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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/06/2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086
URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di veranda in senso tecnico-giuridico -
Mancanza di precarietà - Permesso di costruire - Necessità - Realizzazione di
una veranda - Classificazione come intervento di manutenzione straordinaria e di
restauro - Esclusione. La realizzazione di una veranda, anche mediante
chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica
od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione
straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta già a concessione edilizia ed
attualmente a permesso di costruire (tra le tante, Cass., Sez. III: 18.9.2007,
n. 35011, Camarda; Cass., 28.10.2004, D'Aurelio; Cass., 27.3.2000, n. 3879,
Spaventi). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici
amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 67.5,
nonché Cons. giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In
particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo
locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di
precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze
temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo,
ampliando così il godimento dell'immobile. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric.
Basile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008 (Ud. 07/03/2008),
Sentenza n. 23086
URBANISTICA E EDILIZIA - Veranda - Natura "precaria" di un manufatto -
Presupposti - Fini specifici, contingenti e limitati nel tempo - Giurisprudenza.
La natura "precaria" di un manufatto - secondo giurisprudenza costante [Cass.,
Sez. III: 13.6.2006, n. 20189, ric. Cavallini; 27.9.2004, n. 37992, ric. Mandò;
10.6.2003, n. 24898, ric. Nagni; 10.10.1999, n. 11839, ric. Piparo; 26.3.1999,
n. 4002, ric. Bortolotti] - ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire
(già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della
destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi
alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e
temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con
conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti
eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. Pres.
Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13
giugno 2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Realizzazione di una
veranda in zona vincolata - Pregiudizio per l'ambiente - Art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 attualmente art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie:
realizzazione di una veranda. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181,
comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la
configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per
l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti
soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i
valori del paesaggio e l 'aspetto esteriore degli edifici [vedi, tra le
pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 1.5.4.2002,
P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003,
Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003,
Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]. Fattispecie: esecuzione di una
veranda ed altre opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonei a
compromettere l'ambiente. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086
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UDIENZA del 7.3.2008
SENTENZA N. 633
REG. GENERALE N.28394/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri Magistrati: PENALE
Dott. Claudio Vitalone
Presidente
Dott. Pierluigi. Onorato
Componente
Dott. Alfredo Teresi
Componente
Dott. Aldo Fiale
Componente
Dott. Giovanni Amoroso Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto 4.:
BASILE Aniello, nato a Cetara il 29.6.1937
avverso la sentenza 13.4.2007 della Corte di Appello di Salerno
- Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
- Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Vittorio Meloni, il quale ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
- Udito il difensore, Avv.to Antonio Feleppa, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13.4.2007, confermava la
sentenza 7.4.2006 del Tribunate monocratico di quella città, che aveva affermato
la responsabilità penale di Basile Aniello in ordine ai reati di cui:
- all'art. 44, tett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere, in assenza del
prescritto permesso di costruire, realizzato in zona assoggettata a vincolo
paesaggistico, sul terrazzo di copertura di un fabbricato, una veranda con
struttura metallica avente le dimensioni di mt. 3,60 x 3,30 - acc. in Cetara, il
18.5.2004);
- all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo
della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena
complessiva di mesi tre di arresto ed euro 12,000,00 di ammenda, con ordine di
demolizione dell'opera abusiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Basile, il quale ha eccepito:
- la insussistenza di entrambi i reati, poiché egli aveva ottenuto
autorizzazione edilizia n. 18/2003 e nulla-osta ambientale del 14.8.2003;
- vizio di motivazione quanto al disconoscimento della precarietà dell'opera,
sottratta, per tale caratteristica, dal regime del permesso di costruire;
- la insussistenza del reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, non
essendo riscontrabile alcun danno ambientale;
- la eccessività della pena.
Il difensore dell'imputato - con memoria depositata il 25.2.2008 - ha
prospettato, altresì, la intervenuta prescrizione dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costantemente orientata nel senso
che la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di
installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi
costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di
restauro, ma è opera soggetta già a concessione edilizia ed attualmente a
permesso di costruire (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III:
18.9.2007, n. 35011, Camarda; 28.10.2004, D'Aurelio; 27.3.2000, n. 3879,
Spaventi).
Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi
(vedi Cons. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 67.5, nonché Cons.
giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345).
In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un
nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di
precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze
temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo,
ampliando così il godimento dell'immobile.
2. Nella fattispecie in esame il Basile era in possesso di autorizzazioni per
l'esecuzione di lavori di "manutenzione straordinaria" relativi al
sottotetto del fabbricato preesistente.
L'attività edilizia concretamente realizzata, invece, che ha determinato
incremento di volumetria abitabile, non può ricondursi alla manutenzione
straordinaria, in quanto l'art. 3, 1° comma - lett. b), del T.U. n. 380/2001
[con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. b), della legge n.
457/1978] ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare e integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso".
Interventi siffatti devono essere comunque effettuati "nel rispetto degli
elementi tipologici, strutturali e formali nella loro originaria edificazione"
(vedi C. Stato, Sez. V: 25.11.1999, n. 1971 e 8.4.1991, n. 460).
3. La natura "precaria" di un manufatto - secondo giurisprudenza costante [vedi,
tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 13.6.2006, n. 20189, ric.
Cavallini; 27.9.2004, n. 37992, ric. Mandò; 10.6.2003, n. 24898, ric. Nagni;
10.10.1999, n. 11839, ric. Piparo; 26.3.1999, n. 4002, ric. Bortolotti] - ai
fini dell'esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non
può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data
all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione
materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici,
contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non
essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o
non infisso al suolo.
Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso il requisito della
temporaneità, non ravvisando un uso oggettivamente precario della struttura in
oggetto per fini specifici e cronologicamente delimitabili "ab origine"
ed a tale esclusione sono pervenuti con motivazione adeguata, coerente ed immune
da vizi logico-giuridici.
4. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della
legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42)
è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è
necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal
novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l 'aspetto
esteriore degli edifici [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III:
29.11.2001, Zecca ed altro; 1.5.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002,
Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003,
P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003,
Fierro].
La fattispecie in esame è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere
oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere
l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio,
oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutatile come tale ex
ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta
informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.
5. La pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di
cui all'art. 133 cod. pen., tenuto anche conto dei precedenti penali
dell'imputato.
6. I reati, accertati il 18.5.2004, non sono prescritti ed in ogni caso
l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, sicché non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente
maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata e la presentazione dell'atto
di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, De Luca).
7. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma
dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000/00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.pr,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore
della Cassa delle ammende.
ROMA, 7.3 2008
Deposito in Cancelleria 13/06/2008
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