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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 2 luglio 2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n. 26532



ACQUA - Effluenti da allevamento - Utilizzazione agronomica - Disciplina vigente - D.L.vo n. 4/2008.
Il D.L.vo n. 4/2008 sopprimendo all'art. 101 co. 7 lett. b) del D.L.vo n. 152/06 le parole "che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto", parifica oramai, senza possibilità di limitazioni, alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame. La modifica normativa operata, comportando il venire meno della "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" e dei criteri di individuazione di tale connessione capovolge sostanzialmente i termini della questione rispetto alla disciplina regolata dal DLvo 152/06. Mentre, infatti, con la situazione normativa pregressa le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate ora, per effetto della caducazione indicata, l'assimilazione prevista al comma 7 dell'art. 101 delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola. Per effetto di tali modifiche si deve ritenere, pertanto, oramai di regola sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133 co. 2 DLvo 152/06 lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento. L'unica eccezione rimane dunque quella - richiamata ad excludendum dal comma 7 dell'art. 101 - dell'art. 112 DLvo 152/06 che regola l'utilizzazione agronomica. Posto dunque che l'utilizzazione agronomica, se in linea con la normativa vigente, anche in passato era da considerare legittima e non rientrava quindi in alcuna delle fattispecie sanzionatorie dell'art. 137 DLvo 152/06, si deve ora ritenere che per effetto del combinato delle disposizioni degli artt. 101 co. 7, 112 e 137 co. 14 del DLvo 152/06 (che, invece, non ha subito modifiche) nel caso di gestione degli effluenti di allevamento, continua a mantenere rilevanza penale la sola utilizzazione agronomica - così come definita dall'art. 74 lett p) - nelle ipotesi in cui la stessa avvenga al di fuori dei casi o dei limiti consentiti. Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. Calderone. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 2 luglio 2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n. 26532


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UDIENZA del  21.5.2008

SENTENZA N. 01252/2008

REG. GENERALE N. 021824/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


   Dott. GRASSI ALDO                 PRESIDENTE
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI     CONSIGLIERE
2.Dott.PETTI CIRO
3.Dott.TERESI ALFREDO
4.Dott.SARNO GIULIO

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :
1) CALDERONE ANTONINO avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 06/02/2007
di MESSINA N. IL 18/08/1975
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in. PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. F. Salgano
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Uditi difensori Avv.

Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la decisione del tribunale di Barcellona P.G. che in data 28.10.2005 aveva condannato Calderone Antonino alla pena di euro 4000 di ammenda, con i doppi benefici, per il reato di cui all'art. 59 DLvo 152/99 per avere, in qualità di titolare di azienda zootecnica, effettuato scarichi di acque reflue industriali - liquami zootecnici - senza autorizzazione; fatto accertato in Barcellona P. G. il 21.2.2002.


Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato eccependo:
1) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 59 DLvo 152/99 non essendovi prova che i liquidi scaricati nel ruscello adiacente all'azienda fossero liquami provenienti da quest'ultima;
2) travisamento del fatto e violazione ed erronea interpretazione degli artt. 28 e 59 D.L.vo n. 152/99 non potendosi definire industriali i reflui provenienti dall'attività zootecnica rientranti nella previsione dell'art. 28 citato;
3) violazione dell'art. 157 cod. pen. in quanto, il reato doveva ritenersi già prescritto all'atto della decisione di appello, avendo natura istantanea e, comunque, avendo il consulente del PM accertato nella consulenza depositata alla data del 6.5.2002 che non esistevano in atto scarichi abusivi;
4) violazione dell'art. 190 cpp non essendo stata raggiunta la prova inconfutabile che il signor Calderone era il titolare o gestore dell'azienda zootecnica.


Motivi della decisione


In via preliminare si deve osservare che il reato sarebbe comunque prescritto alla luce delle precisazioni del consulente del PM correttamente citate dal ricorrente.


Occorre tuttavia verificare se non ricorrano nella specie le condizioni indicate dall'art. 129 cpp.


Al riguardo rileva il Collegio che alla luce delle modifiche introdotte con il DLvo n. 4/2008 deve essere esclusa la sussistenza del reato.


Il DLvo 4/2008 sopprimendo all'art. 101 co. 7 lett. b) del DLvo 152/06 le parole "che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto" e, quindi, innovando sensibilmente la precedente disciplina, parifica oramai,senza possibilità di limitazioni, alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame.


La modifica normativa operata, comportando il venire meno della "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" e dei criteri di individuazione di tale connessione , capovolge sostanzialmente i termini della questione rispetto alla disciplina regolata dal DLvo 152/06.


Mentre, infatti, con la situazione normativa pregressa, così come rilevato da questa Corte, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 28, comma 7, lett. b), - poi art. 101 co. 7 DLvo 152/06 -, ossia quando vi era la prova della connessione del terreno agricolo con le attività di allevamento (cosi Sez. 3, n. 4500 del 17/11/2005 Rv. 233283); ora, per effetto della caducazione indicata, l'assimilazione prevista al comma 7 dell'art. 101 delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola.


Recita infatti, ora il comma 7 dell'art. 101 DLvo per effetto delle modifiche introdotte dal DLvo 4/2008, "Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:....provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame."


Per effetto di tali modifiche si deve ritenere, pertanto, oramai di regola sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133 co. 2 DLvo 152/06,10 scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento.


L'unica eccezione rimane dunque quella - richiamata ad excludendum dal comma 7 dell'art. 101 - dell'art. 112 DLvo 152/06 che regola l'utilizzazione agronomica. Posto dunque che l'utilizzazione agronomica, se in linea con la normativa vigente, anche in passato era da considerare legittima e non rientrava quindi in alcuna delle fattispecie sanzionatorie dell'art. 137 DLvo 152/06, si deve ora ritenere che per effetto del combinato delle disposizioni degli artt. 101 co. 7, 112 e 137 co. 14 del DLvo 152/06 (che, invece, non ha subito modifiche) nel caso di gestione degli effluenti di allevamento, continua a mantenere rilevanza penale la sola utilizzazione agronomica - così come definita dall'art. 74 lett p) - nelle ipotesi in cui la stessa avvenga al di fuori dei casi o dei limiti consentiti.


Il che non risulta essere avvenuto nella specie.


La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e gli atti, a mente dell'art. 135 DLvo 152/06, vanno trasmessi alla Regione Siciliana per i profili di competenza.


PQM
La Corte Suprema di Cassazione


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi alla Regione Siciliana per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 21.5.08

Deposito in Cancelleria 2/07/2008


 


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