AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008, sentenza n. 1073
 

RIFIUTI - Ditta di trasporto rifiuti - Ordinanza ex art. 207 d.lgs. n. 267/2000 - Divieto di parcheggiare i mezzi in aree prive di pavimentazione - Legittimità - Art. 178 d.lgs. n. 152/2006, cc. 2 e 3. E’ legittima l’ordinanza, emessa dal dirigente del Comune nell’esercizio ordinario del potere di vigilanza ex art. 207 del d.lgs. n. 267/2000, con la quale è fatto divieto ad una ditta di trasporto rifiuti di parcheggiare gli automezzi in aree prive di pavimentazione, al fine di prevenire le infiltrazioni nel terreno del percolato, misto alle acque meteoriche, che potrebbe precipitare senza alcun controllo dagli automezzi carichi di rifiuti. Tale interesse è infatti tutelato, fra l’altro, dall’art. 178 D.lgs. n. 152/2006, cc. 2 e 3. Pres. ed Est. Onorato - S.A. (avv. Rea) c. Comune di Marigliano (avv. Tramontano) e ASL Napoli n. 4 (avv.ti Peluso e De Biase) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 4 marzo 2008, n. 1073

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEZIONE QUINTA


n. 1073/08 Reg. Sent.

 


Composto dai sigg,ri
Antonio Onorato Presidente
Andrea Pannone Componente
Paolo Carpentieri Componente
 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 7311 del 2007 proposto da Sebastiano Aliperti, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Rea e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via P. Castellino n. 141 presso Caruso;


contro


il Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Tramontano e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli, centro direzionale Is F/11 presso l’avv. Angelo Bonito,


e


Azienda sanitaria locale Napoli n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Anna Peluso e Chiara De Biase e con gli stessi elettivamente domiciliata in Pomigliano D’Arco, via Nazionale delle Puglie ins. L. 219/81,

per l’annullamento
dell’ordinanza 10 agosto 2007 n. 199 con la quale il Dirigente del settore Q.U. del Comune intimato ha ordinato al ricorrente, nella qualità di amministratore di una ditta di trasporto rifiuti, di non parcheggiare gli automezzi in spazi privi di pavimentazione,


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate,
Viste le memorie prodotte,
Relatore, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2008 il presidente,


Uditi i difensori come da verbale e ritenuto quanto segue:


Ritenuto e considerato in


FATTO e DIRITTO


1-Come è stato rappresentato ai difensori delle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata.


2-Deve essere disattesa l’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa del Comune.
L' art. 5 L. 7 ottobre 1969 n. 742, a norma del quale nei procedimenti rivolti alla sospensione del provvedimento impugnato non vale la regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce all' interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell' impugnativa durante il periodo di sospensione feriale, con contestuale richiesta di sospensiva dell' atto impugnato ove ravvisi l' urgenza dell' esame cautelare, e la proposizione successiva ( non tenendo cioè conto, ai fini del computo dei sessanta giorni, del periodo feriale ) , salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione; la norma in questione non intende, insomma, comminare la decadenza dalla richiesta di sospensiva qualora l' impugnativa non sia proposta nel termine feriale, né, tantomeno, limitare temporaneamente la tutela cautelare creando un obbligo di impugnativa immediata, essendo evidente che ciò costituirebbe una palese violazione dei principi costituzionali che garantiscono la tutela dei diritti e degli interessi (Cfr. per tutte Cfr. Cons. Stato, VI Sez. 14 giugno 1996 n. 829, Cons.giust.amm. Sicilia 26 gennaio 2006 n. 29).
Anche nel caso in esame, pertanto, trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali prevista alla L. 7 ottobre 1969 n. 742, sicché il ricorso notificato il 14 novembre risulta tempestivo in relazione al provvedimento notificato il 10 agosto.


3-Il primo motivo con il quale viene denunciata l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, risulta manifestamente infondato.
La motivazione è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell' iter logico giuridico attraverso cui l' Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non siano indicate specifiche disposizioni e non risultino dettagliatamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell' obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall' art. 97 Cost..
Nel caso in esame, tale ricostruzione dell’iter logico seguito è evidentemente agevole in quanto l’ordine di non parcheggiare gli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto rifiuti è chiaramente ed esplicitamente finalizzata a scongiurare <pericoli per la salute pubblica> e ricollegata al fatto - la cui veridicità non è stata in alcun modo smentita dalla parte ricorrente - che l’ <area in più punti risulta priva di pavimentazione con possibile danno al sottosuolo>, come peraltro emerge anche dall’ <accertamento della ASL Na/4> espressamente menzionato nel provvedimento e depositato dalla difesa resistente.
Né la parte ricorrente può essere seguita laddove sembra porre in discussione l’esistenza di una valida esternazione delle ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento impugnato.
Nella fattispecie, tale interesse pubblico è esplicitamente individuato nella necessità di prevenire infiltrazioni nel terreno del percolato, misto alle acque meteoriche, che potrebbe precipitare senza alcun controllo dagli automezzi carichi di rifiuti, ed è tutelato, fra l’altro, dall’art. 178 D.L.vo 2 aprile 2006 n. 152 il quale, al comma 2, esplicitamente afferma che < rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora>.
La norma sopra citata, al successivo comma 3, prescrive, peraltro, che <la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione> e, proprio per rendere possibile il raggiungimento di tale finalità, al comma 4, impone che <lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza>, <adottando ogni opportuna azione>.


4-Altrettanto privo di pregio è il motivo successivo con il quale viene lamentata la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Dirimente in senso ostativo alle pretese attoree appaiono le previsioni di cui all'art. 21 octies della legge 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora nel corso del giudizio emerga chiaramente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Orbene, neppure attraverso il ricorso in esame, la parte ricorrente ha in alcun modo smentito gli accertamenti in fatto compiuti dai Carabinieri del NOE e dalla ASL n. 4 e, pertanto, ha essa stessa, sia pure implicitamente, ammesso che <numerosi automezzi> adibiti al trasporto dei rifiuti <sono parcheggiati> su area <priva di pavimentazione con possibile danno al sottosuolo ed alla salute pubblica>.
L'inconferenza della censura in esame discende, insomma, dalla ineluttabilità del provvedimento adottato dal Comune, anche a cagione dell'assenza di specifici e rilevanti profili di contestazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento giustificativo, sicché alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all'Amministrazione procedente.
4-Non ha maggior pregio il terzo motivo di ricorso col quale è posta in dubbio la competenza del Dirigente.
Per dimostrarlo, sembra sufficiente notare che il provvedimento impugnato non è un’ordinanza extra ordinem adottatabile solo dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 D.L vo 18 agosto 2000 n. 267, bensì un atto emesso nell’esercizio ordinario del potere di vigilanza sul territorio che ai sensi dell’art. 207 del medesimo D.L.vo n. 267 compete al Comune e, pertanto, ai suoi dirigenti.
Di ciò si ha riprova nello stesso fatto che il già menzionato art. 178 D.L.vo 2 aprile 2006 n. 152, nell’occuparsi specificatamente dell’attività di vigilanza in materia dei rifiuti, si riferisce genericamente agli <Enti locale> e non già esclusivamente ai loro organi di vertice.


5-Del tutto generico è, infine, l’ultimo motivo col quale la parte ricorrente tenta di sostenere che dal parcheggio dei suoi automezzi su un’area a tal fine attrezzata non deriva alcun pericolo per la salute pubblica.
E’, infatti evidente, che una siffatta censura avrebbe potuto assumere una qualche rilevanza solo nell’ipotesi che fosse stata accompagnata quantomeno da un principio di prova idoneo a far dubitare della correttezza e della veridicità degli accertamenti compiuti dagli organi tecnici della Azienda sanitaria locale e dai Carabinieri del NOE.


6-Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.


PQM


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania. V sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.


Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Marigliano e dell’A.S.L. intimata delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1600,00 (milleseicento), €. 800,00 (ottocento) per ciascuno delle parti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 febbraio 2008.


Il PRESIDENTE Est.
(dott. Antonio Onorato)
 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it