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TAR BASILICATA, Sez. I, 2 gennaio 2008, sentenza n. 3
RIFIUTI - Albo dei gestori ambientali - Iscrizione secondo le procedure
ordinarie - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle
procedure semplificate - Art. 212 D. Lgs. n. 152/2006 - Comunicazione di
cui al c. 18 - Necessità - Esclusione - Condizioni. L’innovativo quadro
normativo introdotto dall’articolo 212 del D.L. vo n. 152 del 2006 è chiaro nel
prevedere che chi risulta iscritto all’Albo dei gestori ambientali secondo le
procedure ordinarie può effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti
sottoposti alle procedure semplificate, senza dover effettuare la comunicazione
di cui al comma 18 dello stesso articolo, e quindi senza dover iscriversi
secondo la procedura semplificata, purché risultino soddisfatte due condizioni:
a) che i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero ed al riciclaggio; b)
che i rifiuti avviati alle operazioni suddette siano della stessa categoria,
classe e tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la
procedura ordinaria. Pres. Camozzi, Est. Buscicchio - D. s.p.a. (avv.ti Contieri
e Macri) c. Comune di Venosa (avv. Araneo) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2
gennaio 2008, n. 3
RIFIUTI - Albo dei gestori ambientali - Gara di appalto - Categoria 4, classe C
- Categoria 2, classe E - Equivalenza ai fini dell’aggiudicazione di gara
d’appalto - Possibilità. L’iscrizione nella categoria 4, classe C, può
legittimamente essere ritenuta equivalente, in sede di aggiudicazione di gara
d'appalto, alla classe E, categorie 2 e 4 , atteso che la quantità di rifiuti
prevista per la categoria 2 classe E sommata a quella prevista per la categoria
4 classe E è comunque inferiore a quella autorizzata a trattare per la categoria
4 classe C. Pres. Camozzi, Est. Buscicchio - D. s.p.a. (avv.ti Contieri e Macri)
c. Comune di Venosa (avv. Araneo) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio
2008, n. 3
RIFIUTI - Spazzamento - Albo dei gestori ambientali - Dotazione di mezzi -
Iscrizione alla categoria 1 classe D - Idoneità all’aggiudicazione di gara
d’appalto il cui bando richieda l’iscrizione alla classe E, categoria 1. Ai
fini dello svolgimento dell’attività di spazzamento, la dotazione di veicoli
richiesta dall’allegato C della deliberazione dell’Albo Nazionale delle Imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti (oggi: Albo dei Gestori Ambientali) 30
gennaio 2003, per la categoria 1 classe D (8 veicoli a motore a tre o quattro
ruote) è superiore a quella richiesta per la categoria 1 classe E (5 veicoli a
motore a tre o quattro ruote). E’ evidente pertanto che l’iscrizione nella
categoria 1 classe D non può essere causa di esclusione dalla gara di appalto il
cui bando richieda l’iscrizione alla categoria 1 classe E. Pres. Camozzi, Est.
Buscicchio - D. s.p.a. (avv.ti Contieri e Macri) c. Comune di Venosa (avv.
Araneo) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 3
APPALTI - Principio di pubblicità - Derogabilità - Specifica valutazione tecnica
delle offerte. Il principio di pubblicità - inderogabile per quanto attiene
alla verifica della integrità dei plichi ed all’apertura degli stessi - ben può
esser derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica
valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr., ex
plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 2285/2000 e n. 1787/2003; Sez VI n.
2010/2006). Pres. Camozzi, Est. Buscicchio - D. s.p.a. (avv.ti Contieri e Macri)
c. Comune di Venosa (avv. Araneo) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio
2008, n. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
N. 00003/2008 REG. SEN.
N. 00247/2007 REG. RIC.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 247 del 2007, proposto dalla DE VIZIA
transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante dott. Vincenzo De Vizia,
rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti
Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con i quali è elettivamente domiciliata in
Potenza, alla via Due Torri n. 33, presso lo studio dell’Avv. Nicola Eduardo
Perri;
contro
- il Comune di Venosa, in persona del Sindaco p.t. dott. Carmine Miranda
Castelgrande, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di
costituzione ed in virtù della deliberazione di G.C. n. 136 del 29 giugno 2007,
dall’Avv. Mario Araneo, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza,
alla via Vespucci n. 5, presso lo studio dell’Avv. Maria Rosaria Giuzio;
nei confronti di
Consorzio SEARI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Donato
Moscariello, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di
costituzione, dall’Avv. Fernando Russo, presso il cui studio, in Potenza alla
via E. Toti n. 7, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria al Consorzio SEARI S.r.l.
dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, di
raccolta differenziata, di spazzamento stradale ed altri servizi accessori;
- di ogni altro atto comunque connesso, ivi compreso l’eventuale provvedimento
di aggiudicazione definitiva.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio SEARI S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venosa;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza collegiale n. 63/07 del 12 settembre 2007;
Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e visto il dispositivo
di sentenza n. 31 pubblicato il 13 dicembre 2007;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Giuseppe
Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con bando datato 29 novembre 2006, il Comune di Venosa indiceva una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale ed altri servizi
accessori, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
All’esito della procedura di gara, l’appalto veniva definitivamente aggiudicato,
con determinazione dirigenziale n. 787 del 28 giugno 2007, al Consorzio SEARI
S.r.l., cui la Commissione di gara aveva attribuito complessivi punti 97.
2. Con ricorso notificato il 22 giugno 2007 e depositato il successivo 2 luglio,
integrato da atto per motivi aggiunti, notificato il 30 luglio 2007 e depositato
il successivo 2 agosto, la concorrente impresa DE VIZA Transfer S.p.A., cui la
Commissione di gara aveva attribuito punti 80,74, ha impugnato gli atti di gara
nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla procedura ad evidenza
pubblica e la successiva aggiudicazione dell’appalto al Consorzio SEARI.
Ha affidato il ricorso alle seguenti censure:
A) Violazione delle disposizioni di gara: Violazione e falsa applicazione del
D.M. del 28/04/98; Violazione e falsa applicazione dell’art. 212 del D.L.vo n.
152/06.
Sostiene la ricorrente che il Consorzio SEARI non possiederebbe l’iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2 classe E, richiesta
dal bando di gara, sicché illegittimamente sarebbe stato ammesso alla procedura
selettiva.
Pertanto, erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto equivalente
l’iscrizione nella predetta categoria 2 a quella –pure prevista dal bando di
gara- nella categoria 4, posseduta dall’aggiudicatario. Ed invero, mentre la
categoria 2 contempla la “..raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi..” da
avviare al recupero in modo effettivo ed oggettivo secondo procedure
semplificate di autorizzazione, la categoria 4 contempla la “..raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi..” avviati ad
operazioni sottoposte al regime ordinario di autorizzazione.
Si tratterebbe di due tipologie di rifiuti diverse, per le quali sono previste
due distinte procedure di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto, sicché
sarebbe da escludere la ricomprensione nella categoria dei rifiuti speciali non
pericolosi di quella relativa ai rifiuti pericolosi tout court.
Sostiene, ancora, la ricorrente, che il Consorzio SEARI non sarebbe abilitato né
alla raccolta differenziata, né all’esercizio dell’attività di spazzamento
meccanizzato, entrambi servizi oggetto dell’appalto, come si desumerebbe dalla
iscrizione di detto concorrente nella Sezione Regionale della Basilicata
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Sostiene, inoltre, la ricorrente che l’aggiudicatario non avrebbe fornito idonee
indicazioni in ordine al possesso del requisito del fatturato globale relativo
al triennio 2004-2005-2006, in quanto, nell’indicare l’importo relativo all’anno
2006, avrebbe specificato che si tratterebbe di una cifra approssimativa in
attesa della definizione degli ultimi dati di bilancio.
Infine, si sostiene che la relazione giustificativa dell’offerta presentata dal
Consorzio SEARI mostrerebbe che quest’ultimo ha presentato un progetto diverso
da quello richiesto dal capitolato speciale.
B) Violazione del principio della necessaria pubblicità delle operazioni di gara
dei pubblici appalti; Violazione del principio di trasparenza e dei principi di
imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.
Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione del giusto
iter procedimentale, in quanto le buste contenenti i progetti tecnici sarebbero
state aperte in seduta riservata, in pretesa violazione del principio di
pubblicità delle operazioni di gara.
3. In data 24 luglio 2007 si è costituito in giudizio il Consorzio SEARI che,
anche con successive memorie del 12 settembre e del 26 novembre 2007, ha
contrastato la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
4. Il Comune di Venosa si è costituito in giudizio in data 25 luglio 2007,
sostenendo, anche con successive memorie difensive dell’11 settembre e del 24
novembre 2007, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
5. Con memoria depositata il 10 settembre 2007, la ricorrente ha insistito per
l’accoglimento del ricorso e della istanza cautelare.
6. Con ordinanza n. 63/07, resa nella camera di consiglio del 12 settembre 2007,
è stata fissata l’udienza di trattazione, nel merito, del ricorso, a norma
dell’art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971.
7. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007, dopo ampia discussione, la causa,
su richiesta della parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del
ricorso originario, diretto contro l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto,
sollevata dal Comune di Venosa nell’assunto che la Società DE VIZIA Transfer
(d’ora in poi: Società) non avrebbe impugnato la determinazione dirigenziale n.
787 del 28 giugno 2007, recante definitiva aggiudicazione dell’appalto al
Consorzio SEARI (d’ora in poi: Consorzio), successivamente intervenuta.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che l’atto di proposizione di motivi
aggiunti è diretto proprio contro la definitiva aggiudicazione dell’appalto,
disposta con la citata determinazione dirigenziale n. 787/07.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
3. Con una prima censura, la ricorrente deduce la violazione della lex specialis,
oltre che del D.M. n. 406 del 28/04/1998 e dell’art. 212 del D.L.vo n. 152 del
2006, sul rilievo che il Consorzio non possiederebbe l’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2 classe E, richiesta dal bando di
gara, sicché illegittimamente sarebbe stato ammesso alla procedura selettiva.
Erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto equivalente l’iscrizione
nella predetta categoria 2 a quella –pure prevista dal bando di gara- nella
categoria 4, posseduta dall’aggiudicatario. Ed invero, mentre la categoria 2
contempla la “..raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi..” da avviare al
recupero in modo effettivo ed oggettivo secondo procedure semplificate di
autorizzazione, la categoria 4 contempla la “..raccolta e trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi prodotti da terzi..” avviati ad operazioni sottoposte al
regime ordinario di autorizzazione.
Si tratterebbe di due tipologie di rifiuti diverse, per le quali sono previste
due distinte procedure di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto, sicché
sarebbe da escludere la ricomprensione nella ca-tegoria dei rifiuti speciali non
pericolosi di quella relativa ai rifiuti pericolosi tout court.
La censura è destituita di fondamento.
3.1. E’ bensì vero che il bando di gara, al punto 19.1 (Requisiti generali),
lett. a), richiedeva l’iscrizione “..all’albo gestori rifiuti per la categoria 1
Classe E, categoria 2 Classe E, categoria 4 Classe E e categoria 9 Classe E..”,
così come è pacifico tra le parti che il Consorzio, alla data della
presentazione dell’offerta, non possedeva l’iscrizione all’Albo dei gestori
ambientali nella categoria 2, ma risultava, tuttavia, iscritto (per quanto in
questa sede interessa) nella categoria 4 classe C.
L’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per l’esercizio dell’attività di
gestione dei rifiuti è prevista dall’art. 8 (Attività di gestione dei rifiuti
per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo) del D.M. 28/04/1998, n. 408
(Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea,
avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti), che elenca 8 categorie di attività di gestione dei
rifiuti.
Il detto articolo, per quanto in questa sede interessa, prevede, al primo comma,
che “L’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività di
gestione dei rifiuti:…b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1992, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;…d)
categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da
terzi…”.
Il successivo articolo 9 (categoria e classi delle attività per le quali è
richiesta l’iscrizione all’Albo) del citato D.M. n. 406/98 prevede, al terzo
comma, per quanto in questa sede interessa, che: “Le categorie da 2 a 8, di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti
classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:...c) quantità
annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e
inferiore a 60.000 tonnellate;….e) quantità annua complessivamente trattata
superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate..”.
L’art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) dispone: a) al quinto comma, che “L’iscrizione
all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi,
nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di
terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
b) al diciottesimo comma, che “Le imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art.
216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese che
trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento CEE
259/93 del 1° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui
al comma 8 e sono iscritte all’Albo mediante l’invio di comunicazione di inizio
di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente…”;
c) infine, al ventesimo comma, che “Le imprese iscritte all’Albo con procedura
ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall’obbligo della comunicazione di
cui al comma 18 se lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’art 216 ed
effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni
della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali
imprese sono iscritte”.
Il delineato, innovativo, quadro normativo introdotto dall’articolo 212 del D.L.
vo n. 152 del 2006 è quindi chiaro nel prevedere che chi risulta iscritto
all’Albo dei gestori ambientali secondo le procedure ordinarie può effettuare
attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure
semplificate, senza dover effettuare la comunicazione di cui al comma 18 dello
stesso articolo, e quindi senza dover iscriversi secondo la procedura
semplificata, purché risultino soddisfatte due condizioni: a) che i rifiuti
siano effettivamente avviati al recupero ed al riciclaggio; b) che i rifiuti
avviati alle operazioni suddette siano della stessa categoria, classe e
tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la procedura
ordinaria.
3.2. La Società ricorrente sostiene, tuttavia, che i rifiuti non pericolosi di
cui all’art. 8, comma 1 lett. b), del D.M. n. 406/98 non sarebbero della stessa
tipologia di quelli speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla
successiva lett. d) del primo comma dello stesso articolo 8, sicché non potrebbe
essere condiviso quanto sostenuto dal Consorzio in sede di gara, e cioè che i
rifiuti non pericolosi sarebbero ricompresi nella più ampia tipologia dei
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
Sennonché, tale affermazione non solo non è sostenuta da un pur minimo elemento
di prova in ordine all’esistenza di due diverse tipologie di rifiuti, ma è
smentita dalla vigente normativa.
Il D.M. 5 febbraio 1998 ha individuato i rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.L.vo 5
febbraio 1997, n. 22.
La successiva direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio del 9 aprile 2002 (Indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in
relazione al nuovo elenco di rifiuti) ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti,
a ciascuno dei quali è stato attribuito un codice.
Orbene, è sufficiente confrontare le tipologie di rifiuti non pericolosi
sottoposti a procedure semplificate indicate nel suddetto D.M. del 5 febbraio
1998, così come riclassificati e (ri)codificati nel nuovo elenco dei rifiuti
approvato con la citata direttiva del 9 aprile 2002, con le tipologie dei
rifiuti alla cui raccolta e trasporto il Consorzio è stato autorizzato dalla
Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr.
iscrizione N: PZ000087/0), per verificare agevolmente che i rifiuti non
pericolosi sottoposti a procedure semplificate sono ricompresi nella più ampia
tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, alla cui
raccolta e trasporto il Consorzio è autorizzato.
3.3. Si consideri, ancora, che il Consorzio risulta iscritto nella categoria 4
classe C, ed è quindi autorizzato alla raccolta ed al trasporto di una quantità
di rifiuti (compresa tra le 15.000 e le 60.000 tonnellate) ben superiore alla
quantità di rifiuti relativa classe E (compresa tra le 3.000 e le 6.000
tonnellate), prevista dal bando di gara sia per la categoria 2 sia per la
categoria 4. Il che vale a dire che la quantità di rifiuti prevista per la
categoria 2 classe E sommata a quella prevista per la categoria 4 classe E è
comunque inferiore a quella che il Consorzio è autorizzato a trattare per la
categoria 4 classe C.
3.4. Per le esposte ragioni, ritiene il collegio che correttamente la stazione
appaltante abbia ammesso alla gara il Consorzio, perché in possesso della
iscrizione nella categoria 4 classe C, stante il chiaro disposto dell’art. 212,
comma 20, del D.L.vo n. 152 del 2006.
4. Con una seconda censura, sostiene la Società ricorrente che il Consorzio non
sarebbe abilitato né alla raccolta differenziata, né all’esercizio dell’attività
di spazzamento meccanizzato, entrambi servizi oggetto dell’appalto, come si
desumerebbe dalla iscrizione di detto concorrente nella Sezione Regionale della
Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Anche tale censura non coglie nel segno, sulla scorta della documentazione
prodotta e delle argomentazioni svolte dalle parti resistenti, che inducono il
collegio a rivedere, ad un più approfondito esame proprio della fase di merito,
le conclusioni raggiunte, ad una cognizione sommaria, in sede cautelare.
4.1. La deliberazione 30 gennaio 2003 (Criteri e requisiti per l’iscrizione
all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti) dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti (oggi: Albo dei Gestori Ambientali), all’art. 1, primo comma, dispone
che “La dotazione minima di mezzi e personale per l’iscrizione nella categoria 1
per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati è individuata nell’allegato “A”, fermo restando che le imprese che
intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e
specifici servizi, devono disporre solo della dotazione minima di mezzi e
personale di cui alle tabelle dell’allegato “b” relative ai servizi medesimi”,
mentre, al secondo comma, prevede che “La dotazione minima di mezzi e personale
per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di
spazzamento meccanizzato è individuata nell’allegato “C”.
Ora, nell’allegato C, la dotazione minima di veicoli per l’effettuazione del
servizio di spazzamento meccanizzato è pari a 5 veicoli a motore a tre o quattro
ruote per l’iscrizione nella categoria 1 classe E (con popolazione servita
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti), che è quella
richiesta dal bando di gara, mentre per la categoria 1 classe D ( con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti),
che è quella per la quale risulta iscritto il Consorzio, la dotazione minima di
veicoli per l’esercizio dell’attività di spazzamento meccanizzato è pari a 8
veicoli a motore a tre o quattro ruote.
Orbene, dal provvedimento prot. N° PZ000127/2006 del 5/4/2006, con il quale il
Presidente della Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali ha disposto l’iscrizione del Consorzio (tra l’altro) nella categoria
1 (Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati) classe D, risulta che la
dotazione di mezzi per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani ed assimilati (nella quale va sicuramente ricompresa anche
l’attività di spazzamento meccanizzato, a norma dell’art. 1, comma 2, della
deliberazione 30 gennaio 2003), è pari a n° 18 veicoli a motore, senza
limitazione alcuna, del tipo di quelli indicati nell’allegato C di cui alla
citata deliberazione del 30 gennaio 2003.
Ne segue che il Consorzio era sicuramente autorizzato anche allo svolgimento del
servizio di spazzamento meccanizzato, e che la limitazione all’esercizio di
detta attività, di cui è menzione nelle premesse del suddetto provvedimento prot.
N° PZ000127/2006 del 5/4/2006, deve evidentemente intendersi circoscritta alla
sola autospazzatrice targata BH563BA, considerato peraltro che l’utilizzazione
delle autospazzatrici è prevista, nell’allegato C alla deliberazione del 30
gennaio 2003, soltanto per la categoria 1 classe A (con popolazione servita
superiore o uguale a 500.000 abitanti) e classe B (con popolazione servita
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti).
4.2. Quanto al rilievo secondo cui il Consorzio non sarebbe abilitato allo
svolgimento del servizio di raccolta differenziata, è sufficiente rilevare che
tale servizio è ricompreso nella categoria 1 (cfr. allegato B alla deliberazione
del 30 gennaio 2003), nella quale il Consorzio è iscritto (per la classe C)
senza limitazione alcuna, così come risulta dalla certificazione datata 19 marzo
2007 rilasciata dalla Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali.
5. Con una terza censura, sostiene la ricorrente che l’aggiudicatario non
avrebbe fornito idonee indicazioni in ordine al possesso del requisito del
fatturato globale relativo al triennio 2004-2005-2006, in quanto, nell’indicare
l’importo relativo all’anno 2006, avrebbe specificato che si tratterebbe di una
cifra approssimativa in attesa della definizione degli ultimi dati di bilancio.
Anche tale censura non è fondata, sulla scorta di quanto affermato e documentato
dal Comune resistente, avendo il Consorzio prodotto una comunicazione IVA
relativa all’anno di imposta 2006 dalla quale è possibile verificare il dato
relativo al fatturato globale annuo.
Sicché, come correttamente posto in evidenza dal Comune, l’approssimazione del
dato indicato è riferita esclusivamente alla procedura di approvazione del
bilancio, non ancora completata alla data di presentazione dell’offerta, non
anche al dato oggettivo del fatturato annuo desumibile dalla suddetta
comunicazione IVA.
6. Con una quarta censura, la ricorrente sostiene che il Consorzio avrebbe
invero presentato un progetto diverso rispetto a quello indicato nel capitolato
speciale e che ciò si desumerebbe dalle integrazioni e dalle proposte
migliorative indicate in sede di offerta.
La censura deve essere giudicata inammissibile per genericità, in quanto la
Società ricorrente, pur essendone onerata, non ha fornito la pur minima
indicazione dalla quale poter desumere in cosa consista la pretesa difformità
del progetto presentato rispetto a quello previsto nel capitolato speciale.
7. Con un’ultima censura, la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato
sarebbe altresì illegittimo per violazione del giusto iter procedimentale, in
quanto le buste contenenti i progetti tecnici sarebbero state aperte in seduta
riservata, in pretesa violazione del principio di pubblicità delle operazioni di
gara.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
7.1. Inammissibile, perché la Società ricorrente avrebbe dovuto specificamente
censurare l’art. 5 del disciplinare di gara, il quale espressamente prevede la
fase pubblica solo per la verifica dell’integrità dei plichi, per l’apertura dei
medesimi, nonché per l’apertura della busta n. 1 e la verifica della
documentazione in essa contenuta; mentre prevede che, in seduta riservata, “…la
Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella
BUSTA 2…”, evidentemente previa apertura della busta stessa.
7.2. Comunque infondata, perché, anche a voler ritenere che nulla abbia disposto
il disciplinare in ordine alle modalità di apertura delle buste contenenti le
offerte tecniche, la giurisprudenza amministrativa ha persuasivamente avvertito
che il principio di pubblicità –inderogabile per quanto attiene alla verifica
della integrità dei plichi ed all’apertura degli stessi- ben può esser derogato
allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica
delle offerte, il che si verifica nel caso (nella specie ricorrente) di
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 2285/2000 e n. 1787/2003; Sez VI n.
2010/2006).
8. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
9. Quanto alle spese di giudizio, ritiene il collegio che sussistano giuste
ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo da
un lato alla previsione del bando di gara relativa ai requisiti di ammissione e
dall’altro alla portata innovativa dell’art. 212, comma 20, del D.L.vo n. 152
del 2006.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA,
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con
l'intervento dei signori:
Antonio Camozzi, Presidente
Giuseppe Buscicchio, Consigliere, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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