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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 37575
URBANISTICA E EDILIZIA - Volumi tecnici - Nozione - Fattispecie: Trasformazione
di un sottotetto in mansarda. I "volumi tecnici" sono i volumi - non
utilizzabili né adattabili ad uso abitativo strettamente necessari a contenere
ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non
possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare
allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche. Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric.
Ronconi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 16/04/2008),
Sentenza n. 37575
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UDIENZA 16/04/2008
SENTENZA N. 981
REG. GENERALE N.29272/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico Alfieri
Presidente
Dott. Ciro Petti
Componente
Dott. Alfredo Teresi
Componente
Dott. Aldo Fiale
Componente
Dott. Maria Silvia Sensini Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RONCONI Roberto, nato a Roma il 4.9.1947 avverso la sentenza 4.3.2003 della
Corte` di Appello di Roma
- Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
- Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il
quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
- Udito il patrono di parte civile, Avv.to Claudio Lucisano, il quale ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 43.2003, confermava la sentenza
4.3.2002 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la
responsabilità penale di Ronconi Roberto in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza
della prescritta concessione edilizia, lavori di costruzione di un manufatto in
muratura di mq. 11 x 4, accorpato a due preesistenti locali di servizio, con
aumento di altezza e di volumetria acc. in Roma, fino al 22.11.1999)
- e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla
pena di mesi uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con il beneficio della
sospensione condizionale, ed al risarcimento dei danni cagionati
all'amministrazione condominiale dello stabile, costituitasi parte civile,
liquidati equitativamente in euro 5.000,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ronconi, il quale ha eccepito che:
- incongruamente sarebbe stata disconosciuta la qualificazione di "volume
tecnico" al piccolo manufatto in oggetto, realizzato attraverso l'utilizzazione
di due preesistenti locali-soffitta, già accorpati tra loro, e predisposto per
l'alloggiamento di un impianto tecnologico di aria condizionata;
- sarebbe carente, nella specie, l'elemento soggettivo del reato, avendo egli
"affidato ad un professionista del settore edilizio e ad una impresa edile
specializzata la fattibilità e la realizzazione dell'opera";
- la contravvenzione edilizia contestata non sarebbe più prevista dalla legge
come reato in seguito all'intervenuta abrogazione dell'ari 20 della legge n.
47/1985 ad opera dell'art. 163 del T.U. n. 380/2001, non esistendo alcuna
continuità tra le disposizioni già poste dallo stesso art. 20 e quelle
attualmente contenute nell'art. 44 del T.U. n. 380/2001;
- erroneamente sarebbe stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte
civile del condominio dello stabile, in quanto l'attività edificatoria non
avrebbe danneggiato in alcun modo le parti comuni del fabbricato.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente quale
amministratore unico della s.r.l. "Luxor Servizi Multimediali", ex art. 32 del
I.T.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003,
n. 326, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi
dell'art. 38 della legge n. 47/1985.
Detta domanda di sanatoria ha riguardato un aumento di cubatura correlata ad una
superficie complessiva di mq. 43, con accorpamento di soffitte e collegamento ad
un vano ricavato, "tale da costituire una nuova unità immobiliare".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e
manifestamente infondato.
I. "Volumi tecnici" sono i volumi non utilizzabili né adattabili ad uso
abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di
quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte
abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche.
Nel caso che ci riguarda - a fronte dell'accertata realizzazione di un manufatto
non destinato alla sistemazione di alcun impianto e finalizzato, per espressa
indicazione del ricorrente nell'istanza di condono, a "costituire una nuova
unità immobiliare" - legittimamente la nuova costruzione non è stata ricondotta
alla nozione di "volumi tecnici".
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla
persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da
logico e coerente apparato motivazionale, esteso a tutti gli elementi offerti
dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la
rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del
fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
2. Del reato contravvenzionale in oggetto si risponde anche a titolo colpa. Per
la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il
comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.
L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se
incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364)
e, nella fattispecie in esame, correttamente i giudici del merito hanno escluso
che l'imputato abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d.
"dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile
accertamento, per conseguire l'esatta conoscenza della normativa vigente.
Il ricorrente, al contrario, si è limitato ad asserire di essersi avvalso
dell'opera di un professionista del settore edilizio e di una impresa edile
specializzata, ai quali aveva affidato "la fattibilità e la realizzazione
dell'opera". Ciò (quand'anche fosse effettivamente avvenuto) non varrebbe ad
elidere la sua personale responsabilità, sia per la connotazione personalistica
del dovere di diligenza sia perché non risulta neppure prospettato che il
convincimento della liceità della propria condotta sia stato tratto da un
comportamento positivo degli organi amministrativi ovvero da un complessivo
pacifico orientamento giurisprudenziale.
3. Manifestamente infondata è la prospettazione di inesistenza del reato
edilizio di cui all'art. 20, lett. e), della legge n. 47/1985 in relazione alla
breve vigenza del T.U. n. 380/2001 dall' i al 9 gennaio 2002 [secondo le diffuse
argomentazioni svolte, in proposito, da Cass., Sez. III: 23.1.2002, n. 8556,
Busnelli; 15.3.2002, n. 19378, Catalano; 20.9.2002, Ameli ed altro; 3.12.2002,
D'Ospina; 28.1.2003, De Masi; 27.3.2003, Sargentinil, sicché:
- non è seriamente sostenibile la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un
temporaneo vuoto normativo in materia edilizia;
- dal 10 gennaio 2002 e fino alla definitiva entrata in vigore del T.U. n.
380/2001 è rimasto vigente l'art. 20 della legge n. 47/1985, con la conseguente
perdurante punibilità dei fatti commessi sotto la sua vigenza;
- sussiste continuità ed omogeneità normativa - a fronte della identità di
formulazione testuale e per la palese omogeneità strutturale - tra le previgenti
fattispecie penali di cui all'art. 20, 10 comma, lett. b) e c), della legge n.
47/1985 e quelle, oggi in vigore, previste dall'art. 44, 1° comma, lett. b) e
c), del D.P.R. n. 380/2001.
4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione, per cui non può tenersi conto:
- della domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente;
- della prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere (computati i
periodi di sospensione di cui agli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985) in
epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione
del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
5. Rituale deve ritenersi la costituzione di parte civile dell'amministrazione
condominiale dello stabile interessato dai lavori di nuova edificazione che -
pur non essendo soggetto passivo del reato in senso stretto - è "parte
danneggiata" ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 74 c.p.p., tenuto conto dei
riflessi della edificazione abusiva sulla statica dell'edificio e sul decoro
architettonico dello stesso.
6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a
norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle, spese del procedimento nonché del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
7. Il Monconi deve essere condannato, infine, alla rifusione delle spese di
questo grado di giudizio — in favore della costituita parte civile — che vengono
liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e CPA.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle
spese del grado, in favore della costituita parte civile, che liquida in euro
1.500,00, oltre accessori di legge e CPA.
ROMA, 16.4.2008
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