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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382



CACCIA - FAUNA E FLORA - Caviale - Concetto di "esemplare" - Irregolarità dell'etichettatura - Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie.
Il caviale rientra nel concetto di "esemplare" ai sensi dell'art.2 lett.T Reg CE 338/97 e l'irregolarità dell'etichettatura integra la "mancanza della documentazione prescritta" prevista dalla norma cd. in bianco di cui all'art.2 lett.f). Nella specie, la normativa CEE prevede per il fabbricante ben sei informazioni da inserire nell'etichetta (codice standard identificativo della specie, codice della fonte, codice del paese d'origine, l'anno di raccolta, codice di registrazione dell'impianto di produzione, lotto identificativo del caviale); se, invece l'importatore o commerciante riconfeziona il caviale deve essere indicato l'anno di riconfezionamento ed il codice di registrazione dell'impianto di riconfezionamento. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Canzonetta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382

PROCEDURE E VARIE - Procedimenti incidentali - Riesame di provvedimenti di sequestro – Limiti - Verifica da parte del giudice - Fumus commissi delicti. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obbiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono in una prospettiva di ragionevole probabilità di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis anche Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006 - ric.Di Luggo). In conclusione la verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal p.m., importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr.Cass.pen.sez.1 n.15914 del 16.2.2007- Borgonovo). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Canzonetta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382


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UDIENZA  17.06.2008

SENTENZA N. 00757

REG. GENERALE n.013035/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Aldo GRASSI                              Presidente
Dott. Mario  GENTILE                          Consigliere
Dott. Margherita MARMO                     Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                    Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                          Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :
1) CANZONETTA ROBERTO nato il 12/08/1939
avverso ORDINANZA del 25/01/2008
TRIB. LIBERTA' di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere AMORESANO SILVIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Alfredo Montagna che ha chiesto il rigetto del ricorso.


OSSERVA


1) Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 25.1.2008, confermava il decreto di convalida del sequestro emesso in data 22.12.2007 dal P.M. presso il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame presentata da Canzonetta Roberto.


Premesso che in data 19.12.2007 personale del servizio Cites del Corpo Forestale dello Stato aveva sequestrato 4 confezioni di caviale rinvenute presso l'esercizio commerciale Salumeria Ara del ricorrente e che il P.M. aveva contestato l'irregolarità dell'etichettatura rispetto alla disciplina dei regolamenti CE, ritenevano i giudici del riesame sussistente il fumus del reato di cui all'art.2 lett.f) L.150/92 che punisce chi detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone, o detiene per la vendita o, comunque, cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del regolamento.


Il caviale sequestrato rientra nel concetto di esemplare ai sensi dell'art.2 lett.T Reg.CE 338/97 ed era detenuto per la vendita in condizioni irregolari (l'etichetta era difforme dalle previsioni normative); tale irregolarità integrava la mancanza della documentazione prescritta prevista dalla norma cd.”in bianco" di cui all'art.2 lett.f) cit.
Il decreto di convalida andava pertanto confermato dovendosi mantenere il vincolo per ulteriori accertamenti, come indicato dal P.M.


2) Propone ricorso per cassazione il difensore del Canzonetta, denunciando, con il primo motivo, la carenza di motivazione e l'incomprensibilità del capo di imputazione. Il sequestro era stato eseguito per violazione dell'art.2 L.150/92 perché le confezioni di caviale, come si afferma nel capo di imputazione "non presentavano e presentavano difforme la regolare documentazione ed etichettatura". A parte la genericità e la contraddittorietà della formulazione, non era specificato quale documentazione ed etichettatura le scatole dovessero presentare.


Il caviale è costituito dalle uova di storione, pesce di acque dolce, e non è parte di esso. In ogni caso sussistendo varie specie di storione e non essendo tutte tutelate, andava accertato a quale specie appartenessero le uova contenute nella confezione. La normativa CEE prevede per il fabbricante ben sei informazioni da inserire nell'etichetta (codice standard identificativo della specie, codice della fonte, codice del paese d'origine, l'anno di raccolta, codice di registrazione dell'impianto di produzione, lotto identificativo del caviale); se, invece l'importatore o commerciante riconfeziona il caviale deve essere indicato l'anno di riconfezionamento ed il codice di registrazione dell'impianto di riconfezionamento.


Nel verbale di sequestro non viene specificato se l'etichetta si riferiva al produttore-distributore oppure l'importatore commerciante, nè quale delle informazioni indicate mancasse.
Vi è quindi un palese violazione del diritti di difesa. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3) Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, Ia giuripsrudenza di questa Corte (cfr.in particolare sez.unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc.Bassi) ritiene che nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obbiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente Ia relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere Ia rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.


L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono in una prospettiva di ragionevole probabilità di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis anche Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006 - ric.Di Luggo).


Il limite introdotto dalle sezioni unite non restringe il potere di valutazione in diritto, ma quello di accertamento in fatto. Il Tribunale del riesame è quindi tenuto a controllare, sulla base del fatto contestato dal P.M., l'astratta configurabilità giuridica del reato, ma non può accertare la concreta sussistenza del reato medesimo né tantomeno accertare la colpevolezza dell'indagato.


In conclusione la verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal p.m., importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr.Cass.pen.sez.1 n.15914 del 16.2.2007- Borgonovo).

3.2) Il Tribunale si è attenuto a tali principi, evidenziando Ia configurabilità del fumus commissi delicti e la sussistenza delle esigenze cautelari.


Sul piano fattuale, con accertamento congruo ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in questa sede, i giudici hanno evidenziato, sulla base della nota del servizio Cites della Guardia Forestale (08/2007), la difformità dell'etichettatura rispetto alla disciplina dei regolamenti CE.


In forza di siffatti elementi correttamente il Tribunale ha ritenuto la astratta configurabilità del reato contestato all'indagato, dal momento che il caviale sequestrato rientra nel concetto di "esemplare" ai sensi dell'art.2 lett.T Reg CE 338/97 e l'irregolarità dell'etichettatura integra la "mancanza della documentazione prescritta" prevista dalla norma cd. in bianco di cui all'art.2 lett.f) cit.071.


3.3) Quanto alle esigenze probatorie, le sezioni unite hanno già avuto modo di chiarire che, posto che è estranea al vigente codice di rito la previsione di una figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus rispetto ai sequestri probatorio, preventivo e conservativo, se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova, devono essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità della acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo; dovendosi convenire che l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento dei fatti, perché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene. E costituisce prerogative autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto reato per cui si procede; e nella inerzia del P.M., il tribunale del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse. (cfr. Cass.sezioni unite n.5876 del 28.1.2004 - P.C.Ferazzi in proc.Bevilacqua).


Il Tribunale, richiamando il decreto di convalida, ha evidenziato la necessità di mantenere il vincolo per ulteriori accertamenti, così come rappresentato dal P.M. (nel decreto di convalida si afferma che trattasi di "corpo di reato, di cui è prevista la confisca a norma dell'art.4 della stessa legge" e che è necessario mantenere il sequestro per l'accertamento dei fatti, di cui occorre preservare l'integrità...poiché potrebbero sorgere contestazioni circa il contenuto di quanto in sequestro").


Il decreto del P.M. era quindi adeguatamente motivato.


P. Q. M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2008
Deposito in Cancelleria il 16/09/2008


 


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