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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 17 novembre 2008, n.19675
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi di categorie produttive assimilabili
alle acque reflue domestiche - Art. 101, c. 7, lett. e) d. lgs. n. 152/2006 -
Normativa regionale - Regione Campania - Disciplinare delle acque reflue
assimilabili adottato con delibera di giunta regionale n. 1350/2008 - Vizio di
incompetenza. La delibera della Giunta Regionale campana n. 1350 del
6/8/2008 con la quale è stato adottato il disciplinare degli scarichi di
categorie produttive assimilabili alle acque reflue domestiche, è viziata da
incompetenza, per violazione dell’art. 19 dello Statuto regionale, atteso che
l’approvazione di detto disciplinare, avente natura regolamentare, rientra nelle
attribuzioni del Consiglio regionale. L’art. 101, co. 7, lett. e), del d. lgs.
n. 152 del 2006 qualifica infatti assimilate alle acque reflue domestiche le
acque reflue “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche
e indicate dalla normativa regionale” e, in tale contesto, il termine “normativa
regionale” deve essere inteso in senso tecnico, esprimendo esso un concetto che
trae significato dalle nozioni di scienza del diritto e che si riferisce
propriamente agli atti contenenti una disciplina avente i caratteri della
generalità ed astrattezza e la funzione di integrare e completare i precetti
delle norme primarie per l’applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di
casi concreti (cfr. Cons. St., ad. gen., 17/4/1997, n. 46); la disciplina delle
acque reflue assimilate a quelle domestiche andava adottata con regolamento
regionale, anche alla luce dell’art. 117, co. 6, cost., che autorizza
l’intervento della potestà regolamentare delle Regioni nelle materie di
legislazione esclusiva dello Stato in base ad apposita delega, rinvenibile nella
fattispecie nel rinvio del legislatore nazionale alle indicazioni della
normativa regionale; tale disciplinare, in possesso dei connotati sostanziali
dell’atto normativo, doveva pertanto essere rivestito della forma regolamentare
ed essere emanato dal competente Consiglio regionale, in base agli artt. 19 e 20
dello Statuto regionale. Pres. f.f. ed Est. Donadono - WWF Onlus (avv.ti
Balletta e Razzano) c. Regione Campania (avv. Calabrese) - T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. I - 17 novembre 2008, n. 19675
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo
regionale della Campania, sezione prima,
N. 19675 reg. sent.
anno 2008
N. 5181 reg. gen.
anno 2008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 5181/2008 proposto dal W.W.F. ITALIA Ong - Onlus, in persona del
Presidente legale rappresentante p.t. dott. Enzo Venini, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Maurizio Balletta e Rosella Razzano, con domicilio eletto in Napoli
alla via A. Da Salerno n. 13 presso la sezione regionale della Campania del
W.W.F.,
contro
- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Calabrese, con il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 presso l’avvocatura
regionale,
- Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., n. c.,
per l'annullamento
della delibera della Giunta regionale n. 1350 del 6/8/2008, recante “Decreto
Legislativo 152/2006 – Norme in materia ambientale – Piano di tutela delle Acque
– Disciplina scarichi categorie produttive assimilabili”, pubblicata sul BURC n.
35 dell’1/9/2008; del disciplinare adottato con la suddetta deliberazione; per
quanto possa occorrere, della nota della Provincia di Napoli – Area Ambiente –
Direzione Monitoraggio e Tutela delle Acque, Difesa Suolo, Gestione Demanio
Idrico, prot. n. 58194 del 17/6/2008, allegata alla stessa deliberazione,
recante “proposta disciplinare scarichi per categorie produttive assimilabili”;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;
visti gli atti tutti della causa;
alla camera di consiglio del 5/11/2008, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito,
con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della
legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
premesso che l’associazione ricorrente contesta gli atti con i quali è stato
definito il disciplinare afferente gli scarichi di categorie produttive
assimilabili, con individuazione delle acque reflue, provenienti dagli
insediamenti produttivi e/o commerciali, assimilate a quelle domestiche;
rilevato che le censure formulate riguardano i vizi di incompetenza, di
violazione dello Statuto della Regione Campania, del d. lgs. n. 152 del 2006,
dell’art. 117 cost. e dell’art. 174 del Trattato dell’Unione Europea, nonché di
eccesso di potere sotto svariati profili;
ritenuto che devono essere disattese le preliminari eccezioni di rito sollevate
dalla difesa regionale, con le quali si evidenzia la carenza, in capo al W.W.F.,
della legittimazione e dell’interesse ad agire, in quanto tale associazione non
solo è legittimata ad impugnare gli atti amministrativi delle regioni e delle
province in materia ambientale in virtù di apposita previsione legislativa,
risultante dal combinato disposto degli artt. 18, co. 5, della legge n. 349 del
1986 e 17, co. 46, della legge n. 127 del 1997 (non abrogate dal successivo d.
lgs. n. 152 del 2006), ma è altresì munita dell’interesse a contestare le
gravate determinazioni, avendo le stesse un’immediata incidenza sulla
prevenzione dell’inquinamento delle acque;
considerato che si presenta fondata la censura con la quale l’associazione
ricorrente denuncia l’incompetenza della Giunta regionale per violazione degli
artt. 19 e 31 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge n. 348
del 1971, atteso che l’approvazione del disciplinare impugnato, avente natura
regolamentare, rientra nelle attribuzioni del Consiglio regionale;
rilevato che:
- l’art. 101, co. 7, lett. e), del d. lgs. n. 152 del 2006 qualifica assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue “aventi caratteristiche qualitative
equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”;
- l’art. 19 dello Statuto regionale statuisce che “il Consiglio regionale
esercita i poteri legislativi e regolamentari attribuiti o delegati alla
Regione”;
ritenuto che nel caso specifico la Regione, pur non avendone fatta specifica
menzione nel preambolo della delibera impugnata, abbia effettivamente esercitato
il potere contemplato dal citato art. 101;
considerato che:
- il termine “normativa regionale” deve essere inteso in senso tecnico,
esprimendo esso un concetto che trae significato dalle nozioni di scienza del
diritto e che si riferisce propriamente agli atti contenenti una disciplina
avente i caratteri della generalità ed astrattezza e la funzione di integrare e
completare i precetti delle norme primarie per l’applicazione ripetuta ad una
serie indeterminabile di casi concreti (cfr. Cons. St., ad. gen., 17/4/1997, n.
46);
- tale assunto, oltre ad essere supportato dal dato letterale, è confermato
anche da quello sistematico, dal momento che è difficilmente prospettabile che
una disciplina integrativa di quella legislativa, quale quella recante
l’individuazione delle acque reflue assimilate, possa essere contenuta in un
atto privo dei connotati della normatività e, quindi, incapace di innovare
l’ordinamento giuridico come presuppone il ripetuto art. 101, co. 7, lett e),
cit.;
ritenuto, pertanto, che:
- la disciplina delle acque reflue assimilate a quelle domestiche vada adottata
con regolamento regionale, anche alla luce dell’art. 117, co. 6, cost., che
autorizza l’intervento della potestà regolamentare delle Regioni nelle materie
di legislazione esclusiva dello Stato in base ad apposita delega, rinvenibile
nella fattispecie nel rinvio del legislatore nazionale alle indicazioni della
normativa regionale;
- tale disciplinare, in possesso dei connotati sostanziali dell’atto normativo,
doveva essere rivestito della forma regolamentare ed essere emanato dal
competente Consiglio regionale, in base agli artt. 19 e 20 dello Statuto
regionale, nonostante la modifica dell’art. 121 Cost. (introdotta dalla legge
costituzionale n. 1 del 1999) che, nell’eliminare la riserva di competenza della
potestà regolamentare all’organo consiliare, consente alla Regione una diversa
scelta organizzativa la quale, tuttavia, non può che essere contenuta in una
disposizione dello statuto regionale (cfr. Corte cost., 21/10/2003, n. 313;
Corte cost., 24/3/2006, n. 119);
considerato che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della Legge n. 1034/1971,
l’accoglimento del ricorso per motivi di incompetenza assume carattere
assorbente, con rimessione dell’affare all’autorità competente, individuata nel
Consiglio regionale della Campania;
ritenuto che la particolarità delle questioni trattate giustifichi la
compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli Sezione
Prima, in accoglimento del ricorso n. 5181/08, annulla i provvedimenti
impugnati, fatti salvi le determinazioni in materia dell’organo competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2008, con
l'intervento dei signori:
Fabio Donadono Presidente f.f. estensore
Paolo Corciulo Consigliere
Francesco Guarracino 1° Referendario
Il Presidente f.f. - estensore
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