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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124



URBANISTICA E EDILIZIA - Pertinenze - Requisiti - Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Per aversi "pertinenza", anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che non prevede più il riferimento all'edilizia residenziale come desumibile dalla legge n. 94 del 1992, si richiede: a) un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale; b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni; c) un carattere durevole; d) la non utilizzabilità economica in modo diverso; e) una ridotta dimensione; t) una individualità fisica e strutturale propria; g) l'accessione ad un edificio preesistente, edificato legittimamente; h) l'assenza di un autonomo valore di mercato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 5/11/2002 n. 239, Cipolla). Pertanto, tra i requisiti della nozione di "pertinenza", vi è quello della accessione dell'opera ad un edificio preesistente legittimamente costruito, in quanto non può prescindersi dal collegamento tra la pertinenza ed un edificio, quantunque non necessariamente residenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 8/1/2008 n. 6109, Berretti). Nella specie, nessuno dei requisiti sopra esposti può ritenersi sussistente, trattandosi di una strada e di una piazzola a servizio di un terreno agricolo, in zona, tra l'altro, vincolata paesaggisticamente. Pres. Altieri - Est. Sensini - Ric. Barbieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per Cassazione - Riproposizione dei motivi - Mancanza di specificità del motivo - Inammissibilità - Art. 591 c. I lett. c) c.p.p.. E', inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai primi Giudici, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I lett. c) c.p.p., alla inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 23/5/2006, Corradini; conf. Cass. Sez. IV. 29/3/2000, Barone; Cass. Sez. IV, 18/9/1997, Ahmetovic). Pres. Altieri - Est. Sensini - Ric. Barbieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124


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UDIENZA DEL 16/04/2008

SENTENZA N.01002 /2008

REG. GENERALE N. 037068/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
1.Dott.PETTI CIRO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.TERESI ALFREDO "
3.Dott.FIALE ALDO
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :
1) BARBIERI LOREDANA avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 07/05/2007
di FIRENZE N. IL 17/01/1947
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA SILVIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Passacantando Guglielmo

che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. /
Udito il difensore avv. Soldoni Aldo


Svolgimento del Processo


1- Con sentenza in data 7/5/2007 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia in data 9/2/2006 del Tribunale di Grosseto - Sezione Distaccata di Orbetello - con la quale Barbieri Loredana era stata condannata, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giorni 21 di arresto ed euro 31.000 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione ed al ripristino dei luoghi, in quanto ritenuta responsabile dei reati di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e 181 D. L.vo n. 42/2004 perché, in qualità di proprietaria del fondo su cui l'opera insisteva, benché sprovvista di titoli abilitativi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - classificata come zona agricola e zona pre Parco della Maremma - realizzava opere consistite in uno sbancamento per la realizzazione di una strada di accesso lunga m. 14 e nel livellamento e sbancamento del terreno per la realizzazione di un piazzale di mq. 54 di superficie.

Accertato in Orbetello il 23/4/2004.


2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Barbieri, deducendo:

1) difetto e/o illogicità della motivazione laddove la sentenza di secondo grado, richiamando quella di primo, non aveva chiarito se fosse stata la Barbieri - che aveva acquistato il terreno successivamente al 2002 - o il proprietario precedente, a realizzare le opere in oggetto. I Giudici di merito avevano solo affermato che il periodo di realizzazione non solo era successivo al 2002 - data in cui era stata effettuata la foto aerea della zona -ma, di sicuro, era successivo anche al 29/3/2003, data di acquisto del terreno da parte dell'imputata, non facendosi, nell' atto pubblico di compravendita, riferimento a strade o piazzole di sorta. Tuttavia, non era stato in alcun modo accertato non solo da chi gli interventi fossero stati realizzati (dalla Barbieri o dal precedente proprietario), ma neppure se la strada e la piazzola avessero potuto formarsi naturalmente, con il passaggio e la sosta nel terreno di mezzi di vario genere;
2) erronea applicazione della legge, laddove non si era ritenuta la natura pertinenziale delle opere oggetto di imputazione (stradello e piazzola), sul presupposto che esse non rappresentavano un manufatto o una costruzione e che, essendo opere necessarie, non potevano essere pertinenziali;
3) intervenuta prescrizione dei reati.


Si chiedeva l'annullamento della sentenza.


Motivi della Decisione


3- All'odierna udienza il difensore depositava istanza con la quale la Barbieri Loredana chiedeva di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ricorrendone i presupposti legge. Per il resto, si riportava ai motivi di ricorso.
In via preliminare, va osservato che, a mente dell'art. 93 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, la competenza a provvedere, nel caso in cui proceda la Corte di Cassazione, "spetta all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato": pertanto, nel caso specifico, la Corte di Appello.
4- Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato e va, conseguentemente, dichiarato inammissibile. Invero, i motivi formulati dalla ricorrente sono la mera ripetizione di doglianze già esposte dinanzi ai Giudici di merito e da questi motivatamente disattese. E', infatti, inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai primi Giudici, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I lett. c) c.p.p., alla inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 23/5/2006, Corradini; conf. Cass. Sez. IV. 29/3/2000, Barone; Cass. Sez. IV, 18/9/1997, Ahmetovic).

4.1- Nella specie, per completezza, può osservarsi:

1) con motivazione congrua e logicamente corretta la Corte territoriale, oltre a ribadire l'argomento utilizzato dal primo Giudice secondo cui l'opera, non visibile e, quindi, inesistente nella foto aerea del 2002, doveva essere necessariamente successiva a tale data, ha puntualmente osservato come i rilievi fotografici in atti (cfr. pag. 4 sent. impugnata) rendessero del tutto evidente che i lavori di sbancamento non solo dovevano essere stati effettuati in epoca immediatamente precedente alla realizzazione delle foto, ma che erano anche sicuramente riconducibili all'opera di mezzi meccanici (ruspe e quant'altro), non potendosi accedere alla tesi difensiva secondo cui la strada di accesso e la piazzola per cui é processo si sarebbero formati in modo "naturale" per il passaggio dei veicoli.
4.2- Destituito di fondamento è anche il motivo relativo alla natura pertinenziale delle opere abusive.
Invero, anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che non prevede più il riferimento all'edilizia residenziale come desumibile dalla legge n. 94 del 1992, per aversi "pertinenza" si richiede: a) un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale; b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni; c) un carattere durevole; d) la non utilizzabilità economica in modo diverso; e) una ridotta dimensione; t) una individualità fisica e strutturale propria; g) l'accessione ad un edificio preesistente, edificato legittimamente; h) l'assenza di un autonomo valore di mercato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 5/11/2002 n. 239, Cipolla). Pertanto, tra i requisiti della nozione di "pertinenza", vi è quello della accessione dell'opera ad un edificio preesistente legittimamente costruito, in quanto non può prescindersi dal collegamento tra la pertinenza ed un edificio, quantunque non necessariamente residenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 8/1/2008 n. 6109, Berretti). Nella specie, nessuno dei requisiti sopra esposti può ritenersi sussistente, trattandosi di una strada e di una piazzola a servizio di un terreno agricolo, in zona, tra l'altro, vincolata paesaggisticamente.
4.3- Del tutto infondato è anche l'ultimo motivo, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati.
I Giudici di merito, con motivazione congrua e non fondatamente ed adeguatamente contraddetta dalla ricorrente, hanno valutato che la realizzazione degli interventi doveva collocarsi temporalmente in epoca assolutamente prossima alla data dell'accertamento, avvenuto il 23/4/2004: con la conseguenza che il termine prescrizionale non può ritenersi ancora maturato.
5. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 1 86 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di curo 1.000,00


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

Roma, 16/4/2008

Deposito in Cancelleria 19/06/2008


 


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