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T.A.R. CAMPANIA,
Salerno, Sez. I - 19 giugno 2008, n. 1987
RIFIUTI - D.L. 23 maggio 2008, n. 90 - Controversie attinenti la complessiva
azione di gestione dei rifiuti - Gestione commissariale - Competenza funzionale del Tar Lazio - Art. 3
d.l. n. 245/2005. L’art. 4, primo comma, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90,
facendo richiamo all’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 254, estende la
competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, prima
limitata alla legittimità delle ordinanza adottate e dei conseguenti
provvedimenti commissariali, a tutte le controverse, anche in ordine alla fase
cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti
(nella specie, il TAR era stato adito per la riconferma, ai sensi dell’art.4,
comma II D.L. n.90/2008, del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. reso dal
Tribunale di Salerno). Pres. ed Est. Guadagno - Comune di Serre (avv.ti Falce e
Borriello) c. Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti e altro (Avv.
Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 19 giugno 2008, n. 1987
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Sentenze:/
Registro Generale: 891/2008
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SALERNO -
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
SABATO GUADAGNO Presidente, relatore
FERDINANDO MINICHINI Cons.
EZIO FEDULLO Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art.26 della Legge 6/12/1971, n. 1034, come modificato dall'art.9
della Legge 21 luglio 2000, n.205)
nella Camera di Consiglio del 19 Giugno 2008
Visto il ricorso 891/2008 proposto da:
COMUNE SERRE in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso da:
FALCE AVV. * . * RAFFAELE
BORRIELLO AVV. GENNARO
con domicilio eletto in SALERNO VIA E.CATERINA N. 28
presso BORRIELLO AVV. GENNARO
contro
- COMMISS. DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO con
domicilio eletto in SALERNO, corso VITTORIO EMANUELE n.58
- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa da:
CONSOLAZIO AVV.MARIA LAURA con domicilio eletto in SALERNO, C.so GARIBALDI,33
C/O AVV.REGIONALE
per la riconferma
ai sensi dell’art.4,comma II D.L. n.90/2008, del provvedimento cautelare ex
art.700 c.p.c. reso dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica e
confermato in sede di reclamo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e dell’Amministrazione
statale, la quale ha eccepito anche l’incompetenza funzionale dell’adito
Tribunale;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il Presidente relatore dr. Sabato GUADAGNO ed uditi altresì per le parti
gli avv.ti presenti come da verbale;
- Considerato che nella fattispecie in esame trovano applicazione gli artt. 21,
decimo comma e 26, quarto e quinto comma, della legge n. 1034/1971 e succ. mod.,
ai sensi dell’art. 3, comma 2-ter, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito
con L. n. 21/2006, secondo cui “le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate
d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza
succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti
dell'articolo 23-bis della stessa legge”;
- VISTO l’art. 4, primo comma del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, secondo cui “ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, ….sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
- Visto il secondo comma dello stesso art. 4, applicabile alla vicenda in esame,
secondo cui “le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa
da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità
giudiziaria competente ai sensi del presente articolo”;
- considerato che il suindicato primo comma del suddetto art. 4 fa espresso
riferimento alla statuizione dell’art. 3 del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, il
cui comma 2-bis attribuisce la competenza di primo grado al tribunale
amministrativo regionale del Lazio e quindi estende la competenza esclusiva di
tale Tribunale, prima limitata alla legittimità “delle ordinanze adottate e dei
consequenziali provvedimenti commissariali”, a “tutte le controversie, anche in
ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di
gestione dei rifiuti”;
- RITENUTA pertanto l'incompetenza funzionale dell’adito Tar- Sez. Salerno, per
essere competente a decidere della controversia in via esclusiva il Tar del
Lazio, la cui previsione normativa (art. 3, comma 2-bis d.l. n. 245/2005) è
stata giudicata conforme a Costituzione (in tal senso Corte cost. 26 giugno 2007
n. 237 e TAR Campania Sez. V Napoli n. 15783/2007);
CONSIDERATO che la disamina della questione di inammissibilità ha carattere
pregiudiziale rispetto al distinto profilo di eventuale improcedibilità del
ricorso in riferimento alla statuizione dell’art. 9 del suindicato D.L. 23
maggio 2008, n. 90.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato
inammissibile per incompetenza funzionale di questo Tribunale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Prima Sezione di Salerno –
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dal Comune di
Serre, lo dichiara inammissibile per l'incompetenza funzionale di questo adito
Tar della Campania –Sez. di Salerno, per essere competente a decidere della
controversia in via esclusiva il Tar del Lazio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2008.
- Dr. Sabato Guadagno - Presidente est.
IL SEGRETARIO
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