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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2008 (Ud. 8/07/2008), Sentenza n. 36542
URBANISTICA E EDILIZIA - Concetto di ristrutturazione - Ruderi - Esclusione.
Il concetto di ristrutturazione postula necessariamente la esistenza di un
manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali, strutture
orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali elementi, sono
da considerarsi una area non edificata (Cass. Sez. 3 sentenza 20776/2006). Pres.
Onorato, Rel. Squassoni, Ric. Verdi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
24/09/2008 (Ud. 8/07/2008), Sentenza n. 36542
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UDIENZA 08/07/2008
SENTENZA N. 01731 /2008
REG. GENERALE N. 037789/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ONORATO PIERLUIGI PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA "
3.Dott.GENTILE MARIO
4.Dott.FRANCO AMEDEO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) VERDI BRUNO avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 31/05/2007 di FIRENZE N. IL
28/03/1942
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con
sentenza 31 maggio 2007, ha ritenuto Verdi Bruno responsabile dei reati previsti
dagli artt.44 c.1 lett.c TU 380/2001, 163 DLvo 490/1999 ( lavori edilizi abusivi
in zona vincolata).
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto irrilevante la
concessione in sanatoria rilasciata dal Comune avendo come riferimento un
intervento di ristrutturazione edilizia. Ciò in quanto il preesistente manufatto
era un ricovero precario e da considerarsi un rudere per cui non vi erano volumi
edilizi da potere recuperare; inoltre, la nuova edificazione non era fedele alla
precedente e la demolizione non riguardava solo volumi secondari, ma l'intero
edificio.
La Corte ha reputato non applicabile al caso né il condono ambientale né quello
edilizio trattandosi di nuova costruzione avente natura non residenziale in zona
vincolata; in ogni caso, non erano state pagate le sanzioni previste dall'art.l
c.37 L.308/2004.
L'epoca della edificazione è stata fissata dalla Corte in data prossima allo
accertamento dei reati (24 aprile 2003).
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
rilevando:
- che i tecnici del Comune avevano concluso che la precedente struttura fosse un
volume edilizio recuperabile ed a questa valutazione operata da persone
competenti nel settore, alle quali è demandata ex lege la materia, i
Giudici hanno contrapposto le proprie discrezionali e soggettive considerazioni;
- che le prove acquisite sono state travisate per quanto concerne il tema su
trattato ed il tempo della edificazione (affidato alla analisi visiva di un
teste): essa risaliva al maggio 2000 con conseguente estinzione dei reati per
prescrizione;
- che i Giudici hanno errato nel ritenere la necessità che il manufatto nuovo
sia fedele ricostruzione del precedente (requisito non richiesto dalla norma
statale né dall' art.4 LR 52/1999) e sul concetto di volume secondario.
Nei motivi aggiunti, il ricorrente ribadisce quanto inserito in quelli
principali.
Per quanto concerne la natura ed il regime giuridico degli interventi di
integrale ricostruzione di un edificio previamente abbattuto, si deve rilevare
come il Consiglio di Stato avesse ricondotto tali opere , se il manufatto era
identico al precedente, nella nozione di ristrutturazione edilizia; in senso
contrario, si era pronunciata la uniforme giurisprudenza di legittimità che
classificava l'intervento come una nuova costruzione.
La diatriba é stata superata con la introduzione dell'art. 1 c.5 sub b
L.443/2001 (cd Legge obiettivo) ed, in seguito, dell'art.3 c.l lett.d TU
380/2001 che, nella formulazione originaria, comprendeva nel novero della
ristrutturazione edilizia anche gli interventi consistenti nella demolizione e
fedele ricostruzione di un manufatto; il DLvo 301/2002 ha eliminato il
riferimento alla fedele ricostruzione evidenziando che la stessa sia
qualificabile come ristrutturazione se il risultato finale coincide con la
volumetria e la sagoma dello edificio abbattuto.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato come il concetto di
ristrutturazione postula necessariamente la esistenza di un manufatto da
riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e
copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali elementi, sono da
considerarsi una area non edificata (Cass. Sez.3 sentenza 20776/2006).
Applicando tali principi al caso concreto, si rileva come il riferimento alla
fedele ricostruzione, che secondo i Giudici sarebbe richiesta dalla normativa in
materia, non è puntuale e su tale tema la censura del ricorrente è
condivisibile.
Tuttavia, la relativa problematica è inconferente dal momento che , nella
ipotesi che ci occupa, non vi era alcun manufatto edilizio da recuperare.
Il Tribunale nella sentenza 4 aprile 2005 ( che, essendo conforme a quella
impugnata, la integra costituendo un tutto organico) ha avuto cura di indicare
la fonte probatoria (testimonianza dello Ispettore capo Venturini) dalla quale
ha tratto il convincimento che nella area non esistesse nulla di edificato o, al
massimo, una struttura crollata e rasente al suolo; il Giudice ha preso nella
dovuta considerazione la versione opposta fornita da un teste della difesa
esplicitando la ragione per la quale non fosse credibile.
Qualora esistesse una precedente capanna (ipotesi che i Giudici motivatamente
hanno escluso), sono ignote le sue caratteristiche di sagoma e volumetria per
cui non è dato conoscere se l'edificio ricostruito sia rispettoso delle stesse
come richiede espressamente l'art. 3 c.l citato.
Inoltre (e la circostanza emerge dalla sentenza di primo grado), il nuovo
manufatto non rispecchia quanto prescritto dalla tipologia D dell'allegato alle
Norme Tecniche di Attuazione del locale strumento urbanistico vigente all'epoca
della realizzazione dell'opera; pertanto è carente la cd doppia conformità
richiesta dall'art.l3 L.47/1985 ( ora art.36 TU 380/2001).
In tale contesto, la Corte, esercitando il doveroso controllo sulla legittimità
del fatto estintivo incidente sulla fattispecie di reato, rileva come la
concessione in sanatoria, non conforme alla normativa urbanistica, sia
improduttiva di effetti in sede penale.
In merito all'epoca di commissione dei reati, la Corte ritiene poterla fissare
alla data dello accertamento ( 24 aprile 2003) non essendo dimostrato che la
edificazione abusiva sia proseguita successivamente. Tanto premesso, la Corte
(dato atto che il ricorso non é meritevole di accoglimento, ma non
manifestamente infondato) rileva che si é maturato il periodo richiesto dagli
artt.157, 160 cp ( anni quattro e mezzo tento conto dell'interruzione) ; di
conseguenza, annulla sentenza rinvio la sentenza in esame perché i reati sono
estinti per prescrizione. Tale statuizione comporta la caducazione dell'ordine
di demolizione impartito dal Tribunale.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché i reati sono estinti
per prescrizione.
Roma, 8 luglio 2008
Deposito in Cancelleria 24/09/2008
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