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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 37575



URBANISTICA E EDILIZIA - Volumi tecnici - Nozione - Fattispecie: Trasformazione di un sottotetto in mansarda.
I "volumi tecnici" sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ronconi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 37575


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UDIENZA 16/04/2008

SENTENZA N. 981

REG. GENERALE N.29272/03


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Enrico Alfieri             Presidente
Dott. Ciro Petti                  Componente
Dott. Alfredo Teresi            Componente
Dott. Aldo Fiale                 Componente
Dott. Maria Silvia Sensini   Componente
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
RONCONI Roberto, nato a Roma il 4.9.1947 avverso la sentenza 4.3.2003 della Corte` di Appello di Roma
- Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
- Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
- Udito il patrono di parte civile, Avv.to Claudio Lucisano, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 43.2003, confermava la sentenza 4.3.2002 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di Ronconi Roberto in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, lavori di costruzione di un manufatto in muratura di mq. 11 x 4, accorpato a due preesistenti locali di servizio, con aumento di altezza e di volumetria acc. in Roma, fino al 22.11.1999)
- e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, ed al risarcimento dei danni cagionati all'amministrazione condominiale dello stabile, costituitasi parte civile, liquidati equitativamente in euro 5.000,00.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ronconi, il quale ha eccepito che:
- incongruamente sarebbe stata disconosciuta la qualificazione di "volume tecnico" al piccolo manufatto in oggetto, realizzato attraverso l'utilizzazione di due preesistenti locali-soffitta, già accorpati tra loro, e predisposto per l'alloggiamento di un impianto tecnologico di aria condizionata;
- sarebbe carente, nella specie, l'elemento soggettivo del reato, avendo egli "affidato ad un professionista del settore edilizio e ad una impresa edile specializzata la fattibilità e la realizzazione dell'opera";
- la contravvenzione edilizia contestata non sarebbe più prevista dalla legge come reato in seguito all'intervenuta abrogazione dell'ari 20 della legge n. 47/1985 ad opera dell'art. 163 del T.U. n. 380/2001, non esistendo alcuna continuità tra le disposizioni già poste dallo stesso art. 20 e quelle attualmente contenute nell'art. 44 del T.U. n. 380/2001;
- erroneamente sarebbe stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile del condominio dello stabile, in quanto l'attività edificatoria non avrebbe danneggiato in alcun modo le parti comuni del fabbricato.


Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente quale amministratore unico della s.r.l. "Luxor Servizi Multimediali", ex art. 32 del I.T.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985.


Detta domanda di sanatoria ha riguardato un aumento di cubatura correlata ad una superficie complessiva di mq. 43, con accorpamento di soffitte e collegamento ad un vano ricavato, "tale da costituire una nuova unità immobiliare".


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e manifestamente infondato.


I. "Volumi tecnici" sono i volumi non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.


Nel caso che ci riguarda - a fronte dell'accertata realizzazione di un manufatto non destinato alla sistemazione di alcun impianto e finalizzato, per espressa indicazione del ricorrente nell'istanza di condono, a "costituire una nuova unità immobiliare" - legittimamente la nuova costruzione non è stata ricondotta alla nozione di "volumi tecnici".


Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato motivazionale, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.


2. Del reato contravvenzionale in oggetto si risponde anche a titolo colpa. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.


L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364) e, nella fattispecie in esame, correttamente i giudici del merito hanno escluso che l'imputato abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire l'esatta conoscenza della normativa vigente.


Il ricorrente, al contrario, si è limitato ad asserire di essersi avvalso dell'opera di un professionista del settore edilizio e di una impresa edile specializzata, ai quali aveva affidato "la fattibilità e la realizzazione dell'opera". Ciò (quand'anche fosse effettivamente avvenuto) non varrebbe ad elidere la sua personale responsabilità, sia per la connotazione personalistica del dovere di diligenza sia perché non risulta neppure prospettato che il convincimento della liceità della propria condotta sia stato tratto da un comportamento positivo degli organi amministrativi ovvero da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale.


3. Manifestamente infondata è la prospettazione di inesistenza del reato edilizio di cui all'art. 20, lett. e), della legge n. 47/1985 in relazione alla breve vigenza del T.U. n. 380/2001 dall' i al 9 gennaio 2002 [secondo le diffuse argomentazioni svolte, in proposito, da Cass., Sez. III: 23.1.2002, n. 8556, Busnelli; 15.3.2002, n. 19378, Catalano; 20.9.2002, Ameli ed altro; 3.12.2002, D'Ospina; 28.1.2003, De Masi; 27.3.2003, Sargentinil, sicché:
- non è seriamente sostenibile la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un temporaneo vuoto normativo in materia edilizia;
- dal 10 gennaio 2002 e fino alla definitiva entrata in vigore del T.U. n. 380/2001 è rimasto vigente l'art. 20 della legge n. 47/1985, con la conseguente perdurante punibilità dei fatti commessi sotto la sua vigenza;
- sussiste continuità ed omogeneità normativa - a fronte della identità di formulazione testuale e per la palese omogeneità strutturale - tra le previgenti fattispecie penali di cui all'art. 20, 10 comma, lett. b) e c), della legge n. 47/1985 e quelle, oggi in vigore, previste dall'art. 44, 1° comma, lett. b) e c), del D.P.R. n. 380/2001.


4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto:
- della domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente;
- della prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere (computati i periodi di sospensione di cui agli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985) in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).


5. Rituale deve ritenersi la costituzione di parte civile dell'amministrazione condominiale dello stabile interessato dai lavori di nuova edificazione che - pur non essendo soggetto passivo del reato in senso stretto - è "parte danneggiata" ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 74 c.p.p., tenuto conto dei riflessi della edificazione abusiva sulla statica dell'edificio e sul decoro architettonico dello stesso.


6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle, spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


7. Il Monconi deve essere condannato, infine, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio — in favore della costituita parte civile — che vengono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e CPA.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese del grado, in favore della costituita parte civile, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e CPA.


ROMA, 16.4.2008


 


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