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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2008 (Ud. 27/03/2008), Sentenza n. 19205
INQUINAMENTO IDRICO - Nozione di scarico dopo il D. L.vo n. 4/2008 - Art. 137
del D. Lgs n. 152/06 ambito di applicazione - D. Lgs n. 152/99. Con la
recentissima di riforma di cui al D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 è stata, però,
ulteriormente riformulata la nozione di scarico di cui all'art. 74, primo comma
lett. ff), del D. Lgs n. 152/06, essendo stata definita con tale termine
dall'art. 2 (contenente modifiche alla parte terza e quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152), comma 5,: "qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo
ricettore." La riforma legislativa ha, quindi, nuovamente limitato l'ambito di
applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D. Lgs n.
152/06, quale conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue
industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a
quella originariamente prevista dal D. Lgs n. 152/99 ed, anzi, eliminando
definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla
definizione riportata nel citato decreto. Pres. De Maio - Est. Lombardi - Ric.
Ollio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2008 (Ud. 27/03/2008),
Sentenza n. 19205
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UDIENZA del 27.3.2008
SENTENZA N. 798
REG. GENERALE R.G.N..26584/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere " Ciro Petti
" Alfredo Maria Lombardi
" Santi Gazzara
" Margherita Marmo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Ollio Massimiliano, n. a Domodossola il 30.5.1974,
avverso la sentenza in data 28.2.2007 del Tribunale di Verbania, con la quale
venne condannato alla pena di £ 700,00 di ammenda, quale colpevole del reato di
cui all'art. 59, comma primo, del D. Lgs n. 152/99.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il F.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Vincenzo Maria Soffi, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verbania ha affermato la
colpevolezza di Ollio Massimiliano in ordine al reato di cui all'art. 59, comma
primo; del D. Lgs n. 152/99, ascrittogli perché, quale titolare della ditta MD
S.r.l., effettuava uno scarico di reflui industriali sul suolo senza la
prescritta autorizzazione.
1.1 giudice di merito ha accertato in punto di fatto che a seguito del
bloccaggio di una pompa si era verificata la fuoriuscita di reflui produttivi
sul suolo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per
violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 59, comma primo, del D. Lgs n. 152/99.
Premesso in punto di fatto che tutti i reflui derivanti dalla attività di
pulitura e brillantatura di metalli esercitata dalla azienda vengono immessi in
vasche di raccolta e che la fuoriuscita dei reflui da una delle vasche di
raccolta era stata determinata dalla accidentale ed improvvisa avaria di una
pompa, si deduce che lo scarico di cui alla contestazione non poteva essere
qualificato discontinuo, trattandosi di un'immissione occasionale, sicché il
fatto non poteva essere ricondotto nella ipotesi contravvenzionale di cui alla
disposizione citata, come modificata dal D. Lgs. n. 258/2000.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce che il giudice di merito ha dato atto che la tesi difensiva sostenuta
dall'imputato si palesa "corretta in astratto", ma ne ha affermato egualmente la
colpevolezza, senza specificare compiutamente i motivi della decisione.
Si aggiunge che la stessa sentenza ha riconosciuto la natura fortuita
dell'evento, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere applicabile la
causa di non punibilità di cui all'art. 45 c.p..
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione
degli art. 132, 133 e 175 c.p.
Con il motivo di gravame viene censurata l'entità della pena inflitta, potendo
la stessa essere commisurata al minimo edittale, in considerazione della
incensuratezza dell'imputato e della lieve gravità del fatto. Peraltro, si
rileva che la statuizione sul punto è altresì errata, avendo il giudice di
merito determinato in motivazione la pena nella misura di € 600,00 di ammenda,
mentre con il dispositivo è stata inflitta la pena di € 700,00 di ammenda; che
inoltre l'imputato poteva beneficiare della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nella vigenza del D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal D. Lgs
18.8.2000 n. 258, è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che
la nozione di scarico di cui all'art. 2, primo comma lett. bb), del predetto
decreto presuppone l'esistenza di un sistema di immissione, sia pure funzionante
in modo discontinuo, del refluo in corpi ricettori ovvero nel suolo, sottosuolo
o acque superficiali, mentre la immissione del tutto occasionale di reflui senza
alcun sistema di adduzione esula dalla nozione di scarico con la conseguente
inapplicabilità della normativa richiamata. (cfr. sez. III, 200416720, Todesco,
RV 228208; sez. III, 200416717, Rossi, RV 228027).
L'art. 74, primo comma lett. ff), del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 aveva, invece,
ampliato la nozione di scarico, definendo con tale termine: "qualsiasi
immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte
a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque
previsti all'articolo 114;"
Si palesa, quindi, evidente che mediante la riportata nozione di scarico veniva
ad essere esteso l'ambito di applicazione della fattispecie penalmente
rilevante, quale conseguenza della inosservanza degli obblighi imposti dalla
legge per la immissione di acque reflue industriali, sicché di tale
modificazione doveva tenersi conto ai fini della individuazione della norma più
favorevole ex art. 2 c.p..
Con la recentissima di riforma di cui al D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 è stata,
però, ulteriormente riformulata la nozione di scarico di cui all'art. 74, primo
comma lett. ff), del D. Lgs n. 152/06, essendo stata definita con tale termine
dall'art. 2 (contenente modifiche alla parte terza e quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152), comma 5,: "qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo
ricettore."
La riforma legislativa ha, quindi, nuovamente limitato l'ambito di applicazione
della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D. Lgs n. 152/06, quale
conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la
prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente
prevista dal D. Lgs n. 152/99 ed, anzi, eliminando definitivamente alcune
incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nel
citato decreto.
Passando, quindi, all'esame della fattispecie di cui alla affermazione della
colpevolezza dell'imputato, emerge dall'accertamento di fatto riportato in
sentenza che lo scarico di cui tratta è consistito nella fuoriuscita occasionale
di acque reflue industriali da una vasca di stoccaggio a causa del cattivo
funzionamento di una pompa.
Orbene, il fatto accertato, per quanto rilevato in punto di diritto, non integra
affatto l'ipotesi contravvenzionale di cui alla contestazione con la conseguenza
che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio al sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 27.3.2008.
Deposito in Cancelleria 13/05/2008
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