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CORTE
DI CASSAZIONE Civ. Sez. III, 7/04/2008 (Ud. 14/02/2008), Sentenza n. 8953
FAUNA E FLORA - Danni da fauna selvatica e legittimazione passiva della Regione
- Norme in materia di gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica -
L. n. 157/1992 - Fattispecie. Nonostante la fauna selvatica rientri nel
patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle
Regioni l'emanazione di norme in materia di gestione e tutela di tutte le specie
di fauna selvatica, sicché le Regioni sono obbligate ad adottare tutte le misure
idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e sono
responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose
Fattispecie, difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e
Finanze che era stato chiamato in giudizio, relativo a danni subiti da un
motociclista al quale era stata tagliata la strada da due caprioli. Pres.
Federico Rel. Spirito. CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. III, 7/04/2008 (Ud.
14/02/2008), Sentenza n. 8953
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UDIENZA DEL
SENTENZA N.
REG. GENERALE N. 612/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Omissis
Svolgimento del processo
Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Ceva ha
condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di una somma di danaro in
favore del Fornaciari a titolo di risarcimento del danno subito dal motociclo
dell'attore. In particolare, questo aveva sostenuto che, nel percorrere una
strada statale a bordo del proprio veicolo, s'era scontrato con due caprioli che
gli avevano tagliato la strada, cosi rovinando al suolo. Costituitosi, il
Ministero aveva eccepito il difetto della propria legittimazione, sul
presupposto che la gestione e la tutela della fauna selvatica costituiscono
materie delegate alla Regione.
Il ricorso del Ministero è articolato in un unico motivo. Risponde con
controricorso l'intimato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione del principio costituzionale e dell'ordinamento generale relativi
al riparto delle competenze in materia di fauna selvatica, in particolare
dell'art. 117 Cost. e della L. n. 157 del 1992, ed il vizio motivazionale, a
norma dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Assume il ricorrente che sulla base delle
suddette norme responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica è la
Regione e non lo Stato.
2. Il motivo è manifestamente fondato.
Va, anzitutto, premesso che nella fattispecie, per quanto la censura sia stata
prospettata sotto il profilo di violazione di norme costituzionali e
sostanziali, essa si risolve in una doglianza di difetto di legittimazione
passiva, sulla base della normativa vigente.
In merito a tale legittimazione passiva va osservato che è giurisprudenza
consolidata di legittimità che, sebbene la fauna selvatica rientri nel
patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle
Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e alla
tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri
di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna a esse delegate
ai sensi della L. n. 142 del 1990.
Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure
idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex
art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il
cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche (Cass. 24/10/2003, n.
16008; Cass. 24/09/2002, n. 13907).
Ne consegue che va accolto il ricorso a seguito dell'enunciazione del seguente
principio: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello
Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), attribuisce alle
Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla
tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida
alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra
Regioni, Provincie e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di
programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo,
riservando invece alle Provincie le funzioni amministrative in materia di caccia
e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del
1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad
adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni
a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali
selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche
norme.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata senza rinvio, ex art. 382, 3,
c.p.c., poiché l'azione contro il Ministero non poteva essere proposta. Il
ricorrente deve essere condannato a rivalere la controparte delle spese
sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la
causa non poteva essere proposta contro il Ministero delle Finanze. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi euro 600, 00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Roma, 14 febbraio 200
Depositato in Cancelleria 07/04/2008
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