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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 5 febbraio 2008, sentenza n. 562
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Mini condono paesaggistico - L. n. 308/2004 - Abusi commessi sino al 30.09.2004 - Autorizzazione paesaggistica postuma - Applicabilità. La legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai fini penali, degli abusi paesaggistici commessi fino ad una certa data, si è imposta come una norma di chiusura del sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicchè in siffatta prospettiva deve ritenersi che le disposizioni di cui alla legge n.308/2004 sul mini condono paesaggistico, operino anche dal punto di vista dell’illecito amministrativo, consentendo la operatività, medio-tempore, del meccanismo dell’autorizzazione postuma ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata per la ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti amministrativi del condono sarebbe più apparente che reale, ben potendo l’amministrazione, per gli abusi commessi fino a quella data, applicare il regime previgente della sanatoria postuma. (cfr. T.a.r. Puglia-Bari, sez.III, 5.09.2005, sentenza n. 3780, ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004 , c.d. condono paesaggistico è norma eccezionale che introduce una deroga per tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale – id est, sanatoria – nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico”.) Sicché, per gli abusi commessi entro il 30.09.04, deve ritenersi illegittimo il diniego di sanatoria di un'opera edilizia eseguita su immobile vincolato senza il previo esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata in applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del 2004 (normativa sul c.d. minicondono paesaggistico). Pres. Guerriero, Est. Passarelli di Napoli - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. Comune di S. Antonio Abate (avv. Perillo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 febbraio 2008, n. 562
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

SETTIMA SEZIONE


Registro Sentenze: 562/2008
Registro Generale: 137/2007
 

 


nelle persone dei Signori:

FRANCESCO GUERRIERO Presidente
MARIANGELA CAMINITI Primo Ref.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Primo Ref. , relatore
 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA


nell’udienza pubblica del 12 Dicembre 2007 sul ricorso n. 137 dell’anno 2007 proposto da
IPOL S.P.A.
rappresentato e difeso da:
VITALE ALBERTO
con domicilio eletto in NAPOLI, VIALE A. GRAMSCI N. 16
presso
VITALE ALBERTO


contro


COMUNE DI S. ANTONIO ABATE
rappresentato e difeso da:
PERILLO GENNARO
con domicilio eletto in NAPOLI, SEGRETERIA TAR

per l’annullamento, previa sospensiva, a) del provvedimento prot. n. 4231, reg. ord. N. 130, del 29.11.06, con cui è stata ordinata la demolizione di opere abusive realizzate in via Croce Gragnano n. 10, della relazione U.T.C. e del verbale della Polizia Municipale;
nonché, con motivi aggiunti, b) del provvedimento prot. n. 3316 del 12.02.07, di diniego della concessione edilizia in sanatoria ex lege n. 326/2003.
nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale


Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, primo ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;


Ritenuto in fatto

 

Con ricorso iscritto al n. 137 dell’anno 2007, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che gli era stata contestata la realizzazione di opere abusive e che l’amministrazione ne ordinava la demolizione; di aver, pertanto, impugnato tale atto; successivamente, con i motivi aggiunti, precisava di aver chiesto, in data 19.04.07, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex lege n. 326/2003, per la sopraelevazione del Grand Hotel La Sonrisa;
- di aver inoltre chiesto, per le stesse opere, l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1 commi 37 e 39 l. n. 308/2004. L’amministrazione dapprima chiedeva un’integrazione documentale, poi rigettava l’istanza sostenendo che l’intero territorio comunale era vincolato sotto il profilo paesaggistico.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 01.02.2007, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 412/07.
All’udienza del 12.12.2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.


Considerato in diritto


La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione di legge, atteso che la ricorrente ha chiesto, in data 19.04.07, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex lege n. 326/2003, nonché l’accertamento della compatibilità paesaggistica; sicché l’amministrazione avrebbe dovuto in primo luogo pronunziarsi su tali istanze; nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) elusione dell’ordinanza cautelare n. 412/07, con cui veniva ordinato all’amministrazione di pronunziarsi sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica (oltre che sull’istanza di condono) su cui il Comune non si è pronunziato; nel provvedimento non vi è alcun cenno al diniego della CEI, e non si rende conto del procedimento seguito dall’ente per la trasmissione degli atti e la richiesta del parere; la Corte Costituzionale nella sent. n. 49/2006 ha espressamente statuito che la sanabilità dell’abuso commesso in zona vincolata è da escludere solo se si tratta di inedificabilità assoluta, ovvero di divieti ex art. 33 l. n. 47/85, e non anche in caso di inedificabilità relativa, cioè quando il vincolo può essere rimosso mediante il parere di cui all’art. 32 l. n. 47/85. Altrimenti, risulterebbe, tra l’altro, l’incostituzionalità dell’art. 32 comma 17 l. n. 326/03 nella parte in cui consente la sanabilità degli abusi commessi su beni demaniali benché vi sia il vincolo di cui all’art. 32 l. n. 47/85: si arriverebbe all’assurda conseguenza che è condonabile l’abuso commesso su bene demaniale, ma non quello commesso su un terreno di proprietà privata. Infine, l’area ricade in zona territoriale 7 del PUT, ovvero in area non connotata da particolare tutela paesaggistica, ed anzi per la quale è prevista ogni destinazione urbanistica.


Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
Risulta infatti fondata la censura in forza della quale manca l’accertamento della compatibilità paesaggistica: nel provvedimento infatti non vi è alcun cenno al parere della commissione preposta alla tutela del paesaggio. Tale valutazione, oltre ad essere stata imposta dall’ordinanza cautelare n. 412/07, è necessaria in ogni caso ai fini della pronunzia sull’istanza di condono: la semplice esistenza di un vincolo imposto alla zona a tutela di interessi di natura paesaggistica non è sufficiente di per sé a legittimare il diniego della sanatoria richiesta ai sensi dell'art. 13, l. n. 47 del 1985, sicché occorre l'espressione di un parere di competenza dell'autorità preposta al vincolo; e non è sufficiente a giustificare il diniego della sanatoria la mera enunciazione dell'esistenza nella zona di un vincolo ex l. n. 1497 del 1939, affermata nel provvedimento impugnato (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8580/2007).
Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di questo Tribunale: infatti, occorre distinguere la normativa ordinaria di cui all’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 dalla normativa in materia di condono.
L’art. 146 comma 10 lett c) del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi; ma tali disposizioni vanno tuttavia interpretate congiuntamente alla recente disciplina condonistica, in tema di condono edilizio e paesaggistico, succedutasi nel tempo che si va ora ad esaminare, seguendo la successione cronologica delle leggi nel tempo.
3.1 Con le disposizioni in materia di condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003 il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli immobili soggetti a vincolo è stato subordinato alla condizione della conformità delle opere con gli strumenti di pianificazione paesaggistica delle tipologie edilizie e dei materiali utilizzati, ed in mancanza, alla valutazione di compatibilità della amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Ed infatti ai sensi dell’art. 32 comma 26 lettera a) per gli immobili soggetti a vincolo ex art. 32 legge 47/1985 sono suscettibili di sanatoria le sole tipologie edilizie di cui ai numeri 4,5 e 6 (restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) dell’allegato 1.
Il successivo comma 27 lett. d) del d.l. n. 269/2003 stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La Regione Campania aveva promulgato la legge regionale 18-11-2004 n. 10, recante “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni” emanata in attuazione dell’art. 5 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della indicata legge regionale, che detta la disciplina per la sanatoria degli abusi edilizi nella Regione Campania, non possono, fra l’altro, formare oggetto di condono edilizio le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, allegato 1, se le stesse sono state eseguite su immobili soggetti a vincoli di tutela, anche successivamente alla commissione dell'abuso, e sono difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse.
L’art. 3 della legge regionale Campania è stato tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo (ad eccezione del comma 2 lettere b) e d)) dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 49/2006.
Nella circostanza la Corte ha avuto modo di chiarire, con riferimento agli abusi in aree vincolate, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia, che la sanabilità delle opere realizzate in zona vincolata è da escludere solo se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta (divieti di edificazione o prescrizioni di inedificabilità ex art. 33 legge n. 47 del 1985) e non anche nella diversa ipotesi di vincolo di inedificabilità relativa, ovvero di vincolo di tutela suscettibile di essere rimosso mediante un giudizio ex post di compatibilità delle opere da sanare da parte della competente autorità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 696 del 4 maggio 1995).
Pertanto, secondo la norma statale, non tutti i vincoli sono ostativi alla sanabilità ma solo quelli di inedificabilità assoluta, quali, ad esempio, i vincoli di rispetto cimiteriale, i vincoli di rispetto stradale, i vincoli idrogeologici e quelli relativi alle zone omogenee A, A1 ed F1 del P.R.G. sempre, però, che lo stesso risulti debitamente adottato, approvato e pubblicato e, pertanto, vigente.
In realtà, già con la sentenza n. 196 del 2004, la Corte Costituzionale aveva avvertito l’esigenza di chiarire che la nuova normativa di condono << si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall’inizio degli anni ottanta, il che è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell’art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, con una tecnica normativa che crea una esplicita saldatura tra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni >>.
Sempre nella sentenza n. 196 cit. la Corte Costituzionale aveva rimarcato con maggior vigore rispetto al passato il rapporto (e la non necessaria coesistenza) tra effetti amministrativi ed effetti penali della sanatoria, precisando, altresì, come permanga anche con il nuovo condono edilizio la caratteristica fondamentale di mantenere collegato il condono penale con la sanatoria amministrativa, in quanto l’integrale pagamento dell’oblazione, oltre a costituire il presupposto per l’estinzione dei reati edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative e costituisce uno dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (art. 32, commi 32 e 37, del decreto – legge n. 269 del 2003).
Peraltro, ciò non esclude che, pagata interamente l’oblazione, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 47 del 1985 (applicabile – come gli artt. 38 e 44 – in virtù del richiamo operato dal comma 25 dell’art. 32 cit. agli interi capi IV e V della legge n. 47 del 1985), pur in presenza di diniego di sanatoria, si estinguano i reati edilizi e si riducano in misura pari all’oblazione versata le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro.
A tali fini, come si è visto, persino il diniego di sanatoria della P.A. rappresenta un elemento neutro e del tutto inidoneo a determinare l’esclusione della operatività della causa estintiva, ricollegata – lo si ripete – al solo pagamento dell’oblazione in misura congrua secondo quanto previsto dal richiamato art. 39 della legge n. 47 del 1985.
Occorre poi considerare la legge 15 dicembre 2004 n. 308, recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”; essa ha modificato alcuni articoli del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed ha introdotto particolari disposizioni in tema di condono paesaggistico per opere minori.
L’art. 1 comma 36 della legge n. 308/2004 ha modificato l’art. 181 del d.lvo. n. 42/2004 introducendo la cosiddetta depenalizzazione degli abusi minori.
La depenalizzazione degli abusi minori riguarda tre tipologie:
- lavori realizzati in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del d.p.r. 380/2001.
Per tali tipologie di abusi, il comma 1-ter.dell’art. 181 come modificato, stabilisce che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al coma 1 non si applica (Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47). La disposizione riguarda un accertamento di compatibilità paesaggistica al fine del un condono penale, lasciando ferma la applicazione delle sanzioni amministrative. Al riguardo il Tar Puglia Lecce, con sentenza 3649/2005, ha ritenuto che il giudizio positivo reso dalla amministrazione circa la compatibilità dell’intervento non può non influenzare anche la applicazione della sanzione amministrativa, ritenendo irrazionale una applicazione indiscriminata anche gli abusi minori del divieto di sanatoria.
Più recentemente la questione è stata risolta con l’intervento del d.lgs. 24.03.2006 n.157, recante disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n.42 cit.,“in relazione al paesaggio” che, nel riformulare l’art. 146 del d.lgs. n. 42 cit., ha ribadito, al comma 12 della medesima disposizione come modificata, che l’autorizzazione paesaggistica postuma non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi, ma ha tuttavia fatto salvi i “casi di cui all’art. 167 commi 4 e 5” che riguardano, appunto, gli abusi minori soggetti a depenalizzazione di cui sopra. A sua volta, nelle modifiche apportate all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, è inserita, al comma 5, la facoltà del proprietario , possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dall’intervento di presentare apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
A sua volta il comma 37 ha introdotto disposizioni particolari in tema di c.d. mini condono paesaggistico. In particolare l’art. 1, comma 37 della citata legge n. 308 prevede il possibile accertamento di compatibilità paesistica per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004, in quanto tale accertamento, oggetto di apposita domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2005, determina, se favorevole, l’estinzione del reato previsto dall’art. 181 del citato D. Lgs. n. 42/2004.
E’ bene evidenziare che la norma non individua le tipologie di lavori ammessi alla sanatoria, limitandosi ad affermare che deve trattarsi di interventi ammessi dai piani paesaggistici o da piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici se già adottati, ovvero di interventi per i quali vi sia una verifica postuma della loro compatibilità con il paesaggio protetto.
I presupposti per l’ammissibilità a condono paesaggistico ai sensi della legge n. 308/2004, sono, quindi, ben diversi da quelli della normativa generale sul condono edilizio.
In particolare la legge n. 308 cit. prevede un diverso termine di ultimazione delle opere che, per il condono edilizio di cui al d.l. n. 269 cit. è fissato al 31.03.2003, per il condono c.d. paesaggistico è fissato al 30.09.2004.
Diverso è anche il termine di presentazione della domanda che, per il condono edilizio scadeva il 10.12.2004, e per il condono paesaggistico scadeva il 31.01.2005.
Nell’impianto della legge n. 308/2004, sia per il condono c.d. temporaneo (mini condono paesaggistico) che per quello a regime (depenalizzazione dei reati minori) il legislatore sembra occuparsi del solo aspetto penale senza tuttavia riferirsi alla sanatoria sotto il profilo amministrativo, in quanto:
a) nel caso del condono “a regime”, ossia nella depenalizzazione dei reati minori, qualora vi sia il positivo accertamento di compatibilità paesaggistica è esclusa l’applicabilità del comma 1 dell’art. 181 d.lgs. 42/2004 ferma restando, tuttavia, la applicabilità delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie;
b) nel caso del mini condono temporaneo l’accertamento di compatibilità paesaggistica comporta la estinzione del reato di cui all’art. 181 e di ogni altro reato in materia paesaggistica a condizione che siano pagate le sanzioni pecuniarie ivi indicate e precisamente quella di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004 ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
è innanzi anticipato che l’art. 146 comma 10 lett c) del d.lgs. 22.01.2004 n.424 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Come noto, nella giurisprudenza amministrativa formatasi sotto il regime previgente, la autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 d.lgs. 490/1999 (ex art. 9 della legge 1497/1939) poteva essere rilasciata anche in sanatoria, pur in assenza di espressa previsione, purché sussistesse il presupposto della compatibilità dell’intervento con il paesaggio, ossia la mancata produzione di effetti pregiudizievoli in relazione allo stato dei luoghi antecedente all’edificazione. Il tutto mantenendo comunque ferma la applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 164 del d.lgs. 490/1999 comminata in ragione della violazione formale. In tal senso depone, tra le altre, C.d.s n.1205/2004, secondo cui: “ ove l’Amministrazione decida di comminare la sanzione pecuniaria, con esclusione della demolizione, appare del tutto illogico che l'opera possa, poi, restare priva di titolo concessorio ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, giacché una siffatta evenienza comporterebbe la conseguente necessità di demolizione e quest’ultima si porrebbe in irrisolta contraddizione proprio con il meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 15, che, come detto, prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla demolizione stessa. Ed infatti, ove l’Amministrazione decida di comminare la sanzione pecuniaria, con esclusione della demolizione, appare del tutto illogico che l'opera possa, poi, restare priva di titolo concessorio ex art. 13 della legge n. 47 del 1985.”
Si avvalorava quindi, nella giurisprudenza, la natura prettamente formale sottostante alle fattispecie sanabili, ancorando l’esperibilità di tale rimedio al dato dell’assenza del danno ambientale.
Con riferimento alla nuova disciplina del d.lgs. n. 42/2004, ed alle successive disposizioni condonistiche, si sono posti alcuni problemi interpretativi di conciliazione delle relative discipline, e se ne valutano, in questa sede, quelli rilevanti ai fini della presente decisione.
Ci si è, innanzitutto, e interrogati sulla portata immediatamente precettiva della norma, in ragione di quanto previsto dall’art. 159 del codice che mantiene la disciplina previgente fino alla approvazione del piani paesaggistici, per cui il divieto entrerebbe in vigore a regime solo dopo il recepimento dei piani paesaggistici da parte degli strumenti urbanistici.
Al riguardo, l’Ufficio legislativo del Ministero con nota prot. n. 11758 del 22.06.2004, con interpretazione che si condivide, ha precisato che il divieto deve ritenersi immediatamente operativo, con necessità di revoca delle autorizzazioni postume rilasciate dopo l’1.05.2004, poiché l’art. 146 è una norma di natura sostanziale di delimitazione del potere autorizzatorio che non incide sulla disciplina transitoria che contiene solo previsioni di tipo strettamente procedurale. In tal senso si è espresso altresì T.a.r. Puglia Lecce con sentenza n. 3635/2005; nonché il T.a.r Veneto sez. II 1.07.2005 n. 2766.
Altro problema di coordinamento riguarda la compatibilità del divieto di autorizzazione postuma con le disposizioni in tema di mini condono paesaggistico. Secondo la giurisprudenza di questo T.A.R. (sez. IV, n. 6182/2006) , “la discrasia esistente tra il divieto di autorizzazione postuma e la normativa in tema di mini condono paesaggistico, è più apparente che reale, in quanto il difetto coordinamento da parte del legislatore, può ben risolversi in via interpretativa, avuto riguardo alla natura temporanea delle disposizioni sul mini condono paesaggistico come tali straordinarie e derogatorie rispetto al divieto fissato in via permanente dall’art. 146 cit. Può infatti tranquillamente affermarsi che la legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai fini penali, degli abusi paesaggistici commessi fino ad una certa data, si è imposta come una norma di chiusura del sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicchè in siffatta prospettiva deve ritenersi che le disposizioni di cui alla legge n.308/2004 sul mini condono paesaggistico, operino anche dal punto di vista dell’illecito amministrativo, consentendo la operatività, medio-tempore, del meccanismo dell’autorizzazione postuma ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata per la ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti amministrativi del condono sarebbe più apparente che reale, ben potendo l’amministrazione, per gli abusi commessi fino a quella data, applicare il regime previgente della sanatoria postuma”. In tal senso si è espresso anche anche T.a.r. Puglia-Bari nella sentenza sez.III, 5.09.2005 n. 3780 ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004 , c.d. condono paesaggistico è norma eccezionale che introduce una deroga per tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale – id est, sanatoria – nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico”.
Sicché, per gli abusi commessi entro il 30.09.04, deve ritenersi illegittimo il diniego di sanatoria di un'opera edilizia eseguita su immobile vincolato senza il previo esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata in applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del 2004 (normativa sul c.d. minicondono paesaggistico)
Attesa la complessità della questione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 137 dell’anno 2007 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.12.2007.


Francesco Guerriero Presidente
Guglielmo Passarelli di Napoli Estensore
 


 

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