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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38409



RIFIUTI - Nozione di “rifiuto” e “disfarsi” - Res nullius - Esperimento della procedura prevista dagli artt. 927, 928 e 929 cod. civ. – Necessità - Esclusione.
Sia la natura di "rifiuto" e sia il perfezionamento della ipotesi di "disfarsi" non sono subordinati all'espletamento della procedura prevista dagli artt. 927, 928 e 929 c.c., giacché questa riguarda la diversa ipotesi del ritrovamento di cose smarrite o l'ipotesi di cose già abbandonate dal proprietario (fattispecie in tema di veicoli abbandonati). (Conferma Corte d'appello di Lecce del 10.12.2007) Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Venuti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38409

PROCEDURE E VARIE - Prescrizione del reato e sospensione del procedimento. In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Cass. sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese). (Conferma Corte d'appello di Lecce del 10.12.2007) Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Venuti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38409


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UDIENZA  9.7.2008

SENTENZA N. 1781

REG. GENERALE n. 16808/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da VENUTI Francesco, nato a Castrignano del Capo (Lecce) il 2.12.1948,
avverso la sentenza resa il 10.12.2007 dalla Corte d'appello di Lecce.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Santi Consolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv. ==
Udito il difensore dell'imputato, avv. Alessandro Cosimo De Matteis, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:


In fatto e in diritto


1 - Con sentenza del 10.12.2007 la Corte d'appello di Lecce, parzialmente riformando quella resa il 23.11.2006 dal Tribunale monocratico leccese, sezione distaccata di Tricase, ha confermato la condanna di Lorenzo Maggio e Francesco Venuti alla pena (sospesa) di cinque mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda, avendoli ritenuti colpevoli - il primo quale legale rappresentante della Cooperativa a r.l. Vereto, appaltatrice della raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Castrignano del Capo, e il secondo quale comandante della Polizia Municipale dello stesso comune - dei seguenti reati:
a) art. 51, comma l lett. a) e b) - secondo la precisazione del giudice di primo grado - D.Lgs. 22/1997, perché, senza la prescritta autorizzazione, avevano effettuato deposito preliminare presso l'area dell'ex macello comunale di rifiuti solidi urbani di vario tipo, anche pericolosi (batterie per auto, lastre di amianto, cucine, poltrone, frigoriferi, elettrodomestici, computers, materiale edile, scarti di vegetazione, etc.)
b) art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997, perché avevano abbandonato e comunque depositato in modo incontrollato, nella predetta area comunale dell'ex macello, rifiuti CER 160104 (veicoli fuori uso) e 160199 (rifiuti non specificati altrimenti), e in particolare un'autoambulanza e uno scuolabus di proprietà del comune, nonché un'autovettura Ford Fiesta e alcuni motocicli abbandonati da ignoti nel territorio comunale:
reati commessi in Castrignano del Capo sino al 10.9.2003.


Degli stessi reati erano stati imputati anche il sindaco Francesco Siciliano e i dirigenti dell'Area Tecnica Settore IV Assetto del territorio, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia, Donato Verardo e Walter Pennetta. Ma il Tribunale monocratico aveva stralciato la posizione del sindaco, avendo ravvisato una nullità del decreto di citazione nei suoi confronti; mentre la Corte territoriale, dopo la condanna in primo grado, ha assolto il Verardo e il Pennetta perché il fatto non costituiva reato.


2 - Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso il solo Venuti, deducendo sei motivi di censura.


In estrema sintesi, lamenta:
2.1 - violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., nonché mancanza assoluta di motivazione, giacché la corte di merito, in ordine alla responsabilità dello stesso Venuti, si è limitata a una pedissequa ripetizione della motivazione adottata dal giudice di primo grado, senza prendere minimamente in considerazione le specifiche censure formulate nell'atto di appello;


2.2 - contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192, comma 1, c.p.p., giacché i giudici di merito hanno travisato la deposizione dibattimentale del teste Grecuccio, operatore ecologico, posto che questi non aveva riferito, se non in modo confuso e contraddittorio, che il comandante dei vigili urbani gli aveva ordinato qualche volta di conferire rifiuti nell'area dell'ex macello;


2.3 - ancora violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., nonché mancanza assoluta di motivazione, giacché la sentenza impugnata ha omesso di giustificare in qualche modo il giudizio di responsabilità del Venuti in ordine al reato sub b) per il deposito incontrollato dei veicoli fuori uso;


2.4 - erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché contraddittorietà e illogicità di motivazione, ancora in ordine al reato cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997. Sostiene che per gli automezzi di proprietà comunale i giudici di merito non hanno accertato che spettasse al Settore Vigilanza, e quindi al comandante Venuti, il compito di provvedere allo smaltimento di quelli fuori uso (autoambulanza e scuolabus);


2.5 - ancora violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., laddove i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Venuti per il reato sub b) unicamente sulla base della contraddittoria deposizione del teste Grecuccio, senza considerare che la stessa era anche smentita da altre testimonianze;


2.6 - inosservanza o erronea applicazione della norma incriminatrice e violazione delle norme processuali sull'obbligo di motivazione, laddove i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Venuti per il deposito incontrollato dei veicoli rinvenuti abbandonati sulla pubblica strada (autovettura Ford Fiesta e alcuni ciclomotori). Sostiene che i vigili urbani, nell'esercizio delle loro attribuzioni di polizia urbana, avevano il compito di rimuovere dalla strada i veicoli in apparente stato di abbandono; e che questi non potevano considerarsi rifiuti sino a che non fossero diventati res nullius dopo l'esperimento della procedura prevista dagli artt. 927, 928 e 929 cod. civ..


3 - Ritiene il collegio che il ricorso sia infondato e debba pertanto essere respinto.


I giudici di merito hanno motivatamente accertato la penale responsabilità del Venuti, nella sua veste di comandante della polizia municipale, per entrambi i reati ascrittigli, precipuamente sulla base della deposizione testimoniale dell'operatore ecologico comunale Vito Grecuccio, nonché di una nota a firma dello stesso comandante in data 16.6.2003.


Dalla deposizione del Grecuccio, al di là di qualche confusione e imprecisione espressiva, si desume che il Venuti era solito incaricare i dipendenti comunali di prelevare beni ingombranti abbandonati per la strada e di trasportarli nell'area dell'ex macello comunale.


Resta così accertata la penale responsabilità del comandante dei vigili urbani in ordine al reato sub b), per aver fatto trasportare e depositare sul suolo in modo incontrollato due autoveicoli comunali (autoambulanza e scuolabus) e altri veicoli abbandonati da tempo nel territorio pubblico (un'autovettura Ford Fiesta e alcuni motoveicoli). Si trattava indubbiamente di rifiuti, perché i proprietari se ne erano evidentemente disfatti, altrimenti la polizia municipale non li avrebbe fatti trasferire nella predetta area dell'ex macello comunale, ma avrebbe rintracciato i relativi proprietari invitandoli a custodirli o a rottamarli regolarmente. A tale riguardo non può fondatamente sostenersi che la natura di "rifiuto" e quindi il perfezionamento della ipotesi di "disfarsi" siano subordinati all'espletamento della procedura prevista dagli artt. 927-929 c.c., giacché questa riguarda la diversa ipotesi del ritrovamento di cose smarrite o l'ipotesi di cose già abbandonate dal proprietario.


Nella predetta nota del 16.6.2003, il Venuti comunicava che il suo comando di polizia, da un controllo effettuato su tutto il territorio comunale, aveva potuto accertare che la ditta Vereto (quella evidentemente appositamente incaricata) non aveva "provveduto alla raccolta e al deposito presso l'ex macello dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli". Correttamente i giudici di merito hanno desunto da questa nota che per il Venuti "era del tutto normale depositare i rifiuti in quell'area comunale, anche se nel contratto di appalto [con la ditta Vereto] non era previsto alcuno stoccaggio provvisorio".


Resta così accertata la responsabilità del Venuti, quanto meno a titolo di concorso, anche per il reato ascrittogli sub a), per aver consapevolmente contribuito a fare della predetta area un sito di stoccaggio di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.


4 - Va precisato d'ufficio che non è ancora maturata la prescrizione dei reati.


Infatti, il periodo prescrizionale, decorrente dal 10.9.2003, è scaduto il 10.3.2008.


Ma occorre computare anche una sospensione complessiva del processo per cinque mesi e ventitré giorni (per rinvii del dibattimento dal 12.1.2006 al 27.4.2006 e dal 21.9.2006 al 23.11.2005) conformemente al principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese, rv. 220509).


Come già chiarito da questa Corte, non può applicarsi al riguardo la limitazione di ogni sospensione a soli sessanta giorni secondo la disciplina introdotta dall'art. 6, comma 3, della legge 5.12.2005 n. 251, che ha sostituito l'art. 159 c.p., atteso che questa disciplina, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, non può applicarsi ai procedimenti in corso (com'era quello presente, iscritto al registro generale sin dal 2003) aventi ad oggetto reati contravvenzionali, dal momento che i termini prescrizionali previsti dalla nuova disciplina per tali reati sono tipicamente più lunghi (v. per una motivazione più approfondita Cass. Sez. III, dell' 11.6.2008, Russo; Cass. Sez. III, dell' 11.6.2008 Quattrocchi).


5 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 9.7.2008.

Depositata in cancelleria il 09/10/2008


 


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