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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n.1648



RIFIUTI - Ordinanza commissariale - Mero presupposto di legittimità dell’atto impugnato - Competenza funzionale del TAR Lazio ex art. 3, cc. 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. 245/2005 - Operatività - Esclusione. La disciplina di cui all’’art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del d.l. 245/2005 convertito in legge 27 gennaio 2006 n. 21, rappresenta una deroga al sistema ordinario di ripartizione degli affari di competenza dei Tribunali Amministrativi Regionale e dunque non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche. Ne consegue che non è ravvisabile lo spostamento di competenza in favore del Tribunale romano, nell’ipotesi in cui siano impugnati atti (nella specie: ordine di sospensione dell’attività di recupero di rifiuti) di cui le ordinanze commissariali rappresentino un mero presupposto di legittimità. Pres. Donadono, Est. Buonauro - S. s.a.s.(avv. Sarro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 marzo 2008, n.1648

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA


SEDE DI NAPOLI  SEZ. I


composto dai Signori:


Fabio Donadono Presidente
Francesco Guarracino Componente
Michele Buonauro Componente est.


ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A


Visto il ricorso n. 2943/2007 proposto da:

- SOFER s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. SARRO CARLO, con domicilio eletto in Napoli al Viale Gramsci 19;
contro
- PROVINCIA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dagli avv. SCETTA LUCIANO e CRISTIANO GIUSEPPE, con domicilio eletto in Napoli Piazza Matteotti n.1;
- COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento prot. n. 31589X7 del 26 marzo 2007, con cui la provincia di Napoli ha diffidato la ricorrente dal prosieguo dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ed a conformare, entro 30 giorni, l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi alla determinazione dirigenziale n. 5270 del 21 maggio 2004 ed alla normativa vigente in materia ambientale, in particolare al d.m. 5.2.19998, come modificato dal d.m. 5.4.2006, n. 186;
- nonché della nota prot. 27326 del 12.3.2007, mai notificata;
- nonché di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti, ivi comprese le ordinanze n. 92 e 93 del Commissario per l’Emergenza rifiuti in Campania.
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati;
letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;


F A T T O


La ditta ricorrente, la quale esercita attività di recupero di rifiuti, ha chiesto la rinnovazione dell’iscrizione all’albo dei gestori ai fine di esercitare (in regime semplificato) la messa in riserva e lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi e (in regime ordinario) il trattamento di rifiuti pericolosi (demolizione e rottamazione autoveicoli).


A seguito di accertamenti disposti dall’amministrazione provinciale, veniva disposta la sospensione dell’attività motivata sul presupposto che non fosse possibile la gestione cumulativa del trattamento di diverse tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), in adesione alle direttive impartite dal Commissario per l’Emergenza rifiuti in Campania con le ordinanze n. 92 e 93 del 2003.


È insorta avverso gli atti epigrafati denunziando violazione di legge (artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e del d.m. 5.2.1998) ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione; lamentava inoltra l’omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.


Si sono costituite le amministrazioni intimate le quali hanno concluso per l’incompetenza funzionale del T.A.R. adito e comunque per la reiezione del ricorso.


All’udienza di discussione del 20 febbraio 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.


M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E


Occorre preliminarmente vagliare l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla Avvocatura dello Stato, in favore del TAR Lazio - Roma.


Ed invero, ai sensi dell’art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del d.l. 245/2005 convertito in legge 27 gennaio 2006 n. 21, appartengono alla cognizione esclusiva del TAR LAZIO - Roma tutte le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i consequenziali provvedimenti commissariali adottati nell’ambito di tutte le situazione di emergenza ex art. 5 della legge 225/1992.


L’eccezione è priva di pregio: vale premettere che la disciplina menzionata, per quanto abbia superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (cfr. sent. 237/2007), rappresenta una deroga al sistema ordinario di ripartizione degli affari di competenza dei Tribunali Amministrativi Regionale e dunque non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.


Nel caso di specie, il provvedimento lesivo (impugnato in via principale) deve essere senza dubbio individuato nell’ordine di sospensione dell’attività emanato dall’amministrazione provinciale, mentre le ordinanze commissariali richiamate ne rappresentano un mero presupposto di legittimità; per tale motivo esse sono state impugnate, in via meramente eventuale, nella misura in cui condizionano il contenuto del provvedimento di sospensione gravato.


In questa ipotesi non è dunque ravvisabile l’evocato spostamento di competenza in favore del Tribunale romano, poiché esso postula l’impugnazione in via principale degli atti del Commissario per l’emergenza rifiuti, mentre nella specie le ordinanze commissariali epigrafate restano sullo sfondo dell’impugnativa.


Per le medesime considerazioni deve essere respinta la richiesta di declaratoria di carenza di interesse al ricorso, giustificata con la circostanza che le ordinanze n. 92 e 93 del 2003 sono già state annullate dal Giudice Amministrativo (C.d.S. sent. 4951/06). Tale circostanza influisce certamente sugli esiti della controversia, la quale però ha ad oggetto principaliter l’ordine di sospensione dell’attività di gestione dei rifiuti emanato dalla Provincia.


Nel merito il ricorso va accolto.


Come affermato in sede cautelare dal Consiglio di Stato (ord. 3895/2007), l’ordine di sospensione gravato si fonda sulla violazione di direttive impartite dal Commissario per l’emergenza rifiuti (divieto di commistione nel trattamento di rifiuti differenziati) mediante provvedimenti (ordinanze 92 e 93 del 2003) cadutati in sede giurisdizionale.


Il venir meno del presupposto giuridico rende il provvedimento applicativo illegittimo per invalidità derivata.


Pertanto, assorbite le ulteriori censure, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività impugnato.


Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.
Fabio Donadono Presidente
Michele Buonauro Estensore



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