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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37560
RIFIUTI - AGRICOLTURA - Attività agricola - Letame - Disciplina applicabile -
Art. 185, comma 1. lett. c) D.Lgs. 152/2006 - Presupposti - Fattispecie. Ai
sensi dell'art. 185, comma 1. lett. c) del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, l'esclusione
delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta
dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie
provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività
agricola. La giurisprudenza è costante in tal senso sulla base della omologa
norma oggi abrogata di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 5.2.1997 n.
22 (v. Cass. Sez. III, n. 8890 del 10.2.2005, Gios; Cass. Sez. III, n. 37405 del
24.6.2005, Burigotto). Nella specie il letame depositato in un lagone, composto
da materiale fecale palabile, rientra nella categoria riutilizzabile per la
fertirrigazione, mentre il "liquame", cioè il materiale non palabile derivante
da miscela di feci e urine animali, non poteva essere riutilizzato per la
fertirrigazione. Pres. Altieri, Est. Onorato, Ric. Forti. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37560
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UDIENZA in Camera di consiglio del 7.5.2008
SENTENZA N. 542
REG. GENERALE n. 40144/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Enrico ALTIERI
Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI
Consigliere
Dott. Alfredo TERESI
Consigliere
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FORTI Davide, nato a Berna (Svizzera) il 2.3.1969,
avverso la ordinanza resa il 29.10.2007 dal Tribunale per il riesame di Forlì.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Giorgio Fabbri, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 29.10.2007 il Tribunale di Forlì quale giudice del
riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto in data 9.10.2007 dal
g.i.p. dello stesso tribunale relativamente a un lagone (n. 2) che la ditta
Zoofarm, esercente allevamento di suini a ciclo chiuso, utilizzava per il
deposito incontrollato di reflui zootecnici.
Il rappresentante legale della Zoofarm, Davide Forti, era indagato per il reato
di cui agli artt. 192, comma 1, e 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006, accertato l' l
1.9.2007.
In sintesi, il giudice del riesame ha accertato e ritenuto quanto segue.
- La Zoofarm era in possesso di autorizzazione provinciale n. 143 del 6.4.2005,
prorogata con successivo atto n. 213 del 13.4.2006. che l'autorizzava per
quattro anni allo spandimento del liquame zootecnico sui terreni agricoli
indicati e allo stoccaggio dei reflui depurati nei lagoni n. 1 e n. 4.
L'autorizzazione 143/2005 prescriveva lo smantellamento del lagone n. 2 in
quanto non conforme ai requisisti previsti nel Decreto Giunta Regionale
dell'Emilia Romagna n. 3003/2005, stabilendo che lo stesso dovesse essere
svuotato del contenuto, da trasferire nei lagoni n. 1 e n. 4, e quindi ricoperto
di terra, previa eliminazione del telone di plastica che ne copriva il fondo.
- Nell'accesso dell' 11.9.2007, invece, i tecnici dell'ARPA avevano constatato
che, assieme ai lagoni autorizzati n. 1 e n. 4, era in funzione anche il lagone
n. 2, che era riempito per oltre la metà di 25.000 metri cubi di refluo
zootecnico prevalentemente solido.
- Sussisteva quindi il fumus del reato contestato di cui all'art. 256
D.Lgs. 152/2006, atteso che le materie fecali erano sottratte alla disciplina
sui rifiuti contenuta nella parte quarta del medesimo decreto solo in quanto
provenienti da attività agricole e riutilizzati a fini agricoli, mentre era
pacifico che l'allevamento zootecnico come quello gestito dalla Zoofarm aveva
natura industriale.
- Sussistevano anche le esigenze cautelari, perché la Zoofarm, anziché
provvedere alla
bonifica imposta dalla Provincia, aveva continuato a utilizzare il lagone de
quo.
2 - Avverso l'ordinanza del Tribunale il Forlì ha proposto ricorso per
cassazione col ministero del suo difensore, deducendo come unico motivo la
violazione degli artt. 101 e 185, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006.
Sostiene in proposito che:
2.1 - il lagone n. 2 conteneva ancora i sedimenti di liquami prodotti nell'arco
di ventanni;
2.2 - detti liquami, in quanto materiali fecali, erano esclusi dal campo di
applicazione della disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta del
D.Lgs. 152/2006, essendo destinati alla riutilizzazione agricola, così come
previsto dalla legge regionale dell'Emilia Romagna;
2.3 - pur essendo vero che la Zoofarm non aveva eseguito entro il termine
prescritto del 31.8.2005 lo smantellamento del lagone n. 2, era altrettanto vero
che tale inottemperanza non comportava la riqualificazione come rifiuti dei
letami ivi depositati, appunto perché erano riutilizzabili nell'attività di
irrigazione agricola.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Va anzitutto chiarito che, a norma dell'art. 185, comma 1. lett. c) del D.Lgs.
3.4.2006 n. 152, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui
rifiuti, contenuta nella parte quarta dello stesso decreto legislativo, opera a
condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano
riutilizzate nella stessa attività agricola. La giurisprudenza di questa Corte è
costante in tal senso sulla base della omologa norma oggi abrogata di cui
all'art. 8, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 (v. Sez. III, n. 8890
del 10.2.2005, Gios, rv. 230981; Sez. III, n. 37405 del 24.6.2005, Burigotto, rv.
232355).
Tanto premesso, è indiscutibile la natura di rifiuto del letame depositato nel
lagone n. 2 della azienda Zoofarm, e quindi l'applicabilità della disciplina sui
rifiuti, non foss'altro perché, trattandosi appunto di "letame", cioè di
materiale fecale palabile, e non di "liquame", cioè di materiale non palabile
derivante da miscela di feci e urine animali, non poteva essere riutilizzato per
la fertirrigazione, come avveniva regolarmente per gli altri liquami zootecnici
prodotti dalla azienda. La stessa legislazione regionale, alla quale si richiama
il ricorrente, disciplina lo spandimento sul suolo agricolo dei liquami (e non
dei letami) provenienti da insediamenti zootecnici (v. L.R. dell'Emilia-Romagna
n. 50 del 24.4.1995, ora sostituita dalla L.R. 6.3.2007 n. 4).
Perciò, l'affermazione del ricorrente che si trattava di materiali fecali
destinati alla riutilizzazione agricola resta una mera asserzione apodittica,
del resto smentita nello stesso ricorso, laddove afferma che il lagone n. 2
conteneva liquami prodotti e consolidati nell'arco di vent'anni (v. sopra n.
2.1). Uno stoccaggio così prolungato nel tempo è proprio il contrario della
riutilizzazione agricola.
Per conseguenza, essendo incontestabile l'applicabilità della disciplina sui
rifiuti, resta integrato il fumus del contestato reato di cui all'art.
256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, non avendo la Zoofarm osservato le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale n. 143/2005, prorogata
con atto 213/2006.
4 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese
processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di
comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7.5.2008.
Depositata in cancelleria il 03/10/2008
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