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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/07/2008 (Ud. 12/06/2008), Sentenza n. 31488



RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti effettuato da terzi - Responsabilità proprietario dell’area per condotta meramente omissiva - Esclusione - Acquiescenza agevolatrice - Concorso nel reato del proprietario dell’area - Sussistenza.
In tema di smaltimento di rifiuti non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del proprietario del fondo ad integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito di rifiuti effettuato da terzi, non essendo posto a suo carico alcun obbligo giuridico di intervenire per impedire la commissione dell'illecito, sempre che la consapevolezza del fatto non rivesta le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza, che abbia agevolato la commissione del reato da parte del terzo, configurandosi, perciò, quale concorso nella sua commissione. Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Marenco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29 luglio 2008 (Ud. 12/06/2008), Sentenza n. 31488


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UDIENZA del  12.6.2008

SENTENZA N. 1520

REG. GENERALE N.8398/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



composta dagli Ill.mi Signori:


Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere "      Pierluigi Onorato
                 "      Claudia Squassoni
                 "     Alfredo Maria Lombardi
                 "     Giulio Sarno


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall'Avv. Ruggero Barile, difensore di fiducia di Marenco Pietro, n. a Calizzano il 7.6.1939, avverso la sentenza in data 6.11.2007 del Tribunale di Savona, con la quale venne condannato alla pena di E 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui all'art. 51, comma primo lett, a) e comma secondo, del D. Lgs n. 22/97.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Udito il F.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore, Avv. Rosanna De Rosa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Savona ha affermato la colpevolezza di Marenco Pietro in ordine al reato: a) di cui all'art. 51, comma primo lett. a) e comma secondo, del D. Lgs n. 22/97 ascrittogli per avere, quale titolare dell'omonima impresa artigiana, abbandonato e comunque effettuato il deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla propria attività edile, costituiti da residui di demolizioni murarie, sacchi di colla non più utilizzabili, blocchetti di pavimentazione, piastrelle ed altro materiale vario.


Il giudice di merito ha affermato che i rifiuti speciali di cui alla contestazione risultavano depositati su un terreno di proprietà dell'imputato e che gli stessi apparivano compatibili con l'attività artigianale esercitata dal medesimo; che, in ogni caso, il Marino doveva ritenersi responsabile del reato ascrittogli, anche se non fosse stato l'autore materiale dei depositi, in quanto proprietario dell'area e non essendo intervenuto per impedire a terzi di effettuare gli scarichi incontrollati mediante la installazione di una recinzione dell'area o di appositi cartelli e la denuncia all'autorità competente del reiterarsi dei depositi.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 51, comma secondo, del D. Lgs n. 22/97 e 40 c.p., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.


Si osserva che il giudice di merito ha sostanzialmente dato atto della inesistenza di prove adeguate circa la condotta attribuita al Marengo, che si sarebbe concretata nell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, ma ne ha egualmente affermato la colpevolezza sulla base del rilievo che lo stesso, in quanto proprietario del terreno, si sarebbe dovuto attivare per impedire l'abbandono di rifiuti da parte dei terzi.


Si deduce, quindi, che l'affermazione di colpevolezza contrasta con il dettato normativa che configura la condotta costituente reato esclusivamente in forma commissiva e non omissiva e costituisce errata applicazione del disposto di cui all'art. 40 c.p., non sussistendo alcun obbligo di legge a carico del proprietario del terreno di attivarsi per impedire la commissione del fatto da parte di terzi.


Il ricorso è fondato.


E' stato già affermato da questa Suprema Corte che "In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fonda dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito Incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento." (sez. III, 200232158, Ponzio, RV 222420)


Non è sufficiente, pertanto, una condotta meramente omissiva da parte del proprietario del fondo ad integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito di rifiuti effettuato da terzi, non essendo posto a suo carico alcun obbligo giuridico di intervenire per impedire la commissione dell'illecito, sempre che la consapevolezza del fatto non rivesta le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza, che abbia agevolato la commissione del reato da parte del terzo, configurandosi, perciò, quale concorso nella sua commissione.

Orbene, la motivazione con la quale il giudice di merito è pervenuto alla affermazione della colpevolezza del Marenco si palesa perplessa in ordine all'accertamento di fatto ed errata in punto di diritto, poiché da un lato non è stata attribuita con sufficiente certezza l'effettuazione dell'abbandono dei rifiuti direttamente all'imputato e dall'altro lo stesso è stato ritenuto responsabile del fatto eventualmente posto in essere da terzi esclusivamente per non aver posto in essere una condotta diretta ad ostacolarne la commissione, in assenza di un obbligo giuridico di adoperarsi in tal senso.


La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.


P.Q.M.


La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona.


Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 12.6.2008.

Deposito in Cancelleria 29/07/2008


 


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