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CORTE
DI CASSAZIONE Sez. III, 07/02/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza n. 6101
RIFIUTI - Attività di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti -
Affidamento a terzi non abilitati - Responsabilità del detentore - Sussistenza.
Grava l’obbligo in capo al soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone
per la smaltimento di accertarsi che le stesse siano affidabili, munite delle
necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dello incarico. Nella
specie, inoltre, non si può parlare di buona fede in quanto è stato violato
l’obbligo di diligenza imposto al detentore di rifiuti che nella serie causale
di eventi non è stato suffragato da un fatto sopravvenuto, assolutamente
anormale ed eccezionale, e di tale incisività da essere da solo sufficiente alla
produzione dell'evento. Pres. Grassi, Est. Squassoni, Ric. Cestaro.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 07/02/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza n. 6101
PROCEDURE E VARIE - Capo di incolpazione - Correlazione tra l'imputazione
contestata e la sentenza - Art. 521 c.p.p. - Fattispecie. Non si verifica
alcuna immutazione non consentita dall'art.521 cpp quando l'accusa venga
precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori, di altre
emergenze processuali oppure (come e avvenuto nel caso concreto) quando il
fatto, pur parzialmente diverso da quello contestato nel capo di incolpazione,
sia stato prospettato dalla stessa difesa quale elemento a favore dello imputato
(Cass. Sez. 5 sentenze 40538/2004, 33077/2003 ; Sez.3 9.10.07; Sez.2 sentenza
11082/2000). Pres. Grassi, Est. Squassoni, Ric. Cestaro.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 07/02/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza n. 6101
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UDIENZA DEL 19.12.2007
SENTENZA N.03153/2007
REG. GENERALE N. 023104/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Sigg.:
Dott. GRASSI ALDO PRESIDENTE
1.Dott.TERESI ALFREDO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3.Dott.GENTILE MARIO
4.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) CESTARO MARCO N. IL 23/05/1958 avverso TRIBUNALE di ALESSANDRIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Izzo Gioacchino
che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udit i difensor Avv. Rossi E. sost. proc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19 febbraio 2007, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto Cestaro
Marco responsabile del reato previsto dall'art.51 c.2 D.L.vo 22/1997 e lo ha
condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, il Giudice
ha ritenuto accertato in punto di fatto che l'imputato avesse consegnato un
notevole numero di macchine fotocopiatrici, provenienti dalla sua attività
commerciale, a due extracomunitari per lo smaltimento; costoro, dopo essersi
recati in un centro di raccolta che aveva rifiutato il materiale, hanno
scaricato le fotocopiatrici allo interno del Parco fluviale del Po.
In diritto, il Giudice ha concluso che della contravvenzione dovesse rispondere
l'attuale imputato per colpa consistente nello avere affidato il materiale a
soggetti non abilitati per l'attività di trasporto, conferimento e smaltimento
dei rifiuti.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare,
rilevando:
= che e stato violato il principio contenuto nell'art.521 cpp perché la
contestazione faceva riferimento ad una personale attività di abbandono dei
rifiuti, mentre è stato condannato per una fattispecie diversa e per culpa in
eligendo;
= che aveva fornito tutte le corrette informazioni ai suoi incaricati per
smaltire regolarmente i rifiuti e la scelta di abbandonare gli stessi frutto di
una personale decisione degli esecutori;
= che la condotta autonoma degli autori materiali del reato interrompe il nesso
causale tra l'evento ed il comportamento dello imputato non rispettoso delle
norme sullo affidamento dei rifiuti;
= che non è motivata la concessione della sospensione condizionale della pena al
posto dello indulto e la mancata applicazione della non menzione della condanna.
In merito alla prima censura, si rileva come, per verificare l'osservanza del
principio di necessaria correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in
sentenza, non è sufficiente compiere un confronto tra l'imputazione ed il reato
ritenuto dal Giudice, ma occorre tenere conto della possibilità che ha avuto
l'interessato di concretamente difendersi in ordine a tutte le circostanze del
fatto.
Pertanto, non si verifica alcuna immutazione non consentita dall'art.521 cpp
quando l'accusa venga precisata, o integrata, con le risultanze degli
interrogatori, di altre emergenze processuali oppure (come e avvenuto nel caso
concreto) quando il fatto, pur parzialmente diverso da quello contestato nel
capo di incolpazione, sia stato prospettato dalla stessa difesa quale elemento a
favore dello imputato (Cass. Sez. 5 sentenze 40538/2004, 33077/2003; Sez.3
9.10.07; Sez.2 sentenza 11082/2000).
Tanto premesso, a appena il caso di ricordare come un soggetto che affida propri
rifiuti ad altre persone per la smaltimento sia gravato dall'obbligo di
accertarsi che le stesse siano affidabili, munite delle necessarie
autorizzazioni e competenze per l'espletamento dello incarico; questa doverosa
cautela in eligendo non è stata osservata nella ipotesi in esame come,
apertamente e correttamente, ammette lo stesso imputato.
Costui si difende riportandosi alla previsione dell'art. 41 c.2 cp ed asserendo
che la autonoma decisione illecita dei trasportatori sia stata in grado di
interrompere il nesso eziologico tra la sua condotta, pur incauta, e l'evento.
La tesi difensiva non è condivisibile dal momento che nella serie causale non ha
interferito un fatto sopravvenuto, assolutamente anormale ed eccezionale, e di
tale incisività da essere da solo sufficiente alla produzione dell'evento.
Il comportamento dell'imputato non ha avuto un ruolo meramente occasionale, ma
si a posto come condizione necessaria ed antecedente rispetto all'evento in
concreto verificatosi.
E' quindi, applicabile al caso la diversa regola inserita nell'art.41 c.1 cp
perché l'imputato con la sua condotta colposa (mancato controllo sulla
affidabilità delle persone delegate allo smaltimento dei rifiuti) ha posto in
essere una condizione della catena causale senza la quale l'evento, prevedibile
e non dovuto a fattori imponderabili, non si sarebbe verificato.
Relativamente alla mancata concessione della non menzione della condanna, si
rileva come l'imputato non avesse chiesto il beneficio nelle conclusioni
dibattimentali pertanto, non può lamentarsi del mancato esercizio, da parte del
Giudice di merito, di un potere discrezionale che non aveva sollecitato.
Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena, si osserva come
l'imputato non sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante alla sua
eliminazione ed alla sua sostituzione con l'indulto; il Giudice ha applicato una
possibile causa estintiva del reato, che si pone in termini più favorevoli per
il reo rispetto allo indulto che e causa estintiva solo della pena.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 19 dicembre 2007
Deposito in Cancelleria 7/02/2008
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