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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/07/2008 (Ud. 25/06/2008), Sentenza n. 35912



URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina antisismica - Intervento edilizio in zona sismica in assenza di autorizzazione - Natura permanente del reato.
In tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (che ha abrogati, sostituendole, le precedenti fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64), i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall'art, 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprese l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, ovvero non termina l'intervento e il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione (Cass. pen. sez. III sent. 5 dicembre 2007, n. 3069, Mirabelli). Pres. De Maio Rel. Marmo Ric. Cancro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 25/06/2008), Sentenza n. 35912


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UDIENZA  25.06.2008

SENTENZA N. 01616/08

REG. GENERALE n.033198/07


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido DE MAIO                          Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO                    Consigliere
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI            Consigliere
Dott. Margherita MARMO                    Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
CANCRO MARIA ANTONIETTA  nata il 31/08/1949
avverso la SENTENZA del 22/05/2007
TRIB. SEZ. DIST. di SCALEA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MELONI VITTOTIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza pronunciata il 22 maggio 2007 il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Maria Antonietta Cancro in ordine al reato di cui all'art. 44 comma 1 lettera c) del d.p.r. n. 380 del 2001, per aver realizzato in Scalea il 12 agosto 2005, in difformità della concessione - permesso per costruire, in zona sottoposta e vincolo paesaggistico ambientale, un manufatto in alluminio e vetro delle dimensioni di mt. 7,40 x 2 e altezza da metri lineari 2,80 a mt. 2,30 perché il reato era estinto per intervenuta concessione in sanatoria (capo a), assolveva l'imputata dal reato di cui all'art. 181 comma 1 del DLGs n. 42 del 2004 perché il fatto non sussiste (capo b) e la dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.p.r. n. 380 del 2001 per aver realizzato le opere di cui al capo a) in assenza dell'autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94 del predetto decreto d.p.r. e alle relative norme tecniche di costruzione imposte per le zone sismiche ( capo c) e, per l'effetto, condannava la Cancro alla pena di euro quattrocento di ammenda, dichiarando la pena interamente condonata.

Proponeva appello l'imputata, riconvertito in ricorso per cassazione, per essere il reato di cui alla condanna punito con la sola pena dell'ammenda.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 c.p.p.


Deduce la Cancro che il giudice non avrebbe dovuto pronunciare sentenza di condanna senza aver motivato in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla difesa.


Rileva il Collegio che il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.


Come risulta dalla sentenza impugnata la difesa dell'imputata, all'udienza dibattimentale del 22 maggio 2005, dopo aver prodotto la concessione in sanatoria, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità. Non ha quindi insistito sulle richieste istruttorie che devono quindi ritenersi implicitamente rinunciate.


Con il secondo motivo la ricorrente deduce che l'opera realizzata non poteva essere ritenuta una costruzione e comunque, in applicazione del principio del favor rei, essa imputata avrebbe dovuto essere assolta per intervenuta prescrizione del reato contestato, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto istantaneo il reato di cui agli artt. 17 e ss. della legge 2 febbraio 1974, n 64 e non essendo stata determinata la data di esecuzione delle opere.


Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.


Sono infatti istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene.


Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, ( v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 5 dicembre 2007, n. 3069, Mirabelli), secondo cui " in tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 ( che ha abrogati, sostituendole, le precedenti fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64), i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall'art, 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprese l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, ovvero non termina l'intervento e il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione".


Alla luce di tali principi il reato contestato alla Cancro deve ritenersi commesso, quanto meno, sino al 12 agosto 2005, data della contestazione, sicché alla data della presente decisione non è ancora estinto per prescrizione triennale.


Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende


P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende


Cosi deciso in Roma il 25 giugno 2008
Deposito in Cancelleria il 19/09/2008


 


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