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CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n.26535
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Contraffazione di opere d’arte di autori viventi -Configurabilità - Presupposti
- Art. 178, D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie: reato di autenticazione di opere
false. In tema di disciplina dei beni culturali, il reato di contraffazione
di opere d'arte previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi
sostituito dall'art. 178, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è configurabile anche
quando l'attività vietata abbia ad oggetto opere di autori viventi o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, in quanto norma posta a tutela
della regolarità ed onestà degli scambi nel mercato artistico e non a tutela
dell'integrità delle opere (tra le tante: Cass. Sez. 3, n. 26072 del 13/03/2007;
Cass. Sez. 2, n. 18041 del 7/04/2004; Cass. Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003).
Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
2/07/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n.26535
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Opere d’arte - Tutela
- Autenticazione di opere false - Art. 4 L. n. 1062/1971 - Art. 127 D.Lgs. n.
490/1999 - Art. 178, D.Lgs. n. 42/2004. In materia di disciplina dei beni
culturali, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall'art. 4
L. 20 novembre 1971, n. 1062, poi sostituito dall'art. 127 D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490 ed attualmente sanzionato dall'art. 178 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, in quanto tutte le fattispecie puniscono la medesima condotta consistente
nell'autenticazione di opere false, conoscendone la falsità (Cass. Sez. 3, n.
11096 del 17/01/2008). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n.26535
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UDIENZA DEL 21/05/2008
SENTENZA N.01267 /2008
REG. GENERALE N. 038563/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GRASSI ALDO PRESIDENTE
1_Dott.ONORATO PIERLUIGI CONSIGLIERE
2.Dott.PETTI CIRO "
3.Dott.TERESI ALFREDO
4.Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BACOSI STEFANO avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 13/02/2007 di PERUGIA N. IL
01/07/1963
- visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
- Udito il Procuratore Generale in persona del dott. F. Salgano che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso
- Udito, per la arte civile, l'Avv.
- Udito il difensor eAvv.
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Perugia confermava la
decisione del tribunale della medesima città che aveva condannato Bacosi Stefano
per i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di
mesi otto di reclusione e di euro 1000 di multa con le pene accessorie - pena
sospesa - nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte
civile "Fondazione Mario Schifano" in favore della quale veniva liquidata una
provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5000.
Al Bacosi era stato in particolare contestato:
a) il reato di cui all'art. 127 co. 1 lett. b) e co. 2 DLvo n. 490/99 per avere
nell'esercizio della attività commerciale della galleria d'arte "Il Sole", con
sede in Perugia, posto in circolazione, senza avere concorso nella
contraffazione, 4 dipinti a firma Schifano;
b) il reato di cui all'art. 127 co. 1 lett. c) e co. 2 DLvo n. 490/99 perché,
pur conoscendone la falsità, autenticava le opere sopraindicate.
I fatti contestati risultano accertati in Perugia il 25.2.2000.
Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato deducendo:
1) l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e violazione del
principio di legalità sul rilievo della inapplicabilità del reato - in ragione
dell'epoca di accertamento dei fatti - alle opere di autori viventi o la cui
esecuzione non risaliva a oltre cinquanta anni;
2) mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richiesta perizia
sulle opere e mancata motivazione sulla correttezza dell'operato del primo
giudice che tale richiesta aveva già disatteso;
3) aprioristica ricostruzione del fatto sulla base delle sole dichiarazioni
testimoniali e mancata motivazione sulle ragioni per le quali non potevano
ritenersi attendibili gli elementi contrari indicati dalla difesa.
Motivi della decisione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In ordine al primo motivo osserva il Collegio che a parte un iniziale
orientamento (Sez. 3, n. 37782 del 18/09/2001 Rv. 220352), antecedente peraltro
alla pronuncia della Corte Costituzionale n 173/2002, è assolutamente costante
l'orientamento di questa Corte nell'affermare che in tema di disciplina dei beni
culturali, il reato di contraffazione di opere d'arte previsto dall'art. 127 del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito dall'art. 178, D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42) è configurabile anche quando l'attività vietata abbia ad oggetto
opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni,
in quanto norma posta a tutela della regolarità ed onestà degli scambi nel
mercato artistico e non a tutela dell'integrità delle opere (ex
plurimis Sez. 3, n. 26072 del 13/03/2007 Rv. 237221; Sez. 2, n. 18041 del
7/04/2004 Rv. 228639; Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003 Rv. 225318; ecc.) e che,
anzi, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall'art. 4 L.
20 novembre 1971, n. 1062, poi sostituito dall'art. 127 D.Lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490 ed attualmente sanzionato dall'art. 178 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in
quanto tutte le fattispecie puniscono la medesima condotta consistente
nell'autenticazione di opere false, conoscendone la falsità (Sez. 3, n. 11096
del 17/01/2008 Rv. 239067).
Il richiamo alle motivazioni delle sentenze citate - in quanto integralmente
condivise - esime il Collegio dal ritornare sulle tematiche esplicitate dal
ricorrente in quanto tutte compiutamente esaminate nelle precedenti occasioni.
Quanto al secondo motivo la corte di merito ha implicitamente indicato le
ragioni per le quali ha ritenuto ininfluente la perizia, avendo indicato nelle
dichiarazioni dei testi escussi Colombo e Gianvenuti - entrambi della Fondazione
Schifano e componenti del relativo Comitato tecnico - adeguata fonte di prova
sottolineandone con argomentazione certamente condivisibile sul piano logico la
particolare credibilità in ragione della preparazione tecnica specifica. Si
soffermano inoltre compiutamente i giudici d'appello, sulle ragioni per le quali
non ritengono fondati i dubbi della difesa sugli altri testi assunti (Guarisci e
Meini).
E dunque, anche in relazione al secondo motivo si appalesa la manifesta
infondatezza del ricorso.
Il terzo motivo si risolve evidentemente nella richiesta di una diversa lettura
degli elementi di valutazione, notoriamente preclusa in questa sede,coinvolgendo
questioni di merito.
L'inammissibilità del ricorso preclude, secondo il costante orientamento di
questa Corte,ogni possibilità sia di far valere,sia di rilevare di ufficio, ai
sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a1 pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 21.5.2008
Deposito in Cancelleria il 2/07/2008
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