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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Natura. Il reato
di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia
per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della
legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio
escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la
contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla
concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che
materiale, possa essere commessa per colpa [vedi Cass., Sez, III: 13.10.2004, n.
39916, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 5.3,2008, n. 9982,
Quattrone; 10.1.2008, Zortea]. Pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione
al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma,
cod, pen., restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme
integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione
l’art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988
della Corte. Costituzionale. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n.
37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurabilità -
Convenzione lottizzatoria - Contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di
localizzazione del PRG. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi
in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un
piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione ma anche allorquando
detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le
sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione
e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono
essere modificate da piani urbanistici attuativi. Pres. De Maio, Rel. Fiale,
Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud.
26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Reato di pericolo - Effetti
- Inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche. Nei reati di lottizzazione
(che sono caratterizzati da una articolazione particolarmente ampia di possibili
modalità esecutive ma si configurano già come reati di pericolo) il legislatore
ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo
stesso possa incidere in modo irrimediabile sull'assetto del territorio; non
occorre, però, che la volontà dell'agente sia protesa a vanificare le anzidette
finalità di tutela, essendo sufficiente che egli compia attività rivolte alla
trasformazione di terreni, con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma
anche soltanto con atti giuridici indirizzati a realizzare l'edificazione, in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite da leggi statali o regionali. Il reato si connette sempre e
soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche anzidette, sicché il
proprietario di un terreno non può predisporne l'alienazione in una situazione
produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della
zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un fondo per edificare
deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza delle previsioni
urbanistiche e pianificatorie di zona riferite all'area in cui vuole costruire.
Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la
legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di
inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale
all'attività illecita del venditore. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008),
Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Progetto lottizzatorio e terreni lottizzati -
Identificazione - Ipotesi di frazionamento fondiario. Per "terreni
lottizzati" ovvero "rientranti nel generale progetto lottizzatorio" vanno
identificati in quelli che risultano oggetto di un'operazione di frazionamento
preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio. Ove esista, un
preventivo frazionamento, va confiscata tutta l'area interessata da tale
frazionamento nonché dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere
urbanizzative, indipendentemente dall'attività di edificazione posta
concretamente in essere. Nell'ipotesi, invece, non sia stato predisposto un
frazionamento fondiario e tuttavia si sia conferito, di fatto, un diverso
assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella
porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati
dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture. Pres. De Maio, Rel.
Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008
(Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Configurazione.
Il reato di lottizzazione abusiva può, configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite,
28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. III: 1.7.2004, Lamedica ed altri;
22.5.2003, n. 22557, Matarrese ed altri): in presenza di un intervento sul
territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in
zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la
necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale
attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione
lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova
realizzazione. Ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in
contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento
generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani
urbanistici attuativi. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Alienazione del terreno -
Responsabilità del compratore. Il reato di lottizzazione abusiva, si
connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche,
sicché il proprietario di un terreno non può predisporne l'alienazione in una
situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata
destinazione della zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un
fondo per edificare deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza
delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona riferite all'area in cui
vuole costruire. Il compratore che omette di acquisire ogni prudente
informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una
situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante
contributo causale all'attività illecita del venditore. Pres. De Maio, Rel.
Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008
(Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Confisca "dei terreni abusivamente lottizzati" -
Natura. Legittimamente è disposta, a norma dell'art. 19 della legge n.
47/1985 (riprodotto dall'art. 44, 2° comma del TU. n. 380/2001), la confisca
"dei terreni abusivamente lottizzati". Trattasi di sanzione amministrativa che
deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la
sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di
condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non
sussiste [vedi Cass., Sez. III: 30,9.1995, n. 10061, ric, Barletta ed altri;
20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 12.12 1997, n. 11436,
ric. Sapuppo ed altri; 23 12 1997, n 3900, ric. Farano ed altri; 11.1 1999, n.
216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri; 8.11 2000, n, 3740, ric. Petrachi ed
altri; 4.12.2000, n. 12999, ric„ Lanza; 22,5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed
altri; 4.10.2004, n. 38728, ric, Lazzara; 13.10.2004, n. 39916, ric. Lamedica ed
altri; 21,3.2005, n. 10916, ric. Visconti; 15.2.2007, n. 6396, ric. Cieri;
21.9.2007, n. 35219, ric. Arcieri ed altri; 7.2.2008, n. 6080, ric. Casile ed
altri; 5.3.2008, n. 9982, ric. Quattrone]. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric.
Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud.
26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurazione del reato -
Natura - Reato a carattere permanente e progressivo. La contravvenzione di
lottizzazione abusiva, è "reato progressivo nell'evento", pertanto, sussiste il
reato di lottizzazione abusiva anche quando l’attività posta in essere sia
successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali
attività iniziali pur integrando la configurazione del reato, non definiscono
l'«iter» criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto
urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è per un verso, un
reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera,
si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il
momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione
del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà
luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa; in secondo
luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti
negoziali diretti al frazionamento della proprietà con previsioni pattizie
rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò
non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta
perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio
riservate alla competenza pubblica (Cass., Sez. Unite, 24 aprile 1992, Fogliani).
Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Concorso nel reato di lottizzazione abusiva mista -
Momento di cessazione della permanenza. Nell'ipotesi di concorso nel reato
di lottizzazione abusiva mista, il momento di cessazione della permanenza deve
farsi coincidere per tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio
derivante dalla violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento
urbanistico, o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione
lottizzatrice ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa
(vedi Cass., sez. III, 8 novembre 2000, Petrachi). Pres. De Maio, Rel. Fiale,
Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud.
26/06/2008), Sentenza n. 37472
URBANISTICA ED EDILIZIA - Confisca - Operatività. La confisca:
-"comprende anche i terreni lottizzati non ancora interessati da attività
edificatoria" (Cass., Sez. III, 22.5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed altri); -
"deve estendersi a tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio,
compresi i lotti non ancora edificati o anche non ancora alienati al momento
dell'accertamento del reato, atteso che anche tali parti hanno perso la loro
originaria vocazione e destinazione rientrando nel generale progetto
lottizzatorio (Cass, Sez. III, 9.5.2005, n. 17424, ric, Agenzia Demanio in proc.
Matarrese). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472
PROCEDURE E VARIE - Giurisprudenza CEDU - Nozioni di "reato". Le nozioni
di "reato" (infraction; criminal offence) di cui all'art. 7 della CEDU e
di "materia penale" (matière pénale; criminal offence) di cui al
precedente art. 6 risultano oggetto di valutazione autonoma da parte degli
organi della Convenzione, al fine di poter prescindere (attraverso
l'utilizzazione di parametri sostanziali capaci di cogliere l'intima essenza
dell'illecito) dalle peculiarità delle legislazioni degli Stati membri, sì da
escludere una frammentazione su scala nazionale dei termini e dei concetti
utilizzati all'interno della Convenzione. L'ambito applicativo dell'art 7 della
CEDU si estende ben al di là degli illeciti e delle sanzioni qualificati come
"penali" in base al diritto interno, finendo per ricomprendere tutte le norme e
tutte le misure considerate "intrinsecamente penali" in base alla concezione
autonomista accolta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, lasciando
comunque alla discrezionalità degli Stati membri la soluzione del problema
relativo alla individuazione delle fonti penali legittime e concentrando la
propria attenzione sugli aspetti sostanziali della legge e sulle garanzie che da
essi derivano. Avuto riguardo a quanto indicato dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 348 del 22.10.2007 e considerato che nella decisione del
30.8.2007 della Corte di Strasburgo è stata affermata l'esistenza di un
contrasto tra la disposizione censurata (in tema di confisca a seguito di
lottizzazione abusiva) ed un diritto garantito dalla CEDU, Può affermarsi che
non vi è attualmente questione di possibile interpretazione del nostro
ordinamento in modo conforme alla stessa Convenzione né si pone l'alternativa
tra interpretazione conforme ed incidente di costituzionalità. Va evidenziato,
del resto, che - nella fattispecie - la lottizzazione abusiva sussiste in tutti
gli elementi previsti dalla legge penale (è stata accertata, cioè, una condotta
"che, al momento in cui è stata commessa, costituiva reato secondo il diritto
interno") ed al commesso reato è stata esclusa l'applicazione della pena
principale per il solo decorso del tempo, il cui effetto sull'inflizione delle
sanzioni penali è regolato dal legislatore interno secondo una discrezionalità
sulla quale non sembra che abbiano incidenza le disposizioni della Convenzione
europea. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472
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UDIENZA 26.6.2008
SENTENZA N. 1656
REG. GENERALE n.8389/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. BELLOI Salvatore Antonio Maria, nato a Nuoro il 10.6.1939
2. SATGIA Maria, nata a Galtelli il 12.2.1933
3. SOTGIU Salvatore Angelo, nato a Bitti il 23.1.1942
4. SCHINTU Caterina, nata a Bolotana il 13.4.1941
5. MANCA Pasquale, nato a Nuoro il 29.3.1933
6. BELLOI Anna Rosa, nata a Nuoro il 16.9.1944
7. LEDDA Mario Giuseppe, nato a Galtelli il 18.9.1944
avverso la sentenza 29.1.2007 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione
distaccata di Sassari
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Salzano, il quale ha
concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori, Avv.ti Gianfranco Cualbu e Rafaele Soddu, i quali hanno
concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza
del 29.1.2007, confermava la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Nuoro
in data 15.4.2005, che aveva dichiarato (tra l’altro):
a) non doversi procedere per intervenuta prescrizione:
* nei confronti di Belloi Salvatore Antonio Maria, Satgia Maria, Sotgiu
Salvatore Angelo, Schintu Caterina, Manca Pasquale, Belloi Anna Rosa e Ledda
Mario Giuseppe in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985, per avere concorso alla lottizzazione
abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno - già destinato a zona "F
turistica" dal piano regolatore generale del Comune di Nuoro e poi a zona "H
di rispetto" dalla vigente variante approvata il 12.9.1988, nonché
sottoposto a vincolo paesaggistico - vendendo il Belloi ed acquistando gli altri
imputati distinti lotti frazionati, che, per le loro caratteristiche ed in
rapporto all'attività lavorativa degli acquirenti, denunziavano in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio - in agro di Nuoro, località "Sa
Corra Chervina del monte Ortobene", dal 1981 con permanenza);
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985, per avere concorso a modificare lo
stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico con D.M. 10.3.1956, mediante
l'esecuzione di interventi realizzati in assenza della prescritta autorizzazione
di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939;
* nei confronti di Sotgiu Salvatore Angelo in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (edificazione senza concessione
edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.000 mq., sottoposto a vincolo
paesaggistico, di un fabbricato per civile abitazione a due piani su una
superficie di circa 60 mq. - acc. nel novembre 1991, con opere in corso di
realizzazione);
* nei confronti di Schintu Caterina in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (edificazione senza concessione
edilizia, nel lotto acquistato di circa 250 mq., sottoposto a vincolo
paesaggistico, di un fabbricato a piano terra di circa 40 mq. - in epoca
prossima all'anno 1986);
* nei confronti di Manca Pasquale in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (edificazione senza concessione
edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.000 mq., sottoposto a vincolo
paesaggistico, di una abitazione unifamiliare di circa 70 mq. - in epoca
anteriore al 1986);
* nei confronti di Belloi Anna Rosa e Ledda Mario Giuseppe in ordine al reato di
cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (edificazione senza concessione
edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.180 mq., sottoposto a vincolo
paesaggistico, di un prefabbricato di circa 50 mq. - in epoca anteriore al
1986);
b) non doversi procedere per precedente giudicato:
nei confronti di Satgia Maria in ordine al reato di cui:
- all'art, 20, lett. c), legge n. 47/1985 (edificazione senza concessione
edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.000 mq., sottoposto a vincolo
paesaggistico, di un seminterrato di circa 30 mq. e di una casa prefabbricata di
circa mq, 60 - nel luglio 1984);
c) ed aveva disposto "la confisca e l'acquisizione al Comune di Nuoro dell'area
individuata catastalmente al foglio 48 (mappali 23, 291 e 195) e al foglio 48/A
(mappali 94 e 94/a) nonché delle costruzioni sopra realizzate".
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati dianzi
indicati.
I ricorrenti, con doglianze sostanzialmente comuni, hanno eccepito:
- l'insussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva, poiché tutti
gli atti traslativi ed i manufatti edilizi sarebbero stati realizzati tra il
1981 ed il 1983, mentre l’art. 30, ultimo comma, del D.P.R. n. 380/2001
considererebbe "penalmente irrilevanti, ai fini della
lottizzazione abusiva, le vendite ed i frazionamenti anteriori al 17 marzo
1985";
- l'insussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva, poiché la zona
edificata è stata
qualificata come zona "H di rispetto", nella quale l'edificazione privata
non è consentita, solo a decorrere dalla variante di PRG approvata il 12.9.1988;
la precedente classificazione di zona "F turistica", invece, "prevedeva anche la
realizzabilità di nuove costruzioni con un indice di
edificabilità fondiaria di 1 mc./mq.";
- l’impossibilità di disporre la confisca dei lotti in relazione agli
atti di acquisto perfezionatisi
in epoca antecedente all' entrata in vigore della legge n. 47/1985, che tale
sanzione ha introdotto (art. 19) per la prima volta nel nostro ordinamento;
- la violazione dell'art. 495, 2° comma, c.p.p., avendo "il giudice
dell'appello, senza motivare, omesso di accogliere la richiesta di rinnovazione
della perizia".
Il Belloi ha ulteriormente lamentato:
- la violazione dell'art. 106 c.p.p., poiché nel giudizio di primo grado era
stato nominato suo difensore di ufficio l'avv.to Renato Soddu, il quale, nel
medesimo processo, era altresì difensore (di fiducia o di ufficio) di altri
soggetti coimputati del reato di lottizzazione abusiva quali acquirenti di lotti
da lui venduti. In una situazione siffatta sarebbe esistita una posizione
processuale di contrasto di interessi che, incidendo sull'intervento
obbligatorio della difesa, integrerebbe nullità assoluta ed insanabile;
- la violazione del principio del "ne bis in idem", ex art. 649 c.p.p.,
in quanto egli "per il medesimo reato di lottizzazione abusiva riguardante lo
stesso terreno sito in Nuoro, località monte Ortobene, foglio 48, mappale 23",
era stato già giudicato dalla Corte di Appello di Palermo, che, con sentenza
divenuta definitiva il 29.6.2002, aveva dichiarato non doversi procedere per
intervenuta prescrizione;
- la violazione degli artt. 191 e 407, 3° comma, c p.p., da correlarsi alla
inutilizzabilità nei suoi confronti (affermata dalla stessa Corte di Appello),
della scrittura privata di permuta intercorsa con il coimputato Antonio Verachi
, trattandosi di documento sequestrato quando per lui era già scaduto il termine
per le indagini preliminari. Tale scrittura, però, è stata considerata -
contraddittoriamente - utilizzabile nei confronti dello stesso Verachi ed in tal
modo si sarebbe conseguito illegittimamente l'effetto di spostare il termine
della permanenza del reato di lottizzazione abusiva in epoca successiva all’
entrata in vigore della legge n. 47/1985, sì da giustificare surrettiziamente la
disposta confisca;
- la illegittimità della disposta confisca nella parte in cui è stata
estesa ai terreni non frazionati in lotti, né alienati ad alcuno o edificati;
- la mancata valutazione dell'affidamento in lui generato dal comportamento
degli organi comunali, che nessuna irregolarità avevano contestato nel lungo
tempo trascorso dall'inizio
della condotta oggi configurata come illecita e che lo avevano anche autorizzato
(in data 24.6.1992) ad esercitare nell'estensione complessiva del terreno di sua
proprietà, ritenuto ricompreso in azienda agricola, l'attività agrituristica di
ricezione ed ospitalità;
- la violazione dell'art. 603 c.p.p., poiché la Corte di merito incongruamente
avrebbe ritenuto di non acquisire documentazione idonea a dimostrare l'effettiva
estensione della porzione di terreno "non interessata da alcun intervento
lottizzatorio";
- carenza assoluta di motivazione quanto alla impugnata declaratoria di
prescrizione per il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.
431/1985, avendo la difesa prospettato, invece, la inconfigurabilità di detto
reato sul presupposto che la norma incriminatrice sarebbe entrata in vigore
"quando la supposta attività materiale volta al frazionamento ed all'alienazione
dei fondi si era esaurita".
Belloi Anna Rosa e Ledda Mario Giuseppe hanno specificamente lamentato, infine,
il mancato riconoscimento dell'estinzione, per intervenuto condono edilizio, del
reato di edificazione abusiva ad essi contestato.
Il difensore di Belloi Salvatore Antonio Maria - con "motivi nuovi" depositati
il 10.6.2008 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
44, 2° comma del D.P.R. n. 380/2001per assunto contrasto:
• con gli artt. 3, 25 5 - 2° comma, 27, 111 e 117 - comma 1 della Costituzione,
in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
• con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 5 del Trattato
della Comunità Europea ed al Protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità;
• con l’art. 42 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della CEDU ed
all'art. 1 del Protocollo n. 1.
Motivi della decisione
1. Le doglianze comuni svolte dai ricorrenti devono essere rigettate, perché
infondate.
2. Gli elementi fattuali della vicenda.
Nella specie risulta accertato, in punto di fatto, che:
- L'area interessata dalla ravvisata lottizzazione è sita in agro di Nuoro,
nella località denominata "Sa Corra Chervina" alle pendici del monte
Ortobene, ed è ricompresa in un'ampia superficie di terreno, estesa circa 23
ettari, appartenente a Belloi Salvatore Antonio Maria.
Essa, nella pianificazione comunale, era originariamente qualificata come zona
"F turistica", ove veniva prevista anche la realizzabilità di residenze
di tipo prevalentemente stagionale, con un indice di edificabilità fondiaria
massima di 0,001 mc./mq., ma solo "previo opportuno studio di disciplina".
Detta qualificazione poi, con variante di PRG approvata il 12.9.1988, è stata
trasformata in zona "H di rispetto", ove non è consentita l'edificazione
di nuovi manufatti residenziali.
- La stessa area è stata assoggettata a vincolo paesaggistico con D.M.
10.3.1956.
- Porzioni di detta area (aventi rispettivamente un'estensione compresa fra i
600 e i 2.000 mq.) sono state progressivamente vendute dal Belloi, a decorrere
dall'anno 1981 - ad imprenditori, dipendenti pubblici e privati, pensionati e
casalinghe - senza la preventiva effettuazione di un frazionamento catastale e
mediante semplici scritture private (non con atti pubblici).
- Sull'area in oggetto, nel corso del tempo, sono stati effettuati dagli
acquirenti interventi
edilizi, recinzioni, e strade interne.
- L'ufficio tecnico del Comune di Nuoro ha dato inizio alla procedura
sanzionatoria amministrativa, emettendo l'ordinanza di sospensione attualmente
prevista dall'art. 30, comma 7, del T.U. n. 380/2001.
- Sono state rilasciate varie concessioni in sanatoria, in relazione al condono
edilizio concesso dalla legge n. 47/1985, tutte però esclusivamente per singoli
manufatti realizzati in epoca anteriore al mutamento in zona "H" della
qualificazione territoriale (per l'impossibilità di calcolare gli oneri
concessori, stante la mancata previsione di contributi di urbanizzazione per la
zona "H").
3. La lottizzazione edilizia
Infondato è l'assunto di inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985.
La nozione di "lottizzazione edilizia" assumeva, già nell'impianto originario
della legge n. 1150/1942, il significato di "operazione di frazionamento di
un terreno preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio" ed in
proposito la stessa legge urbanistica generale prevedeva:
- all'art. 13, che i piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore generale dovessero determinare «la suddivisione degli isolati
in lotti fabbricabili» secondo la tipologia indicata nei piani medesimi;
- all'art. 28, che fosse vietato procedere, prima dell'approvazione del
piano particolareggiato, a lottizzazioni di terreno a scopo edilizio senza la
preventiva autorizzazione comunale correlata ad un apposito «progetto».
Una più idonea disciplina della materia venne introdotta dall'art. 8 della
legge-ponte 6.8.1967, n. 765 (che modificò l'art. 28 della legge n. 1150/1942),
al fine di garantire:
a) che le singole iniziative private si armonizzassero con le scelte
più generali della pianificazione territoriale, previa autorizzazione da
parte dell'amministrazione comunale;
b) che qualsiasi nuovo insediamento di una certa dimensione venisse autorizzato
solo previa partecipazione dei privati costruttori alla realizzazione delle
infrastrutture necessarie ed al pagamento dei relativi oneri.
Per la realizzazione di tali finalità, dunque [non essendo mai stato abrogato
l'art. 28 della legge n. 1150/19421 - qualora i Comuni non abbiano proceduto
alla formazione dei piani particolareggiati - la legge consente ai privati (che
intendano attuare iniziative rivolte a conferire un diverso assetto ad una
porzione del territorio comunale) di inserirsi nella disciplina urbanistica
presentando appositi piani di lottizzazione, contenenti prescrizioni di
dettaglio sostitutive di quelle omesse dalle Amministrazioni.
La lottizzazione, però, è subordinata al rilascio, in esito ad una procedura
complessa, di un apposito provvedimento autorizzativo del Comune, che la
legge condiziona:
- sotto il profilo della validità: all'esistenza di uno strumento
urbanistico di carattere generale (piano regolatore generale o programma di
fabbricazione);
- sotto il profilo della operatività: alla stipulazione di una
convenzione con cui il privato assume a proprio carico specifici oneri
patrimoniali connessi alla urbanizzazione primaria e secondaria, fornendo
congrue garanzie per l'adempimento.
Il Ministero dei lavori pubblici - con la circolare di applicazione della
legge-ponte (n. 3210 del 28-10-1967) - ha precisato che costituisce
lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente
dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la
realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici, a scopo
residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di
urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell
'insediamento.
Dall'elaborazione giurisprudenziale si evincono le seguenti principali
specificazioni:
a) si ha lottizzazione allorché si tratti di asservire per la prima volta
un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o
produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente
esigano, per il loro armonico raccordo col
preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle
opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività
(strada, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua,
dell'energia elettrica, scuole, etc.), vale a dire la realizzazione o il
potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (vedi già
C. Stato, Sez. V, 1.2.1985, n. 162).
b) La fattispecie lottizzatoria esula dalle situazioni di zone completamente
urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone
assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente
urbanizzate, nelle quali si configuri un'esigenza di raccordo col
preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di
urbanizzazione.
Anzi, per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di
pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto
superfluo un piano attuativo (vedi C. Stato, Sez. V: 15.2.2001, n. 790;
7.1.1999, n. 2; 25.10.1997, n. 1189).
Nella specie, invece, il terreno lottizzato non poteva sicuramente considerarsi
"completamente urbanizzato", poiché, ad esempio, non era servito da
strade di penetrazione e la condotta fognaria non era mai entrata in uso.
4. Il reato di lottizzazione abusiva
4.1 L'art. 17, lett. b), della legge n. 10/1977 già conteneva una norma
sanzionatoria "dell'inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge
17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni", che però non forniva una
accezione definita del lottizzare, ma configurava varie ipotesi aventi in comune
l'elemento materiale di una durevole trasformazione urbanistica di una
consistente porzione di territorio senza la contemporanea attuazione dei servizi
e delle infrastrutture necessarie per la razionalità e l'organico inserimento
ambientale del nuovo insediamento. Ipotesi che si distinguevano fra loro in
relazione alla non-lottizzabilità del terreno, alla mancanza di autorizzazione
alla lottizzazione, alla non-autorizzabilità di essa, ed infine alla
illegittimità o inefficacia della medesima.
4.2 Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (con la sentenza 28-11-1981, ric.
Giulini), fissarono, in proposito, i seguenti principi fondamentali:
- il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti
giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti
fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la
costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo
che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo
insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di
diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale;
- per la configurabilità del reato, di cui all'art. 17, lettera b), ultima
ipotesi, della legge n. 10/1977, la nozione di lottizzazione abusiva a scopo
edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di
frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione
edilizia del territorio, ciò perché si determina in ogni caso il
pregiudizio delle autonome scelte programmatiche sull'uso del territorio, scelte
riservate della legge alla competenza dello Stato e del Comune, nonché il
condizionamento della pubblica Amministrazione ad eseguire le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
4.3 L'art. 18, 1° comma, della legge 28.2.1985, n. 47 ha poi fornito una
duplice definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio", ricollegandola:
a) ad un'attività materiale: "quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione";
b) ad un'attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio".
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o
"cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui
risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normative non
tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto
è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo
a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di
procedere a lottizzazione (in questo senso è orientate anche la giurisprudenza
amministrativa: vedi C. Stato, Sez. V, 14.5.2004, n. 31306).
I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e
negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d.
lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e
giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o
edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione
vigente.
4.4 Le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 47/1985 sono state
testualmente riprodotte nell'art. 30, 1° comma. del T.U. n. 380/2001.
4.5 Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte Suprema,
inoltre, il reato di lottizzazione abusiva può, configurarsi (vedi Cass., Sez.
Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. III: 1.7.2004, Lamedica ed
altri; 22.5.2003, n. 22557, Matarrese ed altri):
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un
piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere
realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con
previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di
pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
4.6 La fattispecie che ci occupa integra un'ipotesi di lottizzazione
abusiva mista.
Risulta effettuata la vendita di lotti separati di un terreno, previo
progressivo frazionamento di fatto dello stesso, e sussistono più elementi,
non soltanto indiziari, manifestanti un inequivoco scopo edificatorio: il
numero rilevante dei lotti; la ridotta dimensione di essi; la effettiva
realizzazione di numerose costruzioni sui terreni compravenduti.
Gli imputati hanno concorso ad attuare, pertanto, "una trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio", predisposta a conferire e che
effettivamente ha conferito ad una porzione di esso un assetto diverso da quello
pianificato, con modalità non consentibili neppure attraverso la
predisposizione di un piano attuativo (stante la violazione delle previsioni
della pianificazione generale).
A decorrere dal 12.9.1988, la zona è qualificata, nella pianificazione comunale,
come zona "H di rispetto" ed in essa non è consentita l'edificazione di
fabbricati residenziali.
Non esclude, però, la configurabilità del reato la precedente qualificazione a
zona "F turistica", poiché - quale che fosse il previsto indice di
edificabilità fondiaria massima - trattavasi pur sempre di zona "F",
destinata quindi alla localizzazione dei servizi di pubblici interesse e
delle opere pubbliche, ove era possibile [vedi deposizione resa dal teste
Ruiu, dell'ufficio tecnico comunale] l'edificazione di "residenze di tipo
prevalentemente stagionale" ma solo "previo opportuno studio di disciplina"
e cioè l'edificazione residenziale privata, pure ammessa in ambito limitato,
non era assentibile con concessione diretta, in assenza di pianificazione
urbanistica esecutiva.
5. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric.
Cancilleri - avevano affermato che il reato di lottizzazione abusiva si
configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per
la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo,
quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a
limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica
di programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, è stata superata da plurime successive sentenze di
questa III Sezione con argomentazioni alle quali (per economia di esposizione)
si rinvia e che il Collegio pienamente condivide.
In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo che le Sezioni
Unite - con la sentenza 28.11 2001, Salvini - hanno riconosciuto (in perfetta
aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di
lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi
sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni
della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio
escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la
contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla
concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che
materiale, possa essere commessa per colpa [vedi Cass., Sez, III: 13.10.2004, n.
39916, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 5.3,2008, n. 9982,
Quattrone; 10.1.2008, Zortea]
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio
generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod, pen.,
restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici
del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l’art. 5 cod.
pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte.
Costituzionale.
Nella specie, i giudici del merito hanno congruamente evidenziato: gli elementi
volontari ed intenzionali dei soggetti agenti e la finalità edificatoria dei
loro acquisti (essendo irrilevante la circostanza che poi taluni degli
acquirenti non abbiano svolto attività costruttiva); la consapevolezza, da parte
degli acquirenti medesimi, della contraria volontà programmatoria espressa dallo
strumento urbanistico.
Nei reati di lottizzazione (che sono caratterizzati da una articolazione
particolarmente ampia di possibili modalità esecutive ma si configurano già come
reati di pericolo) il legislatore ha anticipato il momento di rilevanza
penale del fenomeno, per evitare che lo stesso possa incidere in modo
irrimediabile sull'assetto del territorio; non occorre, però, che la volontà
dell'agente sia protesa a vanificare le anzidette finalità di tutela, essendo
sufficiente che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni,
con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma anche soltanto con atti
giuridici indirizzati a realizzare l’edificazione, in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite da leggi statali o regionali.
Il reato si connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni"
urbanistiche anzidette, sicché il proprietario di un terreno non può
predisporne l'alienazione in una situazione produttrice di alterazione o
immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui esso è situato
ed il soggetto che acquista un fondo per edificare deve essere cauto e diligente
nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona
riferite all'area in cui vuole costruire.
Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la
legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di
inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale
all'attività illecita del venditore.
Il tardivo intervento repressivo dell'amministrazione comunale è inidoneo a
configurare alcuna incolpevole presunzione di legittimità.
Nè vale a configurare errore scusabile del Belloi la circostanza che gli
organi comunali lo abbiano autorizzato (in data 24.6.1992) ad esercitare
nell'estensione complessiva del terreno di sua proprietà, ritenuto ricompreso in
azienda agricola, l'attività agrituristica di ricezione ed ospitalità.
Ciò è coerente, infatti, con la destinazione sia a "zona F" sia a "zona
H", mentre si pone in relazione di assoluta estraneità rispetto al ben
diverso realizzato sfruttamento del terreno a fini residenziali.
6. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
Legittimamente è stata disposta, a norma dell'art. 19 della legge n. 47/1985
(riprodotto dall'art. 44, 2° comma del TU. n. 380/2001), la confisca "dei
terreni abusivamente lottizzati".
Trattasi - secondo la giurisprudenza prevalente e largamente maggioritaria di
questa Corte Suprema - di sanzione amministrativa che deve essere
obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di
una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna,
eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste
[vedi Cass., Sez. III: 30,9.1995, n. 10061, ric, Barletta ed altri; 20.12.1995,
n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 12.12 1997, n. 11436, ric. Sapuppo
ed altri; 23 12 1997, n 3900, ric. Farano ed altri; 11.1 1999, n. 216, ric.
Iorio Gnisci Ascoltato ed altri; 8.11 2000, n, 3740, ric. Petrachi ed altri;
4.12.2000, n. 12999, ric„ Lanza; 22,5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed altri;
4.10.2004, n. 38728, ric, Lazzara; 13.10.2004, n. 39916, ric. Lamedica ed altri;
21,3.2005, n. 10916, ric. Visconti; 15.2.2007, n. 6396, ric. Cieri; 21.9.2007,
n. 35219, ric. Arcieri ed altri; 7.2.2008, n. 6080, ric. Casile ed altri;
5.3.2008, n. 9982, ric. Quattrone].
Eccepiscono i ricorrenti che la sanzione in oggetto, introdotta dall'art. 19
della legge n. 47/1985, non potrebbe applicarsi in relazione a condotte
tenute anteriormente all'entrata, in vigore della stessa legge.
Al riguardo deve però, osservarsi che, nella specie, la confisca ha
riguardato un'attività lottizzatoria protrattasi fino al 23.1.1989 (atto di
permuta tra il Belloi e Antonio Verachi, sequestrato presso l'abitazione di
quest'ultimo, anche egli prosciolto per intervenuta prescrizione).
La contravvenzione di lottizzazione abusiva, infatti, è "reato progressivo
nell'evento", ed in proposito le Sezioni Unite hanno rilevato che: "sussiste
il reato di lottizzazione abusiva anche quando l’attività posta in essere sia
successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali
attività iniziali pur integrando la configurazione del reato, non definiscono
l'«iter» criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto
urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è per un verso, un
reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera,
si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il
momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione
del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà
luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa; in secondo
luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti
negoziali diretti al frazionamento della proprietà con previsioni pattizie
rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò
non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta
perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio
riservate alla competenza pubblica" (Cass., Sez. Unite, 24 aprile 1992, Fogliani).
Nella specie risulta che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 4711985, è
stato stipulato, quanto meno, un’ulteriore atto traslativo e sono state
realizzate opere edilizie e, nell'ipotesi di concorso nel reato di lottizzazione
abusiva mista, il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere
per tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla
violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico,
o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice ovvero con
la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa (vedi Cass., sez. III,
8 novembre 2000, Petrachi).
Improprie sono le argomentazioni difensive riferite all'attuale formulazione
dell'art. 30, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001, ove viene disposto che
"Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo
1985".
Tale previsione è riferita, invero, alle sanzioni c.d. "civili" previste
per le lottizzazioni abusive e va interpretata nel senso che - ai fini della
validità della vendita di un terreno facente parte di una lottizzazione che sia
stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985 - non
si deve avere riguardo alla disciplina posta dall'art 18 della stessa legge n.
47, bensì a quella contenuta nell'art. 31 della legge n. 1150/1942, come
modificato dall'art 10 della legge-ponte n. 765/1967, il quale prevedeva, ove la
lottizzazione non fosse autorizzata, non la nullità del contratto, ma soltanto
l'annullabilità dello stesso su istanza dell'acquirente ignaro dell'abuso [vedi
Cass. civ., Sez. II, 27.12.2004, n. 240131]
7. La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente Belloi - nel "motivi nuovi" depositati il 10.6.2008 - ha
eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 47/1955
[attualmente art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001.
7.1 Il primo profilo di incostituzionalità viene riferito all'assunto
contrasto della norma denunciata con gli artt. 3, 25 - 2° comma, 27, 111 e 117 -
comma 1 della Costituzione, in relazione all'art, 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Viene prospettato, al riguardo, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo - con
decisione del 30.8.2007 - ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso [n. 75909/01]
proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri, rilevando che la
confisca già prevista dall'art. 19 della legge n. 47/1955:
- è classificata tra le "sanzioni penali" dal testo unico sull'edilizia
del 2001;
- "non tende alla riparazione pecuniaria di un danna, ma mira nella sua
essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni
stabilite dalla legge";
- è, quindi, una "pena" e la previsione dell'irrogabilità di tale
"pena" al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre
nell'infrazione dell'art. 7 della CEDU.
Si argomenta, quindi, che l'esercizio della potestà legislativa dello Stato, a
norma dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione, è condizionato al rispetto
degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli
derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione
data dalla Corte europea, sicché la disposizione normativa censurata sarebbe
illegittima per violazione della disposizione costituzionale in oggetto.
Viene eccepito poi - però con formulazione assolutamente generica che non
consente a questa Corte alcuna possibilità di corretta valutazione - "la
violazione dei principi di uguaglianza, del principio della riserva penale di
legge e di quello della personalità della responsabilità penale".
Trattasi di eccezioni manifestamente infondate.
Va precisato, anzitutto, che la citata decisione della Corte europea di
Strasburgo ha effettivamente affermato che "la confisca in contestazione è
una pena ai sensi dell'art. 7 della Convenzione",
Non ha affermato, però, che vi sia infrazione dell'art. 7 della CEDU e,
quanta alla verifica del rispetto di detto art. 7, si è limitata a
dichiarare ricevibile e non manifestamente infondato (ai sensi dell'art.
35 § 3 della Convenzione) il ricorso sottoposto al suo esame, rilevando che "il
capo di imputazione pone seri problemi di fatto e di diritto che necessitano un
esame nel merito" [La Corte di Appello di Bari infatti - con l'ordinanza di
rimessione 9.4.2008, citata nei "motivi nuovi" - non ha denunciato contrasto con
l’art. 117 della Costituzione] .
Appare opportuno, poi, evidenziare in proposito che:
Le nozioni di "reato" (infraction; criminal offence) di cui
all'art. 7 della CEDU e di "materia penale" (matière pénale; criminal
offence) di cui al precedente art. 6 risultano oggetto di valutazione
autonoma da parte degli organi della Convenzione, al fine di poter
prescindere (attraverso l'utilizzazione di parametri sostanziali capaci di
cogliere l'intima essenza dell'illecito) dalle peculiarità delle legislazioni
degli Stati membri, sì da escludere una frammentazione su scala nazionale dei
termini e dei concetti utilizzati all'interno della Convenzione.
L'ambito applicativo dell'art. 7 della CEDU si estende ben al di là degli
illeciti e delle sanzioni qualificati come "penali" in base al diritto interno,
finendo per ricomprendere tutte le norme e tutte le misure considerate
"intrinsecamente penali" in base alla concezione autonomista accolta
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, lasciando comunque alla
discrezionalità degli Stati membri la soluzione del problema relativo alla
individuazione delle fonti penali legittime e concentrando la propria
attenzione sugli aspetti sostanziali della legge e sulle garanzie che da essi
derivano.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 348 del 22.10.2007:
a) ha affrontato la questione relativa alla posizione ed al ruolo delle norme
della CEDU ed alla loro incidenza sull'ordinamento giuridico italiano, rilevando
che dette norme, diversamente da quelle comunitarie, non creano un ordinamento
giuridico sopranazionale e sono pur sempre norme internazionali pattizie, che
vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell'ordinamento intero. Il
nuovo testo dell'art. 117, 1° comma, della Costituzione, introdotto dalla legge
costituzionale 18-10-2001, n. 3, ha reso inconfutabile la maggiore forza di
resistenza delle norme CEDU (nell'interpretazione ad esse data dalla Corte
europea per i diritti dell'uomo) rispetto alle leggi ordinarie successive,
trattandosi di norma costituzionale che sviluppa la sua concreta operatività
solo se posta in stretto collegamento con altre norme (cd. «fonti interposte»,
di tango subordinato alla Costituzione ma intermedio tra questa e la legge
ordinaria), destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad
enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono
possedere;
b) ha attratto le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte europea
(quali norme - diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie -
che, rimanendo pur sempre ad un livello sub-costituzionale, integrano però il
parametro costituzionale), in ipotesi di asserita incompatibilità con una norma
interna, nella sfera di competenza della Corte Costituzionale, alla quale
viene demandata la verifica congiunta della compatibilità della norma
interposta con la Costituzione e della legittimità della norma legislativa
ordinaria rispetto alla stessa norma interposta;
c) ha escluso che le pronunce della Corte di Strasburgo siano
incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle
leggi nazionali, evidenziando che "tale controllo deve sempre ispirarsi al
ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi
internazionali, quale imposto dall'art. 111, primo comma, Cost. e la tutela
degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della
Costituzione".
L'art. 7 della CEDU dispone che:
"1. Nessuno può essere condannato per un 'azione o un 'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o
internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona
colpevole di una azione a di una omissione che, al momento in cui è stata
commessa, era un crimine secondo i principi generali riconosciuti dalle nazioni
civili".
Nella decisione del 30.8.2007 della Corte di Strasburgo - come si è rilevato
dianzi - non è stata affermata l'esistenza di un contrasto tra la disposizione
censurata ed un diritto garantito dalla CEDU, sicché non vi è attualmente
questione di possibile interpretazione del nostro ordinamento in modo conforme
alla stessa Convenzione né si pone l'alternativa tra interpretazione conforme ed
incidente di costituzionalità.
Va evidenziato, del resto, che - nel presente caso - la lottizzazione abusiva
sussiste in tutti gli elementi previsti dalla legge penale (è stata accertata,
cioè, una condotta "che, al momento in cui è stata commessa, costituiva reato
secondo il diritto interno") ed al commesso reato è stata esclusa l'applicazione
della pena principale per il solo decorso del tempo, il cui effetto sull'inflizione
delle sanzioni penali è regolato dal legislatore interno secondo una
discrezionalità sulla quale non sembra che abbiano incidenza le disposizioni
della Convenzione europea.
7.2 Il secondo profilo di incostituzionalità viene riferito all'assunto
contrasto della norma denunciata con gli artt. 3, 97, 111 e 117 - comma 1 della
Costituzione, in relazione all'art. 5 del Trattato della Comunità Europea ed al
Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Eccepisce, in proposito, il ricorrente che - qualora questa Corte ritenga che
l’art. 19 della legge n. 47/1955 [attualmente art. 44, 2° comma, del T.U. n.
380/2001] impone la confisca anche nei confronti di quelle parti del terreno non
interessate da alcun frazionamento o lottizzazione - la norma medesima sarebbe
costituzionalmente illegittima "per violazione del principio di ragionevolezza,
del principio di proporzionalità compreso nell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 5
del Trattato della Comunità Europea e dal Protocollo sull'applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In forza del principio di
proporzionalità, le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia
con atti normative, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle
libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore,
cioè sproporzionata, rispetto a quella strettamente necessaria nel pubblico
interesse per il raggiungimento dello scopo che l 'autorità è tenuta a
realizzare".
La questione è manifestamente infondata, poiché manifestamente infondato è lo
stesso presupposto di essa: quello, cioè, secondo il quale la confisca
opererebbe anche nei confronti di quelle parti del terreno non interessate da
alcun frazionamento o lottizzazione.
Nel T.U. n. 380/2001, l'art. 44, 2° comma, riferisce la misura ai "terreni
abusivamente lottizzati" ed alle "opere abusivamente costruite"
e l'art. 30, 8°
comma, dispone che "le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del Comune" [con formulazioni testuali perfettamente identiche a
quelle già rinvenibili negli artt. 19 e 18, 8° comma, della legge n. 47/1985].
La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la confisca:
-"comprende anche i terreni lottizzati non ancora interessati da attività
edificatoria" (Cass., Sez. III, 22.5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed altri);
- "deve estendersi a tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio,
compresi i lotti non ancora edificati o anche non ancora alienati al momento
dell'accertamento del reato, atteso che anche tali parti hanno perso la loro
originaria vocazione e destinazione rientrando nel generale progetto
lottizzatorio (Cass, Sez. III, 9.5.2005, n. 17424, ric, Agenzia Demanio in proc.
Matarrese);
I "terreni lottizzati" ovvero "rientranti nel generale progetto lottizzatorio"
vanno identificati - però - in quelli che risultano oggetto di un'operazione di
frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio. Ove
esista, pertanto, un preventivo frazionamento, va confiscata tutta l'area
interessata da tale frazionamento nonché dalla previsione delle relative
infrastrutture ed opere urbanizzative, indipendentemente dall'attività di
edificazione posta concretamente in essere. Nell'ipotesi, invece, non sia stato
predisposto un frazionamento fondiario e tuttavia si sia conferito, di fatto, un
diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata
a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti
separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture.
7.3 Il terzo profilo di incostituzionalità si correla al denunciato contrasto
dell'art. 19 della legge n, 47/1955 [attualmente art. 44, 2° comma, del T.U. n.
380/2001] con l'art. 42 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della CEDU
ed all'art. 1 del Protocollo n. 1.
Nella prospettazione del ricorrente la confisca in oggetto "inciderebbe sul
diritto di proprietà di un soggetto non colpevole o con riguardo ad una parte
del suo terreno estranea alla lottizzazione abusiva, onde si risolverebbe in una
indebita ed illegittima violazione del diritto di proprietà priva di ogni
ragionevole giustificazione".
Questa III Sezione - già con le sentenze 15.2.2007, n. 6396, Cieri e 15.3.2005,
n. 10037, Vitone ed altri - ha affermato, con argomentazioni pienamente
condivise da questo Collegio - che non è ravvisabile alcun contrasto della norma
denunciata con l'art. 42, 2° comma, della Costituzione, tenuto comparativamente
conto della riconosciuta funzione sociale della proprietà e dell'esigenza
primaria di tutela e salvaguardia del territorio, cosicché, nel contrasto tra
interesse collettivo ed interesse privato, e quindi tra diritti della
collettività e del privato tutti costituzionalmente garantiti, è razionale che
debbano prevalere i primi.
L'art. 1 del Protocollo 1 della CEDU dispone che:
"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica
utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del
diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio at diritto degli Stati di
porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei
beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento
delle imposte a di altri contributi e delle ammende".
La Corte Europea dei diritti dell'uomo - con l'anzidetta decisione del 30.8.2007
- ha omesso di esaminare i denunciati profili di illegalità e carattere
sproporzionato della confisca in relazione alla disposizione protocollare dianzi
trascritta, rilevando anche a tale proposito, pure non riconoscendone la
manifesta infondatezza, che "questa parte del ricorso pone seri problemi di
fatto e di diritto che necessitano un esame nel merito".
Non vi è alcun motivo, pertanto, per discostarsi dalle già adottate pronunzie di
manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità.
8. L'accoglimento della doglianza riferita dal Belloi all'estensione
territoriale della disposta confisca
Le argomentazioni dianzi svolte al precedente paragrafo 7.2 impongono
l'accoglimento del motivo di ricorso riferito dal Belloi alla illegittimità
della disposta confisca nella parte in cui questa è stata estesa ai terreni non
frazionati in lotti, né alienati ad alcuno o edificati.
Si è precisato, al riguardo che i "terreni lottizzati", dei quali la legge
impone la confisca in esame, vanno identificati in quelli che risultano oggetto
di un'operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a
scopo edilizio. Nella vicenda che ci occupa, però, non risulta predisposto un
preventivo frazionamento fondiario, sicché la confisca non può estendersi -
contrariamente a quanto è stato disposto dai giudici del merito - a tutta
"l'area individuata catastalmente al foglio 48 (mappali 23, 291 e 195) e al
foglio 48/A (mappali 94 e 94/a)", ma deve essere limitata a quella porzione
territoriale già interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione
e dalla realizzazione di infrastrutture.
9. Le eccezioni procedurali svolte nei ricorsi
Infondate sono le eccezioni di rito svelte nei ricorsi.
9.1 Lamenta il Bollei la violazione dell'art. 106 c.p.p., poiché nel giudizio di
primo grado era stato nominato suo difensore di ufficio l’avv.to Renato Soddu, il
quale, nel medesimo processo, era altresì difensore (di fiducia o di ufficio) di
coimputati del reato di lottizzazione abusiva quali acquirenti di lotti da lui
venduti. In una situazione siffatta egli eccepisce nullità assoluta ed
insanabile, prospettando incompatibilità della difesa per l'esistenza di
posizioni processuali di contrasto di interessi.
L'eccezione è priva di pregio, poiché - secondo la giurisprudenza costante di
questa Corte Suprema - l'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, 1° comma,
c.p.p., vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore,
è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra
coimputati è effettivo, nel senso cioè che sussista un conflitto che renda
impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili
e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva
la comune difesa.
Nella fattispecie in esame, invece, lo stesso ricorrente si limita ad ipotizzare
ragioni di incompatibilità meramente eventuali e non evidenzia l'esistenza in
concreto di situazioni difensive tra loro inconciliabili.
9.2 Neppure è configurabile la violazione del principio del "ne bis in idem",
ex art. 649 c.p.p., denunciata dal Bollei sull'assunto che egli "per il medesimo
reato di lottizzazione abusiva riguardante lo stesso terreno sito in Nuoro,
località monte Ortobene, foglio 48, mappale 23", sarebbe stato già giudicato
dalla Corte di Appello di Palermo, che, con sentenza divenuta definitiva il
29.6.2002, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Quella pronuncia, infatti, riguardava la vendita di tre lotti, ricavati da
un'esigua parte sempre del fondo del Bollei sito in località "Sa Corra Chervina"
(complessivamente esteso 23 ettari), effettuata anch'essa in assenza di un
preventivo frazionamento catastale e, ai fini della preclusione connessa al
principio del "ne bis in idem", l’identità del fatto sussiste quando via sia
corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato
in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con
riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona [vedi Cass., Sez.
Unite, 28.9.2005, n..34655].
Nella fattispecie in esame non vi è completa identità di condizioni di tempo, di
luogo e di persona; la contestazione si riferisce a periodi diversi ed a
differenti episodi di trasferimento immobiliare, sicché a nulla rileva - ai fini
della previsione dell'art. 649 c.p.p. - la configurabilità del reato come
permanente (vedi Cass,, Sez. 1, 30.6.1990, n. 1483).
9.3 Quanto alle eccezioni di inutilizzabilità della scrittura privata di permuta
intercorsa con il coimputato Antonio Verachi (ritualmente sequestrata presso
l'abitazione di quest'ultimo), deve anzitutto rilevarsi che improprio è il
riferimento, in ricorso, all'art. 191 c.p.p., non trattandosi di prova vietata
dalla legge.
In relazione, invece, al disposto dell'art. 407, 3° comma, c.p.p., va
evidenziato che i termini di durata delle indagini preliminari non era scaduti
nei confronti del Verachi allorquando il documento venne sequestrato, sicché
correttamente è stata valutata la valenza probatoria di tale documento in
rapporto alla ravvisabilità del reato di lottizzazione abusiva ascritto anche a
quest'ultimo.
9.4 A norma dell'art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel
giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del
principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine
probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.
A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il
giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato
degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori
già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta
carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali
suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni
altra risultanza.
L' error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606, 1° comma -
lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva
pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la
prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno
della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita,
avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Nella fattispecie in esame legittimamente non sono state accolte le richieste di
rinnovazione istruttoria, perché:
- (quanto alla doglianza svolta dal Belloi) sicuramente non poteva inficiare le
argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito la
acquisizione di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva estensione della porzione di terreno "non interessata
da alcun intervento lottizzatorio" (sussistendo il riscontro, invece, della
parte lottizzata);
- (quanto alla doglianza svolta dagli altri ricorrenti) va rilevato che la
richiesta riguardava "l'esperimento di una nuova perizia che specifichi in modo
chiaro è definitivo la reale situazione urbanistica ed edilizia" è - secondo la
giurisprudenza costante di questa Corte Suprema [vedi, tra le decisioni più
recenti, Cass.: Sez. III, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. IV, 6.2.2004, n.
4981; Sez. IV, 28.2.2003, n. 9279; Sez. V, 21.10.1999, n. 12027; Sez. III,
14.2.1998, n. 13086] - la perizia non può farsi rientrare nel concetto di
"prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla
disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
10. Le ulteriore doglianze di merito
10.1 Lamenta Belloi Salvatore carenza assoluta di motivazione quanto alla
prospettata inconfigurabilità del reato) di cui all'art. 1 sexies della legge n.
431/1985, sul presupposto che detta norma incriminatrice sarebbe entrata in
vigore "quando la supposta attività materiale volta al frazionamento ed
all’alienazione dei fondi si era esaurita".
L’ eccezione è infondata, essendosi già dato conto dell'accertato protrarsi
dell’attività
negoziale di lottizzazione fino al 23.1.1989 (atto di permuta Belloi-Verachi) e
avuto riguardo dell’esecuzione di interventi modificativi del territorio anche
in epoca successiva (vedi, ad esempio, l'attività edilizia contestata al Sotgiu
ed allo stesso Verachi).
10.2 Infondata è la doglianza svolta, da Belloi Anna Rosa e Ledda Mario
Giuseppe, i quali hanno lamentato il mancato riconoscimento dell'estinzione, per
intervenuto condono edilizio, del reato di edificazione abusiva ad essi
contestato [installazione di un prefabbricato di circa. 50 mq - in epoca
anteriore al 1986]
Il reato è prescritto anteriormente all' 1.7.1990, mentre nulla viene specificato
in ricorso quanto alla data di emissione ed all'effettiva portata del
provvedimento sanante, sicché deve ritenersi la prevalenza della causa estintiva
anteriore.
11. Al rigetto integrale dei gravami proposti dai ricorrenti diversi dal
Belloi segue la condanna solidale degli stessi al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607,.615 e 616 c.p.p.,
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità
costituzionale. Limita il provvedimento di confisca ai soli terreni oggetto di
trasferimento ed agli immobili edificati sugli stessi.
Rigetta nel resto il ricorso del Belloi.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna gli altri ricorrenti al pagamento solidale
delle spese processuali.
ROMA, 26.6.2008
Depositata in cancelleria il 2/10/2008
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