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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518



DIRITTO URBANISTICO - Costruzione di platee in calcestruzzo - Permesso di costruire - Necessità -  PRG -  Classificazione agricola dell'area - Art. 44, lett. b),  D.P.R. n. 380 del 2001.
  La realizzazione di due platee in calcestruzzo, di rilevanti dimensioni, sostenute da muri di contenimento senza titolo autorizzativo e in contrasto con la classificazione agricola dell'area attribuito dal PRG richiede il permesso di costruire.  Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. D.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza - Violazione - Assoluta incompatibilità di dati -  Erronea menzione della norma violata – Irrilevanza. Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazioni del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia pervenuto a trovarsi nella condizione concerta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cassazione S.U. n. 16/1996, Di Francesco, RV 205619). Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d'assoluta incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un fatto del tutto nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti siano omogenei e in rapporto di specificazione. Sicché, stante la chiara specificazione del fatto, è irrilevante l'erronea menzione della norma violata (cfr. ex pluribus Cassazione Sezione V n. 44707/2005 RV. 233069) per la piena corrispondenza tra l'accusa e la sentenza di condanna che ha legittimamente proceduto alla qualificazione giuridica del fatto applicando le consequenziali sanzioni. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. D..  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518


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UDIENZA  21.10.2008

SENTENZA N. 42518/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Aldo Grassi                  Presidente
Dott. Pierluigi Onorato           Consigliere
Dott. Ciro Petti                     Consigliere

Dott. Alfredo Teresi               Consigliere
Dott. Luigi Marini                  Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

 

D.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 18.03.2008 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 44, lett. a) del cit. Decreto;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto che il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. MORETTI Massimo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 

OSSERVA
 

Con sentenza 18.03.2008 la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a D.M. quale colpevole di avere realizzato opere edilizie (una platea in calcestruzzo di metri 8.90 x metri 28.50 con un muro di contenimento in blocchi cls e altra platea in calcestruzzo) di circa 100 metri quadrati con un muro di contenimento costruito in calcestruzzo in assenza di permesso di costruire e in contrasto con la classificazione agricola dell'area.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione dell'art. 516 e segg. c.p.p.; mancanza e illogicità della motivazione sulla ritenuta correlazione tra imputazione (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a)) e sentenza (condanna per il reato di cui alla lett. b) del cit. Decreto).

La contestazione, riguardante una contravvenzione punita con la sola ammenda, specificava non solo l'articolo di legge, ma anche il fatto, per essere state eseguite le opere edilizie "in assenza di titolo autorizzativo" e "in contrasto con la classificazione agricola dell'area attribuita dal PRG del Comune di (OMISSIS)", senza menzionare quale fosse il provvedimento autorizzativo da conseguire, sicchè l'imputato non era stato posto in condizione di difendersi e non gli era stata consentita la scelta di un rito alternativo.

Anche la contestata condotta di costruzione in contrasto con lo strumento urbanistico non consentiva la configurabilità del reato ritenuto in sentenza essendo emerso che le opere eseguite costituivano costruzioni pertinenziali a un insediamento già esistente con destinazione commerciale e che le stesse, non comportando realizzazione di volumi e di superfici, erano conformi alla destinazione agricola.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Hanno affermato le SU di questa Corte che, "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazioni del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia pervenuto a trovarsi nella condizione concerta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cassazione S.U. n. 16/1996, Di Francesco, RV 205619).

Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d'assoluta incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un fatto del tutto nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti siano omogenei e in rapporto di specificazione.

Nella specie, nella contestazione, considerata nella sua interezza, sono contenuti gli elementi del fatto costitutivo (la costruzione di due platee in calcestruzzo, di rilevanti dimensioni, sostenute da muri di contenimento senza titolo autorizzativo e in contrasto con la classificazione agricola dell'area attribuito dal PRG) del reato ritenuto in sentenza, che ha legittimamente utilizzato i dati, acquisiti in contraddittorio nel dibattimento, di specificazione del fatto.

Il fatto contestato comprendeva l'assenza del titolo autorizzativo che, seppure non espressamente indicato, certamente non escludeva il permesso di costruire e menzionava il contrasto delle opere con lo strumento urbanistico che escludeva l'edificabilità del suolo.

Stante la chiara specificazione del fatto, è irrilevante l'erronea menzione della norma violata (cfr. ex pluribus Cassazione Sezione V n. 44707/2005 RV. 233069) per la piena corrispondenza tra l'accusa e la sentenza di condanna che ha legittimamente proceduto alla qualificazione giuridica del fatto applicando le consequenziali sanzioni.
Avendo il fatto mantenuto la sua originaria fisionomia, va, quindi, escluso che abbia subito modifica negli elementi essenziali e fondamentali e che sia stato leso il diritto di difesa.

Anche gli altri motivi non sono puntuali perchè correttamente è stato escluso.
- che due estese pavimentazioni sopraelevate in conglomerato cementizio, che avevano formato nuove superfici utili per oltre 300 mq.) potessero essere legittimamente eseguite in una zona a destinazione agricola;
- che le piattaforme avessero natura pertinenziale sia per la loro rilevante entità sia perchè non esaurivano la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale;
- che fosse possibile edificare con la presentazione di una DIA in difformità con lo strumento urbanistico e, quindi in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22 n. 1 come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002 secondo cui sono realizzabili mediante denuncia d'inizio d'attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Per l'inammissibilità del ricorso grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla Cassa delle ammende di una somma che è equo determinare in Euro 1.000.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008.


 


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