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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 04/11/2008), Sentenza n. 42529
ACQUE - Nozione di acque reflue industriali - Individuazione - Attività
artigianali e da prestazioni di servizi. Rientrano tra le acque reflue
industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate allo
composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e
domestiche [Cassazione Sezione III, n. 42932/2002, 19/12/2002, Ribattoni: "Nella
nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da
attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle
attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la solo diversità del refluo
rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue
industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di
servizi"]. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529
ACQUE - Acque reflue industriali - Definizione - Differenza dalle acque
reflue domestiche - Art. 74, c. 1 lettera h) D. Lgs. n. 152/2006 - D. L.vo n.
258/2000 - Art. 2, lett. h) d.lgs. n. 159/1999. L'art. 2, lettera h) del
d.lgs. n. 159/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, [ora
trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. lgs. n. 152/2006] definisce
"acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento.
Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529
ACQUE - Refluo - Definizione e individuazione. Il refluo deve essere
considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando
che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo
produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi
in un unico corpo recettore [Cassazione Sezione III n. 13376, 18/12/1998, Brivio,].
Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529
ACQUE - Discipline degli scarichi - Scarico discontinuo di reflui - Scarico
occasionale - Immissioni occasionali - Carattere temporaneo - D.L.vo n. 152/1999
- D. L.gs. n.258/2000. In tema di discipline degli scarichi, mentre lo
scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dei requisiti
dell'irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato
ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria
disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, e successive
modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di
autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a
seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente
contenuto negli art.54 e 59 del citato decreto n.152" [Cassazione Sezione III n.
16720/2004, Todesco,]. Quindi, quale che sia il suo carattere temporaneo,
soltanto una condotta del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico di
acque reflue [le immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il
tramite di una condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché
ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità ovvero tramite
condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio
1999 n. 152 [Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, e n. 16717, Rossi].
Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529
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UDIENZA 4.11.2008
SENTENZA N. 2197
REG. GENERALE n.18704/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Aldo GRASSI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Rel.
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Alibrando Giovanni, nato a Milazzo il 26.08.1976,
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. in Milazzo in data
21.01.2008 che lo ha condannato alla pena di €.10.000 d'ammenda per i reati di
cui all'art. 137, comma 1; 208, 256, comma 1 lett. a) decreto legislativo n.
152/2006;
-
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
-
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
-
Sentito il PM nella persona del PG dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 21.01.2008 il Tribunale di Barcellona PG in Milazzo condannava
Alibrando Giovanni alla pena di €.1.000 d'ammenda ritenendolo responsabile di
avere, quale titolare dell'attività di gestione del Garage delle isole,
utilizzando un'area non coperta, effettuato uno scarico nella pubblica
fognatura di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione e di
avere smaltito rifiuti speciali [fanghi depositati in serbatoi settici] in
assenza di autorizzazione e di iscrizione nell'apposito albo.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando mancanza,
contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta
configurabilità del reato di cui all'art. 137 del d. lgs. n.152/2006 essendo
stato erroneamente ritenuto che non fossero ammessi scarichi di acque reflue
domestiche, quali quelli della propria abitazione e quelli dei servizi igienici
dell'attività autolavaggio, che recapitavano in una rete fognaria.
La gestione di un parcheggio a pagamento all'aperto, nel quale sostavano, senza
i conducenti, autoveicoli e camper non comportava produzione di liquami né di
fanghi, sicché illogicamente era stato ritenuto che egli fosse produttore di
rifiuti non essendo stata accertata la natura dei fanghi né la loro provenienza
da attività di autolavaggio.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Col primo motivo il ricorrente lamenta, muovendo rilievi sulla ricostruzione del
fatto, che il Tribunale abbia motivato l'affermazione di responsabilità, non già
sulla base di concreti elementi di prova, ma con considerazioni evanescenti.
L'assunto non è fondato.
L'art. 2, lettera h) del d.lgs. n. 159/1999, come modificato dal decreto
legislativo n. 258/2000, [ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d.
lgs. n. 152/2006] definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche o di dilavamento.
Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi
elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non
direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche
o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore [Cassazione Sezione
III n. 13376/1998, 10/11/1998 - 18/12/1998, Brivio, RV. 212541].
Ne consegue che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono
qualità, necessariamente legate allo composizione chimica-fisica, diverse da
quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche [Cassazione Sezione Ill, n.
42932/2002, 24/10/2002 - 19/12/2002, Ribattoni, RV.
222966: "Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui
derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo
umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la solo
diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano
tra Ie acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da
prestazioni di servizi"].
Ha pure affermato questa Corte che "in tema di discipline degli scarichi, mentre lo
scarico discontinuo di reflui,
sia pure caratterizzato dei requisiti dell'irregolarità, intermittenza e
saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di
carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo
11 maggio 1999 n.152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se
effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è
privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni
occasionali precedentemente contenuto negli art.54 e 59 del citato decreto n.152"
[Cassazione Sezione III n. 16720/2004, Todesco, RV.228208].
Quindi, quale che sia il suo carattere temporaneo, soltanto una condotta del
tutto estranea alla nozione legislativa di scarico di acque reflue [le
immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il tramite di una
condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché ogni immissione
diretta tramite un sistema di convogliabilità ovvero tramite condotta, è
sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 [cfr.
Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, RV. 227781 e n. 16717, Rossi, RV.
228027].
Nella specie è stato accertato, con congrua motivazione, alla stregua delle
dichiarazioni rese dal maresciallo CC Lamparelli e degli accertamenti in loco,
che erano scaricate in una pubblica fognatura acque reflue industriali
provenienti dal parcheggio.
Da una vasca interrata, accessibile attraverso una botola, si dipartivano
liquami di auto, di servizi igienici, di attività di autolavaggio, che
confluivano nella pubblica fognatura.
Pertanto, correttamente è stato ritenuto che tali decisivi elementi, minimizzati
nei motivi di ricorso, depongono inequivocabilmente a carico dell'imputato.
L'altro motivo è fondato.
La disciplina in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti si applica anche
ai fanghi di depurazione, sicché l'accumulo di detti fanghi costituisce attività
di stoccaggio degli stessi, ossia un'attività di smaltimento consistente in
operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi,
consistente nella messa in riserva di materiali.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistere lo smaltimento di rifiuti,
costituiti da fanghi depositati in serbatoi settici, senza alcuna ricostruzione
fattuale, non specificando, così, la loro natura, né le modalità di
conservazione.
Pertanto, richiamato il principio della formazione progressiva del giudicato per
il reato di cui all'art. 137 del citato decreto e rilevata la totale mancanza di
motivazione sulla configurabilità del
reato
in materia di rifiuti, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo
esame anche sul
trattamento sanzionatorio.
P Q M
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli art.
208 e 256 d. lgs. n.152/2006 con rinvio al Tribunale di Barcellona PG per nuovo
giudizio.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 4.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 14/11/2008
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