AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 08/10/2008), Sentenza n. 40045
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Inizio lavori di lavori di
costruzione - Configurazione del reato. Il disvalore penale del costruito
non va valutato sul risultato finale perché, per la configurazione del reato
d'abuso edilizio, è irrilevante che la costruzione sia stata completata in ogni
sua parte essendo sufficiente il solo inizio delle opere e delle relative
attività prodromi. Pertanto, si configura l’inizio di lavori di costruzione ogni
volta che le opere intraprese, di qualsiasi tipo esse siano e quale che sia la
loro entità, manifestino oggettivamente un'effettiva volontà di realizzare un
manufatto. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045
URBANISTICA ED EDILIZIA - D.I.A. (denuncia di inizio attività) - Interventi
assentibili - Limiti - Art. 10, c. 1°, lett. c). d.P.R. n. 380/2001. In
materia edilizia, sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli
interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano
una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti
dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale,
classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia
descritti dall'art. 10, comma primo lett. c). d.P.R. n. 380 del 2001, che
portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento
delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici,
e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire (Cassazione
Sezione III n.1893/2007, Cristiano). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric.
Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud.
8/10/2008), Sentenza n. 40045
URBANISTICA ED EDILIZIA - Procedimento per la realizzazione di opere - T.U.
n. 380/2001 - Art. 1, c. 6°, L. n. 443/2001 - Art. 20 lett. b) L. n. 47/1985.
Le opere per le quali l’art. 1, comma sesto, legge 21 dicembre 2001, n. 443
ha previsto la possibilità, a scelta dell'interessato, di procedere in base a
semplice DIA in alternativa a concessioni edilizie, sono rimaste soggette,
qualora ab origine rientrassero nel regime concessorio, alla previsione di cui
all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 e - quelle successive all'entrata in
vigore del T.U. n. 380 del 2001- all'art. 44 dello stesso. Conseguentemente
integrano il reato previsto da tali norme le suddette opere, quando siano state
realizzate in assenza o totale difformità dal permesso di costruire oppure in
mancanza o totale difformità dalla DIA, come nel caso in esame (Cassazione
Sezione V n. 23668/2005, Giordano). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric.
Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud.
8/10/2008), Sentenza n. 40045
URBANISTICA ED EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Reati urbanistici - Concessione
o diniego delle attenuanti generiche - Potere discrezionale del giudice di
merito. Anche in materia di reati urbanistici, la concessione o il diniego
delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di
merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere
sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Il
giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a
un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli,
dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente
che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del
diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri. Pres. De
Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045
PROCEDURE E VARIE - Sentenze di primo e secondo grado - Valutazione degli
elementi di prova - Struttura motivazionale coincidente - Unico complesso corpo
argomentativo. Quando, le sentenze di primo e secondo grado concordino
nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento
delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d'appello
si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo
argomentativo (Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi). Pres. De Maio,
Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Esecuzione di lavori o
di modificazione ambientale - Potenziale danno - Configurabilità del reato.
L'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza o
in difformità della prescritta autorizzazione "configura un reato formale, la
cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno", sicché "ai fini
della realizzazione del reato, basta che l'agente faccia un diverso uso rispetto
alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è
necessario che ricorra l'ulteriore elemento dell'avvenuta alterazione dello
stato dei luoghi" (Cassazione Sezione III n. 564/2006, Villa). Pres. De Maio,
Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 08.10.2008
REG. GENERALE n.14876/2008
SENTENZA n.1984
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
rel.
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Carbucicchio Massimo, nato a Merano il 14.05.1940,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 28.01.2008 che ha
confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel
giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 44 lettera c) d.P.R. n.
380/2001 e 163 d. lgs. n. 490/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Pietro Corsi, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 28.01.2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la
condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo
grado a Carbucicchio Massimo quale colpevole di avere demolito e ricostruito, in
una zona soggetta a vincolo paesaggistico, previo sbancamento di terreno, un
preesistente manufatto con modifiche plano volumetriche costituite da una
maggiore altezza dei locali [rilevata in metri 0.85 a valle e in metri 0,75 a
monte]; da maggiori dimensioni perimetrali e dallo spostamento di una finestra.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge;
mancanza, contraddittorietà e manifesto illogicità della motivazione sulla
configurabilità del reato perché l'intervento edilizio non aveva determinato
alcuna variazione strutturale degli elementi costitutivi del manufatto.
I lavori erano ancora in corso al momento del sopralluogo e le difformità
riscontrate, di esigua entità, erano di natura tecnica e avevano carattere
temporaneo, sicché correttamente era stata presentata una DIA alla stregua delle
modifiche apportate dal d. 1gs. n. 301/2002 alla nozione di ristrutturazione
edilizia prevista dall'art. 3, comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 380/2001.
I giudici di merito avevano valutato la consistenza dell'opera nuova prendendo
in esame l'altezza del manufatto [senza escludere la platea in cemento su cui lo
stesso poggia e lo spessore della copertura], ma avevano ignorato l'effetto
compensativo della minore lunghezza di due lati del fabbricato, sicché la
superficie era identica a quella preesistente.
La modesta entità delle difformità escludeva pure il reato ambientale anche
perché la sussistenza del vincolo era stata segnalata solo da un teste
dell'accusa.
Deduceva altresì vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e
del beneficio dell' indulto, nonché mancata ammissione di una perizia tecnica
per accertare l'effettiva consistenza delle opere.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Rilevato che, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino
nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento
delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d'appello
si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo
argomentativo" [Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906], va
puntualizzato che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza
su dati obiettivi puntualmente richiamati, ritenendo, alla stregua delle
dichiarazioni testimoniali dei verbalizzati e delle acquisizioni documentali,
che l'intervento edilizio, previa presentazione di una DIA per il restauro e il
risanamento conservativo di un fatiscente monolocale, era difforme dalla stessa
avendo l'imputato demolito il manufatto preesistente e ricostruito un'opera
totalmente nuova posta su una platea di fondazione in calcestruzzo con aumento
del volume, della sagoma e del prospetto dell'opera preesistente.
E' stato accertato, infatti, attraverso obiettivi rilievi [che rendevano
superfluo qualsiasi altro approfondimento istruttorio] che, a fronte di
un'altezza dell'opera preesistente di mt. 2 (lato mare) e di mt. 2.50 (lato
monte), la nuova opera presentava un'altezza pari, rispettivamente, a mt. 2.85 e
a mt. 3.25 donde la sussistenza dell'aumento volumetrico e di sagoma in
relazione al quale correttamente è stato ritenuto che non incideva "una modesta
differenza dimensionale sul lato sinistro".
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, correttamente effettuata dai giudici
di merito con adeguata motivazione, sono inconsistenti le censure difensive,
incongrue e articolate in fatto, incentrate sull'esiguità delle difformità
riscontrate.
Tanto premesso va rilevato "in materia edilizia, sono realizzabili con denuncia
di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata
minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono
disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza
urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di
ristrutturazione edilizia descritti dall'art. 10, comma primo lett. c). d.P.R.
n. 380 del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal
precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma,
prospetti o superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di
costruire" [Cassazione Sezione III n.1893/2007, Cristiano, RV. 235871].
Le opere per le quali l’art. 1, comma sesto, legge 21 dicembre 2001, n. 443 ha
previsto la possibilità, a scelta dell'interessato, di procedere in base a
semplice DIA in alternativa a concessioni edilizie, sono rimaste soggette,
qualora ab origine rientrassero nel regime concessorio, alla previsione
di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 e - quelle successive all'entrata
in vigore del T.U. n. 380 del 2001- all'art. 44 dello stesso.
Conseguentemente integrano il reato previsto da tali norme le suddette opere,
quando siano state realizzate in assenza o totale difformità dal permesso di
costruire oppure in mancanza o totale difformità dalla DIA, come nel caso in
esame [Cassazione Sezione V n. 23668/2005, Giordano, RV. 231905].
Erroneo è il richiamo difensivo della modifica apportata dal d. lgs. n. 301/2002
all'art. 3, comma 1 lett. d) del TU . 380/2001 alla definizione di
ristrutturazione edilizia stante che anche secondo la nuova formulazione la
ricostruzione deve essere eseguita con la stessa volumetria e sagoma di quella
preesistente.
E' stato accertato, in fatto, che l'imputato ha eseguito il nuovo organismo
edilizio in zona vincolata e precisamente nella zona E1 del Comune di Monte
Argentario in assenza di autorizzazione paesaggistica, sicché correttamente è
stato ritenuto che l'intervento, modificativo dello stato dei luoghi, abbia
compromesso l'assetto paesaggistico del territorio.
Ciò alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la
previsione normativa [l'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in
zona vincolata senza o in difformità della prescritta autorizzazione] "configura
un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di
danno", sicché "ai fini della realizzazione del reato, basta che l'agente faccia
un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo
paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento
dell'avvenuta alterazione dello stato dei luoghi" [Cassazione Sezione III n.
564/2006, Villa, RV. 233012]
Pertanto non è censurabile la motivazione dei giudici di merito che hanno
riconosciuto che l'opera eseguita [e non ancora completata al momento del
sopralluogo] in assenza di nulla osta aveva una consistenza apprezzabile e
palese incidenza sul contesto ambientale avendo l'intervento sopraindicato
comportato una modifica stabile, strutturale e funzionale del tessuto
urbanistico - territoriale idonea a modificare, in modo innovativo, rilevante e
definitivo l'assetto ambientale.
Non è fondata l'altra osservazione del ricorrente, secondo cui il disvalore
penale del costruito va valutato sul risultato finale perché, per la
configurazione del reato d'abuso edilizio, è irrilevante che la costruzione sia
stata completata in ogni sua parte essendo sufficiente il solo inizio delle
opere e delle relative attività prodromiche [Cassazione Sezione III n.
10505/1998, Caravello, RV. 211984: "Si configura inizio di lavori di costruzione
ogni volta che le opere intraprese, di qualsiasi tipo esse siano e quale che sia
la loro entità, manifestino oggettivamente un‘effettiva volontà di realizzare
un manufatto”].
E' generica la censura sul diniego delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole
al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che
effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della
capacità a delinquere, sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano
provati elementi favorevoli all'imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle
attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,
il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere
sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto
a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli,
dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente
che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del
diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.
Nella specie, il Tribunale, in mancanza di elementi positivi, ha dedotto
prevalenti significazioni negative della condotta dell'imputato improntata ad
assenza di resipiscenza.
Non può essere accolto l'ultimo motivo perché la decisione sull'indulto deve
essere adottata in sede esecutiva ove sarà valutata la complessiva posizione
giudiziaria dell'imputato.
La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di eventuali
sopravvenute cause di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca],
comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle
ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza 8.10.2008.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562