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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19/05/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n.
19977
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sbancamenti e apertura nuovo vano - Area
sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione - Necessità -
Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Lo sbancamento, senza autorizzazione, di
un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, configura il reato ex art. 163 del
decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42
del 2004), atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda
ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi
compresa la conformazione dei luoghi (Cass 1172 del 2002 n 3725 del 2005; n
12231 del 19888). Nella specie, la semplice chiusura di un vano, ricavato ove
preesisteva un terrapieno sottostante un terrazzo, non estingue il reato poiché
non può essere equiparata al ripristino dello stato dei luoghi.Pres. Altieri,
Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio
2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 19977
URBANISTICA ED EDILIZIA - Nozione d’interventi di nuova costruzione -
Manufatti edilizi realizzati fuori terra ed interrati - Disciplina. Ai sensi
dell'articolo 3 comma primo lettera e 1) del D.P.R. n 380 del 2001, si
considerano interventi di nuova costruzione non solo i manufatti edilizi
realizzati fuori terra ma anche quelli interrati ovvero l'ampliamento di quelli
esistente all'esterno della sagoma. Sicché, sono interventi di nuova costruzione
anche quelli completamente interrati perché anche essi possono incidere sul
carico urbanistico e quindi anche per essi deve essere assicurato il controllo
da parte dell'autorità comunale (Cass. sez III 18/12/2002, Trani, 01/06/ 1994, n
6367,Gargiulo; Cass. 9/11/1983 ,n 9377, Salvatore). Pres. Altieri, Est. Petti,
Ric. Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19/05/2008 (Ud.
16/04/2008), Sentenza n. 19977
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Intervento su zona paesaggistica - Reato di cui
all'art. 163 D. L.vo n 490/1999 (ora art. 181 D.Lvo n. 42/2004) - Ipotesi di
configurabilità - Interventi esenti da autorizzazione - Art. 149 D.L.vo n
42/2004. Integra il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo n 490
del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004) qualsiasi
intervento su zona paesaggistica a prescindere dalla sua natura e dall'effettiva
alterazione del paesaggio, essendo sufficiente che l'agente faccia del bene
protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui il bene a destinato o ponga in
essere interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo (Cass. sez III,
9969 del 2000, Gregari; n 564 del 2006). Sono esenti da autorizzazione ai sensi
dell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, oltre agli interventi
relativi all'attività agro-pastorale, anche quelli di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli edifici, a condizione però che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric.
Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio 2008 (Ud.
16/04/2008), Sentenza n. 19977
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UDIENZA DEL 16 aprile del 2008
SENTENZA N.1003
REG. GENERALE N.37071/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Enrico Altieri presidente
Dott: Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Teresi consigliere
Dott Aldo Fiale Consiliere
Dott.Maria Silvia Sensini consiliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di Bergman Donata, nata a Milano il 27 maggio
del 1957, avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 9 luglio del
2007;
- udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglilemo Passacantando, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;
- udito il difensore avv. Mario Lupi, il quale ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 9 luglio del 2007, la corte d'appello di Firenze confermava
quella pronunciata dal tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello,il
20 ottobre del 2006, con cui Bergman Donata era stata condannata alla pena di
giorni Otto di arresto ed euro 23.000 di ammenda, quale responsabile dei reati
di cui agli artt 44 lettera c) D.P.R. n 380 del 2001 e 163 del decreto
legislativo n 490 del 1999, perché, senza il permesso di costruire e senza il
nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, previa escavazione di un terrapieno, aveva realizzato
sotto una terrazza prospiciente l'edificio di sua proprietà un nuovo vano. Fatto
commesso il 22 ottobre del 2003.
A fondamento della decisione la corte osservava che reato ambientale non si era
estinto per il ripristino della stato dei luoghi poiché la prevenuta si era
limitata a chiudere il vano ma non aveva riportato la situazione allo stato
preesistente; che era inutile sospendere il processo per la presentazione della
domanda di condono perché l'opera non era condonabile, sia perché eseguita in
zona vincolata, sia perché realizzata dopo la scadenza del termine previsto per
l'applicabilità del condono.
Ricorre per cassazione l'imputata per mezzo del proprio difensore denunciando:
- la violazione dell'articolo 163 ed omessa motivazione sul punto: assume che
l'escavazione eseguita all'interno del terrapieno non aveva in alcun modo
alterato i caratteri ambientali e paesaggistici dell'immobile; d'altra parte il
collegio aveva del tutto omesso di motivare in ordine all'offensività della
condotta;
- la violazione dell'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n 380 del 2001 perché
l'intervento ascritto alla prevenuta non richiedeva il permesso di costruire in
quanto non aveva comportato alcuna trasformazione urbanistica o edilizia del
territorio;
- la violazione della legge n 241 del 2006 perché giudici del merito, oltre alla
sospensione condizionale della pena, avrebbero dovuto concedere l'indulto non
essendovi incompatibilità tra il beneficio dell'indulto e quello della
sospensione condizionale della pena.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con riferimento al primo motivo si rileva che integra il reato di cui all'art.
163 del decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo
n. 42 del 2004) qualsiasi intervento su zona paesaggistica a prescindere dalla
sua natura e dall'effettiva alterazione del paesaggio, essendo sufficiente che
l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui il
bene a destinato o ponga in essere interventi astrattamente idonei a metterlo in
pericolo (Cass. sez III, 9969 del 2000, Gregari; n 564 del 2006) .Sono esenti da
autorizzazione ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004,
oltre agli interventi relativi all'attività agro-pastorale, anche quelli di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici, a condizione però che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. L'intervento
in questione oltre a modificare lo stato dei luoghi ha anche alterato l'aspetto
esteriore dell'edificio in quanto, dove v'era un terrapieno sottostante un
terrazzo, è stato ricavato un vano.
Secondo l'orientamento di questa corte configura reato in esame lo sbancamento,
senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, atteso che
in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività
comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la
conformazione dei luoghi (Cass. 1172 del 2002 n 3725 del 2005; n 12231 del
19888). Sul punto quindi la motivazione dei giudici del merito non presenta vizi
logici o errori giuridici censurabili in questa sede.
La semplice chiusura del vano, per le ragioni già espresse dai giudici del
merito, non estingue il reato poiché non può essere equiparata al ripristino
dello stato dei luoghi.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che, a norma dell'articolo 3 comma
primo lettera e 1) del D.P.R. n 380 del 2001, si considerano interventi di nuova
costruzione non solo i manufatti edilizi realizzati fuori terra ma anche quelli
interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistente all'esterno della sagoma.
Secondo l'orientamento di questa corte sono interventi di nuova costruzione
anche quelli completamente interrati perché anche essi possono incidere sul
carico urbanistico e quindi anche per essi deve essere assicurato il controllo
da parte dell'autorità comunale (cfr Cass. sez III 18 dicembre 2002, Trani, 1°
giugno 1994, n 6367, Gargiulo; Cass. 9 novembre 1983 ,n 9377, Salvatore.)
Con l'intervento in questione la prevenuta ha realizzato un nuovo vano
aumentando la volumetria e la superficie complessiva del fabbricato esistente.
La successiva chiusura del vano non estingue il reato urbanistico perché tale
causa estintiva non è prevista in via generale dal testo unico sull'edilizia e,
peraltro, con la riapertura, potrebbe sempre essere ripristinata l'utilizzabilià
del vano.
Con riferimento al terzo motivo è ben vero che non vi è incompatibilità tra il
beneficio della sospensione condizionale della pena e quello dell'indulto,
giacché il primo estingue il reato al compimento del termine stabilito, qualora
condannato adempia gli obblighi impostigli e non commetta un reato della stessa
indole -art. 167 cod. pen.-, mentre l'indulto estingue immediatamente la pena.
Tuttavia allorché sussistano le condizioni per la concessione di entrambi i
benefici, deve essere data la prevalenza alla sospensione condizionale della
pena perché più favorevole, in quanto questa, una volta realizzatesi le
condizioni previste dalla legge, determina l'estinzione del reato e non della
sola pena (Cass. 2 novembre del 1990 Cipriani, Cass. sez 1 45756 del 2007).
D'altra parte il prevenuto non ha un attuale interesse alla concessione
cumulativa dei due benefici perché l'interesse all'indulto subentrerebbe qualora
non dovessero verificarsi le condizioni per l'estinzione del reato ovvero
dovessero verificarsi le condizioni per la revoca. In tali ipotesi però il
condannato potrebbe chiedere in sede esecutiva l'applicazione dell'indulto. Non
v'e quindi la necessità di un'immediata concessione cumulativa dei due benefici
con l'intesa che l'indulto dovrebbe subentrare nell'ipotesi di mancata
estinzione del reato o di revoca del beneficio della sospensione.
P.Q.M.
La CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma il 16 aprile del 2008-
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 19 MAG. 7098
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