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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio 2008, n.3518
RIFIUTI - Regione Campania - Cd. “emergenza rifiuti - Regime commissariale -
Sottrazione ai sindaci del potere di ordinanza ex art. 50, c. 4 e 54, c. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 - Ragioni. Il regime commissariale di cui alla cd.
“emergenza rifiuti” nella Regione Campania, ha determinato la sottrazione ai
Sindaci dei poteri di ordinanza di cui agli articoli 50 comma 5 e 54, comma 2
del decreto legislativo n. 267/2000 e il loro affidamento ai prefetti “al fine
di assicurare il perseguimento dell’obiettivo del superamento dell’emergenza
ambientale … e piena effettività agli interventi ed alle iniziative del
commissario delegato” (ordinanza del P.C.M. n. 3286 in data 9 maggio 2003) e, da
ultimo, anche direttamente al Commissario delegato (cfr. ordinanza del P.C.M. n.
3345 del 30 marzo 2004), nell’ambito di un quadro di gestione dell’emergenza
teso a superare la frammentarietà nelle varie attività di gestione dei rifiuti.
Pertanto deve ritenersi che la normativa straordinaria che regola la situazione
emergenziale non consenta iniziative isolate, non coordinate con il soggetto
preposto alla gestione dell’emergenza nel suo insieme, ovvero con il commissario
delegato cui sono attribuiti i poteri extra ordinem ed in capo al quale incombe
la responsabilità di garantire la fuoriscita dall’emergenza, avuto unitario
riguardo all’intero territorio commissariato. Pres. Guerriero, Est. Polidori -
R. s.p.a. (avv. Cantore) c. Comune di Somma Vesuviana (avv. Di Palma) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio 2008, n. 3518
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
Sede Napoli, Sezione settima
n. 3518/08 Reg. Sent
con l’intervento dei signori Magistrati:
Francesco Guerriero Presidente
Michelangelo Maria Liguori Consigliere
Carlo Polidori Primo Referendario - estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5267/2006 proposto dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA
s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Domenico
Marcicchiolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Gerardo Maria Cantore, con il
quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesario Console n. 3,
contro
il Comune di SOMMA VESUVIANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Palma, con il quale è elettivamente
domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 13, presso lo studio dell’avvovcato
Attilio Belloni,
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dei seguenti atti:
- ordinanza n. 99 del 24 luglio 2006, con la il Sindaco Comune di Somma
Vesuviana - sul presupposto del rallentamento e, in alcuni casi, della
sospensione del conferimento dei rifiuti solidi urbani nell’impianto CDR di
Tufino e della conseguente necessità di procedere all’individuazione di una
idonea area sulla quale provvedere alla stoccaggio provvisorio dei rifiuti - ha
disposto l’occupazione temporanea per la durata di tre mesi, successivamente
rinnovabile qualora necessario, dell’area di proprietà della ricorrente di 3.000
mq, sita in località Colle Reviglione, nonché di autorizzare l’Ufficio Tecnico
Comunale ad immettersi nel possesso temporaneo dell’area in questione al fine di
procedere ai rilievi tecnici occorrenti per l’allestimento del sito;
- relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Somma Vesuviana n. 13197 del 24
luglio 2006, costituente parte integrante della predetta ordinanza, nonché tutti
gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Primo Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza del 26 marzo 2008 le parti presenti come da verbale;
RITENUTO che il presente ricorso possa essere deciso con “sentenza succintamente
motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia
stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26
gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
Vista l’ordinanza 9 agosto 2006, n. 2339, con la quale questa Sezione ha accolto
l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando in
motivazione la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla carenza
di potere del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana nella materia dei
provvedimenti necessari per affrontare la c.d. “emergenza rifiuti” nella Regione
Campania, trattandosi di provvedimenti rientranti tra le attribuzioni del
Commissario straordinario nominato per affrontare la predetta emegenza;
CONSIDERATO che risulta fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla
incompetenza assoluta del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana nella materia
dei provvedimenti contingibili ed urgenti necessari per affrontare la c.d.
“emergenza rifiuti” nella Regione Campania (prorogato fino al 31 gennaio 2007
con decreto del P.C.M. in data 1° giugno 2006), in quanto:
- il regime commissariale - come già evidenziato da questo questo Tribunale (ex
multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 giugno 2004, n. 9408 e n. 9409 - ha
determinato la sottrazione ai Sindaci dei poteri di ordinanza di cui agli
articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 ed il
loro affidamento ai Prefetti “al fine di assicurare il perseguimento
dell’obiettivo del superamento dell’emergenza ambientale … e piena effettività
agli interventi ed alle iniziative del commissario delegato” (ordinanza del
P.C.M. n. 3286 in data 9 maggio 2003) e, da ultimo, anche direttamente al
Commissario delegato (cfr. ordinanza del P.C.M. n. 3345 del 30 marzo 2004). Del
resto gli stessi Prefetti risultavano già titolari del potere di ampliare i
limiti quantitativi delle discariche per fronteggiare lo stato di crisi in
attesa dell’entrata in funzione degli impianti di C.d.R. (cfr. ordinanze
ministeriali 3032/1999 e 3100/2000), nell’ambito di un quadro di gestione
dell’emergenza teso a “superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato
le varie attività di gestione dei rifiuti determinando negative diseconomie di
scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi
del ciclo integrato” (preambolo dell'ordinanza ministeriale del 30 settembre
2002, n. 319, istitutiva dell’Ente provinciale d’ambito per il ciclo integrato
dei rifiuti). Pertanto deve ritenersi che la normativa straordinaria che regola
la situazione emergenziale in questione non consenta iniziative isolate, non
coordinate con il soggetto preposto alla gestione dell’emergenza nel suo
insieme, ovvero con il commissario delegato cui sono attribuiti i poteri extra
ordinem ed in capo al quale incombe la responsabilità di garantire la fuoriscita
dall’emergenza, avuto unitario riguardo all’intero territorio commissariato;
- in tale quadro - che, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di
questo Tribunale, vede lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti fatto oggetto di
disciplina puntuale da parte del commissario straordinario (cfr. ordinanze n. 25
e 29 del 22 gennaio 2004 ed in particolare le linee guida con la prima adottate)
- realizzare in via autonoma un sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti si
appalesa operazione non consentita, e ciò a maggior ragione in presenza
dell’ordinanza del P.C.M. n. 3493 in data 11 febbraio 2006, che ha affidato al
Commissario delegato il compito di individuare … le discariche di servizio
presso le quali conferire rifiuti ubani e rifiuti speciali non pericolosi;
CONSIDERATO che, stante quanto precede:
- il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto si deve disporre
l’annullamento dell’ordinanza n. 99 del 24 luglio 2006, a firma del Sindaco
Comune di Somma Vesuviana, con assorbimento delle restanti censure;
- sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5267/2006, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’ordinanza n. 99 del 24 luglio 2006, a firma del Sindaco
Comune di Somma Vesuviana.
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 marzo 2008.
Il Presidente
L’Estensore
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