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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11/11/2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n.
26972
PROCEDURE E VARIE - Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Limiti di
risarcibilità - Art. 2059 c.c. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei
soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in
cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il
fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la
risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una
norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito
vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla
Costituzione. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972
PROCEDURE E VARIE - Nozione di danno non patrimoniale - Nozione e contenuto -
C.d. danno esistenziale - Risarcibilita' - Esclusione. Il danno non
patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno
della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con
valenza meramente descrittiva. E’, pertanto, scorretto e non conforme al dettato
normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso
quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la
sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve
tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e
non un pregiudizio a sé stante. Pertanto, non è ammissibile nel nostro
ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la
perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da
un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente
garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale,
di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato
separatamente sol perché diversamente denominato. Sicché, davanti ad un
pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” causato da condotte che
non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente
garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059
c.c..Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni
Unite Civili, 11/11/2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972
PROCEDURE E VARIE - Danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari” -
liquidazione - Esclusione - Giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità -
Ricorribilità. Va negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd.
“bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive
del requisito della gravità. Pertanto, la liquidazione, specie nei giudizi
decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o
causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di
un principio informatore della materia. Presidente V. Carbone, Relatore R.
Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud.
24/06/2008) Sentenza n. 26972
PROCEDURE E VARIE - Responsabilità contrattuale - Liquidazione e prova del
danno - Risarcibilità - Limiti. Per quanto attiene la responsabilità
contrattuale, anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può
derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle
condizioni dei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando
l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972
PROCEDURE E VARIE - Risarcimento del danno - Limiti alla liquidazione - Danno
morale - Danno biologico. Il danno non patrimoniale va risarcito
integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la
prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia
quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un
familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli
uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo
tipo. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni
Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972
PROCEDURE E VARIE - Prova del danno - Presunzioni semplici - Esistenza ed
entità del pregiudizio - Necessità. La prova del danno può fornirsi anche
per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato gli
elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite
Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972
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UDIENZA
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Unite Civili
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