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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 25/06/2008) Sentenza n.35911
RIFIUTI - Disciplina in materia di rifiuti - Rottami ferrosi - Eccezioni - D.
Lgs. n. 152/2006 - Art. 14 D.L. 138/2002. In applicazione delle disposizioni
del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, che, tra l'altro, ha abrogato l'art. 14 D.L.
138/2002 (art. 264, comma primo lett. l) anche i rottami ferrosi non si
sottraggono alla qualificazione di rifiuto. Le eccezioni alla applicazione della
disciplina in materia di rifiuti, derivante dalla classificazione di determinate
sostanze quali materia prima secondaria, ai sensi degli art. 183, primo comma
letto q), e 181, comma 13, o sottoprodotto, ai sensi dell'art. 183, comma primo
letto n), del decreto legislativo, sono sempre subordinate alla condizione che
il detentore non se ne sia disfatto. Pres. De Maio, Rel. Lombardi, Ric. Rolando.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 25/06/2008) Sentenza
n.35911
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UDIENZA 25/06/2008
SENTENZA N. 1615
REG. GENERALE N.32308/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere "
Pierluigi Onorato
" Ciro Petti
" Alfredo Maria Lombardi
" Margherita Marmo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Rolando Franco, n. a Grugliasco il 27.10.1968, avverso
la sentenza in data 22.2.2007 del Tribunale di Torino, con la quale venne
condannato alla pena di € 1.400,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui
all'art. 51, comma quarto, del D. Lgs. n. 22/97.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha affermato la colpevolezza di
Rolando Franco in ordine al reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D. Lgs.
n. 22/97, ascrittogli perché, quale amministratore della ditta ROL-FER s.n.c.,
esercente l'attività di raccolta e commercio di rottami ferrosi e non ferrosi,
stoccava parte dei rifiuti di origine metallica in cumuli posti direttamente a
contatto con il terreno, anziché su un'area pavimentata ed isolata, in
violazione di quanto prescritto all'art. 6 punto c) del DM 5.2.1998.
Il giudice di merito ha respinto le deduzioni difensive con le quali l'imputato,
peraltro autorizzato allo svolgimento dell'attività di raccolta di rifiuti non
pericolosi, aveva sostenuto che i rottami metallici oggetto del deposito
irregolare non costituivano rifiuto ai sensi dell'art. 14 della L. n. 178/2002.
La sentenza ha osservato sul punto che, in ogni caso, la disposizione citata non
è applicabile ad un'impresa che commercializzi le sostanze in essa previste e
che, peraltro, la L. 178/2002 è stata abrogata dal D. Lgs n. 152/06.
Si è osservato inoltre che la nozione di rifiuto di cui al citato art. 14
contrasta con quanto previsto dalla Direttiva Europea 91/156/CE, secondo quanto
affermato dalla Corte di Giustizia con sentenza 11.11.2004 nella causa C-457/02,
Niselli; che anche le nozioni di materia prima secondaria o di sottoprodotto non
sono applicabili al caso in esame.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per
violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione degli art. 14 del D.L. n. 138/2002, 6 del D. Lgs. n. 22/96,
264, comma primo lett. 1) del D. Lgs. n. 152/06, 2 c.p. e 25 della Costituzione,
nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza.
Si osserva che secondo la sentenza impugnata i rottami ferrosi di cui alla
contestazione rientrano nella categoria dei rifiuti, essendosi ritenuto
sostanzialmente inapplicabile agli stessi il disposto di cui all'art. 14 del
D.L. n. 138/2002, allorché le operazioni vengano effettuate da una ditta diversa
da quella produttrice dei rifiuti, sulla base dell'interpretazione
giurisprudenziale che ha fatto seguito alla sentenza della Corte di Giustizia
Europea dell'11.11.2004 nella causa C-457/02 Niselli. Si deduce, quindi, in
sintesi, che le pronunce della Corte di Giustizia Europea non possono introdurre
nella legislazione nazionale dei singoli Stati disposizioni più sfavorevoli per
il cittadino rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale; che, in
ogni caso, in materia penale deve trovare applicazione il disposto di cui
all'art. 2 c.p., sicché il giudice di merito non poteva neppure toner conto
della successiva abrogazione del D.L. n. 138/2002, convertito in L. n. 178/02,
ad opera del D. Lgs n. 152/06, essendo la norma abrogata più favorevole; che
peraltro i rotami ferrosi di cui si tratta potevano rientrare nella nozione di
materie prime secondarie introdotta dal citato testo unico. Si deduce, infine,
che la complessità della normativa di cui si tratta e l'incertezza della
interpretazione giurisprudenziale in ordine alla stessa avrebbe quanto meno
dovuto far ritenere sussistente l'esimente della buona fede dell'imputato.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già rilevato l'esistenza di un
contrasto Ira la nozione di rifiuto contenuta nell'art. 1 della direttiva CEE
75/442/CE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva 91/156/CE e successive
modificazioni, e quella derivante dalla interpretazione autentica di cui al
citato art. 14 del D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. 8.8.2002 n. 178 (cfr.
sez. III, 21.12.2006 n. 14557, Palladino ed altre); che inoltre deve essere
escluso che le direttive europee, a differenza dei regolamenti e delle decisioni
della Corte di Giustizia Europea, possano essere applicate direttamente dal
giudice in sostituzione della legislazione nazionale con la quale risultino in
contrasto (norme self-executing).
Tanto premesso, si deve rilevare, in applicazione del D. Lgs n. 22/97, vigente
all'epoca del fatto, che i rottami ferrosi sono classificati quali rifiuti:
codici CER 160117, 120101 ed altri; che l'allegato C del citato decreto
legislativo qualifica quale operazione di smaltimento (lettera R 13) "la messa
in riserva in attesa della sottoposizione ad una più specifica attività di
recupero".
Orbene, pur risultando applicabile, come dedotto dal ricorrente, quale
disposizione pia favorevole, l'interpretazione autentica dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 22/97, dettata, con riferimento alla nozione di rifiuto, dal
citato art. 14 del D. L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. n. 178/2002,
all'epoca vigente, deve escludersi che i rottami ferrosi di cui si tratta
dovessero essere esclusi dal novero dei rifiuti ai sensi della predetta
disposizione.
L'art. 14 del citato testo normativo detta, nel primo comma, l'interpretazione
autentica delle parole (a) "si disfi", (b) "abbia deciso", (c) "abbia l'obbligo
di disfarsi", stabilendo in particolare:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o
indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad
attività di smaltimento odi recupero, secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo n. 22".
Dispone, poi, nel secondo comma:
"Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma i per i beni
o sostanze e materiali residuali di produzione odi consumo ove sussista una
delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o in diverso ciclo produttivo o di
consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare
pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o in diverso ciclo produttivo o di
consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda
necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C
del decreto legislativo n. 22".
Pertanto, emerge chiaramente dal riportato secondo comma dell'art. 14 che
l'esclusione dal novero dei rifiuti non può essere applicata con riferimento a
quei materiali, dei quali il detentore si sia disfatto (lett. a) del primo
comma), anche se tali materiali risultassero riutilizzabili ed effettivamente
riutilizzati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle lettere a) e b) del
secondo comma.
Peraltro, in ogni caso, detti materiali non devono essere sottoposti ad
operazioni di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto
legislativo n. 22/97.
Orbene, nel caso in esame, i rottami ferrosi depositati dalla ditta di cui è
titolare il Rolando, senza l'osservanza delle prescrizioni di legge, in attesa
dell'avviamento ad operazioni di recupero, costituiscono materiali dei quali
evidentemente il produttore si era disfatto.
Inoltre, secondo l'accertamento di merito, tali materiali venivano, sottoposti
dall'imputato ad un'operazione di smaltimento, nei sensi sopra precisati
(deposito in attesa delle operazioni di recupero), rientrante tra quelle
previste dall'allegato C del decreto legislativo.
Non sussistono, pertanto, le condizioni negative previste dall'art. 14, comma
secondo, al fine di escludere i rottami ferrosi di cui si tratta dal novero dei
rifiuti sulla base del mero 'rilievo della loro riutilizzazione da parte dei
terzi acquirenti.
Per completezza di esame va, infine, rilevato che i materiali di cui si tratta
non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto anche in applicazione delle
disposizioni del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, che, tra l'altro, ha abrogato l'art.
14 citato (art. 264, comma primo lett. I).
Le eccezioni alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti, derivante
dalla classificazione di determinate sostanze quali materia prima secondaria, ai
sensi degli art. 183, primo comma lett. q), e 181, comma 13, o sottoprodotto, al
sensi dell'art. 183, comma primo lett. n), del decreto legislativo, sono sempre
subordinate alla condizione che il detentore non se ne sia disfatto.
Infine, la doglianza afferente alla sussistenza delle condizioni per ritenere la
buona fede del Rolando è di merito ed è, pertanto, inammissibile in sede di
legittimi* non risultando neppure che l'imputato l'abbia dedotta dinanzi al
Tribunale.
Peraltro, l'assunto si palesa altresì illogico, risultando che il Rolando si era
munito della autorizzazione necessaria per lo smaltimento dei rifiuti di cui si
tratta, mentre ha solo omesso di osservare le prescrizioni derivanti
dall'esercizio dell'autorizzazione ottenuta.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 25.6.2008.
Depositato in cancelleria 19/09/2008
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