AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/07/2008 (Ud. 25/06/2008), Sentenza n. 35912
URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina antisismica - Intervento edilizio in zona
sismica in assenza di autorizzazione - Natura permanente del reato. In tema
di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 6
giugno 2001, n. 380 (che ha abrogati, sostituendole, le precedenti fattispecie
contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64), i reati
previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall'art, 95, hanno
natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando
chi intraprese l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa
denuncia con l'allegato progetto, ovvero non termina l'intervento e il secondo
(art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona
sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione (Cass. pen. sez.
III sent. 5 dicembre 2007, n. 3069, Mirabelli). Pres. De Maio Rel. Marmo Ric.
Cancro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 25/06/2008),
Sentenza n. 35912
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 25.06.2008
SENTENZA N. 01616/08
REG. GENERALE n.033198/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANCRO MARIA ANTONIETTA nata il 31/08/1949
avverso la SENTENZA del 22/05/2007
TRIB. SEZ. DIST. di SCALEA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza
la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
MELONI VITTOTIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 22 maggio 2007 il Tribunale di Paola, sezione
distaccata di Scalea, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Maria
Antonietta Cancro in ordine al reato di cui all'art. 44 comma 1 lettera c) del
d.p.r. n. 380 del 2001, per aver realizzato in Scalea il 12 agosto 2005, in
difformità della concessione - permesso per costruire, in zona sottoposta e
vincolo paesaggistico ambientale, un manufatto in alluminio e vetro delle
dimensioni di mt. 7,40 x 2 e altezza da metri lineari 2,80 a mt. 2,30 perché il
reato era estinto per intervenuta concessione in sanatoria (capo a), assolveva
l'imputata dal reato di cui all'art. 181 comma 1 del DLGs n. 42 del 2004 perché
il fatto non sussiste (capo b) e la dichiarava responsabile del reato di cui
all'art. 95 del d.p.r. n. 380 del 2001 per aver realizzato le opere di cui al
capo a) in assenza dell'autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94 del predetto
decreto d.p.r. e alle relative norme tecniche di costruzione imposte per le zone
sismiche ( capo c) e, per l'effetto, condannava la Cancro alla pena di euro
quattrocento di ammenda, dichiarando la pena interamente condonata.
Proponeva appello l'imputata, riconvertito in ricorso per cassazione, per essere il reato di cui alla condanna punito con la sola pena dell'ammenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione
dell'art. 129 c.p.p.
Deduce la Cancro che il giudice non avrebbe dovuto pronunciare sentenza di
condanna senza aver motivato in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori
richiesti dalla difesa.
Rileva il Collegio che il motivo è palesemente infondato e va dichiarato
inammissibile.
Come risulta dalla sentenza impugnata la difesa dell'imputata, all'udienza
dibattimentale del 22 maggio 2005, dopo aver prodotto la concessione in
sanatoria, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità. Non ha quindi
insistito sulle richieste istruttorie che devono quindi ritenersi implicitamente
rinunciate.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che l'opera realizzata non poteva
essere ritenuta una costruzione e comunque, in applicazione del principio del
favor rei, essa imputata avrebbe dovuto essere assolta per intervenuta
prescrizione del reato contestato, con riferimento alla giurisprudenza di
legittimità che ha ritenuto istantaneo il reato di cui agli artt. 17 e ss. della
legge 2 febbraio 1974, n 64 e non essendo stata determinata la data di
esecuzione delle opere.
Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Sono infatti istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la
lesione del bene tutelato e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria
del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene.
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, ( v. per tutte
Cass. pen. sez. III sent. 5 dicembre 2007, n. 3069, Mirabelli), secondo cui " in
tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 ( che ha abrogati, sostituendole, le precedenti
fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n.
64), i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati
dall'art, 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93)
permane sino a quando chi intraprese l'intervento edilizio in zona sismica non
presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, ovvero non termina
l'intervento e il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende
l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa
autorizzazione".
Alla luce di tali principi il reato contestato alla Cancro deve ritenersi
commesso, quanto meno, sino al 12 agosto 2005, data della contestazione, sicché
alla data della presente decisione non è ancora estinto per prescrizione
triennale.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Cosi deciso in Roma il 25 giugno 2008
Deposito in Cancelleria il 19/09/2008
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562