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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2008, sentenza n. 208
 

RIFIUTI - Situazioni di emergenza - Ordinanze commissariali - Compentenza funzionale del TAR Lazio - Art. 2, cc. 2bis, ter e quater D.l. 30/11/2005 - Trasferimento della controversia nella sede competente - Procedura applicabile - Riproposizione del ricorso. A tenore delle disposizioni di cui all’art. 2, cc. 2bis, ter e quater del D.L. 30 novembre 2005 (convertito, con modificazione dalla L. n. 21/2006), le ordinanze rese dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania appartengono alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma (cfr. sent. Corte Cost. n. 237 del 26 giugno 2007). Ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente, non può essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi ilo disposto letterale della norma che parla di “riproposizione” de “il ricorso”. Il giudizio va pertanto definito nel merito, restando salva, in capo al ricorrente, la possibilità di riproporre il ricorso innanzi al Tar competente. Pres. Guida, Est. Guarracino - Comune di Lusciano (avv. Sperino) c. Commissario di Governo Emergenza Rifiuti Campania (avv. D’Amico) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 15 gennaio 2008, n. 208
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

PRIMA SEZIONE


Registro Sentenze 208/08

Registro Generale: 4378/2005

 


nelle persone dei Signori:

ANTONIO GUIDA Presidente
FABIO DONADONO Cons.
FRANCESCO GUARRACINO Primo Ref. , relatore
 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso 4378/2005 proposto da:
COMUNE DI LUSCIANO

rappresentato e difeso da:
SPERINO LUIGI
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA S. LUCIA,62 C/0MARCIANO
presso
SPERINO LUIGI


contro


COMMISSARIO DI GOVERNO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
D'AMICO ANGELO
con domicilio eletto in NAPOLI
AVV:RA STATO VIA DIAZ,11
presso la sua sede


e nei confronti di
CONSORZIO GEOECO S.P.A.

e nei confronti di
FIBE S.P.A.
rappresentato e difeso da:
MAGRI' ENNIO
MAGRI' FABRIZIO
AMBROSELLI MASSIMO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA CARDUCCI,19
presso
MAGRI' ENNIO

e nei confronti di
FIBE CAMPANIA S.P.A.
rappresentato e difeso da:
MAGRI' ENNIO
MAGRI' FABRIZIO
AMBROSELLI MASSIMO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA CARDUCCI N. 19
presso
AMBROSELLI MASSIMO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza n. 100 del 22 marzo 2005 resa dal Commissario di governo per l’emergenza rifiuti in Regione Campania con la quale si comunica che si procederà alla verifica dell’ammontare, al 31.12.2004, della situazione debitoria del comune ricorrente in riferimento al pagamento della tariffa per lo smaltimento rifiuti;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e delle società FIBE s.p.a. e FIBE Campania s.p.a.;
Vista l’ordinanza del 13 luglio 2005, n. 2128;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il primo ref. avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, i difensori delle parti presenti come da verbale;


Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO E DIRITTO


Con il ricorso in epigrafe, il Comune di Lusciano ha impugnato il provvedimento, indicato in epigrafe, del Commissario di governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, concernente la verifica dell’ammontare, al 31.12.2004, della situazione debitoria del comune ricorrente in riferimento al pagamento della tariffa per lo smaltimento rifiuti.
Hanno resistito in giudizio l’Amministrazione intimata e le società FIBE Campania s.p.a. e FIBE s.p.a.
Con memoria depositata il 23 novembre 2007 le parti private hanno eccepito la competenza funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che la legge 27 gennaio 2006, n. 21, nel convertire con modificazioni il d.l. 30 novembre 2005, introduce, all’art. 2 del citato decreto legge, le seguenti disposizioni:
2 bis. “In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.
2 ter. “Le questioni di cui al comma 2 bis sono rilevate di ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell’art. 23 bis della stessa legge”.
2 quater. “Le norme di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai processi in corso. L’efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre ricorso”.
Anzitutto s’osserva che varie questioni d’illegittimità costituzionale delle citate disposizioni di legge sono state dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 237 del 26 giugno 2007.
Ritiene quindi il Collegio che, a tenore della citata normativa, deve ritenersi l’incompetenza di questo Tribunale, per essere funzionalmente competente il T. A. R. del Lazio – Sede di Roma, risultando le richiamate disposizioni applicabili anche ai giudizi in corso; che, inoltre, ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente, non può essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il disposto letterale della norma che parla di “riproposizione” de “il ricorso”.
Si ritiene pertanto che il presente giudizio, in relazione alla previsione del comma 2 ter, può essere definito nel merito, risultando salva, in capo al ricorrente, la possibilità, normativamente prevista, di riproporre il ricorso dinanzi al T. A. R. del Lazio – Sede di Roma; e che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, avuto riguardo al carattere sopravvenuto della normativa, che ha fissato la competenza funzionale del T. A. R. del Lazio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione Prima, definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’incompetenza del Tribunale a decidere nel merito la presente controversia, per essere funzionalmente competente il T.A.R. del Lazio – Sede di Roma.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007.

Presidente__________________

Estensore___________________
 


 

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