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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 20 Marzo 2008, n. 1439
URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Legittimazione
all’impugnazione - Criterio della vicinitas. La normativa
urbanistica, lungi dal consentire l’esperimento di azioni popolari al riguardo,
radica la legittimazione ad insorgere contro il permesso di costruire rilasciato
a terzi in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla
costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la
zona stessa (sia di natura reale che obbligatoria), senza che, peraltro, debba
essere fornita dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla
tutela giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2000 n. 3904;
TAR Umbria, 5 maggio 2006 n. 305; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2 novembre 2005 n.
10255; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 maggio 2005 n. 5557; TAR Sicilia Catania,
Sez. III, 2 agosto 2004 n. 1981; TAR Piemonte, Sez. I, 7 luglio 2003 n. 1042);
è, in altri termini, da ravvisare una posizione qualificata e differenziata in
coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona di
intervento edilizio e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto
di natura urbanistica, quale è quello all’osservanza delle prescrizioni
regolatrici dell’edificazione, senza che sia necessario accertare in concreto se
i lavori assentiti con l’atto gravato comportino o meno un effettivo pregiudizio
per il soggetto che propone l’impugnazione (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez.
V, 1° luglio 2005 n. 3674; TAR Liguria, Sez. I, 12 settembre 2007 n. 1560; TAR
Toscana, Sez. III, 11 giugno 2004 n. 2053; TAR Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2003
n. 225). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - A.I. e altri (avv. Romano) c. Regione
Campania (avv. Marzocchella) e altri (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I
- 20 Marzo 2008, n. 1439
V.I.A. - D.P.R. 12 aprile 1996 - Natura - Forza normativa propria degli atti
dell’ordinamento comunitario. Sebbene abbia la veste formale di “atto di
indirizzo e coordinamento”, il D.P.R. 12 aprile 1996, abrogato dall’art. 48 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma applicabile alle procedure concluse entro il 31
luglio 2007, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 52, costituendo
specificazione del disposto di cui all’art. 40 della Legge 22 febbraio 1994 n.
146 (legge comunitaria 1993) ed attuazione di una precisa direttiva comunitaria,
è munito di particolare efficacia precettiva, generalmente estranea agli atti
della stessa specie, con la conseguenza che allo stesso deve essere riconosciuta
la forza normativa propria degli atti dell’ordinamento comunitario,
indipendentemente dall’intervento della disciplina regionale di dettaglio (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 maggio 2006 n. 2773; Consiglio di Stato, Sez. V,
28 maggio 2004 n. 3451 e 28 agosto 2001 n. 4532; TAR Puglia Lecce, Sez. I, 21
giugno 2001 n. 3011). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - A.I. e altri (avv. Romano)
c. Regione Campania (avv. Marzocchella) e altri (n.c.). T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. I - 20 marzo 2008, n. 1439
V.I.A. - Pubblicità sui quotidiani - Nozione di quotidiano provinciale o
regionale. Ai fini della pubblicità dei progetti sottoposti a VIA, non può
ragionevolmente intendersi “quotidiano provinciale o regionale”, e quindi
tendenzialmente indirizzato a tutti i cittadini residenti in un determinato
territorio, un organo di stampa a diffusione nazionale ma privo di pagine
dedicate specificamente alla cronaca della provincia o della regione
interessata, o che, pur privilegiando la dimensione regionale, si presenta come
quotidiano destinato alla categoria degli operatori economico-finanziari. Pres.
Guida, Est. Dell’Olio - A.I. e altri (avv. Romano) c. Regione Campania (avv.
Marzocchella) e altri (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 20 marzo
2008, n. 1439
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SEZIONE PRIMA
Registro Sentenze: 1439/08
Registro Generale: 314/2008
nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
FABIO DONADONO Consigliere
CARLO DELL’OLIO Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
Sul ricorso n. 314/2008 proposto da Alfredo IEMMA, in proprio e nella
qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Zootecnica, Cesare Giulio
IEMMA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa
agricola individuale, Nicola MARFELLA, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante dell’omonima impresa agricola individuale, Angelo RUSSO, in
proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale
“Azienda agricola casearia di Russo Angelo”, ed Angela PICCIRILLO, in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della società semplice “Agricola Murata
di A & A Piccirillo”, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Pietro ROMANO, e
domicilati per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di
domicilio eletto in Napoli;
contro
- la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo MARZOCCHELLA,
con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
- la PROVINCIA DI CASERTA, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA 2, l’AGENZIA
REGIONALE PER L’AMBIENTE PER LA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.) ed il COMUNE DI
PASTORANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non
costituitisi in giudizio;
e nei confronti
della ESOGEST AMBIENTE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Mauro PICCIRILLO e Giovanni NACCA,
con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cilea n. 39 presso lo
studio dell’Avv. Loredana Avino;
per l'annullamento, previa sospensione,
a) del decreto dirigenziale della Regione Campania, A.G.C. Ecologia, Settore
Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento di Caserta, n. 86
del 20 luglio 2007, con il quale sono state autorizzate, in favore della Esogest
Ambiente S.r.l., la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e
di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi, in Pastorano
alla strada Torre Lupara;
b) del decreto assessorile della Regione Campania n. 102 del 15 marzo 2007, con
il quale è stato formulato, al termine del procedimento di valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.) e su conforme parere della Commissione V.I.A.
espresso nella seduta del 20 dicembre 2006, parere favorevole di compatibilità
ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio,
selezione e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi, da
realizzarsi in Pastorano a cura della Esogest Ambiente S.r.l.;
c) del verbale n. 122 del 20 dicembre 2006 della Commissione V.I.A. della
Regione Campania, nella parte in cui, in accoglimento della relazione
istruttoria del Tavolo Tecnico n. 3, è stato espresso parere favorevole di
compatibilità ambientale in ordine all’impianto di rifiuti speciali non
pericolosi liquidi e solidi proposto dalla Esogest Ambiente S.r.l.;
d) della relazione istruttoria del 15 dicembre 2006 del Tavolo Tecnico n. 3
della Regione Campania, A.G.C. 05, Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio
V.I.A. e V.I., conclusasi con parere positivo di compatibilità ambientale per
l’insediamento, nella zona industriale strada Torre Lupara del Comune di
Pastorano, del centro di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali
non pericolosi liquidi e solidi progettato dalla Esogest Ambiente S.r.l.;
e) della nota della Provincia di Caserta prot. n.14667 del 29 settembre 2006,
con la quale è stato reso parere favorevole di compatibilità ambientale in
merito alla realizzazione dell’impianto in parola;
f) del decreto dirigenziale della Regione Campania, A.G.C. Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, n. 211 del 28 giugno 2006,
con il quale è stata autorizzata, in favore della Esogest Ambiente S.r.l., la
realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non
pericolosi, in Pastorano alla strada Torre Lupara;
g) del provvedimento del Comune di Pastorano prot. n. 3741 del 20 maggio 2005,
con il quale è stata concessa, in favore del Sig. Luciano Sorbo in qualità di
legale rappresentante della Esogest Ambiente S.r.l., la voltura della
concessione edilizia n. 35/2000 del 7 settembre 2000, rilasciata a Mons.
Pasquale D’Anna, quale legale rappresentante dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Capua, per la realizzazione di due
capannoni da adibire ad assemblaggio di pannelli fotovoltaici, in Pastorano alla
Via Torre Lupara;
h) del permesso di costruire n. 33/2006 del 12 dicembre 2006, rilasciato dal
Comune di Pastorano in variante al permesso di costruire n. 35/2000, con il
quale è stata assentita, in favore della Esogest Ambiente S.r.l., la
realizzazione di due capannoni industriali da adibire a centro di stoccaggio
provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi, in Pastorano alla Via Torre
Lupara;
i) di tutti gli altri atti e/o provvedimenti connessi ai precedenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati,
presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visti i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008, relatore il Ref. CARLO DELL’OLIO;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito,
con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della
Legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
Premesso che con il presente ricorso sono impugnati vari atti amministrativi
afferenti alla realizzazione, nella zona industriale “strada Torre Lupara” del
Comune di Pastorano, di un impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi liquidi e solidi, il cui progetto è stato presentato
dalla controinteressata Esogest Ambiente S.r.l.;
Considerato, in via preliminare, che per giurisprudenza costante, in base
all’art. 6 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, applicabile ai giudizi instaurati
dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali in forza dell’art. 19, comma 1,
della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il conferimento al difensore del potere di
rappresentanza deve essere formalizzato con apposito mandato speciale, poiché la
procura generale ad lites è insufficiente ad attribuire al difensore il potere
di rappresentanza processuale davanti al giudice amministrativo (cfr. TAR
Campania Salerno, Sez. I, 22 febbraio 2006 n. 198; TAR Campania Napoli, Sez. II,
9 gennaio 2006 n. 125; TAR Trentino Alto Adige Trento, 8 agosto 2005 n. 233);
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità della
costituzione in giudizio dell’intimata Regione Campania, avvenuta soltanto
mediante deposito di copia della procura generale alle liti e non anche con il
corredo della deliberazione di autorizzazione a resistere e del relativo mandato
speciale;
Ritenuto che devono essere disattese le eccezioni pregiudiziali di
irricevibilità e di inammissibilità del gravame, come formulate dalla difesa
della società controinteressata;
Considerato infatti, quanto al primo aspetto, che il ricorso non può essere
qualificato tardivo giacché la controinteressata non offre convincenti prove
documentali dalle quali si possa arguire che il ricorrente Sig. Alfredo Iemma
avesse acquisito conoscenza dei provvedimenti impugnati anteriormente ai
sessanta giorni dalla notificazione del ricorso (avvenuta il 31 dicembre 2007),
non essendo a tal fine indicativa la prodotta delibera della Giunta Comunale di
Pastorano n. 67 del 31 ottobre 2007, con la quale lo si nomina semplicemente
membro di una commissione per le problematiche relative all’impianto di
trattamento di rifiuti speciali in questione;
Considerato altresì che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della
controinteressata, la pubblicazione ufficiale dei provvedimenti impugnati non
può essere affatto surrogata dalle notizie relative agli stessi apparse sulla
stampa quotidiana;
Considerato, con riguardo all’impugnativa del permesso di costruire n. 33/2006,
che per giurisprudenza unanime il termine per l’impugnazione del permesso di
costruire da parte dei terzi, che assumano di aver subito pregiudizio dalle
costruzioni assentite, decorre dalla piena ed effettiva conoscenza del
provvedimento, avendo la prescritta affissione all’albo pretorio il valore di
mera pubblicità notizia (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio
2007 n. 452; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 6 maggio 2005 n. 5552);
Ritenuto, in sostanza, che non riesce ad essere confutata l’asserzione dei
ricorrenti di aver avuto conoscenza degli atti impugnati in data 28 dicembre
2007 e che, pertanto, deve essere ribadita l’infondatezza dell’eccezione di
irricevibilità;
Ritenuto, quanto al profilo della rilevata inammissibilità del gravame, che
sussista in capo ai ricorrenti sia l’interesse che la legittimazione ad
impugnare gli atti indicati in epigrafe alle lettere a), b), c), d) ed e),
essendo applicabile nella fattispecie il seguente insegnamento del massimo
giudice amministrativo: “La legittimazione a ricorrere nella materia ambientale
per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo
particolare: la tutela dell’ambiente infatti, lungi dal costituire un autonomo
settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e
finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni
della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire
trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che
connotano anche le distinzioni fra Ministeri); l’ambiente inoltre è un bene
pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non
attribuibile, unitario, multiforme e ciò rende problematica la sua tutela a
fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione,
l’azione popolare, che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di
individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo
stato diffuso. Ne deriva che il soggetto singolo che intenda insorgere in sede
giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti
nell’ambiente in cui vive ha l’obbligo di identificare, innanzitutto, il bene
della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato
(il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e,
successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga
identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti,
nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale
costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che
rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da
legittimarlo ad insorgere “uti singulus” a sua difesa (di qui il
requisito della finitimità o “vicinitas” in base al quale si è riconosciuta
legittimazione ad agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero
al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui
autorizzazione si impugni).(…) La vicinitas quale requisito legittimante
all’azione innanzi al giudice amministrativo può anche essere definita come
stabile e significativo collegamento - da indagarsi caso per caso - del
ricorrente con l’ambiente che si vuole proteggere.” (così Consiglio di Stato,
Sez. VI, 27 marzo 2003 n. 1600);
Ritenuto, pertanto, che non è da condividere la tesi della controinteressata che
i provvedimenti in materia ambientale possono essere contestati solo dagli enti
e/o dalle associazioni che l’ordinamento individua come presidi di tutela degli
interessi diffusi;
Ritenuto che le suddette condizioni dell’azione siano da rinvenire anche in
relazione all’impugnativa dei provvedimenti abilitativi edilizi di cui alle
lettere g) ed h), in quanto è orientamento giurisprudenziale consolidato che la
normativa urbanistica, lungi dal consentire l’esperimento di azioni popolari al
riguardo, radica la legittimazione ad insorgere contro il permesso di costruire
rilasciato a terzi in capo al proprietario di un immobile sito nella zona
interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile
collegamento con la zona stessa (sia di natura reale che obbligatoria), senza
che, peraltro, debba essere fornita dimostrazione della sussistenza di un
interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez.
V, 13 luglio 2000 n. 3904; TAR Umbria, 5 maggio 2006 n. 305; TAR Lazio Roma,
Sez. II, 2 novembre 2005 n. 10255; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6 maggio 2005
n. 5557; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 2 agosto 2004 n. 1981; TAR Piemonte,
Sez. I, 7 luglio 2003 n. 1042);
Ritenuto, in altri termini, che è da ravvisare una posizione qualificata e
differenziata in coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento
con la zona di intervento edilizio e che facciano valere un interesse
giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello all’osservanza
delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione, senza che sia necessario
accertare in concreto se i lavori assentiti con l’atto gravato comportino o meno
un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione (cfr. anche
Consiglio di Stato, Sez. V, 1° luglio 2005 n. 3674; TAR Liguria, Sez. I, 12
settembre 2007 n. 1560; TAR Toscana, Sez. III, 11 giugno 2004 n. 2053; TAR
Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2003 n. 225);
Ritenuto che il suesposto indirizzo sia da confermare anche dopo l’intervenuta
abrogazione, ad opera dell’art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell’art.
31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, giacché individua un principio immanente
a tutta la materia urbanistico-edilizia (cfr. in tal senso TAR Abruzzo Pescara,
9 gennaio 2006 n. 11);
Ritenuto che nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti, individuati dalla
giurisprudenza ora menzionata, perché possa configurarsi in capo ai ricorrenti
sia l’interesse che la legittimazione ad agire con riguardo all’impugnativa non
solo dei provvedimenti in materia ambientale ma anche di quelli di carattere
edilizio, in epigrafe emarginati (ad eccezione di quello indicato alla lettera
f), come sarà chiarito in seguito);
Considerato infatti che, come emerge dall’elaborato grafico prodotto in atti
dalla stessa società controinteressata, tutte le aziende agricole di cui sono
titolari i ricorrenti sono collocate nella zona industriale “strada Torre
Lupara”, a distanze non eccessive dal progettato impianto di trattamento
rifiuti, comprese tra i circa 600 metri ed i circa 2.000 metri in linea d’aria
(non è rilevante che una di tali aziende sia insediata al di fuori del
territorio comunale di Pastorano), e che con il presente gravame si intende
sostanzialmente domandare la tutela dell’integrità delle colture agricole e
zootecniche praticate sui fondi di rispettiva pertinenza e dell’interesse
all’osservanza della normativa edilizia incidente sulla zona;
Rilevato, viceversa, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso
per carenza di interesse limitatamente al provvedimento di cui alla lettera f)
dell’epigrafe, dal momento che esso è stato sostituito, per revoca implicita,
dalla più ampia autorizzazione ambientale contenuta nel decreto dirigenziale n.
86 del 20 luglio 2007, parimenti impugnato in questa sede;
Considerato che il ricorso si presenta manifestamente fondato in relazione agli
atti indicati in epigrafe alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali coglie
nel segno la censura, di cui al primo motivo di gravame, secondo la quale
l’amministrazione regionale sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 2 e 6
del D.P.R. 12 aprile 1996, recante disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale, e nell’eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Atteso che, in sostanza, i ricorrenti lamentano l’insufficienza del giudizio di
compatibilità ambientale intervenuto nel caso di specie, che avrebbe trascurato
l’incidenza dell’erigendo impianto di trattamento rifiuti sull’assetto
produttivo esistente nella zona, costituito anche da aziende agricole e
zootecniche dedicate alla produzione di beni dotati di marchio D.O.P. e I.G.P.,
e che sarebbe stato emesso senza il previo sopralluogo dei tecnici della Regione
Campania, volto a verificare le interconnessioni con i fattori ambientali
interessati dal progetto;
Considerato che, a termini dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. 12 aprile
1996, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che “per
ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo,
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui
beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale”;
Considerato, altresì, che l’organo a cui è demandata la valutazione di impatto
ambientale deve esprimere motivato giudizio (tra l’altro) in ordine alle
informazioni, richieste dall’allegato C al predetto decreto (da inserire nello
studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente), inerenti ai
seguenti aspetti: “Analisi della qualità ambientale con riferimento alle
componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del
progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e
alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni
materiali compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e
all’interazione tra questi fattori”;
Ritenuto che, sebbene abbia la veste formale di “atto di indirizzo e
coordinamento”, il D.P.R. 12 aprile 1996, costituendo specificazione del
disposto di cui all’art. 40 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146 (legge
comunitaria 1993) ed attuazione di una precisa direttiva comunitaria, è munito
di particolare efficacia precettiva, generalmente estranea agli atti della
stessa specie, con la conseguenza che allo stesso deve essere riconosciuta la
forza normativa propria degli atti dell’ordinamento comunitario,
indipendentemente dall’intervento della disciplina regionale di dettaglio (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 maggio 2006 n. 2773; Consiglio di Stato, Sez. V,
28 maggio 2004 n. 3451 e 28 agosto 2001 n. 4532; TAR Puglia Lecce, Sez. I, 21
giugno 2001 n. 3011);
Ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della
controinteressata, il citato decreto, nonostante sia stato abrogato dall’art. 48
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, continua ad applicarsi alla presente
fattispecie in virtù della disposizione di cui al successivo art. 52, essendosi
conclusa la procedura V.I.A. entro il 31 luglio 2007;
Considerato che nella relazione istruttoria, redatta in data 15 dicembre 2006
dal competente Tavolo Tecnico, non è inserita alcuna valutazione sull’incidenza
che il progettato impianto potrebbe avere sulla realtà produttiva e sulle
aziende, specie se a carattere agricolo, site nella zona industriale “Torre
Lupara”, nonché sulla flora e sulla fauna ancora ivi insistente;
Considerato che le conclusioni della relazione istruttoria si limitano ad
affermare, in maniera apodittica, che “i documenti consegnati a corredo del
progetto hanno consentito di stabilire che l’esecuzione dell’opera risulta
compatibile con la preservazione dello stato di qualità delle componenti
ambientali”, senza indugiare sugli specifici elementi, ricavati dallo studio di
impatto ambientale predisposto dal proponente, che farebbero propendere per il
giudizio favorevole di compatibilità;
Considerato, altresì, che non è dato rinvenire nella relazione istruttoria
l’avvenuto espletamento di alcun sopralluogo tecnico, necessario per acquisire
una più approfondita cognizione delle dimensioni spaziali dell’impianto da
realizzare, del contesto ambientale in cui ne è prevista la collocazione e delle
conseguenti interazioni;
Rilevato che tali omissioni sono state ripetute nei successivi atti di
recepimento della predetta relazione istruttoria, ossia nel verbale n. 122 del
20 dicembre 2006 della Commissione V.I.A. e nel decreto assessorile n. 102 del
15 marzo 2007, conclusivo dell’intera procedura;
Ritenuto, pertanto, che tutti i citati atti, in cui è stata formulata la
valutazione positiva di compatibilità ambientale inerente all’impianto di
trattamento rifiuti de quo, siano viziati perché adottati in palese difetto di
istruttoria ed in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 6 del
D.P.R. 12 aprile 1996;
Ritenuto che analoghi rilievi devono essere mossi nei confronti della nota della
Provincia di Caserta prot. n.14667 del 29 settembre 2006, con la quale è stato
reso parere favorevole di compatibilità ambientale, avendo la stessa carattere
meramente assertivo;
Considerato che tali connotati di illegittimità non siano contraddetti dalla
circostanza, messa in rilievo dalla difesa della controinteressata, che il
progettato intervento troverebbe ubicazione in un’area qualificata come “zona D
industriale esistente e di progetto” del vigente programma di fabbricazione del
Comune di Pastorano, inibita di per sé agli insediamenti agricoli e già occupata
da vari complessi industriali di medie e grandi dimensioni;
Considerato, infatti, che lo stesso programma di fabbricazione ha introdotto
apposita prescrizione volta a preservare la destinazione originaria dei terreni
inclusi nella zona D, contemplando testualmente che “Le zone attualmente
agricole vincolate per gli insediamenti industriali conservano a tutti gli
effetti i caratteri della zona agricola E fino all’installazione degli
impianti”;
Considerato, in secondo luogo, che l’esistenza di svariati complessi industriali
non può far ritenere recessive le esigenze di compatibilità ambientale espresse
dalle aziende agricole insistenti sulla zona, anche se quest’ultima è
qualificata come “industriale di progetto”;
Ritenuto, in sostanza, che nella valutazione di impatto ambientale in questione
doveva comunque essere oggetto di accurata ponderazione l’incidenza
dell’impianto su tutti gli insediamenti produttivi della zona, indipendentemente
dalla loro natura, se agricola od industriale, e dalla destinazione urbanistica
di piano;
Ritenuto, inoltre, che sia fondata anche l’ulteriore censura, contenuta nel
secondo motivo di gravame, mediante la quale i ricorrenti stigmatizzano le forme
di pubblicità riservate al progetto sottoposto a V.I.A., poste in essere in
dispregio dell’art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996, in virtù del quale il
proponente deve provvedere alla diffusione di un annuncio su un quotidiano
provinciale o regionale;
Atteso che i ricorrenti lamentano che la pubblicazione del citato avviso è
avvenuta su due quotidiani, “Libero” ed “Il Denaro”, di cui il primo con
diffusione prevalentemente nell’Italia Settentrionale ed il secondo “appannaggio
di pochi cultori della materia” per il suo carattere economico-finanziario;
Ritenuto di dover condividere le doglianze attoree nel senso che non può
ragionevolmente intendersi “quotidiano provinciale o regionale”, e quindi
tendenzialmente indirizzato a tutti i cittadini residenti in un determinato
territorio, un organo di stampa come “Libero”, a diffusione nazionale ma privo
di pagine dedicate specificamente alla cronaca della provincia di Caserta o
della regione Campania, o come “Il Denaro”, il quale, pur privilegiando la
dimensione regionale, si presenta come quotidiano destinato alla categoria degli
operatori economico-finanziari;
Ritenuto, in definitiva, che la procedura di V.I.A. in parola sia inficiata da
vizi anche sotto il profilo da ultimo vagliato;
Considerato che la rilevata illegittimità degli atti integranti la V.I.A.
comporti l’illegittimità derivata del decreto dirigenziale n. 86 del 20 luglio
2007, con cui l’amministrazione regionale ha autorizzato la realizzazione
dell’impianto di trattamento rifiuti in favore della Esogest Ambiente S.r.l.;
Ritenuto, di conseguenza, che debbano essere annullati il predetto decreto
dirigenziale, il decreto assessorile n. 102 del 15 marzo 2007, il verbale della
Commissione V.I.A. n. 122 del 20 dicembre 2006 (nella parte relativa al progetto
in questione), la relazione istruttoria del 15 dicembre 2006 redatta dal Tavolo
Tecnico n. 3, nonché la nota della Provincia di Caserta prot. n. 14667 del 29
settembre 2006, meglio individuati in epigrafe;
Ritenuto di dover assorbire ogni ulteriore censura, quivi non esaminata, diretta
a stigmatizzare i citati provvedimenti;
Considerato che deve essere disattesa la censura rivolta nei confronti del
provvedimento del Comune di Pastorano prot. n. 3741 del 20 maggio 2005, con la
quale si denuncia che sarebbe stata illegittimamente concessa, in favore della
società controinteressata, una voltura di concessione edilizia (la n. 35/2000)
già decaduta per effetto dell’inutile decorso del termine di inizio dei lavori;
Ritenuto che la perdita di efficacia della concessione edilizia richieda sempre
l’adozione di un atto dell’amministrazione comunale che accerti la verificazione
dei presupposti della decadenza e ne renda operativi gli effetti, con la
conseguenza che la decadenza della concessione edilizia non può essere
implicitamente ritenuta dall’amministrazione, ma deve costituire oggetto di
formale ed apposita contestazione, vale a dire dell’esplicazione di una potestà
provvedimentale (cfr. TAR Campania Salerno, Sez. II, 12 aprile 2005 n. 533);
Rilevato che nel caso di specie non è intervenuto alcun provvedimento
declaratorio della decadenza e che la voltura della concessione edilizia n.
35/2000 si presenta legittimamente rilasciata nei confronti della Esogest
Ambiente S.r.l.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto in parte qua per
infondatezza;
Ritenuto che, viceversa, debba essere annullato il permesso di costruire in
variante n. 33/2006 del 12 dicembre 2006, atteso che, come correttamente
censurato dai ricorrenti, riguardando tale provvedimento un’opera
sostanzialmente diversa, per tipologia e finalità, rispetto a quella
originariamente assentita con la concessione edilizia n. 35/2000,
l’amministrazione comunale avrebbe dovuto legittimamente procedere al rilascio
di un autonomo permesso di costruire;
Ritenuto di assorbire ogni ulteriore doglianza in merito a tale ultimo
provvedimento;
Ritenuto in conclusione, sulla scorta delle prefate considerazioni, che il
ricorso, previa declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio
della Regione Campania, deve essere dichiarato inammissibile con riguardo
all’atto di cui alla lettera f) dell’epigrafe; deve essere accolto con riguardo
agli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed h) dell’epigrafe, i quali
sono conseguenzialmente annullati; deve, infine, essere respinto con riguardo
all’atto di cui alla lettera g) dell’epigrafe;
Ritenuto che, comunque, sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle
amministrazioni interessate, anche in virtù del fatto che la domanda di
autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, presentata dalla società
controinteressata, dovrà essere oggetto di rinnovata valutazione di impatto
ambientale alla luce di quanto chiarito in questa sede ed, all’esito della
stessa, dovrà essere riconvocata la conferenza di servizi di cui all’art. 208,
comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 per le conseguenti statuizioni;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra
le parti delle spese e degli onorari di giudizio, attese la reciproca
soccombenza e la complessità delle questioni trattate;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli Sezione
Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 314/2008 meglio in epigrafe
indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;
- in parte dichiara inammissibile il gravame, in parte lo accoglie ed in parte
lo respinge, nei termini precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2008.
Antonio Guida Presidente
Carlo Dell’Olio Referendario estensore
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