AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070



URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Istanza di sospensione del procedimento - Verifica delle condizioni di applicabilità del condono - Poteri e doveri del giudice - L. n. 47/1985 e s.m..
Il giudice, prima di sospendere il processo a norma della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44 ha il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo. (Cass. pen. sez. 3 sent. 19/09/2007 n. 38701). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale - Reati di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Condonabiltià abusi edilizi maggiori - Esclusione - Fondamento - Art 32, D.L. n. 269/2003. In tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale la disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 (convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326), esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (v. Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile 2007, n. 35222). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070

PROCEDURE E VARIE - Discorso giustificativo della decisione - Sindacato legittimità - Limiti. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, - per espressa volontà del legislatore, - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass. Sez. Un., 24/11/1999, Sent. n. 24). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA DEL 

SENTENZA N.

REG. GENERALE N.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - Consigliere
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da: B. R. N. il (adrg);
Avverso SENTENZA del 05/10/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI VINCENZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Malasoma Paolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza pronunciata il 5 ottobre 2007 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata il 21 giugno 2006, con la quale il Tribunale di Orbetello aveva dichiarato B. R. responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articolo 44 lettera c) e al Decreto Legislativo n. 490 del 1999 articolo 163 così come riformulato dal Decreto Legislativo n. 41 del 2004, articolo 181 perché, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, in assenza di autorizzazione paesistica e di permesso di costruire, aveva realizzato, in adiacenza a preesistente costruzione, nuove murature perimetrali su cordolo di fondazione cementizia delle dimensioni interne di m. 3,83 + 6,05 + 5,12 per una superficie di mq 26,00 ed altezza interna utile variabile da m. 2,70 a m 3,78 e conseguente volumetria abusiva di circa mc.e 84,00/con nuovo ingresso e nuova apertura a finestra, reati uniti dal vincolo del concorso formale, e l'aveva condannata alla pena di giorni 16 di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda, oltre alle spese processuali.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo la ricorrente lamenta la inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al Decreto Legge 269 del 2003 articolo 32 come convertito dalla Legge 326 del 2003 e con riferimento alla legge regionale toscana.

Deduce la B. che i giudici di merito non avevano adeguatamente risposto alla domanda di sospensione del procedimento, ritenendo, in contrasto con la normativa statale e regionale, che la costruzione non fosse condonabile mentre essa rientrava nei parametri indicati dalla legge regionale toscana.

Inoltre i giudici di merito avevano ritenuto che l'opera era stata completata dopo la scadenza del termine di ottobre 2003, disattendendo, con motivazione incongrua, le deposizioni dei testimoni che facevano risalire la costruzione del rustico ad epoca antecedente al 2003.

Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

In ordine all'istanza di sospensione del procedimento che, secondo la tesi della ricorrente, sarebbe stata erroneamente disattesa dai giudici di merito, trova applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3 sent. 19 settembre 2007 n. 38701) secondo cui "in tema di condono edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo a norma della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44 ha il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilita' del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo.

Nel caso in esame il giudice ha ritenuto che l'opera non fosse condonabile in quanto si trattava di abuso commesso comportante consistente aumento di volumi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

In tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile 2007, n. 35222) ha precisato che "la disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 (convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326), esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Per quel che attiene alla data di ultimazione delle opere la Corte di merito ha adeguatamente motivato rilevando che il riferimento alla copertura del rustico ai fini della determinazione della data di ultimazione dei lavori e' circoscritta agli aspetti relativi alla sanabilità dell'abuso sotto il profilo del condono edilizio, ma non ai fini della consumazione del reato di natura permanente che si esaurisce con il completamento di tutte le opere interne ed esterne del manufatto, precisando che all'atto del sopralluogo i lavori edilizi erano ancora in corso.

Per quel che attiene alla conformità dell'opera con la disciplina urbanistica della regione Toscana, peraltro successiva all'esecuzione delle opere, il Collegio rileva che l'articolo 79, al n. 2, lettera B) esclude dalla mera denuncia di inizio di attività le opere che alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e al n. 3, lettera D) i nuovi elementi che configurano nuovi organismi edilizi.

Nel caso in esame e' stata contestata l'esecuzione di una volumetria di circa 84 metri cubi, sicché, anche sotto il profilo oggettivo, la costruzione non risulta rientrare nei parametri di disciplina dell'attivita' edilizia della Regione Toscana.

Giova ricordare che, come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite, (SU sent. 24 novembre 1999, n. 24) "l'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, - per espressa volonta' del legislatore, - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali".

Con il secondo motivo la B. lamenta la manifesta illogicita' della motivazione.

Deduce la ricorrente che il riferimento alla deposizione dei testi che avevano parlato di ampliamento della precedente costruzione era contraddetto dalle fotografie in atti, in cui risultava che, dopo l'esecuzione dei lavori oggetto dei capi di imputazione, il fabbricato poggiava contro il medesimo terrapieno, sicche' non vi era stata ampliamento della costruzione e non vi era prova dell'ipotizzato intervento di sbancamento.

Comunque la prova testimoniale aveva evidenziato che non si trattava di un edificio autonomo ma di un ampliamento di quello preesistente.

Infine il giudice, nel condannare l'imputata per aver creato un ulteriore corpo di fabbrica e per averlo messo in comunicazione con il preesistente mediante la creazione di ingressi interni, aveva determinato una violazione del principio di cui all'articolo 521 c.p.p. in quanto aveva condannato l'imputata per un fatto diverso da quello originariamente contestato.

Anche il secondo motivo e' palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come ha rilevato la Corte Territoriale, a fronte di analogo rilievo del ricorrente, non vi e' stata alcuna modifica del fatto contestato, in quanto alla B. e' stata ab origine contestata la costruzione, senza il previo rilascio delle prescritte autorizzazioni, di un nuovo manufatto di cui sono state specificate esattamente le dimensioni e le caratteristiche ritenute nella pronuncia di condanna.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al reato paesaggistico che, se e' normalmente connesso a quello edilizio, va comunque provato, specie in relazione alla sussistenza della astratta configurabilita' dell'intervento a concretizzare il danno.

Anche il terzo motivo e' palesemente infondato e va dichiarato inammissibile in quanto la Corte di merito ha motivato adeguatamente in ordine alla contestazione precisando che il fabbricato in questione insisteva in zona agricola E3 del Comune di Monte Argentario, integralmente vincolato sotto il profilo paesaggistico ambientale.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che il rustico era sicuramente completato alla data del 31 marzo 2003 se non prima, sicche' si era maturata la prescrizione ancor prima della sentenza di appello pronunciata il 5 ottobre 2007.

Anche il quarto motivo e' palesemente infondato e va dichiarato inammissibile atteso che, come sopra precisato, alla data del sopralluogo del 21 aprile 2004 i lavori edilizi erano ancora in corso, sicche' non si e' ancora maturato, alla data della presente decisione, il termine massimo di prescrizione di quattro anni e sei mesi di cui al combinato disposto degli articoli 157 e 160 c.p., scadente il 21 ottobre 2008.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Deposito in Cancelleria 10/06/2008


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006