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CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 05/09/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n. 22407
ESPROPRIAZIONE - Occupazione appropriativa anteriore all'entrata n vigore della
legge n. 458 del 1988 - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza a
partire dall'entrata in vigore della legge. In materia di espropriazione per
pubblica utilità, il termine quinquennale della prescrizione, per le azioni
risarcitorie del danno da occupazione appropriativa anteriori all'entrata in
vigore della legge n. 458 del 1988, che contiene il primo riconoscimento
dell'istituto, decorre dall'entrata in vigore di quest'ultima (3.11.1988), ) non
potendo la prescrizione maturare in un contesto temporale in cui non ne era
normativamente percepibile la decorrenza. Pres. R. De Musis, Rel. M. R. Morelli.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 05/09/2008 (Ud. 21/05/2008),
Sentenza n. 22407
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UDIENZA
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Civile
composta dagli ill.mi Signori:
Omissis
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omissis
Fatto e diritto
I. Antonio Lombardi Trapani e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati
impugnano per cassazione la sentenza in data 30 dicembre 2002, con la quale la
Corte di Reggio Calabria ha respinto il gravame da essi proposto avverso la
precedente pronunzia del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto
estinta, per prescrizione, la pretesa risarcitoria fatta da loro valere (con
citazione dell'11.11.'82) nei confronti del Comune, in relazione all'occupazione
inquisitiva (a seguito di decreto del 13 luglio 1975, avente efficacia per anni
due, non seguito da provvedimento ablatorio) di un terreno di proprietà dei loro
danti causa, utilizzato per la costruzione di un edificio scolastico.
Resiste il Comune di Reggio Calabria con controricorso, illustrato anche con
memoria ex. art. 378 c.p.c.
II. L'odierna impugnazione è scandita da cinque motivi. Con i quali i ricorrenti
-- denunciando plurime violazioni di legge (artt. 834, 934, 2937, 2944, 2946,
2947 cod. civ.; 112, 183, 184 c.p.c.; 1955 n. 848; 1. 1997 n. 2961. 2359/1865;
art. 1 I Protocollo CEDU; artt. 23, 42, 97, 113 Cost.) e vizi di motivazione -
rispettivamente in sostanza sostengono:
1) che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Strasburgo, l'istituto
della prescrizione non sia applicabile ai rapporti tra proprietario e P.A.,
tenuta, in tal contesto, al rispetto del principio di legalità e quindi
all'obbligo automatico di risarcimento nei confronti del privato in cui danno
quel canone di comportamento sia stato da essa violato, come nel caso della c.d.
accessione invertita;
2) che la regola della prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio del
proprietario, nel quadro della fattispecie di illegittima occupazione
acquisitiva elaborata dalla sentenza della Cassazione n. 1464/1983, non potrebbe
trovare, comunque, applicazione "retroattiva", come presupposto dalla Corte di
appello, con il ritenere maturata, nella specie, la prescrizione nel 1980;
3) che la prescrizione sarebbe stato in ogni caso interrotta da espresso
riconoscimento di debito da parte dell'espropriante, contenuto in delibera
giuntale 712/79 (rideterminativa della indennità dovuta ad essi "espropriati");
4) che l'eccezione di prescrizione, formulata dal Comune per la prima volta in
sede di precisazione delle conclusioni, non avrebbe dovuto, per ciò, essere
presa in esame dai Giudici di merito;
5) che, sempre alla luce della giurisprudenza CEDU, l'occupazione con effetto
privativa avrebbe dovuto ritenersi (anche d'ufficio) in ogni caso "usurpativa" e
configurativa di un illecito permanente.
III. E' logicamente preliminare e va esaminata, per ciò, con precedenza sulle
altre, la quarta censura, che prospetta un profilo di preclusione all'esame
stesso, da parte del Tribunale e poi della Corte di appello, della eccezione di
prescrizione della pretesa risarcitoria, in quanto tardivamente sollevata dal
Comune solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo
grado.
Questa doglianza é però infondata.
E ciò per la ragione - esattamente già posta in luce dalla Corte territoriale -
che gli attori avevano accettato sul punto il contraddittorio, non segnalando né
all'atto della precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusionale lo
specifico profilo di tardività della deduzione della eccezione prescrittivo in
questione.
IV. I motivi primo, secondo e quinto - per la comune attinenza al problema di
compatibilità dell'accessione invertita e della correlativa disciplina, in punto
di prescrizione del diritto risarcitorio del proprietario, con l'art. 1 dei
Protocollo n.1 add. alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificati
in Italia con la citata legge n. 848 del 1955) nella interpretazione che di tale
norma ha dato la Corte di Strasburgo, segnatamente nelle sentenze Belvedere
Alberghiera s.r.l. e Italia, e Carbonara e Ventura c. Italia, del 30 maggio 2000
- possono esaminarsi congiuntamente.
Al riguardo osserva il Collegio che:
• la fattispecie c.d. di accessione invertita (o di illegittima occupazione
acquisitiva) - come delineata, con sentenza n. 1464/1983 delle Sezioni unite, e
normativamente per la prima volta riconosciuta dalla l.n. 458/1988 (sub art. 3),
in termini di illecito istantaneo da cui consegue il diritto del proprietario al
risarcimento del danno costituito dalla irreversibile trasformazione del bene
occupato e dalla conseguente perdita del diritto domenicale (che, in relazione
all'aliud, derivante da quella trasformazione, viene acquisito
dall'amministrazione occupante, per accessione appunto all'opera pubblica) - non
si pone in contrasto con l'art. 1, primo Protocollo della CEDU (cfr, Sez. un. n.
6853/03; Sez. I n. 21750/04). Poiché la norma europea, nell'interpretazione
datane dalla Corte di Strasburgo, é diretta invero a proteggere la proprietà,
escludendo che il bene del privato possa essere acquisito dalla P.A. per ragioni
diverse dalla pubblica utilità e senza un ristoro effettivo e congruo [ristoro
ora, comunque, rapportato alla integralità del valore venale del bene stesso, a
seguito e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 349/07
demolitoria del criterio di liquidazione riduttiva del risarcimento da
accessione invertita, si cui al comma 7 bis dell'art. 5 bis della 1. 359/92],
mentre prescinde dal nomen iuris e dalle modalità di tutela adottate
dall'ordinamento purché non comportino sostanziale perdita o menomazione di tale
tutela.
• Neppure può dirsi poi confliggere con il precetto europeo la prescrittibilità
quinquennale del diritto risarcitorio del proprietario del fondo cosi asservito
alle finalità dell'opera pubblica, perché analoga disciplina prescrittiva (nel
bilanciamento con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche) é
prevista per qualsiasi illecito lesivo di diritti soggettivi, anche di rango
costituzionale.
Dal che l'infondatezza dei motivi primo e quinto del ricorso in esame.
Rileva, però ai fini della fondatezza, invece, del secondo motivo, la
circostanza che, nella specie, la prescrizione del diritto risarcitorio degli
istanti sia maturata, in tesi, nel 1980, anteriormente cioè alla data di
emersione nella giurisprudenza e della prima esplicita ricezione normativa
(nella citata I. 458/88) della costruzione della illegittima occupazione
appropriativa come illecito istantaneo (e non permanente come la precedente
giurisprudenza inclinava a ritenere).
Si è verificata, infatti, nel caso in esame, una situazione del tutto analoga a
quella cui ha avuto riguardo la sentenza CEDU "Carbonara, Ventura contro
Italia".
E non riguardo alla quale la Corte di Strasburgo - premesso che l'art. 1 Prot.
add. CEDU esige, innanzitutto e soprattutto, che una ingerenza di una pubblica
autorità nell'esercizio dei diritti del privato debba essere "legale" e che il
"principio di legalità" postuli l'esistenza di norme di diritto interno
sufficientemente accessibili, chiare e "prevedibili" - ha ritenuto appunto non
conforme al riferito criterio di legalità consentire all'Autorità di sottrarsi
all'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittima occupazione acquisitiva del
fondo altrui avvalendosi di una prescrizione (del correlativo diritto del
proprietario) maturata in un contesto temporale in cui non era normativamente
percepibile la decorrenza della stessa.
Principio, questo, di diritto intertemporale, che va appunto a conformare in
termini di diritto vivente la norma europea che lo Stato si é impegnato ad
osservare (l. 849/55), ed il giudice é tenuto conseguentemente ad applicare nel
rapporto in cui quel principio viene , come nella specie, concretamente in
rilievo.
V. L'accoglimento, per le ragioni che precedono, del secondo motivo del ricorso
comporta l'assorbimento del suo terzo mezzo e conduce, comunque, alla cassazione
della sentenza impugnata ed al conseguente rinvio della causa, per l'esame della
(non prescritta) pretesa risarcitoria degli attori, alla stessa Corte di Reggio
Calabria, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine
alla spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il quarto ed assorbito il terzo motivo del
ricorso e, respinti il primo e il quinto, ne accoglie il secondo; cassa la
sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia la causa, anche
per le spese, alla Corte di Reggio Calabria, in diversa composizione.
In Roma 21 maggio 2008.
Depositato in cancelleria 5/09/2008
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