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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n.1644



APPALTI - Informativa antimafia - Stazione appaltante - Necessità di motivare l’adesione alle risultanze emesse - Esclusione. La stazione appaltante non ha l’obbligo di motivare l’adesione alle risultanze emerse in sede di acquisizione di informazioni antimafie, anche se le stesse sono trasfuse in una informativa supplementare (o atipica), dovendo piuttosto motivare con puntualità le ragione per le quali essa non ritiene di escludere la concorrente colpita da informativa sfavorevole. Pres. Donadono, Est. Buonauro - L. s.r.l. (avv.ti Rianna e Letizia) c. Comune di Portici (avv.ti Coppola e Manzo). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31/03/2008, n.1644

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA


SEDE DI NAPOLI  SEZ. I


n. 1644/08 Reg. Sent.


composto dai Signori:


Fabio Donadono Presidente
Francesco Guarracino Componente
Michele Buonauro Componente est.


ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A


Visto il ricorso n. 2745/2006 proposto da:
- LERA s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Rianna e Domenico Letizia, con domicilio eletto in NAPOLI, via Nuova Poggioreale n. 45/A;
contro
- COMUNE DI PORTICI, rappresentato e difeso dagli avv. Irene Coppola e Giuseppe Manzo, con domicilio ope legis presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento n. 894/06/UT comunicato l’11 marzo 2006, di esclusione della ricorrente dalla gara per l’appalto dei lavori di recupero funzionale e restauro del Porto borbonico del Granatello di Portici;
- della nota della Prefettura di Caserta prot. 4/12.B.16/ANT/AREA1, di riscontro alla richiesta di informative antimafia, nonché ai provvedimenti di indagine ivi richiamati;
- di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati; letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;


F A T T O


La ricorrente ha partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di recupero funzionale e restauro del Porto borbonico del Granatello di Portici.


In sede di verifiche la stazione appaltante, dopo aver richiesto l’acquisizione dell’informativa antimafia alla locale prefettura, procedeva alla esclusione della stessa dalla gara.


La determina si basa sull’esito sfavorevole dell’acquisizione della informativa prefettizia, la quale ha evidenziato elementi di collegamento fra l’impresa ricorrente e la malavita organizzata.


Respinta la richiesta di sospensione in sede cautelare, si è costituito in data 2 maggio 2006 il Comune intimato, il quale ha depositato tutti gli atti impugnati, ivi comprese le note provenienti dalla Prefettura di Caserta.


Avverso gli atti menzionati, è insorta la ricorrente, deducendo la carenza di motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o comunque ostensibili - né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa. Contesta in ogni caso che non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.


All’udienza di discussione del 20 febbraio 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.


M O T I V I   D E L L A    D E C I S I O N E


L’oggetto del ricorso concerne da un lato la decisione dell’amministrazione comunale di escludere la società ricorrente dalla gara in oggetto, dall’altro l’informativa prefettizia sfavorevole.


Tracciata tale distinzione, sono prive di fondamento le censure avverso la decisione dell’amministrazione comunale sanitaria di esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente.


La decisione trae fondamento dagli esiti sfavorevoli dell’informativa prefettizia (prot. 4/12.B.16/ANT/AREA1 del 12 gennaio 2006 a firma del Prefetto di Caserta), la quale ha riscontrato, in capo alla ricorrente, la sussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94.


In primo luogo vale osservare che la disciplina delle informazioni antimafia partecipa della medesima ratio delle misure di prevenzione, ed è intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710); esse, pertanto, costituiscono degli strumenti, con funzione spiccatamente cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di conseguenza, con particolare riguardo alle informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, devono ritenersi di applicazione rigorosa ma generale, ogni qual volta l’impresa sospettata abbia un contatto con le pubbliche amministrazioni necessario per lo svolgimento della propria attività, salvo che la legge non disponga diversamente. A differenza della ipotesi di informativa “atipica” o “supplementare” (in cui le controindicazioni emerse in sede di accertamento investigativo non assumono effetto interdittivo automatico), l'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994 (cd “tipica”) non lascia alla amministrazione destinataria della nota alcun margine di apprezzamento, poichè l’effetto inibitorio (esclusione dalle gare pubbliche, dai contributi e dagli altri atti previsti dalla normativa di settore) discende direttamente dalla legge.


Da tale considerazione consegue che la determinazione assunta dal Comune di Portici si presenta del tutto vincolata agli esiti dell’informativa prefettizia richiesta per legge nell’ambito del procedimento per l’attribuzione delle agevolazioni finanziarie.


In ogni caso, anche ove si volesse interpretare diversamente la nota prefettizia citata, non vi è dubbio che, secondo un orientamento oramai costante, la stazione appaltante non ha l’obbligo di motivare l’adesione alle risultanze emerse in sede di acquisizione di informazioni antimafie, anche se le stesse sono trasfuse in una informativa supplementare (o atipica), dovendo piuttosto motivare con puntualità le ragione per le quali essa non ritiene di escludere la concorrente colpita da informativa sfavorevole.


Risulta inammissibile poi il gravame avverso il provvedimento prefettizio sfavorevole.


Ed infatti il ricorso non risulta notificato alla Prefettura di Caserta, onde difetta il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione che ha emanato il provvedimento.


D’altra parte il deposito della note e delle comunicazioni della Prefettura di Caserta da parte del Comune di Portici (con deposito datato 21 maggio 2006) dissipa ogni dubbio in ordine alla piena conoscenza di tali atti da parte della società ricorrente.


In conclusione ne deriva l’inammissibilità del ricorso per la parte concernente l’impugnazione della nota prefettizia e la sua infondatezza per il resto.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso epigrafato. Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.


Fabio Donadono Presidente
Michele Buonauro Estensore


 


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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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