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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n.1666



APPALTI - Gara per l’affidamento di pubblici servizi - Partecipazione di un’associazione di volontariato - Impossibilità. Un’associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l’affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale l’appalto pubblico di servizi in esame, si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; l’onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio. Pres. Guida, Est. Buonauro - A. s.p.a.(avv. Silvestrini) c. Ente Parco Regionale del Taburno - Camposauro (avv. Falco). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31/03/2008, n.1666

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA


SEDE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE



Registro Sentenze: 1666 /2008
Registro Generale: 1130/2008


nelle persone dei Signori:


ANTONIO GUIDA Presidente
PAOLO CORCIULO Consigliere
MICHELE BUONAURO Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
Sul ricorso 1130/2008 proposto da
AGROTEC S.P.A.,GRUPPO MOCCIA S.P.A. rappresentato e difeso da: SILVESTRINI LORENZO con domicilio eletto in NAPOLI CORSO VITT. EMANUELE, 142 -DI LAURO
contro
ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO - CAMPOSAURO rappresentato e difeso da:FALCO MASSIMO con domicilio eletto in NAPOLI VIA MELISURGO, 4
e nei confronti di
A.S.FOR. ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE rappresentato e difeso da: LAUDADIO FELICE,RUSSO CARLO,SCOTTO FERDINANDO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARACCIOLO N.15
SE.DI.F MANAGMENT S.R.L. rappresentato e difeso da:LAUDADIO FELICE,RUSSO CARLO,SCOTTO FERDINANDO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARACCIOLO N.15
per l'annullamento, previa sospensione
della determina dirigenziale n.36 del 13.12.07 con la quale l’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro ha provveduto all’aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento “Naturalmente Parco” dell’appalto per la realizzazione di servizi per la istituzione di laboratori di azione per la valorizzazione ambientale, delle tradizioni, dei mestieri e delle identità locali dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro - Progetto S21;dei verbali di gara;della determina dirigenziale n.33 del 27.11.07; nonché di ogni atto connesso e consequenziale;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla difesa di parte ricorrente.

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale.
Visti gli atti tutti di causa.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2008, relatore il Ref. MICHELE BUONAURO;
VISTO che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
CONSIDERATO che il ricorrente deduce l’inammissibilità della partecipazione alla gara da parte dell’a.t.i. aggiudicataria, in quanto composta anche da un’associazione non riconosciuto (AS:FOR.) priva dello scopo di lucro;


PREMESSO che, in ordine alla questione della ammissibilità della partecipazione a gare di pubblici appalti di associazioni senza scopo di lucro, va condiviso l’orientamento già espresso dalla Sezione secondo cui un’associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l’affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale l’appalto pubblico di servizi in esame, si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; l’onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio.


L’onerosità implica, dunque, che l’Amministrazione - per conseguire il vantaggio rappresentato dall’espletamento del servizio dedotto in appalto - corrisponda il correlativo prezzo, evidentemente comprensivo della retribuzione dei lavoratori impiegati per svolgerlo. Tuttavia, come s’è visto, i volontari inquadrati in un’associazione non possono essere retribuiti in alcun modo. Dalle considerazioni che precedono emerge quindi un primo fondamentale profilo di incompatibilità tra espletamento di gara finalizzata all’aggiudicazione di un pubblico servizio e partecipazione, alla medesima, di associazioni di volontariato. Del resto, l’art. 5 della l. 266/91, sotto la rubrica Risorse economiche, prevede che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.


In sostanza, se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell’appalto è stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica, tesa ad individuare il prezzo più basso, in vista dell’espletamento del servizio, l’ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato, che operano secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità, e che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla necessaria remuneratività del servizio, viola - oltre che la normativa sopra richiamata - anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione (cfr. TAR Campania - Napoli, sent. n. 3021/2007).


CONSIDERATO che tale orientamento risulta confermato dalla introduzione nell’ordinamento della figura delle “imprese sociali”, disciplinate dal d. lgs. n. 155 del 2006, le quali, avendone i presupposti di legge, possono espletare anche in via principale attività di impresa;


RITENUTO dunque che la partecipazione a gare di pubblici appalti possa ritenersi consentita solo a quelle associazioni che abbiano ottenuto la denominazione di “impresa sociale”, qualifica che presuppone l’adeguamento dell’ente a regole di garanzia ed affidabilità per il mercato (iscrizione al registro delle imprese - art. 5; responsabilità patrimoniale - art. 6; tenuta delle scritture contabili - art. 10; organi di controllo interno - art. 11);


CONSIDERATO che, nel caso di specie, l’inammissibilità della partecipazione di un componente si riflette inevitabilmente su tutto il raggruppamento (art. XXI del disciplinare di gara), onde deve disporsi l’espunzione dell’a.t.i. aggiudicataria dalla gara;


ritenuto, in definitiva, che:
- la censura dedotta con il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e con compensazione delle spese sussistendone giusti motivi;


P. Q. M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati.


Spese compensate, con condanna dell’amministrazione resistente alla refusione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2008, con l’intervento dei signori:
Antonio Guida Presidente
Michele Buonauro Referendario estensore



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