottenere
il dissequestro di un manufatto abusivo (per l'edificazione del quale gli era
stata applicata la pena concordata con sentenza 20 settembre 2005 passata in
giudicato); indi, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha
ordinato la demolizione del manufatto.
Il Giudice ha dato atto che tale statuizione era stata omessa nella sentenza di
patteggiamento e che la Corte di Cassazione aveva, con decisione 4 luglio 2006,
annullato senza rinvio per violazione di legge la ordinanza che, con procedura
della correzione degli errori materiali, aveva integrato il dispositivo con
l'inserimento dello ordine di demolizione; il Giudice ha ritenuto che la sua
competenza in materia derivasse dal suo potere di decidere sulle questioni
inerenti alla confisca o restituzione dei beni sequestrati.
Questa conclusione è censurata dal condannato nei motivi di ricorso per
Cassazione con i quali deduce violazione di legge rilevando come il Giudice
della esecuzione non possa alterare il contenuto essenziale di una sentenza
irrevocabile in violazione del principio inserito nell'art.648 cpp.
La censura è meritevole di accoglimento.
Con la ricordata sentenza, la Cassazione aveva puntualizzato che l'omissione
dell'ordine di demolizione costituisce una vitium in iudicando non
rettificabile a sensi dell'art.130 cpp; la sanzione in esame, benché
obbligatoriamente conseguente ad una sentenza di condanna o di pena concordata,
configura un elemento essenziale della decisione suscettibile di essere
modificato solo dal Giudice della impugnazione ritualmente investito da una
parte processuale.
Consegue che la demolizione, non disposta in sentenza, non può essere ordinata
successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva.
L'art.676 cpp individua le "altre competenze" del Giudice delle esecuzione (non
espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve
considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in
casi analoghi" che figurava nello originario testo dell'articolo. In nessuna
delle competenze specifiche del Giudice della esecuzione, rientra la facoltà di
surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di
ordinare la demolizione di un manufatto abusivo.
Né tale potere è compreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca
dei beni in quanto una tale conclusione si risolve in una forzatura del testo
normativo ed in una non consentita interpretazione estensiva delle ipotesi
previste dell'art.676 cpp.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per quanto
concerne l'ordine di demolizione; gli atti devono essere trasmessi allo stesso
Giudice che provvederà sulla istanza di restituzione accertando in via
incidentale ( dopo avere verificato l'esito del procedimento per sanatoria che
risulta instaurato) se, per la inottemperanza ad un eventuale ordine di
demolizione sindacale, il manufatto sia entrato nel patrimonio pubblico.
PQM
La Corte annulla senza rinvio annulla il provvedimento impugnato. Dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia.
Roma, 25 marzo 2008
Deposito in Cancelleria 05/05/2008
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