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CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Istanza di sospensione del
procedimento - Verifica delle condizioni di applicabilità del condono - Poteri e
doveri del giudice - L. n. 47/1985 e s.m.. Il giudice, prima di sospendere
il processo a norma della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44 ha il
potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità
del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso
all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina
inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo. (Cass. pen.
sez. 3 sent. 19/09/2007 n. 38701). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric.
B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi in area
sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale - Reati di cui all’art. 44 lett.
c) D.P.R. n. 380/2001 - Condonabiltià abusi edilizi maggiori - Esclusione -
Fondamento - Art 32, D.L. n. 269/2003. In tema di abusi edilizi in area
sottoposta a vincoli di natura ambientale la disciplina dettata dal Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 (convertita con modificazioni in
Legge 24 novembre 2003, n. 326), esclude del tutto l'applicazione del condono
edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni
edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro,
risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione
che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici (v. Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile
2007, n. 35222). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070
PROCEDURE E VARIE - Discorso giustificativo della decisione - Sindacato
legittimità - Limiti. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo
della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato
alla Corte di Cassazione essere limitato, - per espressa volontà del
legislatore, - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui
vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare
l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali (Cass. Sez. Un., 24/11/1999, Sent. n. 24). Pres. Altieri, Est.
Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
10/06/2008, Sentenza n. 23070
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UDIENZA DEL
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: B. R. N. il (adrg);
Avverso SENTENZA del 05/10/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO
MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GERACI VINCENZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Malasoma Paolo, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 5 ottobre 2007 la Corte di Appello di Firenze
confermava la sentenza pronunciata il 21 giugno 2006, con la quale il Tribunale
di Orbetello aveva dichiarato B. R. responsabile del reato di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articolo 44 lettera c) e al Decreto
Legislativo n. 490 del 1999 articolo 163 così come riformulato dal Decreto
Legislativo n. 41 del 2004, articolo 181 perché, in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ambientale, in assenza di autorizzazione paesistica e di permesso
di costruire, aveva realizzato, in adiacenza a preesistente costruzione, nuove
murature perimetrali su cordolo di fondazione cementizia delle dimensioni
interne di m. 3,83 + 6,05 + 5,12 per una superficie di mq 26,00 ed altezza
interna utile variabile da m. 2,70 a m 3,78 e conseguente volumetria abusiva di
circa mc.e 84,00/con nuovo ingresso e nuova apertura a finestra, reati uniti dal
vincolo del concorso formale, e l'aveva condannata alla pena di giorni 16 di
arresto ed euro 21.000,00 di ammenda, oltre alle spese processuali.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata chiedendo l'annullamento
dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente
esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la inosservanza e l'erronea
applicazione della legge penale in riferimento al Decreto Legge 269 del 2003
articolo 32 come convertito dalla Legge 326 del 2003 e con riferimento alla
legge regionale toscana.
Deduce la B. che i giudici di merito non avevano adeguatamente risposto alla
domanda di sospensione del procedimento, ritenendo, in contrasto con la
normativa statale e regionale, che la costruzione non fosse condonabile mentre
essa rientrava nei parametri indicati dalla legge regionale toscana.
Inoltre i giudici di merito avevano ritenuto che l'opera era stata completata
dopo la scadenza del termine di ottobre 2003, disattendendo, con motivazione
incongrua, le deposizioni dei testimoni che facevano risalire la costruzione del
rustico ad epoca antecedente al 2003.
Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
In ordine all'istanza di sospensione del procedimento che, secondo la tesi della
ricorrente, sarebbe stata erroneamente disattesa dai giudici di merito, trova
applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen.
sez. 3 sent. 19 settembre 2007 n. 38701) secondo cui "in tema di condono
edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo a norma della Legge 28
febbraio 1985, n. 47, articolo 44 ha il potere - dovere di controllare la
sussistenza delle condizioni di applicabilita' del condono in quanto si tratta
di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della
giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente
la dilatazione dei tempi del processo.
Nel caso in esame il giudice ha ritenuto che l'opera non fosse condonabile in
quanto si trattava di abuso commesso comportante consistente aumento di volumi
edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
In tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale
questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile 2007, n. 35222) ha
precisato che "la disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n.
269, articolo 32 (convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n.
326), esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi
edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli
abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o
manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano
conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Per quel che attiene alla data di ultimazione delle opere la Corte di merito ha
adeguatamente motivato rilevando che il riferimento alla copertura del rustico
ai fini della determinazione della data di ultimazione dei lavori e'
circoscritta agli aspetti relativi alla sanabilità dell'abuso sotto il profilo
del condono edilizio, ma non ai fini della consumazione del reato di natura
permanente che si esaurisce con il completamento di tutte le opere interne ed
esterne del manufatto, precisando che all'atto del sopralluogo i lavori edilizi
erano ancora in corso.
Per quel che attiene alla conformità dell'opera con la disciplina urbanistica
della regione Toscana, peraltro successiva all'esecuzione delle opere, il
Collegio rileva che l'articolo 79, al n. 2, lettera B) esclude dalla mera
denuncia di inizio di attività le opere che alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e al n. 3, lettera D) i nuovi elementi che
configurano nuovi organismi edilizi.
Nel caso in esame e' stata contestata l'esecuzione di una volumetria di circa 84
metri cubi, sicché, anche sotto il profilo oggettivo, la costruzione non risulta
rientrare nei parametri di disciplina dell'attivita' edilizia della Regione
Toscana.
Giova ricordare che, come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite, (SU sent.
24 novembre 1999, n. 24) "l'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo
della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato
alla Corte di Cassazione essere limitato, - per espressa volonta' del
legislatore, - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui
vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare
l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per
sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali".
Con il secondo motivo la B. lamenta la manifesta illogicita' della motivazione.
Deduce la ricorrente che il riferimento alla deposizione dei testi che avevano
parlato di ampliamento della precedente costruzione era contraddetto dalle
fotografie in atti, in cui risultava che, dopo l'esecuzione dei lavori oggetto
dei capi di imputazione, il fabbricato poggiava contro il medesimo terrapieno,
sicche' non vi era stata ampliamento della costruzione e non vi era prova
dell'ipotizzato intervento di sbancamento.
Comunque la prova testimoniale aveva evidenziato che non si trattava di un
edificio autonomo ma di un ampliamento di quello preesistente.
Infine il giudice, nel condannare l'imputata per aver creato un ulteriore corpo
di fabbrica e per averlo messo in comunicazione con il preesistente mediante la
creazione di ingressi interni, aveva determinato una violazione del principio di
cui all'articolo 521 c.p.p. in quanto aveva condannato l'imputata per un fatto
diverso da quello originariamente contestato.
Anche il secondo motivo e' palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Come ha rilevato la Corte Territoriale, a fronte di analogo rilievo del
ricorrente, non vi e' stata alcuna modifica del fatto contestato, in quanto alla
B. e' stata ab origine contestata la costruzione, senza il previo
rilascio delle prescritte autorizzazioni, di un nuovo manufatto di cui sono
state specificate esattamente le dimensioni e le caratteristiche ritenute nella
pronuncia di condanna.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al
reato paesaggistico che, se e' normalmente connesso a quello edilizio, va
comunque provato, specie in relazione alla sussistenza della astratta
configurabilita' dell'intervento a concretizzare il danno.
Anche il terzo motivo e' palesemente infondato e va dichiarato inammissibile in
quanto la Corte di merito ha motivato adeguatamente in ordine alla contestazione
precisando che il fabbricato in questione insisteva in zona agricola E3 del
Comune di Monte Argentario, integralmente vincolato sotto il profilo
paesaggistico ambientale.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce che il rustico era sicuramente
completato alla data del 31 marzo 2003 se non prima, sicche' si era maturata la
prescrizione ancor prima della sentenza di appello pronunciata il 5 ottobre
2007.
Anche il quarto motivo e' palesemente infondato e va dichiarato inammissibile
atteso che, come sopra precisato, alla data del sopralluogo del 21 aprile 2004 i
lavori edilizi erano ancora in corso, sicche' non si e' ancora maturato, alla
data della presente decisione, il termine massimo di prescrizione di quattro
anni e sei mesi di cui al combinato disposto degli articoli 157 e 160 c.p.,
scadente il 21 ottobre 2008.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in
favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Deposito in Cancelleria 10/06/2008
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