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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11/11/2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972




PROCEDURE E VARIE - Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Limiti di risarcibilità - Art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Nozione di danno non patrimoniale - Nozione e contenuto - C.d. danno esistenziale - Risarcibilita' - Esclusione. Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E’, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Pertanto, non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Sicché, davanti ad un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c..Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11/11/2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari” - liquidazione - Esclusione - Giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità - Ricorribilità. Va negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità. Pertanto, la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Responsabilità contrattuale - Liquidazione e prova del danno - Risarcibilità - Limiti. Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni dei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Risarcimento del danno - Limiti alla liquidazione - Danno morale - Danno biologico. Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Prova del danno - Presunzioni semplici - Esistenza ed entità del pregiudizio - Necessità. La prova del danno può fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972


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UDIENZA 

SENTENZA N.

REG. GENERALE n.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Unite Civili




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