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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 5/08/2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 32709



URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione opera abusiva e sequestro penale - Automaticità dell’ablazione - Art.7 c.4 L.47/1985 (oggi art.31 c.4 TU 380/2001).
L'art.7 c.4 L.47/1985 (ora art.31 c.4 TU 380/2001) determina l'effetto ablatorio ipso iure conseguente all'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è impedita dal sequestro penale del manufatto medesimo, ben potendosi richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'autorizzazione ad accedere al luogo vincolato ed a quella amministrativa di procedere alla demolizione del manufatto. L'automaticità della ablazione comporta l'immediato trasferimento del manufatto sempre che non vi sia un proprietario incolpevole estraneo all’abuso edilizio, che i beni siano individuati in maniera particolareggiata, che non sia intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione, che non siano in corso procedimenti amministrativi, che la inosservanza dell'ordine sia volontaria. Infine, la sopravvenuta domanda di sanatoria, in assenza dei necessari presupposti per il suo accoglimento, non comporta alcuna necessità di un riesame della pregressa e non modificata situazione, in fatto ed in diritto, che ha giustificato l'ordine di demolizione. Pres. Altieri - Est. Squassoni - Ric. Astone. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 5 agosto 2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 32709


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UDIENZA del  19.6.2008

SENTENZA N. 00764/08

REG. GENERALE N.018158/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
1.Dott.TERESI ALFREDO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA "
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA

4.Dott.GAllARA SANTI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :
1) ASTONE GIOVANNI N. IL 04/04/1953 avverso ORDINANZA del 20/12/2005 CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
lette le conclusioni del P.G. che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con ordinanza 20 dicembre 2005, la Corte di Appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, ha ordinato il dissequestro e la acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Catania di una costruzione abusiva. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato che la mancata ottemperanza da parte dello imputato, Astone Giovanni, allo ordine di demolizione delle opere abusive portava come conseguenza la perdita di proprietà delle stesse ed il trasferimento al patrimonio comunale; i Giudici hanno ritenuto che le istanze di condono fossero ininfluenti perché abbandonate per la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale.


Per l'annullamento della ordinanza, Astone ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:

 =che l'ordine di demolizione disposto dal primo Giudice era stato revocato in appello (perché il reato edilizio era estinto per prescrizione) per cui la Corte si è pronunciata sine titulo in materia;

=che il sequestro sul bene ha giuridicamente impedito al destinatario della ordinanza di provvedere allo abbattimento del manufatto;
=che sulle istanze di condono si è formato il silenzio-assenso;
=che la Corte non ha tenuto presente la sentenza del Tar Sicilia sez. Catania 23 aprile 1996 con la quale era stato dichiarato improcedibile il suo ricorso per l'annullamento della ordinanza sindacale di demolizione;
=che non è chiaro quale bene sia acquisito al patrimonio comunale.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento in quanto i Giudici hanno legittimamente negato la restituzione del bene al privato.


Nel dichiarare estinto per prescrizione il reato edilizio, la Corte territoriale ha- e correttamente-revocato l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito a sensi dell'art. 7 u.c. L.47/1985 (ora art.31 u.c. TU380/2001); tale statuizione è inconferente al fine che rileva.


I Giudici della esecuzione non si sono riferiti al ricordato ordine della autorità giudiziaria, ma a quello della autorità amministrativa, operante in un ambito distinto, che non veniva travolto dalla dichiarata estinzione del reato edilizio.


Permaneva, pertanto, la inottemperanza all'ordine sindacale di demolizione, ed il problema che il caso presenta consiste nel verificare se, in esito alla condotta omissiva del ricorrente, il bene sia stato acquisito al patrimonio del Comune.


Sul tema l'art.7 c.4 L.47/1985 (ora art.31 c.4 TU 380/2001) determina l'effetto ablatorio ipso jure, in esito al decorso del termine di giorni novanta dalla notificazione della ingiunzione a demolire; l'atto amministrativo di accertamento della inottemperanza, necessario per l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, assume natura dichiarativa nel senso che rileva un effetto che si è già prodotto di diritto.


Tuttavia, le caratteristiche delle sequele procedimentali giustificano l'affermazione che, per aversi acquisizione al patrimonio comunale, occorre sia in modo definitivo accertata l'inottemperanza alla ingiunzione. L'automaticità della ablazione comporta l'immediato trasferimento del manufatto sempre che non vi sia un proprietario incolpevole estraneo allo abuso edilizio, che i beni siano individuati in maniera particolareggiata, che non sia intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione, che non siano in corso procedimenti amministrativi, che la inosservanza dell'ordine sia volontaria.


In merito a questo ultimo requisito, non è fondato il secondo motivo di ricorso: il sequestro del 13 ottobre 1994 non impediva allo Astone di chiedere alla autorità giudiziaria l'autorizzazione ad accedere al luogo vincolato ed a quella amministrativa di procedere alla demolizione del manufatto.


Tanto premesso, necessita ricordare la sentenza del Tar Sicilia sez. Catania 23 aprile 1996 con la quale il Giudice amministrativo ha dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, il ricorso dello Astone nei confronti dell'ordine sindacale di demolizione. Il Tribunale ha rilevato come la presentazione della domanda di condono determinava la perdita di efficacia della ingiunzione a demolire indipendentemente dal suo esito; ciò in quanto l'accoglimento- implicito o esplicito- del condono determina la caducazione del ricordato ordine e l'eventuale reiezione della domanda di sanatoria comporta la necessità di un riesame complessivo della situazione e la adozione di nuove misure repressive.


Ora, a parere della Corte, la prima osservazione è giuridicamente corretta, mentre la seconda, peraltro immotivata, non è confortata da nessuna disposizione normativa né è ricavabile dal sistema; la sopravvenuta domanda di sanatoria non comporta alcuna necessità di un riesame della pregressa e non modificata situazione, in fatto ed in diritto, che ha giustificato l'ordine di demolizione.


Inoltre, la tesi del Giudice amministrativo porterebbe alla assurda conseguenza che una qualsiasi domanda di condono, anche in assenza dei necessari presupposti per il suo accoglimento, sarebbe in grado di neutralizzare l'ordine sindacale di demolizione.


Relativamente alla procedura del condono, i Giudici hanno dato atto che l'Astone non ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla autorità amministrativa; per contrastare questa conclusione, il ricorrente formula censure non decisive dal momento che non è stato in grado di produrre, a sostegno della prospettazione, la documentazione in suo possesso.


Ora, a sensi dell'art.39 L.724/1994 (modificato dall'art.2 c.37 L.633/1996) il mancato inoltro dei documenti previsti per legge, entro tre mesi dalla espressa richiesta notificata dal Comune, comporta la improcedibilità della domanda di condono.


Per quanto concerne la residua deduzione, la tesi difensiva non è condivisibile in quanto,avendo come referente le decisioni dei Giudici dei merito, non residua incertezza alcuna sul manufatto abusivo oggetto dell'ordine di demolizione ed acquisito al patrimonio comunale.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Roma, 19 giugno 2008

Deposito in Cancelleria 05/08/2008


 


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