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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267



URBANISTICA ED EDILIZIA - Volumi tecnici - Definizione - Utilizzabilità - Limiti imposti dalle norme urbanistiche - Locali che assolvono funzioni complementari all'abitazione - Esclusione.
Rientrano nella classificazione di "volumi tecnici" i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Non sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari all'abitazione. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Valguarnera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di appello - Rinnovazione dell'istruzione - Natura - Utilizzabilità - Art. 603, 1° c., c.p.p. - Error in procedendo - Valutazione in ordine alla decisività della prova. A norma dell'art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, in caso di prove già acquisite agli atti processuali, ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibiliti siffatta pub sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606, 1° comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Valguarnera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267


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UDIENZA 29/02/2008

SENTENZA N. 547

REG. GENERALE n. 24152/07


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Ciro Petti              Presidente
Dott. Aldo Fiale             Componente
Dott. Silvio Amoresano   Componente
Dott. Giulio Sarno          Componente
Dott. Santi Gazzara       Componente

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
VALGITARNERA Bartolomeo, nato a Palermo l'8.1.1954
- avverso la sentenza 23.3.2006 della Corte di Appello di Palermo
- Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
- Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati sismici, perché estinti per prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto.
- Udito il difensore, Avv.to Roberto. Panepinto, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23.3.2006, confermava la sentenza 24.1.2005 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di Valguarnera Bartolomeo in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, left. c), legge n. 47/1985 (per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, eseguito lavori di costruzione di una mansarda - acc. in Palermo, via Messina Marine, fino all' 11.10.2002);
- agli artt. 13 e 14 legge n. 1086/1971;
- agli artt. 17, 18 e 20 legge n. 64/1974;
- all'art. 334 cpv. cod. pen.;
- all'art. 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti alle opere abusive);
- agli artt. 54 e 116.1 cod. nav. (occupazione non autorizzata di area demaniale marittima, mediante sopraelevazione e modificazione di un muretto);
- all'art. 163 Dlgs. n. 490/1999 (esecuzione di opere edilizie senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistica)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il delitto di cui all'art. 349 cpv. cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati, lo aveva condannato alla pena complessiva - condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, ordinando la demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Valguarnera, il quale ha eccepito che:
- si sarebbe ritualmente proceduto, nella specie, alla edificazione (in seguito a denunzia di inizio dell'attività) non di una mansarda, bensì di "locali tecnici sottotetto ricavati dalla realizzazione della copertura a due falde dell'intero fabbricato";
- incongruamente ed immotivatamente sarebbe stata denegata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta al fine di dimostrare che non vi era stata alcuna violazione di sigilli nella parte dell'immobile di proprietà dell'imputato;
- sarebbe comunque rimasta priva di motivazione l'affermazione di responsabilità; - i reati sarebbero prescritti;
- la pena inflitta sarebbe eccessiva.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il quarto motivo di ricorso non è manifestamente infondato, perché il reato di cui agli artt. 17, 18 e 20 legge n. 64/1974 (inizio di lavori edilizi, in zona sismica, senza notificare i prescritti preavvisi) era estinto per prescrizione già anteriormente alla pronuncia di secondo grado.


Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tutti i reati contravvenzionali, perché estinti per prescrizione.


Trattasi, invero, di fatti accertati fino all' 11.10.2002, sicché i termini massimi prescrizionali [di anni 4 e mesi 6, per A), B), C), G) ed I), e di anni 3, per D), ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod. pen.] si sono definitivamente compiuti, rispettivamente, 1'11.4.2007 e 1'11.10.2005.


Deve essere eliminata, conseguentemente, la pena di giorni 50 di reclusione ed euro 80,00 di multa, inflitta per detti reati ex art. 81 cpv, cod. pen.


A norma dell'art. 101 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 26 della legge n. 64/1974), copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana per le determinazioni di competenza.


2. Le restanti doglianze, invece, devono essere rigettate, perché infondate. Ed invero:

2.1 Secondo la prospettazione del ricorrente sarebbero stati effettuati esclusivamente (previa denunzia di inizio dell'attività) lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato preesistente, previo rifacimento del solaio di copertura (originariamente piano) a falde. contrapposte spioventi, e detti lavori non avrebbero comportato alcun aumento di superficie, essendo stati realizzati meri "volumi tecnici", necessari per evitare danni da infiltrazioni di acqua che rendevano pericolosa la staticità dell'immobile.


I giudici del merito, invece, hanno accertato [anche a mezzo di perizia tecnica] che, attraverso un complesso di opere edilizie, è stata realizzata una verme propria sopraelevazione ad uso abitativo, con aumento di volumi e di superficie calpestabile.


"Volumi tecnici", infatti, sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.


Non sono, invece, volumi tecnici, i locali che assolvono funzioni complementari all' abitazione.


2.2 A norma dell'art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, in caso di prove già acquisite agli atti processuali, ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.


A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.


L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606, 1° comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.


La parte aveva chiesto, con l'atto di appello, che venisse disposta la rinnovazione del dibattimento al fine di produrre nulla-osta successivamente rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Palermo e di procedere all'esame del consulente di parte architetto Graziano, al fine di dimostrare che la porzione del fabbricato di proprietà di esso Valguarnera "non era stata in alcun modo alterata rispetto allo stato in cui si trovava al momento dell'ordinanza di sospensione dei lavori". In tale prospettiva si voleva corroborare l'assunto che la violazione dei sigilli si sarebbe dovuta ascrivere esclusivamente alla defunta madre Clelia Ottobre [proprietaria della restante parte dell'edificio, coimputata nel procedimento originario anche quale custode delle opere abusive e poi prosciolta in seguito all'intervenuto decesso].


La Corte di merito, a fronte di tali richieste:
- ha esattamente rilevato che il preannunciato nulla-osta della Capitaneria di Porto non avrebbe potuto comunque incidere sul reato di cui all'art. 1161 cod. nav., escludendolo;
- ha evidenziato che il consulente di parte era stato già escusso in primo grado ed ha altresì affermato - con argomentazioni razionali e coerenti - di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti, emergendo che i lavori erano stati sempre seguiti personalmente dall'imputato (e non dalla genitrice quasi ottantenne), trovato costantemente sui luoghi in occasione dei vari accertamenti compiuti dalle autorità amministrative.


2.3 L'eccezione di vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità é genericamente formulata (oltre che ad evidenza infondata); mentre la pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto, in particolare, dell'intrinseca pericolosità delle nuove opere edilizie (in cemento armato e sostenute da travi in legno irregolarmente collocate, con possibilità di crollo anche imminente a causa del peso rilevante della struttura cementizia), dell'intensità del dolo e della negativa personalità dell'imputato, già condannato per analoghi reati.


P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,


visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni, perché estinte per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni cinquanta di reclusione ed euro 80,00 di multa.


Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.

 

ROMA, 29.2.2008
Depositata in cancelleria il 21/05/2008


 


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