AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37559
RIFIUTI - Discariche preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 -
D.M. 3.8.2005 - Dir. 1999/31/CE - Disciplina applicabile - Piano di adeguamento
- Prescrizioni - Inosservanza parte del gestore - Reato di cui all’art. 256,
c.4°, D.Lgs. n. 152/2006 - Configurabilità. In fase di disciplina
transitoria dettata dall’art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuativo
della cosiddetta Direttiva (discariche) del Consiglio 26.4.1999, 1999/31/CE),
l’inosservanza da parte del gestore della preesistente discarica, in regime di
proroga, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del
piano di adeguamento approvato dall'autorità competente, integra il reato di cui
all’art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non essendo esonerato
né dall'obbligo di presentare entro sei mesi un piano di adeguamento alla nuova
disciplina, né dall'obbligo di rispettare il piano di adeguamento con le
relative prescrizioni. Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato, Ric. Boccini
(annulla ordinanza, resa il 6.12.2007, con rinvio al Tribunale di Taranto.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n.
37559
PROCEDURE E VARIE - Ricorso del pubblico ministero - Termini di decadenza ex
artt. 322, 324, 325 e 585, comma 1, lett. a), c.p.p.. Il termine di
decadenza di dieci giorni è specificamente previsto ex artt. 322 e 324 c.p.p.
solo per la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo;
mentre il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riesame ai sensi
dell’art. 325 c.p.p. soggiace al termine decadenziale di quindici giorni
previsto in via generale dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., che nel caso
di specie decorre dalla comunicazione al pubblico ministero dell'avviso di
deposito dell'ordinanza da impugnare. Presidente E. Altieri, Relatore P.
Onorato, Ric. Boccini (annulla ordinanza, resa il 6.12.2007, con rinvio al
Tribunale di Taranto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud.
07/05/2008), Sentenza n. 37559
PROCEDURE E VARIE - Sequestro preventivo - Configurabilità - Oggettività del
reato e nesso pertinenziale tra res sequestrata e il medesimo. Il sequestro
preventivo è misura cautelare di carattere "reale", che presuppone l'astratta
configurabilità oggettiva del reato ipotizzato e il nesso pertinenziale tra res
sequestrata e il reato medesimo, ma prescinde dai gravi indizi di colpevolezza a
carico dell'indagato, che sono invece richiesti per le misure cautelari
personali. Pres. E. Altieri, Rel. P. Onorato, Ric. Boccini (annulla ordinanza,
resa il 6.12.2007, con rinvio al Tribunale di Taranto. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37559
PROCEDURE E VARIE - Cognizione del giudice della impugnazione - C.d.
principio devolutivo - Art. 597, c. 1, c.p.p.. La cognizione del giudice
della impugnazione si estende dai capi e punti del provvedimento espressamente
impugnati a quelli che, pur non espressamente impugnati, sono connessi ai primi
da un rapporto logico essenziale (v. Cass. Sez. V, n. 13281 del 27.10.1999,
Kardhiqi). Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato, Ric. Boccini (annulla
ordinanza, resa il 6.12.2007, con rinvio al Tribunale di Taranto. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37559
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 7.5.2008
SENTENZA N. 538
REG. GENERALE n.2840/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico ALTIERI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI (est.) Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Taranto, nel processo penale contro BOCCINI Paolo, nato ad Asciano (SI) il
22.10.1964.
avverso la ordinanza resa il 6.12.2007 dal Tribunale per il riesame di Taranto.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso,
Uditi i difensori dell'indagato, avv. Michele Laforgia e avv. Antonio Raffo, che
hanno chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso,
Osserva:
Svolgimento del procedimento
1 - Con ordinanza del 6.12.2007 il Tribunale di Taranto, in sede di riesame, ha
annullato il provvedimento di sequestro preventivo di una discarica gestita
dalla Ecolevante s.p.a. (escluso il terzo lotto) nonché di 17 veicoli,
macchinari e attrezzature pertinenziali, disposto in data 5.11.2007 dal g.i.p.
dello stesso Tribunale, nell'ambito di un procedimento penale contro il
rappresentante legale della predetta società, Paolo Baccini, indagato in ordine
al reato di cui all'art. 256, commi 1 e 4, D.Lgs. 152/2006, per aver accettato e
ricevuto in discarica conferimenti di rifiuti in violazione della
autorizzazione, delle prescrizioni imposte con la determina del dirigente del
settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto n. 173 del 14.12.2006 e
dei requisiti di ammissibilitá previsti dal D.M. 3.8.2005.
In estrema sintesi, il giudice del riesame ha rilevato e ritenuto quanto segue.
1.1 - La Ecolevante s.p.a. era autorizzata a gestire una discarica di rifiuti
speciali non pericolosi, seconda categoria tipo B, prima della entrata in vigore
del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, sicchè dovevano applicarsi le disposizioni
transitorie previste nell'art. 17, dello stesso decreto, secondo cui le
discariche già autorizzate: a) possono continuare a ricevere i rifiuti per cui
sono autorizzate sino alla data del 31.12.2006, poi differita sino al 31.12.2007
[recte 31.12.2008] ai sensi dell'art.1, comma 184 lett. c) della legge
27,12,2006 n. 296; b) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto devono presentare all'autorità competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni del ripetuto decreto, che deve essere poi
approvato dall'autorità con provvedimento motivato, col quale è autorizzata la
prosecuzione dell'esercizio e fissati i lavori di adeguamento nonché il termine
finale per gli stessi.
1.2 - Ad avviso del g.i.p. che aveva disposto il sequestro, la società,
Ecolevante non aveva rispettato le prescrizioni imposte dalla Provincia, come
autorità competente, con la determina dirigenziale n. 173 del 14.12.2006,
secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti doveva avvenire ai sensi del D.M.
3.8.2005.
Infatti:
a) risultavano conferiti in discarica rifiuti con residuo secco 105°, inferiore al 25%, in violazione di quanto previsto dal D.M. 3.8.2005;
b) i rifiuti conferiti risultavano caratterizzati analiticamente senza alcuna valutazione di PCB, diossine e furani, in violazione dello stesso D.M. 3.8.2005, che vieta il conferimento in discarica di rifiuti contenenti PCB, diossine e furani superiori a soglie determinate;
c) il certificato di analisi,
rilasciato dall'A.R.P.A. di Taranto, relativamente a campioni prelevati il
21.5.2007, aveva accertato il superamento del parametro D.O.C. rispetto al
limite previsto per le discariche di rifiuti non pericolosi.
Sennonché - secondo il giudice del riesame - il D.M. 3.8.2005 stabilisce i
criteri e le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica in conformità a
quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2003, per il quale l'efficacia è stata differita
al 1.1.2009, con la conseguenza che l'inapplicabilità temporanea delle normativa
primaria comporta anche l'inapplicabilità della normativa secondaria di
attuazione. Per ulteriore conseguenza era inapplicabile anche la determina
dirigenziale della Provincia n. 173/2006, che a quel decreto ministeriale faceva
riferimento, benché al momento in cui la determina era stata emanata
(14.12.2006) essa era formalmente corretta, in quanto il decreto ministeriale
sarebbe stato applicabile dal 1.1.2007 e soltanto con la legge 296 del
27.12.2006 ne era stata differita l'applicazione al 1.1.2009.
1.3 - Non poteva condividersi la tesi del pubblico ministero (sviluppata
soprattutto nel parere negativo da lui espresso contro un'istanza di revoca del
sequestro) secondo cui, posto che comunque la normativa di riferimento restava
pur sempre quella di cui alla delibera del Comitato interministeriale del
27.7.1984, che proibisce il conferimento in discarica di rifiuti contaminati da
sostanze pericolose, la Ecolevante, non possedendo gli strumenti tecnici per
verificare la pericolosità dei rifiuti ricevuti, era inadempiente alla citata
delibera, e per conseguenza si rendeva responsabile del reato contestato.
Questa tesi, infatti, non considerava che nella soggetta materia la normativa
vigente fa carico solo al produttore o detentore dei rifiuti da conferire di
identificare la natura del rifiuto attribuendogli il relativo codice (CER),
redigendo il formulario di identificazione (F.I.R.) e allegando il certificato
di analisi, mentre il gestore della discarica è esonerato da ogni
responsabilità, non potendo sindacare le analisi che accompagnano i rifiuti.
La stessa considerazione andava fatta per le c.d. voci a specchio, peraltro
menzionate soltanto nell'articolata comunicazione di reato della Guardia di
Finanza, le quali possono essere pericolose o non pericolose a seconda che
contengano determinate concentrazioni superiori ai valori soglia (v. punto 5
dell'Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006).
Senza infine considerare che le analisi condotte dall'A.R.P.A. sulla base dei
parametri fissati dal D.M. 3.8.2005 hanno escluso la presenza in discarica di
rifiuti contenenti sostanze pericolose e hanno accertato il superamento dei
valori soglia solo per il DOC (carbonio organico disciolto).
1.4 - Difettava quindi il fumus del reato contestato, salvo ipotizzare un
accordo illecito tra produttori/detentori dei rifiuti e gestore della discarica,
volto al conferimento di rifiuti pericolosi o comunque non ammessi ma muniti di
documentazione di accompagnamento formalmente ineccepibile, così come
dimostrerebbe la successiva contestazione a carico del Baccini del reato di cui
all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 (attività organizzata per traffico illecito di
rifiuti) e del reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (in relazione alla
mancata corresponsione del tributo speciale per il deposito in discarica di
rifiuti speciali pericolosi di cui alla legge 549/1995). Ma il sequestro
preventivo non può essere strumentalizzato per questo fine investigativo, che va
raggiunto invece accertando l'illecito accordo, senza utilizzare una scorretta
interpretazione della normativa vigente sulle discariche.
1.5 - Infine non sussisteva neppure il periculum in mora, non essendo
cosi evidente che la mancata adozione del sequestro avrebbe aggravato o
protratto le conseguenze del reato ipotizzato, dovendosi piuttosto ritenere che
la società, regolarmente autorizzata, si sarebbe spontaneamente adeguata alla
normativa vigente.
2 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale tarantino ha proposto
ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 17 D.Lgs. 36/2003,
nonché dell'art. 1, comma 184, lett. c) legge 296/2006, che - da ultimo - ha
prorogato al 31.12.2007 il termine entro il quale le discariche già autorizzate
alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. 36/2003 potevano continuare a
ricevere i rifiuti per i quali erano state autorizzate.
In particolare, il pubblico ministero, premesso che la discarica in parola era
stata autorizzata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, e che
successivamente (con determina provinciale del 3.11.2005) era stato approvato il
piano di adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 dello stesso D.Lgs.
36/2003, ha criticato la opzione interpretativa adottata dal giudice del
riesame, secondo cui era inapplicabile ratione temporis sia il predetto
decreto legislativo sia il D.M. 3.8.2005.
Ha aggiunto il ricorrente che tale opzione interpretativa, oltre che illogica,
confliggeva anche con gli artt. 10 e 11 D.Lgs. 36/2003 e con l’art. 3 D.M.
3.8.2005, i quali impongono al gestore della discarica di "effettuare le
verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di
ammissibilità”.
3 - I difensori del Boccini hanno presentato memoria scritta, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato, per le seguenti
ragioni:
a) manca l'interesse alla impugnazione, considerato che il ricorrente ha
confutato l'ordinanza del giudice del riesame solo in punto di fumus delicti
e non in punto di periculum in mora, sicchè in ordine a quest'ultimo
punto si è formato il giudicato cautelare;
b) il ricorso è inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p. laddove ha
censurato l'ordinanza del giudice del riesame per illogicità della motivazione;
c) il ricorso è comunque infondato nel merito giacché è differita al 31.12.2007
[recte 31.12.2008] l'applicazione di tutto il D.Lgs. 36/2002, e non solo
del suo art. 17, nonché del D.M. attuativo del 3.8.2005;
d) infine il ricorso è infondato in radice, giacché non esiste alcuna norma che
imponga al gestore di una discarica di sottoporre ad analisi tutti i rifiuti che
vengono conferiti nella discarica stessa al fine di individuare la presenza di
ogni possibile sostanza pericolosa e/o cancerogena, a nulla rilevando al
riguardo gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 36/2002, atteso che tali disposizioni non
sono vigenti.
Motivi della decisione
4 - I difensori dell'indagato, nella discussione orale, hanno sostenuto anche la
tardività del ricorso del pubblico ministero, in quanto presentato in data
27.12.2007 e quindi oltre termine legale di dieci giorni dalla comunicazione
della ordinanza impugnata, avvenuta in data 14.12.2007.
Ma la tesi è manifestamente infondata, giacché il termine di decadenza di dieci
giorni è specificamente previsto ex artt. 322 e 324 c.p.p. solo per la richiesta
di riesame contro il decreto di sequestro preventivo; mentre il ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza di riesame ai sensi dell’art. 325 c.p.p.
soggiace al termine decadenziale di quindici giorni previsto in via generale
dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., che nel caso di specie decorre dalla
comunicazione al pubblico ministero dell'avviso di deposito dell'ordinanza da
impugnare.
Nel caso di specie, quindi, il termine per ricorrere scadeva solo in data
29.12.2007.
Neppure può sostenersi che il ricorso è inammissibile ex art. 325 c.p.p. in
quanto deduce vizi di motivazione, giacché - al contrario - esso denuncia solo
violazione di legge, sotto il profilo di erronea (anche perché illogica)
interpretazione della normativa vigente nella soggetta materia. Invero, la
citata memoria presentata dai difensori, che sostiene questa tesi della
inammissibilità, sembra riferirsi (su questo e su altri punti) non tanto al
ricorso di cui si discute, quanto piuttosto, verosimilmente, alle argomentazioni
usate dal pubblico ministero nella richiesta di convalida del sequestro
d'urgenza o nel parere negativo da lui espresso contro una istanza di revoca del
medesimo sequestro.
5 - Quanto al merito del ricorso, è opportuno premettere che una recente
sentenza emessa il 10.4.2008 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee
(Seconda Sezione), nella causa C - 442/06, promossa dalla Commissione contro la
Repubblica italiana, ha dichiarato e statuito che la Repubblica italiana
adottando il D.Lgs. 13.1.2003 n. 36. che traspone nell'ordinamento nazionale la
direttiva del Consiglio 26.4.1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche dei
rifiuti, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva, in quanto:
a) non avendo rispettato il termine biennale per la trasposizione nazionale
della direttiva, non ha previsto l'applicazione delle disposizioni della
direttiva relative alle discariche nuove (artt. 2-13) anche alle discariche
autorizzate tra la data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva
(16.7.2001) e quella di entrata in vigore dello stesso D. Lgs. 36/2003
(27.3.2003).
Va notato che, appena due giorni prima della sentenza della Corte europea, il
Governo italiano ha emanato il D.L. 8.4.2008 n. 59, che, con l’art. 6, ha
introdotto i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, secondo cui -
tra l'altro - per le discariche autorizzate appunto tra il 16.7.2001 e il
23.3.2003 il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento alla nuova
disciplina (di cui appresso) deve fissare un termine non superiore al 1.10.2008
per l'esecuzione dei lavori di adeguamento. Ma - com'è evidente - anche questa
disciplina sopravvenuta non è idonea a conformare la normativa nazionale al
diritto comunitario;
b) non ha previsto l'applicazione dell’art. 14 lett. d) i) della direttiva,
secondo cui la disciplina introdotta dalla direttiva stessa si applica anche
alle discariche preesistenti di rifiuti pericolosi entro il termine di un anno
dalla scadenza del termine di trasposizione, ossia a partire dal 16.7.2002.
La statuizione sub b) non interessa il caso di specie, dal momento che questo
riguarda una discarica di rifiuti non pericolosi.
La statuizione sub a), invece, può avere interesse per il caso di specie, nella
misura in cui la discarica gestita dalla società Ecolevante sia stata
autorizzata dopo la suddetta data del 16.7.2001 (ma prima del 27.3.2003), perché
in tale ipotesi, secondo il diritto comunitario, avrebbe dovuto osservare le
disposizioni previste dalla direttiva per le discariche nuove.
Tuttavia, poiché la direttiva comunitaria de qua, così come interpretata
dalla Corte di Giustizia europea, non è self-executing, ma necessita
della trasposizione nel diritto nazionale, il giudice nazionale deve fare
applicazione solo della normativa interna di attuazione, almeno sino a che
questa non sia sospettabile di incostituzionalità ex art. 117, comma 1,Cost. per
contrasto con l'ordinamento comunitario. Nel caso di specie però una eventuale
questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dal D.Lgs.
36/2003, in quanto non applicabile alle discariche autorizzate dopo la scadenza
del termine di trasposizione della direttiva (16.7.2001), non può ritenersi in
questa sede concretamente rilevante, giacché non risulta a questo giudice se la
società Ecolevante sia stata effettivamente autorizzata alla gestione della
discarica dopo la data suddetta e quindi - secondo la direttiva comunitaria -
avrebbe dovuto rispettare la nuova disciplina. Non è quindi certo se nel caso di
specie si debba fare applicazione della disciplina sospettabile di
incostituzionalità.
6 - Tanto premesso, trattandosi di una discarica di seconda categoria tipo B (ex
par. 4.2.3.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984)
comunque preesistente, in quanto autorizzata prima della entrata in vigore del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, si deve anzitutto verificare l'applicabilità delle
disposizioni transitorie di cui all'art. 17 del medesimo decreto legislativo.
Vanno particolarmente esaminati i commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 17.
Il primo comma, come modificato dall'art. 11 D.L. 30.6.2005 n. 115, e poi dal
comma 9 dell'art. 11 quaterdecies del D.L. 30.9.2005 n. 203, stabilisce che le
discariche preesistenti possono continuare a ricevere sino al 31.12.2006 i
rifiuti per cui sono state autorizzate. Sennonché, ai sensi del terzo comma,
entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (cioè
entro il 27.9.2003), il titolare dell'autorizzazione, o, su sua delega, il
gestore della discarica, deve presentare all'autorità competente un piano di
adeguamento della discarica alle disposizioni introdotte dal decreto
legislativo.
Secondo il quarto comma, l'autorità competente, con provvedimento motivato,
approva il piano di adeguamento, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio
della discarica e fissando il lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e
il termine finale per l'ultimazione degli stessi. Con lo stesso provvedimento
l'autorità definisce anche la classificazione della discarica in una delle nuove
categorie previste dall'art. 4 (categoria a) per i rifiuti inerti; b) per i
rifiuti non pericolosi; c) per i rifiuti pericolosi).
Ai sensi del quinto comma, se l'autorità competente non approva il piano di
adeguamento, essa deve prescrivere modalità e tempi di chiusura della discarica.
Secondo una interpretazione imposta dalla logica, nonché dalla necessità di
adeguarsi al diritto comunitario - come interpretato dalla Corte di giustizia
europea - non v'è dubbio che il terzo e il quarto comma costituiscono un
limite alla portata generale del primo comma, sicché il titolare/gestore di
una discarica preesistente, pur essendo autorizzato a continuarne l'esercizio
secondo i criteri di ammissibilità previgenti, è tuttavia obbligato a presentare
entro sei mesi un piano di adeguamento alla disciplina sopravvenuta, e non
può più continuare a gestire la discarica secondo i previgenti criteri di
ammissibilità dal momento che l'autorità competente sia intervenuta per
respingere il piano o per approvarlo con le nuove prescrizioni, anche se
questo momento sia antecedente alla predetta data del 31.12.2006, indicata
nel primo comma.
Successivamente, con l'art. 1, comma 184, lett. c), della legge 27.12.2006 n.
296 (legge finanziaria 2007) il termine di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6 del
D.Lgs. 13.1.2006 n. 36 è stato prorogato al 31.12.2008.
Poiché il secondo comma dell'art. 17 riguarda solo le nuove discariche, che
transitoriamente sono abilitate a ricevere rifiuti sino al termine predetto
secondo i criteri previsti dalla Delibera del Comitato Interministeriale del
27.7.1984, e il sesto comma riguarda la connessa abrogazione dei relativi
paragrafi della stessa delibera (attinenti allo stoccaggio definitivo dei
rifiuti), è evidente che la proroga di cui si discute - per quanto
interessa il caso di specie - riguarda soltanto il termine di cui al primo
comma, ma non ha alcuna incidenza sulle disposizioni del terzo e del quarto
comma dell'art. 17, e in particolare sul termine semestrale previsto dal
terzo comma per la presentazione del piano di adeguamento.
Erra quindi il tribunale del riesame quando afferma che l' art. 17 "non
precisando alcunché, prevede la proroga dell' intero D.Lgs. n. 36/2003 e della
relativa normativa di attuazione succedutasi nel tempo" (pag. 6 della impugnata
ordinanza), così come errano i difensori dell'indagato quando sostengono che il
predetto decreto legislativo e il decreto ministeriale di attuazione del
3.8.2005 entreranno in vigore nella loro totalità solo dopo il 31.12.2008, salvo
ulteriori proroghe.
Ciò che è prorogato è solo la disciplina sulle condizioni e i limiti di
accettabilità prevista dalla Delibera del Comitato Interministeriale del
27.7.1984, e successive modificazioni, in materia di stoccaggio definitivo dei
rifiuti. Questa disciplina continua ad applicarsi alle discariche nuove di
seconda categoria tipo A sino al 31.12.2006, ai sensi dei commi 2 e 6 del
ripetuto art. 17; mentre continua ad applicarsi sino al 31.12.2008 per le
discariche nuove di prima categoria, di seconda categoria, tipo B e tipo C,
e di terza categoria, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 legge 27.12.2006 n.
296. Salvo sempre il problema suaccennato della compatibilità di dette proroghe
col diritto comunitario.
Per quanto invece riguarda le discariche preesistenti, la proroga al 31.12.2008
della facoltà di continuare a ricevere rifiuti secondo le condizioni e i limiti
previsti nella autorizzazione già ottenuta, non esclude - per le ragioni già
esposte - né l'obbligo di presentare entro sei mesi un piano di adeguamento alla
nuova disciplina, né l'obbligo di rispettare il piano di adeguamento approvato
dall'autorità competente con le relative prescrizioni.
E' ovvio che questo piano e queste prescrizioni possono, e anzi generalmente
debbono, riferirsi anche ai nuovi divieti e ai nuovi criteri di ammissibilità
dei rifiuti in discarica che il D.Lgs. 36/2003 e il D.M. del 3.8.2005 hanno
introdotto per conformare la disciplina ai più stringenti parametri ambientali
della direttiva 1999/31/CE. Quando il legislatore nazionale prescrive un piano
di "adeguamento", infatti, intende conformare gradualmente l'esercizio della
discarica proprio ai nuovi e più restrittivi criteri di ammissibilità:
altrimenti non avrebbe alcun senso adottare il termine "adeguamento".
Al riguardo la direttiva comunitaria, nell'art. 14, fa obbligo
significativamente agli Stati membri di adottare le misure idonee affinché le
discariche preesistenti possano rimanere in funzione soltanto se con la massima
tempestività e al più tardi entro il 16.7.2009 (cioè entro otto anni dalla
scadenza del termine di trasposizione della direttiva) siano presentati e
approvati piani di riassetto (corrispondenti ai piani di adeguamento di cui al
diritto nazionale), i quali devono stabilire un periodo di transizione per
l'adeguamento alla nuova disciplina, che comunque non può superare la predetta
data del 16.7.2009.
E' importante tuttavia sottolineare che la proroga sino alle date suddette
riguarda solo la disciplina sui requisiti di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, mentre è entrata in vigore senza alcuna proroga la restante
disciplina del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, e in particolare (per quanto si
osserverà in seguito) la disciplina di cui all'art. 11, che stabilisce gli
obblighi di documentazione e di controllo gravanti rispettivamente sul detentore
dei rifiuti conferiti e sul gestore dell'impianto.
Sul punto si deve quindi concludere che:
a) sino ai termini sopra specificati la disciplina sui requisiti di
ammissibilità introdotta dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.M. 3.8.2005 non è
direttamente applicabile né per le discariche nuove (per effetto del secondo
comma dell'art. 17), né per le discariche preesistenti (per effetto del primo
comma dell'art. 17). In questo senso è priva di fondamento giuridico la tesi
contraria sostenuta dal pubblico ministero, non tanto nell'atto di ricorso
quanto piuttosto nel parere espresso contro la richiesta di revoca del sequestro
preventivo (v. pag. 6 della impugnata ordinanza);
b) tuttavia la stessa disciplina è indirettamente applicabile per le
discariche preesistenti nella misura in cui sia stata richiamata dal
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento transitorio.
Per conseguenza, integra il reato di cui all'art. 256, comma 4, D.Lgs. 3.4.2006
n. 152 la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le
prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano di
adeguamento.
Nel caso di specie, quindi, in questi limiti si deve ritenere integrato il
fumus del reato contestato, nella misura in cui resti confermato che la
società Ecolevante non ha rispettato le prescrizioni del provvedimento n. 173
emesso il 14.12.2006 dal dirigente del settore ecologia e ambiente della
Provincia di Taranto, in sede di approvazione del piano di adeguamento
presentato dalla società, nonché i commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.M. 3.8.2005 ai
quali il provvedimento medesimo faceva riferimento.
7 - Per queste ragioni risulta illegittima l'impugnata ordinanza con cui il
giudice del riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal g.i.p.
tarantino e ha disposto la restituzione delle cose sequestrate.
Contro questa conclusione non vale obiettare che il gestore della discarica non
è obbligato a verificare la caratterizzazione dei rifiuti, effettuata dai
produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare
l'ammissibilità dei rifiuti stessi.
In primo luogo, infatti, il sequestro preventivo è misura cautelare di carattere
"reale", che presuppone l'astratta configurabilità oggettiva del reato
ipotizzato e il nesso pertinenziale tra res sequestrata e il reato medesimo, ma
prescinde dai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che sono
invece richiesti per le misure cautelari personali (costante è la giurisprudenza
di legittimità sul punto a partire da Sez. Un. 23.4.1993, Gifuni; cfr. ex multis
Sez. Un. 1.3.1995, Adelio; Sez. Un. 24.3.1995, Barbuto; Sez. Un. 4.5.2000,
Mariano).
In secondo luogo, non è affatto vero che il gestore della discarica è esonerato
da ogni responsabilità al riguardo.
Al contrario, il terzo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2003 - che è entrato in
vigore senza proroghe - pone a carico del gestore una serie di obblighi precisi
che lo configurano come principale responsabile della ammissione dei rifiuti, in
quanto spetta al gestore il potere dovere di controllare la caratterizzazione
del rifiuto effettuata dal produttore che lo conferisce. In particolare, il
gestore deve controllare la documentazione relativa al rifiuto, verificare la
conformità ai criteri di ammissibilità nella discarica delle caratteristiche dei
rifiuti indicate nel formulario di identificazione, effettuare l'ispezione
visiva di ogni carico di rifiuto conferito, prima e dopo lo scarico, e
verificarne la conformità alle caratteristiche indicate nel formulario di
identificazione, effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto
ai criteri di ammissibilità. Tutti questi compiti sono meglio precisati
nell'art. 2 (che disciplina la caratterizzazione di base, a carico del
produttore), nell'art. 3 (che disciplina la verifica di conformità, a carico del
gestore) e nell'art. 4 (che disciplina la verifica in loco, a carico del
gestore) del D.M. 3.8.2005. Secondo tale disciplina "i rifiuti sono ammessi in
discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla
caratterizzazione di base e alla verifica di conformità" e "se sono conformi
alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento" (comma 3 dell'art.
4). Queste verifiche di conformità competono al gestore della discarica.
8 - Neppure può considerarsi decisiva l'obiezione secondo cui il pubblico
ministero ricorrente non ha formulato censure in ordine alla mancanza del
periculum in mora ritenuta dal tribunale del riesame, sicché sul punto
sarebbe intervenuto un c.d. giudicato cautelare o, più esattamente, una
preclusione processuale.
Occorre ricordare al riguardo che la costante giurisprudenza di legittimità, nel
definire il contenuto del principio devolutivo consacrato dall'art. 597, comma
1, c.p.p., ha chiarito che la cognizione del giudice della impugnazione si
estende dai capi e punti del provvedimento espressamente impugnati a quelli che,
pur non espressamente impugnati, sono connessi ai primi da un rapporto logico
essenziale (v. da ultimo Cass. Sez. V, n. 13281 del 27.10.1999, Kardhiqi, rv.
214719).
Alla luce di questo principio si deve ritenere che il pubblico ministero
ricorrente,.impugnando il provvedimento di dissequestro pronunciato dal
tribunale del riesame, non ha limitato la sua doglianza al punto in cui il
giudice aveva negato il fumus del reato ipotizzato, ma l'ha estesa
implicitamente a quello in cui lo stesso giudice aveva negato anche il
periculum in mora (peraltro con una motivazione meramente apparente e
tautologica), giacché altrimenti la sua impugnazione sarebbe stata inutile, non
potendo conseguire l'obiettivo perseguito di annullamento del provvedimento
impugnato. In base al generale principio di conservazione degli atti
processuali, oltre che al favor impugnazionis, in tal senso deve essere
logicamente interpretato il ricorso proposto dal pubblico ministero, considerato
che se la mancanza di uno solo dei predetti presupposti fa venir meno la
legittimità del sequestro preventivo, il richiesto annullamento del dissequestro
presuppone la sussistenza, o la necessità di riconsiderare la sussistenza, di
entrambi i presupposti medesimi (fumus delicti e periculum in mora).
9 - In conclusione, per tulle le ragioni suddette, l'ordinanza impugnata deve
essere annullata con rinvio ex art. 623 lett. a) c.p.p. al Tribunale del riesame
di Taranto, che procederà a nuovo giudizio sulla base dei principi sopra
esposti.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma il 7.5.2008.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562