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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124
URBANISTICA E EDILIZIA - Pertinenze - Requisiti - Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Per aversi "pertinenza", anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che
non prevede più il riferimento all'edilizia residenziale come desumibile dalla
legge n. 94 del 1992, si richiede: a) un nesso oggettivo strumentale e
funzionale con la cosa principale; b) che non sia consentita, per natura e
struttura, una pluralità di destinazioni; c) un carattere durevole; d) la non
utilizzabilità economica in modo diverso; e) una ridotta dimensione; t) una
individualità fisica e strutturale propria; g) l'accessione ad un edificio
preesistente, edificato legittimamente; h) l'assenza di un autonomo valore di
mercato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 5/11/2002 n. 239, Cipolla).
Pertanto, tra i requisiti della nozione di "pertinenza", vi è quello della
accessione dell'opera ad un edificio preesistente legittimamente costruito, in
quanto non può prescindersi dal collegamento tra la pertinenza ed un edificio,
quantunque non necessariamente residenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 8/1/2008 n.
6109, Berretti). Nella specie, nessuno dei requisiti sopra esposti può ritenersi
sussistente, trattandosi di una strada e di una piazzola a servizio di un
terreno agricolo, in zona, tra l'altro, vincolata paesaggisticamente. Pres.
Altieri - Est. Sensini - Ric. Barbieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124
PROCEDURE E VARIE - Ricorso per Cassazione - Riproposizione dei motivi -
Mancanza di specificità del motivo - Inammissibilità - Art. 591 c. I lett. c)
c.p.p.. E', inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai primi
Giudici, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le
esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che
conduce, a norma dell'art. 591 comma I lett. c) c.p.p., alla inammissibilità
dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 23/5/2006, Corradini;
conf. Cass. Sez. IV. 29/3/2000, Barone; Cass. Sez. IV, 18/9/1997, Ahmetovic).
Pres. Altieri - Est. Sensini - Ric. Barbieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124
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UDIENZA DEL 16/04/2008
SENTENZA N.01002 /2008
REG. GENERALE N. 037068/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
1.Dott.PETTI CIRO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.TERESI ALFREDO "
3.Dott.FIALE ALDO
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) BARBIERI LOREDANA avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 07/05/2007
di FIRENZE N. IL 17/01/1947
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA
SILVIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Passacantando Guglielmo
che ha concluso per il rigetto del
ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. /
Udito il difensore avv. Soldoni Aldo
Svolgimento del Processo
1- Con sentenza in data 7/5/2007 la Corte di Appello di Firenze confermava la
pronuncia in data 9/2/2006 del Tribunale di Grosseto - Sezione Distaccata di
Orbetello - con la quale Barbieri Loredana era stata condannata, ritenuta la
continuazione tra i reati, alla pena di giorni 21 di arresto ed euro 31.000 di
ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla
demolizione ed al ripristino dei luoghi, in quanto ritenuta responsabile dei
reati di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e 181 D. L.vo n. 42/2004
perché, in qualità di proprietaria del fondo su cui l'opera insisteva, benché
sprovvista di titoli abilitativi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico -
classificata come zona agricola e zona pre Parco della Maremma - realizzava
opere consistite in uno sbancamento per la realizzazione di una strada di
accesso lunga m. 14 e nel livellamento e sbancamento del terreno per la
realizzazione di un piazzale di mq. 54 di superficie.
Accertato in Orbetello il 23/4/2004.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione
il difensore della Barbieri, deducendo:
1) difetto e/o illogicità della
motivazione laddove la sentenza di secondo grado, richiamando quella di primo,
non aveva chiarito se fosse stata la Barbieri - che aveva acquistato il terreno
successivamente al 2002 - o il proprietario precedente, a realizzare le opere in
oggetto. I Giudici di merito avevano solo affermato che il periodo di
realizzazione non solo era successivo al 2002 - data in cui era stata effettuata
la foto aerea della zona -ma, di sicuro, era successivo anche al 29/3/2003, data
di acquisto del terreno da parte dell'imputata, non facendosi, nell' atto
pubblico di compravendita, riferimento a strade o piazzole di sorta. Tuttavia,
non era stato in alcun modo accertato non solo da chi gli interventi fossero
stati realizzati (dalla Barbieri o dal precedente proprietario), ma neppure se
la strada e la piazzola avessero potuto formarsi naturalmente, con il passaggio
e la sosta nel terreno di mezzi di vario genere;
2) erronea applicazione della legge, laddove non si era ritenuta la natura
pertinenziale delle opere oggetto di imputazione (stradello e piazzola), sul
presupposto che esse non rappresentavano un manufatto o una costruzione e che,
essendo opere necessarie, non potevano essere pertinenziali;
3) intervenuta prescrizione dei reati.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Motivi della Decisione
3- All'odierna udienza il difensore depositava istanza con la quale la Barbieri
Loredana chiedeva di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
ricorrendone i presupposti legge. Per il resto, si riportava ai motivi di
ricorso.
In via preliminare, va osservato che, a mente dell'art. 93 D.P.R. 30/5/2002 n.
115, la competenza a provvedere, nel caso in cui proceda la Corte di Cassazione,
"spetta all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato":
pertanto, nel caso specifico, la Corte di Appello.
4- Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato e va, conseguentemente,
dichiarato inammissibile. Invero, i motivi formulati dalla ricorrente sono la
mera ripetizione di doglianze già esposte dinanzi ai Giudici di merito e da
questi motivatamente disattese. E', infatti, inammissibile il ricorso per
Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dai primi Giudici, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che
quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I
lett. c) c.p.p., alla inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. II, 23/5/2006, Corradini; conf. Cass. Sez. IV. 29/3/2000, Barone; Cass.
Sez. IV, 18/9/1997, Ahmetovic).
4.1- Nella specie, per completezza, può osservarsi:
1) con motivazione congrua e
logicamente corretta la Corte territoriale, oltre a ribadire l'argomento
utilizzato dal primo Giudice secondo cui l'opera, non visibile e, quindi,
inesistente nella foto aerea del 2002, doveva essere necessariamente successiva
a tale data, ha puntualmente osservato come i rilievi fotografici in atti (cfr.
pag. 4 sent. impugnata) rendessero del tutto evidente che i lavori di
sbancamento non solo dovevano essere stati effettuati in epoca immediatamente
precedente alla realizzazione delle foto, ma che erano anche sicuramente
riconducibili all'opera di mezzi meccanici (ruspe e quant'altro), non potendosi
accedere alla tesi difensiva secondo cui la strada di accesso e la piazzola per
cui é processo si sarebbero formati in modo "naturale" per il passaggio dei
veicoli.
4.2- Destituito di fondamento è anche il motivo relativo alla natura
pertinenziale delle opere abusive.
Invero, anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che non prevede più
il riferimento all'edilizia residenziale come desumibile dalla legge n. 94 del
1992, per aversi "pertinenza" si richiede: a) un nesso oggettivo strumentale e
funzionale con la cosa principale; b) che non sia consentita, per natura e
struttura, una pluralità di destinazioni; c) un carattere durevole; d) la non
utilizzabilità economica in modo diverso; e) una ridotta dimensione; t) una
individualità fisica e strutturale propria; g) l'accessione ad un edificio
preesistente, edificato legittimamente; h) l'assenza di un autonomo valore di
mercato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 5/11/2002 n. 239, Cipolla). Pertanto,
tra i requisiti della nozione di "pertinenza", vi è quello della accessione
dell'opera ad un edificio preesistente legittimamente costruito, in quanto non
può prescindersi dal collegamento tra la pertinenza ed un edificio, quantunque
non necessariamente residenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 8/1/2008 n. 6109,
Berretti). Nella specie, nessuno dei requisiti sopra esposti può ritenersi
sussistente, trattandosi di una strada e di una piazzola a servizio di un
terreno agricolo, in zona, tra l'altro, vincolata paesaggisticamente.
4.3- Del tutto infondato è anche l'ultimo motivo, con il quale si eccepisce
l'intervenuta prescrizione dei reati.
I Giudici di merito, con motivazione congrua e non fondatamente ed adeguatamente
contraddetta dalla ricorrente, hanno valutato che la realizzazione degli
interventi doveva collocarsi temporalmente in epoca assolutamente prossima alla
data dell'accertamento, avvenuto il 23/4/2004: con la conseguenza che il termine
prescrizionale non può ritenersi ancora maturato.
5. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 1 86 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma
dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di
una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione
delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di curo
1.000,00
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 16/4/2008
Deposito in Cancelleria 19/06/2008
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