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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/07/2008 (Ud. 12/06/2008), Sentenza n. 31462
RIFIUTI - Nozione di “sottoprodotti” - Utilizzazione del materiale nel processo
produttivo d’origine - Necessità - Esclusione - Processo di utilizzazione
preventivamente individuato e definito - Necessità - Punto 2), art. 183, 1° c.
lett. P), D. Lgs n. 152/06, come mod. dal D. Lgs n. 4/2008. Per
l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto occorre, secondo la definizione
di cui al punto 2) dell'art. 183, primo comma lett. P), del D. Lgs n. 152/06,
come modificato dal D. Lgs n. 4 del 2008, tra l'altro, che: "il loro impiego sia
certo sin dalla fase di produzione integrale e avvenga direttamente nel corso
del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e
definito". Alla luce di tale definizione, pertanto, non è necessario che
l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello
stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente
che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia
stato preventivamente individuato e definito. Pres. De Maio - Est. Lombardi -
Ric. PM in proc. De Colle. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 luglio
2008 (Ud. 12/06/2008), Sentenza n. 31462
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UDIENZA C.C. 12.6.2008
SENTENZA N. 753
REG. GENERALE N.13783/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere
Pierluigi Onorato
Claudia Squassoni
Alfredo Maria Lombardi
Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine avverso l'ordinanza in data 26.3.2008 del Tribunale di Udine, con la quale
è stato rigettato l'appello del P.M. avverso il decreto del G.I.P. del medesimo
Tribunale in data 28.2.2008, che aveva respinto la richiesta di sequestro
preventivo di un impianto industriale nei confronti di De Colle Clara, n. a
Udine il 14.4.1943, Burelli Massimiliano, n. a Udine il 3.8.1970, e Brussi
Alessandro, n. a Gorizia l'8.3.1961.
Udita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il F.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Angelo Di Popolo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Campeis, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello proposto
dal P.M. avverso il decreto del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 28.2.2008,
che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dell'area di proprietà
della ditta Globalblue S.r.l. in relazione alle indagini nei confronti di De
Colle Clara, Burelli Massimiliano e Brussi Alessandro per il reato di cui
all'art. 256, comma primo lett. a) e comma secondo, del D. Lgs n. 152/06 .
Secondo l'ipotesi accusatoria nello stabilimento gestito dalla predetta società
era in corso un'attività non autorizzata di cessione e recupero di rifiuti,
costituiti dalle scorie di fonderia provenienti dalla vicina acciaieria ABS,
utilizzate per produrre il materiale denominato Ecogravel. Dagli accertamenti
espletati dal N.O.E. dei C.C. era emerso in particolare che il ciclo produttivo
dell'Ecogravel non era menzionato nella documentazione relativa alla richiesta
di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società ABS; né la
Globalblue S.r.l. aveva mai richiesto alcuna autorizzazione al recupero delle
scorie della fonderia, per cui la relativa attività era da considerarsi
illecita.
Il Tribunale della libertà ha osservato che le scorie di fonderia di cui alla
contestazione dovevano essere qualificate sottoprodotto, anche alla luce del
disposto di cui all'art. 183, primo comma lett. p), del D. Lgs n. 152/06, come
sostituito dall'art. 2 del D. Lgs 16.1.2008 n. 4, in quanto dette scorie sono
originate da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il
loro impiego è certo ed integrale ed avviene in un processo di produzione
preventivamente individuato ed integrato; il loro impiego non determina
emissioni o un impatto ambientale diversi da quelli per cui l'impianto è
autorizzato, né le stesse devono essere sottoposte a trattamenti preventivi o
trasformazioni poliformi.
L'ordinanza ha altresì osservato che l'impostazione accusatoria in ordine alla
qualificazione delle predette scorie quali rifiuti cozza con le determinazione
dell'ARPA contenute nell'autorizzazione concessa alla Globalblue per l'avvio del
procedimento diretto alla produzione dell'Ecogravel, essendo stato evidenziato
nella motivazione del citato provvedimento che l'impianto della Globalblue
costituisce un reparto produttivo del ciclo dell'acciaieria e non un impianto di
trattamento dei rifiuti, in quanto destinato ad utilizzare esclusivamente i
materiali provenienti dalla ABS; che, pertanto, alla luce della citata
autorizzazione l'attività posta in essere dalla Globalblue doveva ritenersi
lecita, non ricorrendo peraltro i presupposti per la disapplicazione di detto
provvedimento.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Udine, che la denuncia per violazione di legge.
La pubblica accusa ricorrente, dopo aver ripercorso le varie fasi procedimentali
che hanno preceduto il provvedimento impugnato e riprodotto il testo dell'art.
183, primo comma lett. p), del D. Lgs n. 152/06, come modificato dal D. Lgs n. 4
del 2008, deduce che le scorie prodotte dall'acciaieria ABS vanno definite
correttamente come "rifiuto".
Si evidenzia sostanzialmente sul punto che le stesse non vengono impiegate nello
stesso ciclo produttivo della ABS e che la successiva gestione delle stesse da
parte di altra società deve necessariamente sottostare all'iter autorizzativo
previsto dalla legge in materia di rifiuti, a nulla rilevando sul punto che la
società Globalblue sia una consociata ABS.
Con memoria difensiva gli indagati hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso,
per carenza di specificità dei motivi di impugnazione, nonché, in ogni caso, la
sua infondatezza in punto di diritto, avendo i giudici di merito esattamente
qualificato quale sottoprodotto i materiali utilizzati nell'impianto di cui era
stato chiesto il sequestro, e l'inesistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso non è fondato.
L'ordinanza impugnata ha elencato puntualmente tutti i requisiti prescritti
dall'art. 183, primo comma lett. P), del D: Lgs. 152/06, come modificato
dall'art. 2, comma 20, del D. Lgs. n. 4 del 2008, richiesti dalla disposizione
citata al fine di poter attribuire ad una sostanza la natura di sottoprodotto,
requisiti già elencati in sintesi nella parte narrativa, ed ha affermato con
valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, che gli stessi
sussistono nel caso in esame.
Peraltro, con riferimento al rilievo della pubblica accusa ricorrente, secondo
la quale il reimpiego del materiale non veniva effettuato nello stesso ciclo
produttivo, si deve osservare che secondo la definizione di cui al punto 2)
dell'art. 183, primo comma lett. P), del D. Lgs n. 152/06, come modificato dal
citato D. Lgs n. 4 del 2008, sopra riportato, per l'attribuzione della qualifica
di sottoprodotto occorre, tra l'altro, che:
"il loro impiego sia certo sin dalla fase di produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione odi utilizzazione
preventivamente individuato e definito".
Alla luce di tale definizione, pertanto, non è necessario che l'utilizzazione
del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo
produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo
di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato
preventivamente individuato e definito, così come accertato, nel caso in esame
dai giudici di merito.
Anche sul punto della cessione delle scorie dalla ABS alla Globalblue inoltre
l'ordinanza impugnata ha osservato puntualmente che secondo le determinazioni
dell'ARPA "l'impianto della Globalblue costituisce un reparto produttivo del
ciclo dell'acciaieria e non un impianto di trattamento dei rifiuti, in quanto lo
stesso è destinato esclusivamente all'utilizzo dei materiali provenienti dalla
ABS", sicché anche sotto il citato profilo l'impiego del materiale di cui si
tratta non contrasta con la definizione di sottoprodotto di cui all'art. 183
lett. P), con la conseguente inapplicabilità allo stesso delle disposizioni di
cui alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06.
Va, infine, osservato che sugli altri punti richiesti dalla nonna non si
evincono dal ricorso ulteriori contestazioni e, peraltro, come già rilevato, la
loro esistenza è stata accertata dal Tribunale della libertà.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12.6.2008.
Deposito in Cancelleria 29/07/2008
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