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T..A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 7 Marzo 2008, n. 130



AREE PROTETTE - Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Sistema autorizzatorio vigente - Regime di salvaguardia - Riconduzione all’art. 13 della legge quadro 395/91 - Impossibilità. Il sistema autorizzatorio vigente all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga rimane connotato da una marcata specialità determinata dal regime di salvaguardia dal quale esso è attualmente regolato in virtù delle previsioni allegate al DPR 5/6/95, in attesa dei previsti adempimenti di pianificazione di cui all’art. 12 della legge quadro 395/91. Tale sistema non può pertanto essere tout court ricondotto al nulla osta ex art. 13 della predetta legge quadro che disciplina invece la gestione a regime degli interventi nelle aree protette. Pres. Catoni, Est. Passoni - Comunità montana del Tronto (avv.ti Galvani e Rossi) c. Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (avv. Matteucci Civitarese). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 7 marzo 2008, n. 130

AREE PROTETTE - Piano di gestione forestale - Funzione economica - Tutela dell’ecosistema - Strumenti di salvaguardia anche non compatibili con la produzione. Mentre il piano di gestione forestale assolve ad una funzione prevalentemente economica, anche nei suoi profili più conservativi, di contro la tutela di un ecosistema (vale a dire la missione di un’area protetta) presuppone metodi e strumenti di salvaguardia non sempre compatibili con la produzione, e ciò con particolare riguardo a quegli ambiti territoriali in zone istituzionalmente caratterizzate da un limitato od inesistente grado di antropizzazione. Pres. Catoni, Est. Passoni - Comunità montana del Tronto (avv.ti Galvani e Rossi) c. Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (avv. Matteucci Civitarese). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 7/03/2008, n. 130

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 



N. 00130/2008 REG.SEN.
N. 00537/2001 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 537 del 2001, proposto da:
Comunita' Montana del Tronto, rappresentatoa e difesa dagli avv. Andrea Galvani, Adriano Rossi, con domicilio eletto presso Adriano Avv. Rossi in L'Aquila, via S. Francesco di Paola 19;
contro
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Matteucci Civitarese, con domicilio eletto presso Angelo Avv. Colagrande in L'Aquila, via Verdi 18;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 16 agosto 2001 prot. n. 2001-07362 con cui l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in sede di esame dell’intero piano di gestione del patrimonio agricolo e forestale della Comunità montana del Tronto, ha autorizzato il piano di gestione della proprietà delle Comunanze agrarie dei Monti della Laga ai Comuni di Acquasanta Terme ed Arquata del Tronto, ed il piano di gestione della foresta demaniale regionale di San Cerbone, nella parte in cui sono state poste condizioni e prescrizioni a dette autorizzazioni, nonchè nella parte in cui è stata negata l’ autorizzazione in ordine al progetto di ripristino ambientale della viabilità della foresta demaniale di San Cerbone..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/01/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Premette la ricorrente Comunità Montana del Tronto di aver sottoposto il suo Piano di Gestione del patrimonio agricolo forestale (adottato con deliberazione del 2.3.2001) all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e della Laga, per il rilascio del nulla osta di competenza.


Con il provvedimento direttoriale del 16.8.2001, oggetto di impugnativa, l’ente Parco ha respinto la richiesta autorizzatoria di ripristino ambientale della viabilità della Foresta demaniale di San Carbone, mentre per il resto ha autorizzato il piano, apponendo tuttavia specifiche condizioni e prescrizioni, anch’esse ritenute lesive dall’ente locale proponente.


La Comunità montana ha dedotto:
-l’incompetenza relativa del direttore del parco (trattandosi di materia che resterebbe riservata per statuto alle deliberazioni del Comitato);
-la contraddittorietà del provvedimento con il silenzio-assenso che medio tempore si sarebbe formato sulla proposta, per il tacito decorso di sessanta giorni ex art. 13 della legge 394/1991;
-l’eccesso di potere nel quale sarebbero incorse le varie prescrizioni imposte, basate su un plesso di limitazioni e divieti privi di alcun sostegno istruttorio, ed unicamente preordinati alla conservazione (solo) “passiva” del territorio.


Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha controdedotto con memoria.


A seguito di ordinanza istruttoria n. 46/07, l’Ente Parco ha depositato copia dell’atto che medio tempore ha autorizzato il ripristino della strada di accesso alla Foresta di San Cerbone.
Alla pubblica udienza del 30.1.08 la causa è stata riservata a sentenza.


DIRITTO


Va in primo luogo dichiarata la parziale improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione al capo di impugnativa diretto sul diniego di autorizzazione al progetto di viabilità della Foresta di San Cerbone. Come esposto in narrativa, infatti, l’Ente Parco nel corso del giudizio ha rilasciato l’autorizzazione al ripristino della strada, superando così il precedente diniego avverso il quale la Comunità Montana si era gravata.


Per la restante parte il ricorso non merita accoglimento.


Con il primo motivo si lamenta l’incompetenza del Direttore ad emanare l’autorizzazione impugnata, poiché l’articolo 28 dello Statuto dell’ente riserverebbe a tale figura direttoriale la sola titolarità “…di funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, semmai rilevanti a livello tecnico ed istruttorio”. In realtà la competenza autorizzativa in esame -sempre secondo la ricorrente- sarebbe affidata dall’articolo 13 della legge 394/91 al Consiglio Direttivo ovvero ad un Comitato a ciò delegato dal medesimo Consiglio.


In contrario va in primo luogo chiarito -come correttamente controdedotto dall’ente con memoria del 2.1.08- che il sistema autorizzatorio vigente all’interno del Parco rimane connotato da una marcata specialità determinata dal regime di salvaguardia dal quale esso è attualmente regolato in virtù delle previsioni allegate al DPR 5/6/95, in attesa dei previsti adempimenti di pianificazione di cui all’art. 12 della legge quadro 395/91. Tale sistema non può pertanto essere tout court ricondotto al nulla osta ex art. 13 della predetta legge quadro che disciplina invece la gestione a regime degli interventi nelle aree protette, presupponendo situazioni regolatorie che in realtà sono ancora in itinere.


In secondo luogo va comunque osservato che, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 165/2001 sulle competenze dirigenziali, queste ultime -per qualsiasi ente pubblico che (come nella specie) ricade nell’ambito di applicazione di tale decreto- non possono certo esaurirsi in compiti meramente istruttori o preparatori, dovendo comprendere necessariamente l’intera fase gestionale e decisionale (a rilevanza esterna) dell’attività amministrativa. Nel caso di specie la responsabilità gestionale del direttore dell’ente parco ben postula la titolarità di funzioni autorizzatorie come quelle in esame, con conseguente infondatezza della censura sulla incompetenza relativa.


Quanto poi alla presunta formazione del silenzio assenso, si richiamano le considerazioni appena svolte sul regime speciale ed interinale che regola attualmente l’attività dell’ente parco; in particolare, l’art. 8 delle misure di salvaguardia riserva in via esclusiva la procedura di silenzio-assenso ai soli interventi ricadenti in zona 2 del Parco (“di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione”), con ciò escludendo chiaramente un simile meccanismo di silenzio significativo per le iniziative che come nella specie ricadono in zona 1 (“di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione”); Con altra articolata censura la ricorrente Comunità sostiene poi che illegittimamente l’ente parco avrebbe ritenuto di vietare nuove piste forestali e di assoggettare ad autorizzazione la riapertura di quelle esistenti.


Ora, quanto al primo profilo, la Comunità medesima riconosce di non aver in realtà mai chiesto l’apertura di nuove piste, sicché la prescrizione impugnata assume connotati ancora astratti di mero monito, senza alcuna attuale fattispecie lesiva, che potrà invece formalizzarsi solo quando sarà formulata -e respinta- una specifica istanza in tal senso.


Quanto invece al secondo profilo, il patrocinio resistente ha ben chiarito -con considerazioni interpretative da ritenere vincolanti per l’ente intimato- che la riapertura soggetta a richiesta autorizzativa è solo quella le cui modalità esecutive presentino un impatto di rilievo sul territorio, secondo autoresponsabili valutazioni demandate alla stessa Comunità montana; nel delineato contesto, la prescrizione appare del tutto ragionevole, poiché subordina le predette riaperture ad una eventuale autorizzazione, nei soli casi in cui l’intervento necessario costituisca una vera e propria opera di mobilità, a sua volta ex se soggetta a provvedimento autorizzativo ai sensi della lettera a) dell’articolo 6 delle misure di salvaguardia.


Sul fatto poi che le limitazioni prescritte dall’ente Parco -per il loro carattere eccessivamente restrittivo- finiscano per determinare l’abbandono delle pratiche pascolive, va in contrario rilevato che le misure tecniche prescelte dall’amministrazione intimata per la salvaguardia ambientale della zona rappresentano espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile nella sede di legittimità se non per gravi vizi logici che nella specie non emergono. Tali dirimenti considerazioni riguardano del resto anche le altre diffuse doglianze con cui la Comunità montana contesta i criteri di protezione adottati dall’ente, che -sempre a parere della comunità stessa- causerebbero la paralisi degli stessi interventi conservativi, come nel caso dei divieti delle azioni fitosanitarie e di ripulitura.


Come correttamente evidenziato dal patrocinio resistente, del resto, mentre il piano di gestione forestale assolve ad una funzione comunque prevalentemente economica, anche nei suoi profili più conservativi, di contro la tutela di un ecosistema (vale a dire la missione del parco) presuppone metodi e strumenti di salvaguardia non sempre compatibili con la produzione, come ad esempio può avvenire per boschi vecchi ed improduttivi -con tanti alberi morti privi di interesse forestale- che pure costituiscono importanti riserve di biodiversità, e ciò con particolare riguardo a quegli ambiti territoriali in zona 1, istituzionalmente caratterizzati da un limitato od inesistente grado di antropizzazione.


In conclusione il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per carenza di interesse ed in parte respinto.


Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo respinge.


Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



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