Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008, sentenza n. 580
INQUINAMENTO - Limitazione del traffico veicolare - Competenza del Sindaco -
Sussistenza - Art. 7 D.Lgs. n. 285/92. L'articolo 7 del D.Lgs 285/92
attribuisce espressamente al sindaco il potere di procedere all'istituzione e
all'individuazione delle zone che richiedono una limitazione del traffico
veicolare. Tale norma, sebbene di epoca anteriore rispetto alla disposizione
normativa di cui all'articolo 107 del D.Lgs 267/00 in materia di competenze
della dirigenza degli enti locali, resta comunque successiva rispetto
all'introduzione nell'ordinamento del principio di separazione tra compiti degli
organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta già con la
legge 142/90; pertanto rispetto al predetto principio, la disposizione de qua
assume natura di lex posterior e, come tale, ben può proporsi come fattispecie
derogatoria rispetto al preesistente principio di attribuzione di siffatte
competenze alla dirigenza. In favore della competenza degli organi politici in
luogo della dirigenza milita anche l'ulteriore considerazione per cui i
provvedimenti di limitazione del traffico costituiscono non già meri atti di
esecuzione di precedenti provvedimenti di programmazione, ma essi stessi si
pongono come momenti di pianificazione e ordinamento dell'uso del territorio,
come tali in linea di principio necessariamente rientranti nelle attribuzioni
degli organi di direzione politica dell'ente locale, tra cui figura anche il
sindaco, proprio in virtù del potere espressamente conferitogli dall'articolo 7,
commi 6 e 7, D.Lgs 285/92, di modulare i limiti di circolazione nel territorio
urbano (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 15 febbraio 2005, n. 1325). Pres.
Guida, Est. Buonauro - M.M. s.r.l. (avv.ti Acampora) c. Comune di Sorrento (avv.
De Luca) e A. s.p.a. (avv.ti Pinto e Olacco) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.
I - 6 febbraio 2008, n. 580
INQUINAMENTO - Limitazione del traffico veicolare - Presupposti - Specifico
studio settoriale - Necessità - Esclusione. La duplice sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge per disciplinare le limitazioni del traffico
veicolare (riduzione dell’inquinamento e conformazione della strada) esclude la
necessità dello specifico studio settoriale di cui al d.m. 413/97, tenuto conto
che il sindaco, ai sensi dell’art. 6. comma 4 lett. b) del codice della strada,
può, in ogni caso, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade. D’altra parte, ogni apprezzamento in
merito alla capacità della rete stradale di assorbire il transito e la sosta di
automezzi è rimessa ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30
aprile 1992, all'ente proprietario della strada e, quindi, nella specie, al
Comune. Pres. Guida, Est. Buonauro - M.M. s.r.l. (avv.ti Acampora) c. Comune di
Sorrento (avv. De Luca) e A. s.p.a. (avv.ti Pinto e Olacco) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 6 febbraio 2008, n. 580
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
n. 580/08 Reg. Sent.
composto dai Signori:
Antonio Guida Presidente
Fabio Donadono Componente
Michele Buonauro Componente est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Visto il ricorso n. 8176/2004 proposto da:
MARINE MARINE CLUB S.R.L., AUTOSERVIZI PERSICO DI PERSICO TONY E C. SNC
CURRERI SERVICE SRL, PRINSOTEL E TRAVEL SRL, CURRERI VIAGGI DI CURRERI ANTONINO
E C. SNC ed EUROCAR SRL, tutte rappresentate e difese dagli avv. ACAMPORA LUISA
e ACAMPORA DANIELE, con domicilio eletto in NAPOLI, presso la SEGRETERIA T.A.R.;
contro
- Comune di SORRENTO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. DE LUCA LUCIO, con domicilio eletto in NAPOLI, via CESARIO CONSOLE, 3;
e
- ATI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA T. TASSO E CTP SPA, rappresentato e difeso
dagli avv. PINTO FERDINANDO e OLACCO RAFFAELE, con domicilio eletto presso il
primo in NAPOLI, via C. CONSOLE, 3, presso lo studio FURNO;
per l'annullamento
- delle ordinanze n. 166 prot. 2374/PM del 12 maggio 2004, n. 167 prot.
2375/PM del 12 maggio 2004 e n. 173 prot 19480 del 18 maggio 2004 integrativa
dell’ordinanza n. 167/2004 tutte a firma del Sindaco del comune di Sorrento, con
cui si vieta a decorrere dal 15 maggio 2004 il transito e la sosta nel tratto di
strada tra Piazza Tasso – Piazza S. Antonino e Piazza Marinari d’Italia dalle
ore 00,00 alle ore 24,00 a tutti gli autobus privati con più di 9 posti, eccetto
quelli autorizzati;
- nonché della determina n. 691 del 4 maggio 2004 avente ad oggetto
l’affidamento definitivo del servizio pubblico urbano di linea turistica e del
successivo contratto di appalto, sottoscritto in data 10 maggio 2004.
Visto il ricorso principale, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Sorrento e della
controinteressata, con le annesse produzioni;
relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
Le imprese ricorrenti, coinvolte a vario titolo nelle attività turistiche nella
penisola sorrentina, impugnano gli atti di conclusione della gara indetta dal
comune di Sorrento per l’affidamento di un servizio aggiuntivo di autobus (ad
uso turistico), relativo alla tratta Marina Piccola – Piazza Tasso. Impugnano
poi le ordinanze sindacali epigrafate, con le quali il medesimo tratto di strada
urbana è stato interdetto alla circolazione degli autobus aventi un numero di
posti superiore a nove, fatta eccezione per i mezzi autorizzati (servizio di
linea urbana e servizio di linea turistica).
In particolare avverso l’atto di affidamento del servizio solleva la censura di
violazione e travisamento del contenuto e della finalità del bando di gara (II
motivo di ricorso), violazione della normativa anti-monopolistica (III motivo di
ricorso), sostenendo che l’esecuzione del servizio da parte dell’a.t.i.
affidatario (Piccola società cooperativa) avrebbe frustrato le modalità di
espletamento del sevizio previste dal bando, ed avrebbe introdotto
surrettiziamente un regime monopolistico.
Avverso le ordinanze sindacali di limitazione del traffico dispiegano le censure
di violazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione (I motivo di ricorso);
violazione dell’art. 3 l. 413/97 e della connessa circolare (V e VI motivo di
ricorso); incompetenza del Sindaco ai sensio dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (VII
motivo di ricorso).
Si è costituito il Comune di Sorrento e la controinteressata, i quali, oltre a
contestare la fondatezza del ricorso principale, hanno insistito per
l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 3631/04, alla pubblica udienza
del 19 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Occorre, in linea preliminare, esaminare le eccezioni di inammissibilità del
ricorso sollevate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata, con
priorità nei confronti delle eccezioni di rito che attengono a tutti i motivi di
ricorso.
Non coglie nel segno l’eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso per
disomogeneità delle posizioni di ciascun ricorrente.
Ed invero il ricorso è stato proposta da alcune ditte che si occupano
dell’attività di trasporto a mezzo autobus; altre di attività di agenzia di
viaggi; altre di attività di minicrociera nel golfo.
La diversità delle posizioni legittimanti la proposizione del ricorso deve
essere parametrata rispetto al petitum ed ai motivi di censura degli atti
gravati. In questa prospettiva, il ricorso collettivo è inammissibile solo nel
caso in cui i ricorrenti vantino pretese confliggenti, emergenti da motivi
correlati alle posizioni di ciascuno di essi, ovvero quando, per mancata
specificazione dei fatti o delle posizioni di ciascuno dei ricorrenti, risulta
impossibile conoscere gli effetti, sui diversi ricorrenti, della decisione che
si chiede al Collegio.
Nella specie, tutte le ricorrenti richiedono la caducazione di una serie di atti
dai quali sarebbe sorta un’esclusiva monopolistica nell’espletamento del
servizio di trasporto turistico affidato all’aggiudicataria della gara, onde, in
presenza di domande giurisdizionali identiche nell'oggetto (gli atti impugnati
sono comuni a tutti i ricorrenti e vengano censurati per i medesimi motivi), non
è dato riscontrare quella disomogeneità delle posizioni che rende inammissibile
il ricorso soggettivamente cumulativo.
La controinteressata eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso in quanto
sono impugnati due ordini di provvedimenti (quelli relativi all’affidamento del
servizio per effetto dell’espletamento della gara pubblica da un lato, e le
ordinanze sindacali di limitazione del traffico, dall’altro lato), i quali non
presentano alcun profilo di connessione sostanziale o procedimentale.
In effetti, vale osservare che i provvedimenti impugnati non presentano un vero
e proprio collegamento funzionale o procedimentale, ma interferiscono fra di
loro nel senso che le ordinanze sindacali di limitazione del traffico urbano
degli autobus non si applicano nei confronti degli automeszzzi autorizzati, fra
i quali vi sono quelli della ditta aggiudicatara del servizio di trasporto
turistico.
Tuttavia, si può prescindere da tale eccezione poiché risulta fondata
l’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione all’atto (conclusivo
della gara pubblica) di affidamento del servizio di trasporto turistico. Ed
invero la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di ricorso surrettiziamente
cumulativo (per disomogeneità degli atti gravati), esso è inammissibile solo in
relazione ad una parte del ricorso, ed in particolare a quella parte rispetto al
quale l’interesse del ricorrente è recessivo.
Nel caso di specie il restringimento dell’oggetto del giudizio vale in sé a
dirimere la questione relativa alla parte del ricorso che rimane ammissibile.
È fondata, per come anticipato, l’eccezione di inammissibilità rivolta avverso
l’atto di affidamento del servizio di trasporto turistico (determina n. 691 del
4 maggio 2004) e del relativo contratto: alcuni ricorrenti non hanno partecipato
alla gara, mentre gli altri ne sono stati esclusi (restando irrilevante la
pendenza di un processo avverso l’esclusione).
Pertanto sul punto è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale che
nega ogni interesse a ricorrere avverso gli atti di una gara ad evidenza
pubblica da parte di soggetti che non hanno partecipato alla stessa, sia per non
aver presentato domanda, sia per esserne stai esclusi, difettando in entrambi i
casi una posizione processuale differenziata e qualificata.
Pertanto devono essere dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo
del ricorso, in quanto aventi ad oggetto l’atto conclusivo della gara pubblica
menzionata.
È possibile pertanto passare all’analisi dei motivi di ricorso rivolti avverso
le ordinanze sindacali di limitazione del traffico.
I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alla denunziata violazione degli artt. 16 e 41 della Carta
costituzionale, vale segnalare che la Corte costituzionale, già con la sentenza
264/96, ha affermato che “il precetto di cui all'articolo 16 della Costituzione
non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico
interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione. In
particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere
regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della
sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua
conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle
eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti
(divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe
condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari
elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione
topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti
dall'uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta pur sempre, però, di una
disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di
tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di
ragionevolezza".
L’intervento del sindaco del comune di Sorrento si inserisce all’interno di tale
cornice ermeneutica, essendo sufficientemente motivata in ordine alla duplice
necessità di prevenire i fattori inquinanti e di riservare la circolazione del
traffico solo ai servizi pubblici di linea, in una zona di particolare pregio
turistico-ambientale quale il centro storico (e la marina piccola) di Sorrento.
D’altra parte proprio la circostanza che il servizio di trasporto turistico sia
stato affidato mediante una gara pubblica aperta a ciascun concorrente
interessato dirime ogni dubbio in relazione alla evocata illegittima riserva
monopolistica dell’attività imprenditoriale di trasporto a mezzo autobus.
Non coglie nel segno la dedotta censura di incompetenza da parte del sindaco.
L'articolo 7 del D.Lgs 285/92 attribuisce espressamente al sindaco il potere di
procedere all'istituzione e all'individuazione delle zone che richiedono una
limitazione del traffico veicolare.
Quanto alla sopravvenuta competenza dirigenziale in materia, la previsione del
citato articolo 7, del D.Lgs 30 aprile 1992, sebbene di epoca anteriore rispetto
alla disposizione normativa di cui all'articolo 107 del D.Lgs 267/00 in materia
di competenze della dirigenza degli enti locali, resta comunque successiva
rispetto all'introduzione nell'ordinamento del principio di separazione tra
compiti degli organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta
già con la legge 142/90; pertanto rispetto al predetto principio, la
disposizione de qua assume natura di lex posterior e, come tale, ben può
proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente principio di
attribuzione di siffatte competenze alla dirigenza.
In favore della competenza degli organi politici in luogo della dirigenza milita
anche l'ulteriore considerazione per cui i provvedimenti oggetto di impugnazione
costituiscono non già meri atti di esecuzione di precedenti provvedimenti di
programmazione, ma essi stessi si pongono come momenti di pianificazione e
ordinamento dell'uso del territorio, come tali in linea di principio
necessariamente rientranti nelle attribuzioni degli organi di direzione politica
dell'ente locale, tra cui figura nella fattispecie anche il sindaco, proprio in
virtù del potere espressamente conferitogli dall'articolo 7, commi 6 e 7, D.Lgs
285/92, di modulare i limiti di circolazione nel territorio urbano (cfr. T.A.R.
Campania Napoli, sez. I, 15 febbraio 2005, n. 1325).
In definitiva, proprio la duplice sussistenza dei presupposti previsti dalla
legge per disciplinare le limitazione del traffico veicolare cittadino
(riduzione dell’inquinamento e conformazione della strada) giustifica l’adottata
misura limitativa, senza che soccorresse uno specifico studio settoriale
previsto dalla normativa di settore (d.m. 413/97), tenuto conto che il sindaco,
ai sensi dell’art. 6. comma 4 lett. b) del codice della strada (articolo
richiamato dal comma 1 dell’art. 7 del medesimo codice), può, in ogni caso,
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali
delle strade.
Sul punto vale osservare che ogni apprezzamento in merito alla capacità della
rete stradale di assorbire il transito e la sosta di automezzi è rimessa ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, all'ente
proprietario della strada e, quindi, nella specie, al Comune.
Questo, in effetti, ha esercitato, nei sensi ora detti, le potestà accordategli
dal legislatore e, con apprezzamento rientrante nel merito delle scelte
amministrative e, comunque, non manifestamente illogico o irragionevole, ha
stabilito le gravate misure di riduzione del traffico veicolare.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in
parte infondato.
La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese
processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli,
in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso epigrafato.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2007.
Antonio Guida Presidente
Michele Buonauro Estensore
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it