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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518
DIRITTO
URBANISTICO - Costruzione di platee in calcestruzzo - Permesso di
costruire - Necessità - PRG - Classificazione agricola
dell'area - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001.
La realizzazione di due platee in calcestruzzo, di rilevanti
dimensioni, sostenute da muri di contenimento senza titolo
autorizzativo e in contrasto con la classificazione agricola dell'area
attribuito dal PRG richiede il permesso di costruire. Pres.
Grassi, Est. Teresi, Ric. D.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518
DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Principio di correlazione fra imputazione
contestata e sentenza - Violazione - Assoluta incompatibilità di
dati - Erronea menzione della norma violata – Irrilevanza.
Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata
e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta
nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da
pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, ne consegue
che l'indagine volta ad accertare la violazioni del principio suddetto
non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra
contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di
difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato,
attraverso l'iter del processo, sia pervenuto a trovarsi nella
condizione concerta di difendersi in ordine all'oggetto
dell'imputazione" (Cassazione S.U. n. 16/1996, Di Francesco, RV
205619). Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso
d'assoluta incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un
fatto del tutto nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre
violazione se i fatti siano omogenei e in rapporto di specificazione.
Sicché, stante la chiara specificazione del fatto, è irrilevante
l'erronea menzione della norma violata (cfr. ex pluribus Cassazione
Sezione V n. 44707/2005 RV. 233069) per la piena corrispondenza tra
l'accusa e la sentenza di condanna che ha legittimamente proceduto alla
qualificazione giuridica del fatto applicando le consequenziali
sanzioni. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. D.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518
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UDIENZA 21.10.2008
SENTENZA N. 42518/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Aldo Grassi Presidente
Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
Dott. Ciro
Petti
Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Luigi Marini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 18.03.2008 che ha
confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel
giudizio di primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,
lett. b) così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 44, lett. a)
del cit. Decreto;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto che
il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. MORETTI Massimo, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 18.03.2008 la Corte
d'Appello di Venezia confermava la condanna alla pena dell'arresto e
dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a D.M. quale colpevole di
avere realizzato opere edilizie (una platea in calcestruzzo di metri 8.90 x
metri 28.50 con un muro di contenimento in blocchi cls e altra platea in
calcestruzzo) di circa 100 metri quadrati con un muro di contenimento costruito
in calcestruzzo in assenza di permesso di costruire e in contrasto con la
classificazione agricola dell'area.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione dell'art. 516
e segg. c.p.p.; mancanza e illogicità della motivazione sulla ritenuta
correlazione tra imputazione (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a)) e
sentenza (condanna per il reato di cui alla lett. b) del cit. Decreto).
La contestazione, riguardante una contravvenzione punita con la sola ammenda,
specificava non solo l'articolo di legge, ma anche il fatto, per essere state
eseguite le opere edilizie "in assenza di titolo autorizzativo" e "in contrasto
con la classificazione agricola dell'area attribuita dal PRG del Comune di
(OMISSIS)", senza menzionare quale fosse il provvedimento autorizzativo da
conseguire, sicchè l'imputato non era stato posto in condizione di difendersi e
non gli era stata consentita la scelta di un rito alternativo.
Anche la contestata condotta di costruzione in contrasto con lo strumento
urbanistico non consentiva la configurabilità del reato ritenuto in sentenza
essendo emerso che le opere eseguite costituivano costruzioni pertinenziali a un
insediamento già esistente con destinazione commerciale e che le stesse, non
comportando realizzazione di volumi e di superfici, erano conformi alla
destinazione agricola.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Hanno affermato le SU di questa Corte che, "con riferimento al principio di
correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del
fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della
fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla
legge, si da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che
l'indagine volta ad accertare la violazioni del principio suddetto non va
esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza
perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto
insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia pervenuto a
trovarsi nella condizione concerta di difendersi in ordine all'oggetto
dell'imputazione" (Cassazione S.U. n. 16/1996, Di Francesco, RV 205619).
Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d'assoluta
incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un fatto del tutto
nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti
siano omogenei e in rapporto di specificazione.
Nella specie, nella contestazione, considerata nella sua interezza, sono
contenuti gli elementi del fatto costitutivo (la costruzione di due platee in
calcestruzzo, di rilevanti dimensioni, sostenute da muri di contenimento senza
titolo autorizzativo e in contrasto con la classificazione agricola dell'area
attribuito dal PRG) del reato ritenuto in sentenza, che ha legittimamente
utilizzato i dati, acquisiti in contraddittorio nel dibattimento, di
specificazione del fatto.
Il fatto contestato comprendeva l'assenza del titolo autorizzativo che, seppure
non espressamente indicato, certamente non escludeva il permesso di costruire e
menzionava il contrasto delle opere con lo strumento urbanistico che escludeva
l'edificabilità del suolo.
Stante la chiara specificazione del fatto, è irrilevante l'erronea menzione
della norma violata (cfr. ex pluribus Cassazione Sezione V n. 44707/2005
RV. 233069) per la piena corrispondenza tra l'accusa e la sentenza di condanna
che ha legittimamente proceduto alla qualificazione giuridica del fatto
applicando le consequenziali sanzioni.
Avendo il fatto mantenuto la sua originaria fisionomia, va, quindi, escluso che
abbia subito modifica negli elementi essenziali e fondamentali e che sia stato
leso il diritto di difesa.
Anche gli altri motivi non sono puntuali perchè correttamente è stato escluso.
- che due estese pavimentazioni sopraelevate in conglomerato cementizio, che
avevano formato nuove superfici utili per oltre 300 mq.) potessero essere
legittimamente eseguite in una zona a destinazione agricola;
- che le piattaforme avessero natura pertinenziale sia per la loro rilevante
entità sia perchè non esaurivano la loro destinazione d'uso nel rapporto
funzionale con l'edificio principale;
- che fosse possibile edificare con la presentazione di una DIA in difformità
con lo strumento urbanistico e, quindi in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001,
art. 22 n. 1 come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002 secondo cui sono
realizzabili mediante denuncia d'inizio d'attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Per l'inammissibilità del ricorso grava sul ricorrente l'onere delle spese del
procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende di una somma che è equo
determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008.
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