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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n.1644
APPALTI - Informativa antimafia - Stazione appaltante - Necessità di motivare
l’adesione alle risultanze emesse - Esclusione. La stazione appaltante non
ha l’obbligo di motivare l’adesione alle risultanze emerse in sede di
acquisizione di informazioni antimafie, anche se le stesse sono trasfuse in una
informativa supplementare (o atipica), dovendo piuttosto motivare con puntualità
le ragione per le quali essa non ritiene di escludere la concorrente colpita da
informativa sfavorevole. Pres. Donadono, Est. Buonauro - L. s.r.l. (avv.ti
Rianna e Letizia) c. Comune di Portici (avv.ti Coppola e Manzo). T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31/03/2008, n.1644
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SEZ. I
n. 1644/08 Reg. Sent.
composto dai Signori:
Fabio Donadono Presidente
Francesco Guarracino Componente
Michele Buonauro Componente est.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso n. 2745/2006 proposto da:
- LERA s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Rianna e Domenico
Letizia, con domicilio eletto in NAPOLI, via Nuova Poggioreale n. 45/A;
contro
- COMUNE DI PORTICI, rappresentato e difeso dagli avv. Irene Coppola e Giuseppe
Manzo, con domicilio ope legis presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento n. 894/06/UT comunicato l’11 marzo 2006, di esclusione della
ricorrente dalla gara per l’appalto dei lavori di recupero funzionale e restauro
del Porto borbonico del Granatello di Portici;
- della nota della Prefettura di Caserta prot. 4/12.B.16/ANT/AREA1, di riscontro
alla richiesta di informative antimafia, nonché ai provvedimenti di indagine ivi
richiamati;
- di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati; letti
tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
La ricorrente ha partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di recupero
funzionale e restauro del Porto borbonico del Granatello di Portici.
In sede di verifiche la stazione appaltante, dopo aver richiesto l’acquisizione
dell’informativa antimafia alla locale prefettura, procedeva alla esclusione
della stessa dalla gara.
La determina si basa sull’esito sfavorevole dell’acquisizione della informativa
prefettizia, la quale ha evidenziato elementi di collegamento fra l’impresa
ricorrente e la malavita organizzata.
Respinta la richiesta di sospensione in sede cautelare, si è costituito in data
2 maggio 2006 il Comune intimato, il quale ha depositato tutti gli atti
impugnati, ivi comprese le note provenienti dalla Prefettura di Caserta.
Avverso gli atti menzionati, è insorta la ricorrente, deducendo la carenza di
motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o
comunque ostensibili - né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a
seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di
contiguità mafiosa. Contesta in ogni caso che non è stato indicato alcun
elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie
alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da
poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
All’udienza di discussione del 20 febbraio 2008 la causa veniva trattenuta per
la decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
L’oggetto del ricorso concerne da un lato la decisione dell’amministrazione
comunale di escludere la società ricorrente dalla gara in oggetto, dall’altro
l’informativa prefettizia sfavorevole.
Tracciata tale distinzione, sono prive di fondamento le censure avverso la
decisione dell’amministrazione comunale sanitaria di esclusione dell’offerta
presentata dalla ricorrente.
La decisione trae fondamento dagli esiti sfavorevoli dell’informativa
prefettizia (prot. 4/12.B.16/ANT/AREA1 del 12 gennaio 2006 a firma del Prefetto
di Caserta), la quale ha riscontrato, in capo alla ricorrente, la sussistenza
delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94.
In primo luogo vale osservare che la disciplina delle informazioni antimafia
partecipa della medesima ratio delle misure di prevenzione, ed è intesa a
combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi
economici (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; sez. V, 24 ottobre 2000, n.
5710); esse, pertanto, costituiscono degli strumenti, con funzione spiccatamente
cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di
conseguenza, con particolare riguardo alle informazioni relative alla
sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli
indirizzi di una società o di un'impresa, devono ritenersi di applicazione
rigorosa ma generale, ogni qual volta l’impresa sospettata abbia un contatto con
le pubbliche amministrazioni necessario per lo svolgimento della propria
attività, salvo che la legge non disponga diversamente. A differenza della
ipotesi di informativa “atipica” o “supplementare” (in cui le controindicazioni
emerse in sede di accertamento investigativo non assumono effetto interdittivo
automatico), l'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del ripetuto d.lg.
490 del 1994 (cd “tipica”) non lascia alla amministrazione destinataria della
nota alcun margine di apprezzamento, poichè l’effetto inibitorio (esclusione
dalle gare pubbliche, dai contributi e dagli altri atti previsti dalla normativa
di settore) discende direttamente dalla legge.
Da tale considerazione consegue che la determinazione assunta dal Comune di
Portici si presenta del tutto vincolata agli esiti dell’informativa prefettizia
richiesta per legge nell’ambito del procedimento per l’attribuzione delle
agevolazioni finanziarie.
In ogni caso, anche ove si volesse interpretare diversamente la nota prefettizia
citata, non vi è dubbio che, secondo un orientamento oramai costante, la
stazione appaltante non ha l’obbligo di motivare l’adesione alle risultanze
emerse in sede di acquisizione di informazioni antimafie, anche se le stesse
sono trasfuse in una informativa supplementare (o atipica), dovendo piuttosto
motivare con puntualità le ragione per le quali essa non ritiene di escludere la
concorrente colpita da informativa sfavorevole.
Risulta inammissibile poi il gravame avverso il provvedimento prefettizio
sfavorevole.
Ed infatti il ricorso non risulta notificato alla Prefettura di Caserta, onde
difetta il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione che ha emanato il
provvedimento.
D’altra parte il deposito della note e delle comunicazioni della Prefettura di
Caserta da parte del Comune di Portici (con deposito datato 21 maggio 2006)
dissipa ogni dubbio in ordine alla piena conoscenza di tali atti da parte della
società ricorrente.
In conclusione ne deriva l’inammissibilità del ricorso per la parte concernente
l’impugnazione della nota prefettizia e la sua infondatezza per il resto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli,
in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso epigrafato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.
Fabio Donadono Presidente
Michele Buonauro Estensore
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