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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 17 novembre 2008, n.19675


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi di categorie produttive assimilabili alle acque reflue domestiche - Art. 101, c. 7, lett. e) d. lgs. n. 152/2006 - Normativa regionale - Regione Campania - Disciplinare delle acque reflue assimilabili adottato con delibera di giunta regionale n. 1350/2008 - Vizio di incompetenza.  La delibera della Giunta Regionale campana n. 1350 del 6/8/2008 con la quale è stato adottato il disciplinare degli scarichi di categorie produttive assimilabili alle acque reflue domestiche, è viziata da incompetenza, per violazione dell’art. 19 dello Statuto regionale, atteso che l’approvazione di detto disciplinare, avente natura regolamentare, rientra nelle attribuzioni del Consiglio regionale. L’art. 101, co. 7, lett. e), del d. lgs. n. 152 del 2006 qualifica infatti assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale” e, in tale contesto, il termine “normativa regionale” deve essere inteso in senso tecnico, esprimendo esso un concetto che trae significato dalle nozioni di scienza del diritto e che si riferisce propriamente agli atti contenenti una disciplina avente i caratteri della generalità ed astrattezza e la funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l’applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di casi concreti (cfr. Cons. St., ad. gen., 17/4/1997, n. 46); la disciplina delle acque reflue assimilate a quelle domestiche andava adottata con regolamento regionale, anche alla luce dell’art. 117, co. 6, cost., che autorizza l’intervento della potestà regolamentare delle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato in base ad apposita delega, rinvenibile nella fattispecie nel rinvio del legislatore nazionale alle indicazioni della normativa regionale; tale disciplinare, in possesso dei connotati sostanziali dell’atto normativo, doveva pertanto essere rivestito della forma regolamentare ed essere emanato dal competente Consiglio regionale, in base agli artt. 19 e 20 dello Statuto regionale. Pres. f.f. ed Est. Donadono - WWF Onlus (avv.ti Balletta e Razzano) c. Regione Campania (avv. Calabrese) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 17 novembre 2008, n. 19675

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima,
 

N. 19675 reg. sent.
anno 2008
N. 5181 reg. gen.
anno 2008
 


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso 5181/2008 proposto dal W.W.F. ITALIA Ong - Onlus, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. dott. Enzo Venini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Balletta e Rosella Razzano, con domicilio eletto in Napoli alla via A. Da Salerno n. 13 presso la sezione regionale della Campania del W.W.F.,


contro


- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Calabrese, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 presso l’avvocatura regionale,
- Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., n. c.,


per l'annullamento
della delibera della Giunta regionale n. 1350 del 6/8/2008, recante “Decreto Legislativo 152/2006 – Norme in materia ambientale – Piano di tutela delle Acque – Disciplina scarichi categorie produttive assimilabili”, pubblicata sul BURC n. 35 dell’1/9/2008; del disciplinare adottato con la suddetta deliberazione; per quanto possa occorrere, della nota della Provincia di Napoli – Area Ambiente – Direzione Monitoraggio e Tutela delle Acque, Difesa Suolo, Gestione Demanio Idrico, prot. n. 58194 del 17/6/2008, allegata alla stessa deliberazione, recante “proposta disciplinare scarichi per categorie produttive assimilabili”;


visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;
visti gli atti tutti della causa;

alla camera di consiglio del 5/11/2008, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;


ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;


premesso che l’associazione ricorrente contesta gli atti con i quali è stato definito il disciplinare afferente gli scarichi di categorie produttive assimilabili, con individuazione delle acque reflue, provenienti dagli insediamenti produttivi e/o commerciali, assimilate a quelle domestiche;
rilevato che le censure formulate riguardano i vizi di incompetenza, di violazione dello Statuto della Regione Campania, del d. lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 117 cost. e dell’art. 174 del Trattato dell’Unione Europea, nonché di eccesso di potere sotto svariati profili;
ritenuto che devono essere disattese le preliminari eccezioni di rito sollevate dalla difesa regionale, con le quali si evidenzia la carenza, in capo al W.W.F., della legittimazione e dell’interesse ad agire, in quanto tale associazione non solo è legittimata ad impugnare gli atti amministrativi delle regioni e delle province in materia ambientale in virtù di apposita previsione legislativa, risultante dal combinato disposto degli artt. 18, co. 5, della legge n. 349 del 1986 e 17, co. 46, della legge n. 127 del 1997 (non abrogate dal successivo d. lgs. n. 152 del 2006), ma è altresì munita dell’interesse a contestare le gravate determinazioni, avendo le stesse un’immediata incidenza sulla prevenzione dell’inquinamento delle acque;
considerato che si presenta fondata la censura con la quale l’associazione ricorrente denuncia l’incompetenza della Giunta regionale per violazione degli artt. 19 e 31 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge n. 348 del 1971, atteso che l’approvazione del disciplinare impugnato, avente natura regolamentare, rientra nelle attribuzioni del Consiglio regionale;


rilevato che:
- l’art. 101, co. 7, lett. e), del d. lgs. n. 152 del 2006 qualifica assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”;
- l’art. 19 dello Statuto regionale statuisce che “il Consiglio regionale esercita i poteri legislativi e regolamentari attribuiti o delegati alla Regione”;
ritenuto che nel caso specifico la Regione, pur non avendone fatta specifica menzione nel preambolo della delibera impugnata, abbia effettivamente esercitato il potere contemplato dal citato art. 101;
considerato che:
- il termine “normativa regionale” deve essere inteso in senso tecnico, esprimendo esso un concetto che trae significato dalle nozioni di scienza del diritto e che si riferisce propriamente agli atti contenenti una disciplina avente i caratteri della generalità ed astrattezza e la funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l’applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di casi concreti (cfr. Cons. St., ad. gen., 17/4/1997, n. 46);
- tale assunto, oltre ad essere supportato dal dato letterale, è confermato anche da quello sistematico, dal momento che è difficilmente prospettabile che una disciplina integrativa di quella legislativa, quale quella recante l’individuazione delle acque reflue assimilate, possa essere contenuta in un atto privo dei connotati della normatività e, quindi, incapace di innovare l’ordinamento giuridico come presuppone il ripetuto art. 101, co. 7, lett e), cit.;
ritenuto, pertanto, che:
- la disciplina delle acque reflue assimilate a quelle domestiche vada adottata con regolamento regionale, anche alla luce dell’art. 117, co. 6, cost., che autorizza l’intervento della potestà regolamentare delle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato in base ad apposita delega, rinvenibile nella fattispecie nel rinvio del legislatore nazionale alle indicazioni della normativa regionale;
- tale disciplinare, in possesso dei connotati sostanziali dell’atto normativo, doveva essere rivestito della forma regolamentare ed essere emanato dal competente Consiglio regionale, in base agli artt. 19 e 20 dello Statuto regionale, nonostante la modifica dell’art. 121 Cost. (introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999) che, nell’eliminare la riserva di competenza della potestà regolamentare all’organo consiliare, consente alla Regione una diversa scelta organizzativa la quale, tuttavia, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale (cfr. Corte cost., 21/10/2003, n. 313; Corte cost., 24/3/2006, n. 119);
considerato che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della Legge n. 1034/1971, l’accoglimento del ricorso per motivi di incompetenza assume carattere assorbente, con rimessione dell’affare all’autorità competente, individuata nel Consiglio regionale della Campania;


ritenuto che la particolarità delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese di giudizio;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli Sezione Prima, in accoglimento del ricorso n. 5181/08, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi le determinazioni in materia dell’organo competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2008, con l'intervento dei signori:
Fabio Donadono Presidente f.f. estensore
Paolo Corciulo Consigliere
Francesco Guarracino 1° Referendario


Il Presidente f.f. - estensore
 



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