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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267
URBANISTICA ED EDILIZIA - Volumi tecnici - Definizione - Utilizzabilità - Limiti
imposti dalle norme urbanistiche - Locali che assolvono funzioni complementari
all'abitazione - Esclusione. Rientrano nella classificazione di "volumi
tecnici" i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo -
strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti
degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità
degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa
dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Non
sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari
all'abitazione. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Valguarnera.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n.
20267
PROCEDURE E VARIE - Giudizio di appello - Rinnovazione dell'istruzione - Natura - Utilizzabilità - Art. 603, 1° c., c.p.p. - Error in procedendo - Valutazione in ordine alla decisività della prova. A norma dell'art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, in caso di prove già acquisite agli atti processuali, ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibiliti siffatta pub sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606, 1° comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Valguarnera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267
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UDIENZA 29/02/2008
SENTENZA N. 547
REG. GENERALE n. 24152/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ciro Petti
Presidente
Dott. Aldo Fiale
Componente
Dott. Silvio Amoresano Componente
Dott. Giulio Sarno
Componente
Dott. Santi Gazzara Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALGITARNERA Bartolomeo, nato a Palermo l'8.1.1954
- avverso la sentenza 23.3.2006 della Corte di Appello di Palermo
- Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
- Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Angelo Di Popolo, il quale ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente ai reati sismici, perché estinti per prescrizione ed il rigetto
del ricorso nel resto.
- Udito il difensore, Avv.to Roberto. Panepinto, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23.3.2006, confermava la
sentenza 24.1.2005 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva
affermato la responsabilità penale di Valguarnera Bartolomeo in ordine ai reati
di cui:
- all'art. 20, left. c), legge n. 47/1985 (per avere, in zona assoggettata a
vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, eseguito lavori
di costruzione di una mansarda - acc. in Palermo, via Messina Marine, fino all'
11.10.2002);
- agli artt. 13 e 14 legge n. 1086/1971;
- agli artt. 17, 18 e 20 legge n. 64/1974;
- all'art. 334 cpv. cod. pen.;
- all'art. 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti alle opere
abusive);
- agli artt. 54 e 116.1 cod. nav. (occupazione non autorizzata di area demaniale
marittima, mediante sopraelevazione e modificazione di un muretto);
- all'art. 163 Dlgs. n. 490/1999 (esecuzione di opere edilizie senza
l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistica)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante
contestata per il delitto di cui all'art. 349 cpv. cod. pen., ritenuto il
vincolo della continuazione tra tutti i reati, lo aveva condannato alla pena
complessiva - condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione ed euro
300,00 di multa, ordinando la demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Valguarnera, il quale
ha eccepito che:
- si sarebbe ritualmente proceduto, nella specie, alla edificazione (in seguito
a denunzia di inizio dell'attività) non di una mansarda, bensì di "locali
tecnici sottotetto ricavati dalla realizzazione della copertura a due falde
dell'intero fabbricato";
- incongruamente ed immotivatamente sarebbe stata denegata la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale, richiesta al fine di dimostrare che non vi era
stata alcuna violazione di sigilli nella parte dell'immobile di proprietà
dell'imputato;
- sarebbe comunque rimasta priva di motivazione l'affermazione di
responsabilità; - i reati sarebbero prescritti;
- la pena inflitta sarebbe eccessiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il quarto motivo di ricorso non è manifestamente infondato, perché il reato
di cui agli artt. 17, 18 e 20 legge n. 64/1974 (inizio di lavori edilizi, in
zona sismica, senza notificare i prescritti preavvisi) era estinto per
prescrizione già anteriormente alla pronuncia di secondo grado.
Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a
tutti i reati contravvenzionali, perché estinti per prescrizione.
Trattasi, invero, di fatti accertati fino all' 11.10.2002, sicché i termini
massimi prescrizionali [di anni 4 e mesi 6, per A), B), C), G) ed I), e di anni
3, per D), ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod. pen.] si sono definitivamente
compiuti, rispettivamente, 1'11.4.2007 e 1'11.10.2005.
Deve essere eliminata, conseguentemente, la pena di giorni 50 di reclusione ed
euro 80,00 di multa, inflitta per detti reati ex art. 81 cpv, cod. pen.
A norma dell'art. 101 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 26 della legge n.
64/1974), copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio
tecnico della Regione Siciliana per le determinazioni di competenza.
2. Le restanti doglianze, invece, devono essere rigettate, perché infondate. Ed
invero:
2.1 Secondo la prospettazione del ricorrente sarebbero stati effettuati
esclusivamente (previa denunzia di inizio dell'attività) lavori di manutenzione
straordinaria di un fabbricato preesistente, previo rifacimento del solaio di
copertura (originariamente piano) a falde. contrapposte spioventi, e detti
lavori non avrebbero comportato alcun aumento di superficie, essendo stati
realizzati meri "volumi tecnici", necessari per evitare danni da infiltrazioni
di acqua che rendevano pericolosa la staticità dell'immobile.
I giudici del merito, invece, hanno accertato [anche a mezzo di perizia tecnica]
che, attraverso un complesso di opere edilizie, è stata realizzata una verme
propria sopraelevazione ad uso abitativo, con aumento di volumi e di superficie
calpestabile.
"Volumi tecnici", infatti, sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso
abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di
quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte
abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche.
Non sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari
all' abitazione.
2.2 A norma dell'art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel
giudizio di appello, in caso di prove già acquisite agli atti processuali, ha
natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità
nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia
raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il
giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato
degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori
già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta
carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali
suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni
altra risultanza.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606, 1°
comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione,
rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo
quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte
a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se
esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la
valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta
accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali
da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici
di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.
La parte aveva chiesto, con l'atto di appello, che venisse disposta la
rinnovazione del dibattimento al fine di produrre nulla-osta successivamente
rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Palermo e di procedere all'esame del
consulente di parte architetto Graziano, al fine di dimostrare che la porzione
del fabbricato di proprietà di esso Valguarnera "non era stata in alcun modo
alterata rispetto allo stato in cui si trovava al momento dell'ordinanza di
sospensione dei lavori". In tale prospettiva si voleva corroborare l'assunto che
la violazione dei sigilli si sarebbe dovuta ascrivere esclusivamente alla
defunta madre Clelia Ottobre [proprietaria della restante parte dell'edificio,
coimputata nel procedimento originario anche quale custode delle opere abusive e
poi prosciolta in seguito all'intervenuto decesso].
La Corte di merito, a fronte di tali richieste:
- ha esattamente rilevato che il preannunciato nulla-osta della Capitaneria di
Porto non avrebbe potuto comunque incidere sul reato di cui all'art. 1161 cod.
nav., escludendolo;
- ha evidenziato che il consulente di parte era stato già escusso in primo grado
ed ha altresì affermato - con argomentazioni razionali e coerenti - di poter
escludere ogni incertezza allo stato degli atti, emergendo che i lavori erano
stati sempre seguiti personalmente dall'imputato (e non dalla genitrice quasi
ottantenne), trovato costantemente sui luoghi in occasione dei vari accertamenti
compiuti dalle autorità amministrative.
2.3 L'eccezione di vizio di motivazione in punto di affermazione della
responsabilità é genericamente formulata (oltre che ad evidenza infondata);
mentre la pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi
di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto, in particolare, dell'intrinseca
pericolosità delle nuove opere edilizie (in cemento armato e sostenute da travi
in legno irregolarmente collocate, con possibilità di crollo anche imminente a
causa del peso rilevante della struttura cementizia), dell'intensità del dolo e
della negativa personalità dell'imputato, già condannato per analoghi reati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni,
perché estinte per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni cinquanta
di reclusione ed euro 80,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione
Siciliana.
ROMA, 29.2.2008
Depositata in cancelleria il 21/05/2008
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