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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 4 giugno 2008 (C.c. 24/04/2008), Ordinanza n.
22250
URBANISTICA E EDILIZIA - Bene soggetto a sequestro preventivo - Richiesta di
immissione in possesso - Rigetto. Il provvedimento con cui il Pubblico
Ministero, nell'esercizio del potere di fissazione delle modalità esecutive del
sequestro preventivo, rigetta la richiesta di immissione nella disponibilità di
un immobile oggetto di sequestro, è impugnabile con la procedura dell'incidente
di esecuzione e non già con lo strumento dell'opposizione di cui all'art. 263,
comma quinto, cod. proc. pen, riservato al solo sequestro probatorio.
Pres.Vitalone Est. Squassoni Ric. Calia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
4/06/2008 (C.c. 24/04/2008), Ordinanza n. 22250
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UDIENZA 24/04/2008
ORDINANZA N. 00484 /2008
REG. GENERALE N.041666/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VITALONE CLAUDIO PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
"
3.Dott.MARINI LUIGI
4.Dott.GAllARA SANTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CALIA SALVATORE N. IL 16/04/1953 avverso ORDINANZA del 19/10/2007 PROC. REP.
PRESSO TRIBUNALE di BARI
- sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Calia Salvatore ha proposto opposizione, a sensi dell'art.263 c.5 cpp, avverso
il provvedimento 19 ottobre 2007 con il quale il Pubblico Ministero respingeva
la sua richiesta di essere immesso nella disponibilità di un immobile oggetto di
sequestro preventivo.
Il Giudice, previo parere del Pubblico Ministero, ha dichiarato inammissibile la
istanza sia perché la procedura seguita riguardava solo il sequestro probatorio
sia per il rilievo che l'organo della accusa fosse competente a determinare le
modalità esecutive dl sequestro.
Per l'annullamento del provvedimento del Pubblico Ministero 19 ottobre 2007,
definito abnorme, Calia ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione
di legge. Sostiene che la sua richiesta di uso del bene avrebbe dovuto essere
interpretata come di revoca parziale del sequestro per cui il Pubblico Ministero
non poteva decidere negativamente, ma era tenuto ad inviare gli atti al Giudice;
rileva che il vincolo reale era finalizzato ad impedire la prosecuzione dei
lavori e non l'abitazione dello immobile.
Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma - che il Collegio ritiene
equo quantificare in euro mille - alla Cassa delle Ammende.
Il potere di fissazione delle modalità esecutive di un provvedimento di
sequestro preventivo spetta al Pubblico Ministero per il chiaro disposto
dell'art.655 c.1 cpp e dell'art.92 dip.att.cpp; in relazione a tali norme,
compete all'organo della accusa l'emissione di un provvedimento di sgombero
dello immobile abusivo se il suo utilizzo vanificherebbe le ragioni per la quali
è stato apposto il vincolo reale. Il provvedimento del Pubblico Ministero 19
ottobre 2007 non esulava dagli schemi normativi e, di conseguenza, non era
affetto da abnormità; esso era impugnabile con la procedura dello incidente di
esecuzione, non attivata dall'indagato che, invece, ha proposto opposizione a
sensi dell'art.263 c.5 cpp riservata al sequestro probatorio.
La opposizione avrebbe dovuto essere qualificata dal Giudice, in base al
generale principio contenuto nell'art.568 u.c. cpp, quale incidente di
esecuzione e trattato come tale.
Di conseguenza, la sequela procedimentale non é stata conforme al modello
tipico, ma la tesi del Giudice non merita censure dal momento che la conclusione
è esatta: il Pubblico Ministero ha legittimamente esercitato una facoltà che gli
competeva.
Inoltre, l'indagato avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione per
l'annullamento della ordinanza del Giudice e non nei confronti del decreto 19
ottobre 2007 del Pubblico Ministero (già oggetto di precedente impugnazione a
sensi dell'art.263 c.5 cpp).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Roma, 24 aprile 2008
Deposito in Cancelleria 04/06/2008
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