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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 05/09/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n. 22407



ESPROPRIAZIONE - Occupazione appropriativa anteriore all'entrata n vigore della legge n. 458 del 1988 - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza a partire dall'entrata in vigore della legge.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il termine quinquennale della prescrizione, per le azioni risarcitorie del danno da occupazione appropriativa anteriori all'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988, che contiene il primo riconoscimento dell'istituto, decorre dall'entrata in vigore di quest'ultima (3.11.1988), ) non potendo la prescrizione maturare in un contesto temporale in cui non ne era normativamente percepibile la decorrenza. Pres. R. De Musis, Rel. M. R. Morelli. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 05/09/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n. 22407


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UDIENZA

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I Civile



composta dagli ill.mi Signori:


Omissis


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


 

Omissis

Fatto e diritto


I. Antonio Lombardi Trapani e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati impugnano per cassazione la sentenza in data 30 dicembre 2002, con la quale la Corte di Reggio Calabria ha respinto il gravame da essi proposto avverso la precedente pronunzia del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto estinta, per prescrizione, la pretesa risarcitoria fatta da loro valere (con citazione dell'11.11.'82) nei confronti del Comune, in relazione all'occupazione inquisitiva (a seguito di decreto del 13 luglio 1975, avente efficacia per anni due, non seguito da provvedimento ablatorio) di un terreno di proprietà dei loro danti causa, utilizzato per la costruzione di un edificio scolastico.


Resiste il Comune di Reggio Calabria con controricorso, illustrato anche con memoria ex. art. 378 c.p.c.


II. L'odierna impugnazione è scandita da cinque motivi. Con i quali i ricorrenti -- denunciando plurime violazioni di legge (artt. 834, 934, 2937, 2944, 2946, 2947 cod. civ.; 112, 183, 184 c.p.c.; 1955 n. 848; 1. 1997 n. 2961. 2359/1865; art. 1 I Protocollo CEDU; artt. 23, 42, 97, 113 Cost.) e vizi di motivazione - rispettivamente in sostanza sostengono:
1) che, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Strasburgo, l'istituto della prescrizione non sia applicabile ai rapporti tra proprietario e P.A., tenuta, in tal contesto, al rispetto del principio di legalità e quindi all'obbligo automatico di risarcimento nei confronti del privato in cui danno quel canone di comportamento sia stato da essa violato, come nel caso della c.d. accessione invertita;
2) che la regola della prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio del proprietario, nel quadro della fattispecie di illegittima occupazione acquisitiva elaborata dalla sentenza della Cassazione n. 1464/1983, non potrebbe trovare, comunque, applicazione "retroattiva", come presupposto dalla Corte di appello, con il ritenere maturata, nella specie, la prescrizione nel 1980;
3) che la prescrizione sarebbe stato in ogni caso interrotta da espresso riconoscimento di debito da parte dell'espropriante, contenuto in delibera giuntale 712/79 (rideterminativa della indennità dovuta ad essi "espropriati");
4) che l'eccezione di prescrizione, formulata dal Comune per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, non avrebbe dovuto, per ciò, essere presa in esame dai Giudici di merito;
5) che, sempre alla luce della giurisprudenza CEDU, l'occupazione con effetto privativa avrebbe dovuto ritenersi (anche d'ufficio) in ogni caso "usurpativa" e configurativa di un illecito permanente.


III. E' logicamente preliminare e va esaminata, per ciò, con precedenza sulle altre, la quarta censura, che prospetta un profilo di preclusione all'esame stesso, da parte del Tribunale e poi della Corte di appello, della eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, in quanto tardivamente sollevata dal Comune solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.


Questa doglianza é però infondata.


E ciò per la ragione - esattamente già posta in luce dalla Corte territoriale - che gli attori avevano accettato sul punto il contraddittorio, non segnalando né all'atto della precisazione delle conclusioni né in comparsa conclusionale lo specifico profilo di tardività della deduzione della eccezione prescrittivo in questione.


IV. I motivi primo, secondo e quinto - per la comune attinenza al problema di compatibilità dell'accessione invertita e della correlativa disciplina, in punto di prescrizione del diritto risarcitorio del proprietario, con l'art. 1 dei Protocollo n.1 add. alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificati in Italia con la citata legge n. 848 del 1955) nella interpretazione che di tale norma ha dato la Corte di Strasburgo, segnatamente nelle sentenze Belvedere Alberghiera s.r.l. e Italia, e Carbonara e Ventura c. Italia, del 30 maggio 2000 - possono esaminarsi congiuntamente.


Al riguardo osserva il Collegio che:
• la fattispecie c.d. di accessione invertita (o di illegittima occupazione acquisitiva) - come delineata, con sentenza n. 1464/1983 delle Sezioni unite, e normativamente per la prima volta riconosciuta dalla l.n. 458/1988 (sub art. 3), in termini di illecito istantaneo da cui consegue il diritto del proprietario al risarcimento del danno costituito dalla irreversibile trasformazione del bene occupato e dalla conseguente perdita del diritto domenicale (che, in relazione all'aliud, derivante da quella trasformazione, viene acquisito dall'amministrazione occupante, per accessione appunto all'opera pubblica) - non si pone in contrasto con l'art. 1, primo Protocollo della CEDU (cfr, Sez. un. n. 6853/03; Sez. I n. 21750/04). Poiché la norma europea, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, é diretta invero a proteggere la proprietà, escludendo che il bene del privato possa essere acquisito dalla P.A. per ragioni diverse dalla pubblica utilità e senza un ristoro effettivo e congruo [ristoro ora, comunque, rapportato alla integralità del valore venale del bene stesso, a seguito e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 349/07 demolitoria del criterio di liquidazione riduttiva del risarcimento da accessione invertita, si cui al comma 7 bis dell'art. 5 bis della 1. 359/92], mentre prescinde dal nomen iuris e dalle modalità di tutela adottate dall'ordinamento purché non comportino sostanziale perdita o menomazione di tale tutela.


• Neppure può dirsi poi confliggere con il precetto europeo la prescrittibilità quinquennale del diritto risarcitorio del proprietario del fondo cosi asservito alle finalità dell'opera pubblica, perché analoga disciplina prescrittiva (nel bilanciamento con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche) é prevista per qualsiasi illecito lesivo di diritti soggettivi, anche di rango costituzionale.


Dal che l'infondatezza dei motivi primo e quinto del ricorso in esame.


Rileva, però ai fini della fondatezza, invece, del secondo motivo, la circostanza che, nella specie, la prescrizione del diritto risarcitorio degli istanti sia maturata, in tesi, nel 1980, anteriormente cioè alla data di emersione nella giurisprudenza e della prima esplicita ricezione normativa (nella citata I. 458/88) della costruzione della illegittima occupazione appropriativa come illecito istantaneo (e non permanente come la precedente giurisprudenza inclinava a ritenere).


Si è verificata, infatti, nel caso in esame, una situazione del tutto analoga a quella cui ha avuto riguardo la sentenza CEDU "Carbonara, Ventura contro Italia".


E non riguardo alla quale la Corte di Strasburgo - premesso che l'art. 1 Prot. add. CEDU esige, innanzitutto e soprattutto, che una ingerenza di una pubblica autorità nell'esercizio dei diritti del privato debba essere "legale" e che il "principio di legalità" postuli l'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, chiare e "prevedibili" - ha ritenuto appunto non conforme al riferito criterio di legalità consentire all'Autorità di sottrarsi all'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittima occupazione acquisitiva del fondo altrui avvalendosi di una prescrizione (del correlativo diritto del proprietario) maturata in un contesto temporale in cui non era normativamente percepibile la decorrenza della stessa.


Principio, questo, di diritto intertemporale, che va appunto a conformare in termini di diritto vivente la norma europea che lo Stato si é impegnato ad osservare (l. 849/55), ed il giudice é tenuto conseguentemente ad applicare nel rapporto in cui quel principio viene , come nella specie, concretamente in rilievo.


V. L'accoglimento, per le ragioni che precedono, del secondo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del suo terzo mezzo e conduce, comunque, alla cassazione della sentenza impugnata ed al conseguente rinvio della causa, per l'esame della (non prescritta) pretesa risarcitoria degli attori, alla stessa Corte di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alla spese di questo giudizio di cassazione.


P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il quarto ed assorbito il terzo motivo del ricorso e, respinti il primo e il quinto, ne accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Reggio Calabria, in diversa composizione.


In Roma 21 maggio 2008.

Depositato in cancelleria 5/09/2008


 


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