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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382
CACCIA - FAUNA E FLORA - Caviale - Concetto di "esemplare" - Irregolarità
dell'etichettatura - Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie. Il caviale
rientra nel concetto di "esemplare" ai sensi dell'art.2 lett.T Reg CE 338/97 e
l'irregolarità dell'etichettatura integra la "mancanza della documentazione
prescritta" prevista dalla norma cd. in bianco di cui all'art.2 lett.f). Nella
specie, la normativa CEE prevede per il fabbricante ben sei informazioni da
inserire nell'etichetta (codice standard identificativo della specie, codice
della fonte, codice del paese d'origine, l'anno di raccolta, codice di
registrazione dell'impianto di produzione, lotto identificativo del caviale);
se, invece l'importatore o commerciante riconfeziona il caviale deve essere
indicato l'anno di riconfezionamento ed il codice di registrazione dell'impianto
di riconfezionamento. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Canzonetta. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382
PROCEDURE E VARIE - Procedimenti incidentali - Riesame di provvedimenti di
sequestro – Limiti - Verifica da parte del giudice - Fumus commissi
delicti. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di
provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del
Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della
legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed
a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obbiettivi
endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere
conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice
del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione
incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare
surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum
causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della
fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida
attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va
compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non
possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con
le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al
fine di verificare se essi consentono in una prospettiva di ragionevole
probabilità di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del
riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni
aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis
anche Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006 - ric.Di Luggo). In conclusione la
verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi delicti",
ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal p.m.,
importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la
prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa
appaia giuridicamente infondata (cfr.Cass.pen.sez.1 n.15914 del 16.2.2007-
Borgonovo). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Canzonetta. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382
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UDIENZA 17.06.2008
SENTENZA N. 00757
REG. GENERALE n.013035/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Aldo GRASSI Presidente
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) CANZONETTA ROBERTO nato il 12/08/1939
avverso ORDINANZA del 25/01/2008
TRIB. LIBERTA' di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMORESANO SILVIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Alfredo Montagna che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
OSSERVA
1) Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 25.1.2008, confermava
il decreto di convalida del sequestro emesso in data 22.12.2007 dal P.M. presso il
Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame presentata da Canzonetta
Roberto.
Premesso che in data 19.12.2007 personale del servizio Cites del Corpo Forestale
dello Stato aveva sequestrato 4 confezioni di caviale rinvenute presso
l'esercizio commerciale Salumeria Ara del ricorrente e che il P.M. aveva
contestato l'irregolarità dell'etichettatura rispetto alla disciplina dei
regolamenti CE, ritenevano i giudici del riesame sussistente il fumus del reato
di cui all'art.2 lett.f) L.150/92 che punisce chi detiene, utilizza per scopi di
lucro, acquista, vende, espone, o detiene per la vendita o, comunque, cede
esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui
all'allegato B del regolamento.
Il caviale sequestrato rientra nel concetto di esemplare ai sensi dell'art.2
lett.T Reg.CE 338/97 ed era detenuto per la vendita in condizioni irregolari
(l'etichetta era difforme dalle previsioni normative); tale irregolarità
integrava la mancanza della documentazione prescritta prevista dalla norma
cd.”in bianco" di cui all'art.2 lett.f) cit.
Il decreto di convalida andava pertanto confermato dovendosi mantenere il
vincolo per ulteriori accertamenti, come indicato dal P.M.
2) Propone ricorso per cassazione il difensore del Canzonetta, denunciando, con
il primo motivo, la carenza di motivazione e l'incomprensibilità del capo di
imputazione. Il sequestro era stato eseguito per violazione dell'art.2 L.150/92
perché le confezioni di caviale, come si afferma nel capo di imputazione "non
presentavano e presentavano difforme la regolare documentazione ed
etichettatura". A parte la genericità e la contraddittorietà della formulazione,
non era specificato quale documentazione ed etichettatura le scatole dovessero
presentare.
Il caviale è costituito dalle uova di storione, pesce di acque dolce, e non è
parte di esso. In ogni caso sussistendo varie specie di storione e non essendo
tutte tutelate, andava accertato a quale specie appartenessero le uova contenute
nella confezione. La normativa CEE prevede per il fabbricante ben sei
informazioni da inserire nell'etichetta (codice standard identificativo della
specie, codice della fonte, codice del paese d'origine, l'anno di raccolta,
codice di registrazione dell'impianto di produzione, lotto identificativo del
caviale); se, invece l'importatore o commerciante riconfeziona il caviale deve
essere indicato l'anno di riconfezionamento ed il codice di registrazione
dell'impianto di riconfezionamento.
Nel verbale di sequestro non viene specificato se l'etichetta si riferiva al
produttore-distributore oppure l'importatore commerciante, nè quale delle
informazioni indicate mancasse.
Vi è quindi un palese violazione del diritti di difesa. Chiede pertanto
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3) Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, Ia giuripsrudenza di questa Corte
(cfr.in particolare sez.unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc.Bassi) ritiene che
nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di
sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è
conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità
dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a
verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obbiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere
conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice
del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione
incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare
surrettiziamente Ia relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum
causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della
fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere Ia rigida
attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono
essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di
verificare se essi consentono in una prospettiva di ragionevole probabilità di
sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non
deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni
aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il
sequestro (ex multis anche Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006 - ric.Di Luggo).
Il limite introdotto dalle sezioni unite non restringe il potere di valutazione
in diritto, ma quello di accertamento in fatto. Il Tribunale del riesame è
quindi tenuto a controllare, sulla base del fatto contestato dal P.M.,
l'astratta configurabilità giuridica del reato, ma non può accertare la concreta
sussistenza del reato medesimo né tantomeno accertare la colpevolezza
dell'indagato.
In conclusione la verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi
delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato
dal p.m., importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare
comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla,
quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr.Cass.pen.sez.1 n.15914 del
16.2.2007- Borgonovo).
3.2) Il Tribunale si è attenuto a tali principi, evidenziando Ia configurabilità
del fumus commissi delicti e la sussistenza delle esigenze cautelari.
Sul piano fattuale, con accertamento congruo ed immune da vizi logici, come tale
non sindacabile in questa sede, i giudici hanno evidenziato, sulla base della
nota del servizio Cites della Guardia Forestale (08/2007), la difformità
dell'etichettatura rispetto alla disciplina dei regolamenti CE.
In forza di siffatti elementi correttamente il Tribunale ha ritenuto la astratta
configurabilità del reato contestato all'indagato, dal momento che il caviale
sequestrato rientra nel concetto di "esemplare" ai sensi dell'art.2 lett.T Reg
CE 338/97 e l'irregolarità dell'etichettatura integra la "mancanza della
documentazione prescritta" prevista dalla norma cd. in bianco di cui all'art.2
lett.f) cit.071.
3.3) Quanto alle esigenze probatorie, le sezioni unite hanno già avuto modo di
chiarire che, posto che è estranea al vigente codice di rito la previsione di
una figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus rispetto
ai sequestri probatorio, preventivo e conservativo, se il sequestro del corpo
di reato è disposto a fini di prova, devono essere comunque esplicitate, così
come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in
concreto la necessità della acquisizione interinale del bene per l'accertamento
dei fatti inerenti al thema decidendum del processo; dovendosi convenire che
l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento
dei fatti, perché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere
coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali
fini almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati
nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo
le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza
creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene. E costituisce
prerogative autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del
sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale
all'accertamento del fatto reato per cui si procede; e nella inerzia del P.M.,
il tribunale del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa,
il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo
cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali
che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo
radicalmente e illegittimamente pretermesse. (cfr. Cass.sezioni unite n.5876 del
28.1.2004 - P.C.Ferazzi in proc.Bevilacqua).
Il Tribunale, richiamando il decreto di convalida, ha evidenziato la necessità
di mantenere il vincolo per ulteriori accertamenti, così come rappresentato dal
P.M. (nel decreto di convalida si afferma che trattasi di "corpo di reato, di
cui è prevista la confisca a norma dell'art.4 della stessa legge" e che è
necessario mantenere il
sequestro per l'accertamento dei fatti, di cui occorre preservare l'integrità...poiché
potrebbero sorgere contestazioni circa il contenuto di quanto in sequestro").
Il decreto del P.M. era quindi adeguatamente motivato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2008
Deposito in Cancelleria il 16/09/2008
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