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CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/07/2008 (Ud. 12/06/2008), Sentenza n. 31488
RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti effettuato da terzi -
Responsabilità proprietario dell’area per condotta meramente omissiva -
Esclusione - Acquiescenza agevolatrice - Concorso nel reato del proprietario
dell’area - Sussistenza. In tema di smaltimento di rifiuti non è sufficiente
una condotta meramente omissiva da parte del proprietario del fondo ad integrare
il concorso nel reato di abbandono o deposito di rifiuti effettuato da terzi,
non essendo posto a suo carico alcun obbligo giuridico di intervenire per
impedire la commissione dell'illecito, sempre che la consapevolezza del fatto
non rivesta le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza, che abbia
agevolato la commissione del reato da parte del terzo, configurandosi, perciò,
quale concorso nella sua commissione. Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Marenco.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29 luglio 2008 (Ud. 12/06/2008),
Sentenza n. 31488
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UDIENZA del 12.6.2008
SENTENZA N. 1520
REG. GENERALE N.8398/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere " Pierluigi Onorato
" Claudia Squassoni
" Alfredo Maria Lombardi
" Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Ruggero Barile, difensore di fiducia di Marenco
Pietro, n. a Calizzano il 7.6.1939, avverso la sentenza in data 6.11.2007 del
Tribunale di Savona, con la quale venne condannato alla pena di E 2.000,00 di
ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui all'art. 51, comma primo lett, a)
e comma secondo, del D. Lgs n. 22/97.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il F.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Angelo Di
Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore, Avv. Rosanna De Rosa, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Savona ha affermato la colpevolezza di
Marenco Pietro in ordine al reato: a) di cui all'art. 51, comma primo lett. a) e
comma secondo, del D. Lgs n. 22/97 ascrittogli per avere, quale titolare
dell'omonima impresa artigiana, abbandonato e comunque effettuato il deposito
incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla propria
attività edile, costituiti da residui di demolizioni murarie, sacchi di colla
non più utilizzabili, blocchetti di pavimentazione, piastrelle ed altro
materiale vario.
Il giudice di merito ha affermato che i rifiuti speciali di cui alla
contestazione risultavano depositati su un terreno di proprietà dell'imputato e
che gli stessi apparivano compatibili con l'attività artigianale esercitata dal
medesimo; che, in ogni caso, il Marino doveva ritenersi responsabile del reato
ascrittogli, anche se non fosse stato l'autore materiale dei depositi, in quanto
proprietario dell'area e non essendo intervenuto per impedire a terzi di
effettuare gli scarichi incontrollati mediante la installazione di una
recinzione dell'area o di appositi cartelli e la denuncia all'autorità
competente del reiterarsi dei depositi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione degli art. 51, comma secondo, del D. Lgs n. 22/97 e 40 c.p.,
nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si osserva che il giudice di merito ha sostanzialmente dato atto della
inesistenza di prove adeguate circa la condotta attribuita al Marengo, che si
sarebbe concretata nell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali,
ma ne ha egualmente affermato la colpevolezza sulla base del rilievo che lo
stesso, in quanto proprietario del terreno, si sarebbe dovuto attivare per
impedire l'abbandono di rifiuti da parte dei terzi.
Si deduce, quindi, che l'affermazione di colpevolezza contrasta con il dettato
normativa che configura la condotta costituente reato esclusivamente in forma
commissiva e non omissiva e costituisce errata applicazione del disposto di cui
all'art. 40 c.p., non sussistendo alcun obbligo di legge a carico del
proprietario del terreno di attivarsi per impedire la commissione del fatto da
parte di terzi.
Il ricorso è fondato.
E' stato già affermato da questa Suprema Corte che "In tema di gestione di
rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fonda dell'abbandono
sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il
concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito Incontrollato di rifiuti), atteso che
la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in
cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista
l'obbligo giuridico di impedire l'evento." (sez. III, 200232158, Ponzio, RV
222420)
Non è sufficiente, pertanto, una condotta meramente omissiva da parte del
proprietario del fondo ad integrare il concorso nel reato di abbandono o
deposito di rifiuti effettuato da terzi, non essendo posto a suo carico alcun
obbligo giuridico di intervenire per impedire la commissione dell'illecito,
sempre che la consapevolezza del fatto non rivesta le caratteristiche proprie di
una forma di acquiescenza, che abbia agevolato la commissione del reato da parte
del terzo, configurandosi, perciò, quale concorso nella sua commissione.
Orbene, la motivazione con la quale il giudice di merito è pervenuto alla
affermazione della colpevolezza del Marenco si palesa perplessa in ordine
all'accertamento di fatto ed errata in punto di diritto, poiché da un lato non è
stata attribuita con sufficiente certezza l'effettuazione dell'abbandono dei
rifiuti direttamente all'imputato e dall'altro lo stesso è stato ritenuto
responsabile del fatto eventualmente posto in essere da terzi esclusivamente per
non aver posto in essere una condotta diretta ad ostacolarne la commissione, in
assenza di un obbligo giuridico di adoperarsi in tal senso.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio per un nuovo
giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 12.6.2008.
Deposito in Cancelleria 29/07/2008
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