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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/05/2008 (Cc. 11/03/2008), Sentenza n. 18353
ACQUE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Richiesta di proroga dell’autorizzazione allo
scarico via fax - Efficacia – Fondamento. Non è adeguatamente motivata
l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame si limiti ad affermare
l’insufficienza e la parzialità del fax come mezzo prescelto per la richiesta di
proroga di autorizzazione allo scarico. Usualmente si ritiene che il mezzo
prescelto (fax) implica normalmente la conoscenza o la conoscibilità del
contenuto di una comunicazione, tant'è che, ad esempio, il DPR 28.12.2000 n. 45
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) all'art. 43 u.c. contempla che "I documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale" e lo stesso codice di
procedura penale, allorquando ovviamente non sia contemplato il ricorso ad un
atto a forma vincolata, ne contempla, sia pure a determinate condizioni,
l'utilizzo. Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. Caniello ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/05/2008 (Cc. 11/03/2008), Sentenza n. 18353
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UDIENZA C.C. DEL 11/03/2008
SENTENZA N.00279/2008
REG. GENERALE N. 042457/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GRASSI ALDO
PRESIDENTE
1.Dott.PETTI CIRO
2.Dott.MARMO MARGHERITA
3.Dott.SARNO GIULIO
4.Dott.GAllARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) CANIELLO ANTONIO nato il (adrg)
2) VERDERIO MODESTO nato il (adrg)
avverso ORDINANZA del
17/09/2007 TRIB. LIBERTA' di VARESE
- sentita la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
- sentite le conclusioni del P.G. Dr.Bua Francesco che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi
- Uditi i difensori Avv. Pellicciotta Massimo foro di Milano e avv. Busignani
Fabrizio del foro di Varese
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Varese rigettava le richieste di
riesame avanzate dai difensori di Antonio Caniello, direttore tecnico e
direttore generale della Sogeiva s.p.a. e di Modesto Verderio, presidente della
società Tutela Ambientale Torrenti Arno Rile e Tenore s.p.a., - entrambi
indagati per i reati di cui all' art. 137 comma 1 digs 152/2006 per avere posto
in essere scarichi di acque reflue industriali in assenza della prescritta
autorizzazione e di cui all'art. 256 comma 1 e 4 del medesimo decreto per avere
posto in essere detta attività di scarico di acque reflue in violazione delle
prescrizioni contenute negli atti autorizzativi -, avverso il provvedimento di
sequestro preventivo disposto dal GIP del tribunale di Busto Arsizio
dell'impianto di depurazione acque di Sant' Antonino Ticino, di proprietà della
s.p.a. Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore - società partecipata
da comuni della Provincia di Varese -.
Dinanzi al tribunale del riesame il difensore di Caniello e di Verderio hanno,
tra l'altro, eccepito:
- A) l'insussistenza di fattispecie penalmente rilevanti sottolineando che le
irregolarità riscontrate avevano esclusiva rilevanza in sede amministrativa,
come si evince anche della comunicazione dell'Arpa datata 4/7/2007 che in
conclusione della sua analisi del funzionamento dell'impianto si limita ad
invocare l'applicazione della procedura di diffida del gestore dell'impianto a
rispettare le prescrizioni;
B) che i valori chimici risultati eccedenti i limiti di legge nella acque
depurate - quelli relativi all' azoto ammoniacale - rientrano tra quelli
consentiti dalla tabella 5 allegato 3 al dlgs 152/06;
- C) che gli scarichi avviati al depuratore non potevano essere qualificati come
scarichi industriali;
D) che, per quanto concerne l'autorizzazione a proseguire l'attività, il
provvedimento di autorizzazione provvisoria datato 9/312007 indicava come
termine finale quello di tre mesi a decorrere dalla data della notifica agli
interessati, cosicché al momento della richiesta di proroga da parte della
società, il 2/7/2007, esso non era ancora venuto meno, contrariamente a quanto
sostenuto dal Pubblico Ministero.
Il tribunale aveva respinto le suddette doglianze sul rilievo che:
- al sistema di scarico confluente nel depuratore sono allacciati secondo le
indagini svolte dai Carabinieri numerosi insediamenti industriali della zona e
che la prevalenza tra gli scarichi veicolati nel depuratore di quelli civili -
indicati nella misura del 70% - segnalata dalle difese proveniva da accertamenti
di parte e, come tali, suscettibili di approfondimenti e valutazioni nella sede
di merito. Per quanto concerne la durata del provvedimento autorizzatorio lo
stesso aveva scadenza di tre mesi dal giorno della notifica e che recando la
cartolina postale di ricevimento dell'atto la data del 30.3.2007 doveva
ritenersi fuori dal termine consentito la richiesta di proroga formalmente
avanzata in datai 2.VII.2007. Quanto al rilievo delle difese secondo cui la
proroga era già stata in precedenza richiesta alla data del 29.6.2007 a mezzo
fax, il tribunale rispondeva affermando che tale forma di comunicazione appariva
insufficiente e parziale.
Avverso la decisione del riesame propongono ricorso per cassazione sia il
Caniello che il Verderio i quali, a mezzo dei rispettivi difensori, con motivi
nella sostanza analoghi, deducono:
1) violazione dell'art. 125, 262, 321 e 324 cod. proc. pen. per mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione
dei presupposti di fatto e di diritto, nonché inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale risultando già documentalmente escluso che la
natura degli scarichi sia "di acque reflue industriali" e che in nessun caso la
richiesta di autorizzazione poteva intendersi tardiva;
2) violazione dell'art. 125, 262, 321 e 324 cod. proc. pen. per mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del
fumus boni iuris dovendo il tribunale tenere conto nella valutazione in
sede di riesame della integralità degli atti sottoposti al suo esame;
3) violazione dell'art. 125, 262, 321 e 324 cod. proc. pen. per mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del
periculum in mora.
Motivi della decisione
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito
indicate.
1) Ritiene il Collegio di dover ribadire in questa sede, rispetto ai motivi
dedotti, l'orientamento cui peraltro si conforma il tribunale nel provvedimento
impugnato secondo cui restano comunque preclusi per il giudice del riesame delle
cautele reali sia l'accertamento sul merito dell'azione penale, che il previo
sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa nella fase delle indagini
preliminari, non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria.
Ciò posto e premesso anche che, ovviamente, in questa sede è eccepibile
unicamente il vizio di violazione di legge, osserva il Collegio che
correttamente il tribunale ha risposto alla obiezione di entrambi i ricorrenti
circa la natura degli scarichi evidenziando che non potendosi attribuire valenza
dirimente ai dati prodotti dalle sole difese, deve essere rimandata
necessariamente la questione relativa alla esclusione della natura industriale
degli stessi in presenza di elementi di segno contrario evidenziati dall'accusa.
E' rimasta invece del tutto priva di risposta la seconda questione posta dai
ricorrenti e, cioè, quella relativa alla ritualità ed efficacia della richiesta
di proroga.
Il tribunale, come detto, senza in realtà spiegarne le ragioni, si limita,
infatti ad affermare l'insufficienza e la parzialità del mezzo prescelto (fax).
Non indica, in particolare, il tribunale medesimo da quale fonte o sulla base di
quale ragionamento giuridico tragga il convincimento dell'inidoneità del mezzo a
consacrare la richiesta di rinnovo, laddove, invece, usualmente si ritiene che
il mezzo prescelto (fax) implica normalmente la conoscenza o la conoscibilità
del contenuto di una comunicazione, tant'è che, ad esempio, il DPR 28.12.2000 n.
45 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) all'art. 43 u.c. contempla che "I documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale" e lo stesso codice di
procedura penale, allorquando ovviamente non sia contemplato il ricorso ad un
atto a forma vincolata, ne contempla, sia pure a determinate condizioni,
l'utilizzo.
Né vengono indicate altre ragioni comunque ostative al rinnovo
dell'autorizzazione provvisoria.
L'ordinanza va dunque annullata con rinvio per consentire un nuovo esame della
questione indicata.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Varese per nuovo esame.
Cosi deciso in Roma in data 11.3.2008
Deposito in Cancelleria 7/05/2008
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