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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24/07/2008 (Ud. 29/05/2008), Sentenza n. 31135
URBANISTICA E EDILIZIA - Mutamento della destinazione d’uso - Limiti della
disciplina regionale (Sicilia) - Artt. 31, 44 e 10, c. 2 e 3 del D.P.R. n.
380/2001. In materia urbanistica le disposizioni introdotte da leggi
regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione
nazionale e, conseguentemente devono essere interpretate in modo da non
collidere con i detti principi (cass. pen. sez. III sent. del 15/06/2006). Deve
quindi escludersi, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di
criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione. Del
resto la formulazione dell'art. 10, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
consente alle Regioni l'esercizio di una flessibilità normativa nella direzione
di ampliare l'area applicativa del permesso di costruire ma non determina un
ampliamento del potere delle Regioni tale da consentire di eliminare una
sanzione penale in una parte del territorio nazionale. E' conforme all'indicato
principio la motivazione del giudice di merito che, richiamando l'art. 31 del
d.p.r. n. 380 del 2001, con riferimento all'art. 44 dello stesso d.p.r., (Cass.
pen. 15/03/2002, n. 19378) abbia rilevato che, il mutamento di destinazione
d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo
rilascio di concessione edilizia purché detta modificazione intervenga entro
categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione
di destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene
tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standard urbanistici e
la variazione del carico urbanistico. Pres. De Maio - Est. Marmo - Ric. Barone
ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 luglio 2008 (Ud.
29/05/2008), Sentenza n. 31135
URBANISTICA E EDILIZIA - Trasformazione edilizia ed urbanistica - Mutamento
di destinazione di uso - Competenza esclusiva attribuita alla Regione Siciliana
- Limiti della disciplina regionale - L n. 37/1985 - Art. 36 c. 1 L.R. Sicilia
n. 71/1978 - Fattispecie. In materia urbanistica la Legge n. 37 del 1985,
nonostante la competenza esclusiva attribuita alla Regione Siciliana, deve
comunque rispettare i principi fondamentali della legislazione nazionale e,
quindi, deve essere interpretata in modo da non collidere con detti principi
generali. Inoltre, l'art. 36 comma 1 della legge regionale n. 71 del 1978
sottopone a concessione edilizia qualsivoglia attività comportante
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il
mutamento di destinazione di uso degli immobili. Nella specie, gli imputati, in
possesso di concessione edilizia a titolo gratuito ex art. 9 della legge n. 10
del 1977 per le opere da realizzare nelle zone agricole, - ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 1537 avevano modificato arbitrariamente la destinazione
di uso del capannone da adibire a deposito di macchine agricole, realizzando
un'attività commerciale di autocarrozzeria, con stravolgimento della normale
destinazione urbanistica dell'immobile e con notevole aggravamento del
territorio. Pres. De Maio - Est. Marmo - Ric. Barone ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 luglio 2008 (Ud. 29/05/2008), Sentenza n. 31135
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Data di commissione del reato -
Onere della prova. In tema di abuso edilizio/urbanistico, non basta la mera
affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il reato sia stato
commesso in epoca antecedente all'accertamento e neppure a determinare
l'incertezza sulla data di commissione del reato idonea a far scattare la
presunzione "in dubio pro reo". , atteso che in base al principio
generale ciascuno deve fornire la prova di quanto afferma ( v. Cass. pen. sez.
III sent. 17/04/2000, n. 10562, Fretto S). Pres. De Maio - Est. Marmo - Ric.
Barone ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 luglio 2008 (Ud.
29/05/2008), Sentenza n. 31135
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UDIENZA del 29.5.2008
SENTENZA N. 01390/08
REG. GENERALE N.003784/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MATO GUIDO
Presidente
1.Dott. FIALE ALDO
Consigliere
2. " MARMO MARGHERITA Cons.Relatore
3. " MARINI LUIGI
Consigliere
4. " GAllARA SANTI
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BARONE FRANCESCO N. il 29/01/1949
2) DI LORENZO PIETRO N. il 13/08/1961
avverso la SENTENZA dei 15/01/2007 TRIBUNALE di CATANIA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la
relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
IZZO GIOACCHINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 15 gennaio 2007 il Tribunale di Ragusa dichiarava
Francesco Barone e Pietro Di Lorenzo colpevoli della contravvenzione di cui
all'art. 44 comma 1 lettera A del DPR n. 380 del 2001, limitatamente al
mutamento della destinazione di uso dell'immobile sito in S. Croce Camerina, in
relazione al quale era stata rilasciata la concessione edilizia n. 38 del 2002,
(per fatto accertato il 16 giugno 2005), così meglio riqualificata l'originaria
contestazione, e, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti
generiche, li condannava alla pena di € 3.000,00 di ammenda ciascuno.
Il Tribunale riteneva in fatto accertato che gli imputati avevano ottenuto, in
data 30 maggio 2002, la concessione rilasciata dal Dirigente competente del
Comune di Santa Croce Camerina a realizzare un deposito di macchine agricole
nell'immobile sito in contrada Petraro del Comune di Camerina.
Peraltro, alla data del sopralluogo del 16 giugno 2005 eseguito dai tecnici ed
agenti di polizia municipale del Comune di Santa Croce Camerina, era stato
accertato che l'immobile era stato destinato ad attività di autocarrozzeria
aperta al pubblico.
Proposto appello la Corte di Appello di Catania, rilevato che la contestazione
aveva ad oggetto contravvenzione sanzionata con la sola pena dell'ammenda, con
sentenza del 26 aprile 2007 dichiarava inammissibile l'appello e rimetteva gli
atti alla Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli imputati lamentano l'erronea applicazione dell'art. 44
comma 1 lettera A del d.p.r n. 380 del 2001 e, comunque, l'erronea applicazione
dell'art. 10 della legge regionale n. 37 del 1985.
Deducono i ricorrenti che, ai sensi del citato articolo 10, il mutamento d'uso
funzionale, (ad eccezione dall'uso industriale ed artigianale in quello
residenziale nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2
aprile 1968) é sottoposto a semplice autorizzazione e non a concessione.
Secondo i ricorrenti in tale norma si prevede che i cambi di destinazione d'uso,
anche se non conformi agli strumenti urbanistici locali e quindi non autorizzati
né autorizzabili, non sono sottoposti a sanzioni penali ma a semplici sanzioni
amministrative.
Nel caso in esame non solo era indiscusso che si trattasse di mutazione di
destinazione d'uso esclusivamente funzionale ma la variazione non era stata
posta in essere in zona vincolata.
Rilevano inoltre i ricorrenti che, in ogni caso, il mutamento della destinazione
d'uso da deposito di macchine agricole ad autocarrozzeria non aveva comportato
modifica degli standars urbanistici, ovvero del carico urbanistico.
Il motivo é infondato.
Come ha precisato questa Corte (v. per tutte cass. pen. sez. III sent. 15 giugno
2006) "in materia urbanistica le disposizioni introdotte da leggi regionali
devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale e,,
conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti
principi".
Deve quindi escludersi, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di
criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione.
Del resto la formulazione dell'art. 10, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 consente alle Regioni l'esercizio di una flessibilità normativa nella
direzione di ampliare l'area applicativa del permesso di costruire ma non
determina un ampliamento del potere delle Regioni tale da consentire di
eliminare una sanzione penale in una parte del territorio nazionale.
La Legge n. 37 del 1985, nonostante la competenza esclusiva in materia
urbanistica attribuita alla Regione Siciliana, deve comunque rispettare i
principi fondamentali della legislazione nazionale e, quindi, deve essere
interpretata in modo da non collidere con detti principi generali.
E' conforme all'indicato principio la motivazione del giudice di merito che,
richiamando l'art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, con riferimento all'art. 44
dello stesso d.p.r., ha rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di
questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. 15 marzo 2002, n. 19378) " il mutamento
di destinazione d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile
senza il previo rilascio di concessione edilizia purché detta modificazione
intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che
la modificazione di destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante è
quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli
standard urbanistici e la variazione del carico urbanistico".
Nel caso in esame gli imputati, che erano in possesso di concessione edilizia a
titolo gratuito ex art. 9 della legge n. 10 del 1977 per le opere da realizzare
nelle zone agricole, - ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai
sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 1537 avevano modificato
arbitrariamente la destinazione di uso del capannone da adibire a deposito di
macchine agricole, realizzando un'attività commerciale di autocarrozzeria, con
stravolgimento della normale destinazione urbanistica dell'immobile e con
notevole aggravamento del territorio.
Tale condotta violava comunque anche la legge regionale, in quanto l'art. 36
comma 1 della legge regionale n. 71 del 1978 sottopone a concessione edilizia
qualsivoglia attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del
territorio comunale, nonché il mutamento di destinazione di uso degli immobili.
Va pertanto respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che il mutamento della destinazione
d'uso era stato avviato fin dall'estate del 2002 e comunque, in caso di
incertezza, il termine andava computato a favore degli imputati.
Anche il secondo motivo è infondato.
I fatti sono stati accertati il 10 maggio 2005 e il 16 giugno 2005, quando, a
seguito di sopralluoghi effettuati da agenti di polizia giudiziaria in servizio
presso il Comune di Santa Croce Camerina, è stato accertato che l'immobile, per
il quale il 30 maggio 2002 era stata rilasciata concessione edilizia soltanto
per deposito di macchine agricole, era stato destinato, con l'utilizzo di
pannelli tipo Isopak e lamiera zincata, ad autocarrozzeria aperta al pubblico,
come si evinceva dalle autovetture ivi ricoverate e dall'insegna affissa
all'interno del capannone.
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui
non basta la mera affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il
reato sia stato commesso in epoca antecedente all'accertamento e neppure a
determinare l'incertezza sulla data di commissione del reato idonea a far
scattare la presunzione " in dubio pro reo". , atteso che in base al principio
generale ciascuno deve fornire la prova di quanto afferma (v. in tal senso Cass.
pen. sez. III sent. 17 aprile 2000, n. 10562, Fretto S).
Considerato che dalla data dell'ultimo accertamento non è ancora decorso il
termine massimo triennale di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 160
c.p. va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che la pena era eccessiva, tenuto
conto della modestia del fatto e della incensuratezza di essi imputati. Doveva
comunque applicarsi il beneficio della non menzione e dell'indulto.
Anche il terzo motivo è infondato.
Il Tribunale ha infatti adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 133 c.p. in
ordine alla pena, peraltro contenuta in prossimità dei limiti edittali, con
riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dei colpevoli.
Trova in proposito applicazione il principio affermato da questa Corte secondo
cui " nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti
eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo
motivazionale di cui all'art. 125 comma terzo c.p., anche ove adoperi
espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" ovvero di
richiami alla gravità del reato e alla personalità del reo. (v per tutte Cass.
pen. sez. III sent. 29 maggio 2007,n. 33773).
Per quel che attiene al beneficio della non menzione si rileva che esso non è
stato richiesto nelle conclusioni di primo grado e ch per l'applicazione
dell'indulto è competente il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 672
c.p.p.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna dei ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali
Così deciso in Roma il 29 maggio 2008
Deposito in Cancelleria 24/07/2008
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