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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38409
RIFIUTI - Nozione di “rifiuto” e “disfarsi” - Res nullius - Esperimento
della procedura prevista dagli artt. 927, 928 e 929 cod. civ. – Necessità -
Esclusione. Sia la natura di "rifiuto" e sia il perfezionamento della
ipotesi di "disfarsi" non sono subordinati all'espletamento della procedura
prevista dagli artt. 927, 928 e 929 c.c., giacché questa riguarda la diversa
ipotesi del ritrovamento di cose smarrite o l'ipotesi di cose già abbandonate
dal proprietario (fattispecie in tema di veicoli abbandonati). (Conferma Corte
d'appello di Lecce del 10.12.2007) Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Venuti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n.
38409
PROCEDURE E VARIE - Prescrizione del reato e sospensione del procedimento.
In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il
rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi
termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo
difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano
determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un
termine a difesa (Cass. sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese). (Conferma
Corte d'appello di Lecce del 10.12.2007) Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric.
Venuti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008),
Sentenza n. 38409
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UDIENZA 9.7.2008
SENTENZA N. 1781
REG. GENERALE n. 16808/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VENUTI Francesco, nato a Castrignano del Capo (Lecce) il
2.12.1948,
avverso la sentenza resa il 10.12.2007 dalla Corte d'appello di Lecce.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Santi
Consolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv. ==
Udito il difensore dell'imputato, avv. Alessandro Cosimo De Matteis, che ha
insistito nel ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 10.12.2007 la Corte d'appello di Lecce, parzialmente
riformando quella resa il 23.11.2006 dal Tribunale monocratico leccese, sezione
distaccata di Tricase, ha confermato la condanna di Lorenzo Maggio e Francesco
Venuti alla pena (sospesa) di cinque mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda,
avendoli ritenuti colpevoli - il primo quale legale rappresentante della
Cooperativa a r.l. Vereto, appaltatrice della raccolta dei rifiuti solidi urbani
del comune di Castrignano del Capo, e il secondo quale comandante della Polizia
Municipale dello stesso comune - dei seguenti reati:
a) art. 51, comma l lett. a) e b) - secondo la precisazione del giudice di primo
grado - D.Lgs. 22/1997, perché, senza la prescritta autorizzazione, avevano
effettuato deposito preliminare presso l'area dell'ex macello comunale di
rifiuti solidi urbani di vario tipo, anche pericolosi (batterie per auto, lastre
di amianto, cucine, poltrone, frigoriferi, elettrodomestici, computers,
materiale edile, scarti di vegetazione, etc.)
b) art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997, perché avevano abbandonato e comunque
depositato in modo incontrollato, nella predetta area comunale dell'ex macello,
rifiuti CER 160104 (veicoli fuori uso) e 160199 (rifiuti non specificati
altrimenti), e in particolare un'autoambulanza e uno scuolabus di proprietà del
comune, nonché un'autovettura Ford Fiesta e alcuni motocicli abbandonati da
ignoti nel territorio comunale:
reati commessi in Castrignano del Capo sino al 10.9.2003.
Degli stessi reati erano stati imputati anche il sindaco Francesco Siciliano e i
dirigenti dell'Area Tecnica Settore IV Assetto del territorio, Ambiente,
Urbanistica ed Edilizia, Donato Verardo e Walter Pennetta. Ma il Tribunale
monocratico aveva stralciato la posizione del sindaco, avendo ravvisato una
nullità del decreto di citazione nei suoi confronti; mentre la Corte
territoriale, dopo la condanna in primo grado, ha assolto il Verardo e il
Pennetta perché il fatto non costituiva reato.
2 - Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso il solo Venuti, deducendo
sei motivi di censura.
In estrema sintesi, lamenta:
2.1 - violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p.,
nonché mancanza assoluta di motivazione, giacché la corte di merito, in ordine
alla responsabilità dello stesso Venuti, si è limitata a una pedissequa
ripetizione della motivazione adottata dal giudice di primo grado, senza
prendere minimamente in considerazione le specifiche censure formulate nell'atto
di appello;
2.2 - contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione dell'art.
192, comma 1, c.p.p., giacché i giudici di merito hanno travisato la deposizione
dibattimentale del teste Grecuccio, operatore ecologico, posto che questi non
aveva riferito, se non in modo confuso e contraddittorio, che il comandante dei
vigili urbani gli aveva ordinato qualche volta di conferire rifiuti nell'area
dell'ex macello;
2.3 - ancora violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e),
c.p.p., nonché mancanza assoluta di motivazione, giacché la sentenza impugnata
ha omesso di giustificare in qualche modo il giudizio di responsabilità del
Venuti in ordine al reato sub b) per il deposito incontrollato dei veicoli fuori
uso;
2.4 - erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché contraddittorietà
e illogicità di motivazione, ancora in ordine al reato cui all'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 22/1997. Sostiene che per gli automezzi di proprietà comunale i giudici
di merito non hanno accertato che spettasse al Settore Vigilanza, e quindi al
comandante Venuti, il compito di provvedere allo smaltimento di quelli fuori uso
(autoambulanza e scuolabus);
2.5 - ancora violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, e 546, comma 1,
lett. e), c.p.p., laddove i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità
del Venuti per il reato sub b) unicamente sulla base della contraddittoria
deposizione del teste Grecuccio, senza considerare che la stessa era anche
smentita da altre testimonianze;
2.6 - inosservanza o erronea applicazione della norma incriminatrice e
violazione delle norme processuali sull'obbligo di motivazione, laddove i
giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Venuti per il deposito
incontrollato dei veicoli rinvenuti abbandonati sulla pubblica strada
(autovettura Ford Fiesta e alcuni ciclomotori). Sostiene che i vigili urbani,
nell'esercizio delle loro attribuzioni di polizia urbana, avevano il compito di
rimuovere dalla strada i veicoli in apparente stato di abbandono; e che questi
non potevano considerarsi rifiuti sino a che non fossero diventati res
nullius dopo l'esperimento della procedura prevista dagli artt. 927, 928 e
929 cod. civ..
3 - Ritiene il collegio che il ricorso sia infondato e debba pertanto essere
respinto.
I giudici di merito hanno motivatamente accertato la penale responsabilità del
Venuti, nella sua veste di comandante della polizia municipale, per entrambi i
reati ascrittigli, precipuamente sulla base della deposizione testimoniale
dell'operatore ecologico comunale Vito Grecuccio, nonché di una nota a firma
dello stesso comandante in data 16.6.2003.
Dalla deposizione del Grecuccio, al di là di qualche confusione e imprecisione
espressiva, si desume che il Venuti era solito incaricare i dipendenti comunali
di prelevare beni ingombranti abbandonati per la strada e di trasportarli
nell'area dell'ex macello comunale.
Resta così accertata la penale responsabilità del comandante dei vigili urbani
in ordine al reato sub b), per aver fatto trasportare e depositare sul suolo in
modo incontrollato due autoveicoli comunali (autoambulanza e scuolabus) e altri
veicoli abbandonati da tempo nel territorio pubblico (un'autovettura Ford Fiesta
e alcuni motoveicoli). Si trattava indubbiamente di rifiuti, perché i
proprietari se ne erano evidentemente disfatti, altrimenti la polizia municipale
non li avrebbe fatti trasferire nella predetta area dell'ex macello comunale, ma
avrebbe rintracciato i relativi proprietari invitandoli a custodirli o a
rottamarli regolarmente. A tale riguardo non può fondatamente sostenersi che la
natura di "rifiuto" e quindi il perfezionamento della ipotesi di "disfarsi"
siano subordinati all'espletamento della procedura prevista dagli artt. 927-929
c.c., giacché questa riguarda la diversa ipotesi del ritrovamento di cose
smarrite o l'ipotesi di cose già abbandonate dal proprietario.
Nella predetta nota del 16.6.2003, il Venuti comunicava che il suo comando di
polizia, da un controllo effettuato su tutto il territorio comunale, aveva
potuto accertare che la ditta Vereto (quella evidentemente appositamente
incaricata) non aveva "provveduto alla raccolta e al deposito presso l'ex
macello dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli". Correttamente i giudici di
merito hanno desunto da questa nota che per il Venuti "era del tutto normale
depositare i rifiuti in quell'area comunale, anche se nel contratto di appalto
[con la ditta Vereto] non era previsto alcuno stoccaggio provvisorio".
Resta così accertata la responsabilità del Venuti, quanto meno a titolo di
concorso, anche per il reato ascrittogli sub a), per aver consapevolmente
contribuito a fare della predetta area un sito di stoccaggio di rifiuti senza la
prescritta autorizzazione.
4 - Va precisato d'ufficio che non è ancora maturata la prescrizione dei reati.
Infatti, il periodo prescrizionale, decorrente dal 10.9.2003, è scaduto il
10.3.2008.
Ma occorre computare anche una sospensione complessiva del processo per cinque
mesi e ventitré giorni (per rinvii del dibattimento dal 12.1.2006 al 27.4.2006 e
dal 21.9.2006 al 23.11.2005) conformemente al principio statuito dalle Sezioni
unite di questa Corte, secondo cui in tema di prescrizione del reato, la
sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento
comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per
impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre
che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della
prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (sent. n. 1021 dell'11.1.2002,
Cremonese, rv. 220509).
Come già chiarito da questa Corte, non può applicarsi al riguardo la limitazione
di ogni sospensione a soli sessanta giorni secondo la disciplina introdotta
dall'art. 6, comma 3, della legge 5.12.2005 n. 251, che ha sostituito l'art. 159
c.p., atteso che questa disciplina, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della stessa
legge, non può applicarsi ai procedimenti in corso (com'era quello presente,
iscritto al registro generale sin dal 2003) aventi ad oggetto reati
contravvenzionali, dal momento che i termini prescrizionali previsti dalla nuova
disciplina per tali reati sono tipicamente più lunghi (v. per una motivazione
più approfondita Cass. Sez. III, dell' 11.6.2008, Russo; Cass. Sez. III, dell'
11.6.2008 Quattrocchi).
5 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese
processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di
irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9.7.2008.
Depositata in cancelleria il 09/10/2008
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