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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n. 17858



URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione non disposta con sentenza - Giudice dell'esecuzione - Elencazione delle “altre competenze” (art. 676 cod. proc. pen.) - Demolizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La demolizione non disposta con la sentenza non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva. Inoltre, l’elencazione delle “altre competenze” del G.E. indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. deve intendersi tassativa, sicché non rientra in queste ultime la facoltà di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni. Fattispecie nella quale il G.E. adito ex art. 676 cod. proc. pen. aveva respinto una richiesta di dissequestro di un manufatto abusivo contestualmente accogliendo la richiesta del P.M. di ordinarne la demolizione. La Corte, dopo aver ricordato che, per giurisprudenza consolidata, l’omissione di tale ordine da parte del giudice di merito non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.). Presidente Vitalone, Relatore Squassoni, Ric. Salata. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n. 17858

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Omissione - Vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell'art.130 cpp.
L'omissione dell'ordine di demolizione costituisce una vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell'art.130 cpp. Presidente Vitalone, Relatore Squassoni, Ric. Salata. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n. 17858


 

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UDIENZA DEL 

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale




Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Omissis


ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Omissis


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, adito a sensi dell'art.676 cpp, ha respinto la istanza di Salata Giovanni intesa ad ottenere il dissequestro di un manufatto abusivo (per l'edificazione del quale gli era stata applicata la pena concordata con sentenza 20 settembre 2005 passata in giudicato); indi, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha ordinato la demolizione del manufatto.


Il Giudice ha dato atto che tale statuizione era stata omessa nella sentenza di patteggiamento e che la Corte di Cassazione aveva, con decisione 4 luglio 2006, annullato senza rinvio per violazione di legge la ordinanza che, con procedura della correzione degli errori materiali, aveva integrato il dispositivo con l'inserimento dello ordine di demolizione; il Giudice ha ritenuto che la sua competenza in materia derivasse dal suo potere di decidere sulle questioni inerenti alla confisca o restituzione dei beni sequestrati.


Questa conclusione è censurata dal condannato nei motivi di ricorso per Cassazione con i quali deduce violazione di legge rilevando come il Giudice della esecuzione non possa alterare il contenuto essenziale di una sentenza irrevocabile in violazione del principio inserito nell'art.648 cpp.


La censura è meritevole di accoglimento.


Con la ricordata sentenza, la Cassazione aveva puntualizzato che l'omissione dell'ordine di demolizione costituisce una vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell'art.130 cpp; la sanzione in esame, benché obbligatoriamente conseguente ad una sentenza di condanna o di pena concordata, configura un elemento essenziale della decisione suscettibile di essere modificato solo dal Giudice della impugnazione ritualmente investito da una parte processuale.


Consegue che la demolizione, non disposta in sentenza, non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva.


L'art.676 cpp individua le "altre competenze" del Giudice delle esecuzione (non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi" che figurava nello originario testo dell'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del Giudice della esecuzione, rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo.


Né tale potere è compreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni in quanto una tale conclusione si risolve in una forzatura del testo normativo ed in una non consentita interpretazione estensiva delle ipotesi previste dell'art.676 cpp.


L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per quanto concerne l'ordine di demolizione; gli atti devono essere trasmessi allo stesso Giudice che provvederà sulla istanza di restituzione accertando in via incidentale ( dopo avere verificato l'esito del procedimento per sanatoria che risulta instaurato) se, per la inottemperanza ad un eventuale ordine di demolizione sindacale, il manufatto sia entrato nel patrimonio pubblico.


PQM


La Corte annulla senza rinvio annulla il provvedimento impugnato. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia.


Roma, 25 marzo 2008
Deposito in Cancelleria 05/05/2008



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