Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
T.A.R. CAMPANIA,
Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172
ACQUA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Fiumi,
torrenti e corsi d’acqua - Vincolo paesaggistico - Fiumi e torrenti -
Imposizione del vincolo ex lege - Iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche
- Necessità per i soli corsi d’acqua diversi da fiumi e torrenti. L’art. 142
del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui dispone che “sono comunque di
interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo ...
i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal … regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri” va interpretato nel senso che solo per le acque fluenti
di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono
né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la
iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Quanto ai fiumi e torrenti, il
requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 c.c.) ed anche il
vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli
elenchi. Tale interpretazione è avvalorata dalla modifica apportata dal
legislatore al testo dell’art. 146 del d.lgs. n. 490/1999, che operava
riferimento a “ i fiumi , i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti…”. La scomparsa
della congiunzione ed e l’inserimento al suo posto di una virgola, quale segno
di separazione, risulta indicativa della volontà del legislatore di evidenziare
una cesura tra le diverse tipologie di acque fluenti e, per l’effetto, di
sottolineare con maggiore evidenza che il requisito della iscrizione è riferito
ai soli corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti. Pres. Portoghese, Est.
Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita e Paolino) c. Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro
ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172
ACQUA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Denominazione ufficiale di fiume o
torrente - Successiva perdita delle caratteristiche proprie della categoria -
Irrilevanza - Verifica sostanziale - Limiti. La denominazione ufficiale di
fiume o torrente, in quanto frutto dell’accertamento, da parte di soggetti
qualificati, delle caratteristiche proprie della categoria non è dato
liberamente disapplicabile. Una volta qualificato ufficialmente, il bene risulta
vincolato, irrilevante essendo il dato sostanziale della mancanza ovvero della
perdita delle caratteristiche proprie della categoria. Tali elementi rilevano,
al fine del venir meno del vincolo, solo all’esito di un peculiare procedimento
amministrativo di declassificazione. La verifica sostanziale, pertanto, è
consentita solo quando manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa
sia contraddittoria, perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di
denominazioni, non sia certa l’ appartenenza di uno specifico tratto del corso
d’acqua all’una o all’altra qualificazione (fattispecie relativa ad un corso
d’acqua per un tratto denominato nelle carte IGM “torrente” e per un tratto
“fosso”). Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata,
Lanocita e Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato)
e altro (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II
- 18 luglio 2008, n. 2172
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02172/2008 REG.SEN.
N. 00571/2007 REG.RIC.
N. 00864/2007 REG.RIC.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 571 del 2007, proposto da:
Comune di Bellizzi,in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. Maria Annunziata, Francesco Lanocita, Gaetano Paolino, con domicilio eletto
presso lo studio dei procuratori in Salerno, via Roma,61;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele
N.58; Soprintendenza Beni Arch.Per Paesaggio,Patr.Storico e Demoet,
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in
giudizio;
nei confronti di
De Ligio Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con
domicilio eletto presso lo studio del procuratore, in Salerno, via Ss. Martiri
Salernitani,31;
I.A.C.P. Futura Societa' Consortile A.R.L, non costituita in giudizio;
RAME s.r.l., non costituita in giudizio.;
Sul ricorso numero di registro generale 864 del 2007, proposto da:
Societa' Consortile I.A.C.P. Futura A R.L., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto
presso lo studio del procuratore in Salerno, via Velia N. 96;
contro
Comune di Bellizzi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Maria Annunziata, Francesco Lanocita, Gaetano Paolino, con
domicilio eletto presso lo studio dei procuratori in Salerno, via Roma, 61;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele
N.58;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in
giudizio;
nei confronti di
De Ligio Marco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 571 del 2007:
delle note prot. n. 2117 e 2118 del 24-1-2007, con le quali la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico ,
Artistico ed Etnoantropologico di Salerno e Avellino ha invitato il Comune di
Bellizzi a sospendere i lavori concernenti la realizzazione di edifici ed
infrastrutture tecnologiche in un’area prossima al torrente Vallemonio;
delle note prot. n. 7128 e 7129 del 12-3-2007 , con le quali la Soprintendenza
ha disposto che il “Vallimonio è un torrente ed è quindi sottoposto a tutela ai
sensi dell’art. 142 (1° comma , lett. c) del d.lgs. n. 42/2004”;
ove e per quanto occorra:
della nota prot. n. 8178 del 23-3-2007 della Soprintendenza;
della nota prot. n. 2007.0103053 del 2-2-2007 del Dirigente del Settore
Provinciale del Genio Civile;
delle note della Soprintendenza prot. 29827/2006 , 36610 e 36613 del 2006;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
quanto al ricorso n. 864 del 2007:
della diffida a sospendere i lavori prot. n. 5821 del 19-3-2007, emessa dal Capo
Area tecnica del Comune di Bellizzi;
della nuova diffida a sospendere i lavori prot. n. 8627 del 4-5-2007, emessa
dallo stesso organo;
delle note della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,
per il Patrimonio Storico , Artistico ed Etnoantropologico di Salerno e Avellino
n. 36613 del 5-12-2006, n. 2118 del 24-1-2007, n. 8178/2007;
della nota della Soprintendenza n. 7128/2007;
della nota prot. n. 2007.0103053 del 2-2-2007 del Dirigente del Settore
Provinciale del Genio Civi-le.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di De Ligio Marco;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bellizzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/04/2008 il dott. Francesco Mele e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 29-3-2007 e depositato il 13-4-2007, iscritto al n.
571/2007 R.G. , il Comune di Bellizzi impugnava dinanzi a questo Tribunale i
provvedimenti in epigrafe specificati, denunziandone l’illegittimità e
chiedendone l’annullamento.
Lamentava, con articolata prospettazione: violazione e falsa applicazione di
legge ( art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, d.lgs. n. 152/1999, artt. 2 e 3 l. n.
241/1990); eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto,
arbitrarietà, iniquità, travisamento, illogicità, erroneità, sviamento.
Con ricorso notificato il 16-5-2007 e depositato il 30-5-2007, iscritto al n.
864/2007 R.G., la Società Consortile I.A.C.P. Futura a r.l. proponeva ricorso
giurisdizionale avverso i provvedimenti pure in epigrafe indicati, chiedendone
l’annullamento.
Lamentava gli stessi vizi prospettati dal Comune di Bellizzi ed, in relazione
alla disposta sospensione dei lavori, denunziava invalidità derivata, nonché
violazione dell’art. 27 del dpr n. 380/2001, eccesso di potere per carenza dei
presupposti e violazione del giusto procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, le amministrazioni intimate si costituivano in
giudizio.
Si costituiva in giudizio pure l’ing. Marco De Ligio.
Le cause venivano discusse e trattenute per la decisione all’udienza del 10
aprile 2008.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi iscritti ai nn.
571/2007 e 864/2007 R.G. per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Trattasi, invero, di ricorsi che vedono coinvolte le stesse parti (Comune di
Bellizzi, Ministero BB. AA. CC. ) e soprattutto attengono ad una medesima
vicenda sostanziale, relativa alla sussistenza del vincolo paesaggistico su aree
site in prossimità del corso d’acqua “Vallemonio”.
Tanto premesso, la questione centrale del presente giudizio è costituita dalla
verifica dell’esistenza di un vincolo paesaggistico ex lege sui terreni
interessati dagli interventi edificatori delle ditte RAME s.r.l. e IACP Futura
s.r.l., in particolare dovendosi acclarare se trovi o meno applicazione la
disposizione dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui dispone
che “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo titolo ….i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri”.
Essendo incontestato tra le parti che i suddetti interventi insistono ad una
distanza inferiore ai 150 metri dal corso d’acqua denominato “Vallemonio”, è
indispensabile accertare se lo stesso sia o meno bene tutelato per legge e,
dunque, se rientri o meno nella categoria de “i fiumi, i torrenti ed i corsi
d’acqua iscritti negli elenchi…”.
Tale verifica è complicata dalla circostanza che la cartografia IGM non è
univoca nella qualificazione dello stesso, risultando riportata, a margine della
sua rappresentazione grafica, sia la denominazione di “torrente” che quella di
“fosso”.
Va, poi, precisato in fatto che il “Vallemonio” non è iscritto nell’elenco delle
acque pubbliche.
Ciò posto, appare preliminare la disamina interpretativa del richiamato articolo
142, onde verificare se il requisito della iscrizione negli elenchi delle acque
pubbliche si riferisca a tutte e tre le tipologie previste ( fiumi, torrenti e
corsi d’acqua) ovvero soltanto all’ultima; se, infatti, tale condizione avesse
valenza generale, risulterebbe superfluo indagare l’esatta qualificazione del “Vallemonio”,
giacchè , ove anche fosse “torrente” per l’intero suo corso, la mancata
iscrizione escluderebbe la sussistenza del vincolo.
Diversamente opinando (ritenendo, cioè, che il “torrente” è vincolato ex se, a
prescindere dalla iscrizione), risulterebbe indispensabile, ai fini della
esistenza del vincolo, l’accertamento della categoria di appartenenza, atteso
che la mancata iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche rileverebbe, al fine
di escludere il vincolo, solo se fosse un “corso d’acqua” diverso dal torrente.
Su tale problematica interpretativa la Sezione ha già avuto modo di pronunziarsi
con sentenza n. 650 del 3-10-2000, confermata dal Consiglio di Stato con
sentenza della Sezione VI, n. 657 del 4-2-2002.
Tale indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, ritiene che il
requisito della iscrizione si riferisca solo ai corsi d’acqua diversi dai fiumi
e dai torrenti, rilevandosi per questi ultimi l’esistenza del vincolo ex lege, a
prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.
A tale conclusione si giunge soffermandosi sul significato delle parole “fiumi”,
“torrenti” e “corsi d’acqua”, come desunto dal sistema normativo complessivo.
Essendo anche i fiumi ed i torrenti dei corsi d’acqua, la ragione di una loro
autonoma previsione nella norma trova fondamento nel fatto che il legislatore ha
pensato a fiumi e torrenti come ad acque fluenti di maggiore importanza, mentre
ai corsi d’acqua come categoria residuale; di conseguenza, in tale logica, solo
per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi
d’acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro
rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.
Questa conclusione trova ulteriore conforto in argomentazioni di tipo
sistematico.
Viene in primo luogo richiamato l’articolo 1 del testo unico delle acque
pubbliche (r.d. 11-12-1933, n. 1775), dal quale si evince che la pubblicità di
un’acqua discende dal requisito sostanziale di avere attitudine ad uso di
pubblico interesse generale, mentre la iscrizione in elenco ha solo una portata
dichiarativa e ricognitiva, ma non certamente costitutiva di tale carattere.
Rilevante è pure il riferimento all’articolo 822 del codice civile che,
nell’individuare il demanio pubblico, considera beni demaniali “ i fiumi , i
torrenti,e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”. Dunque,
fiumi e torrenti sono considerati beni pubblici demaniali ex se, senza necessità
di iscrizione in appositi elenchi.
Se, dunque, dal sistema normativo sopra richiamato è dato di evincere che la
iscrizione di un bene in un elenco di beni pubblici non ha portata costitutiva
della sua natura giuridica, deve ragionevolmente ritenersi che tale regola sia
stata seguita dal legislatore anche nella individuazione dei beni soggetti a
vincolo paesaggistico.
Pertanto, per fiumi e torrenti il requisito della pubblicità esiste di per sé
(ex art. 822 c.c.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza
necessità di iscrizione negli elenchi.
Tale conclusione viene avvalorata dall’utilizzo , da parte del legislatore,
della medesima formula normativa sia nell’articolo 822 c.c. che nella legge n.
431 del 1985.
Né, a parere del Tribunale, conduce ad una diversa interpretazione la nuova
formulazione della norma contenuta nell’articolo 142 del d.lgs. 22-1-2004 n. 42.
Va, invero, osservato che mentre l’articolo 82 del dpr n. 616/1977 (con le
modifiche introdotte dalla legge n. 431/1985) e l’articolo 146 del d.lgs. n.
490/1999 operavano riferimento a “ i fiumi , i torrenti ed i corsi d’acqua
iscritti…”, il richiamato art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 contiene l’inciso “ i
fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti …”.
In buona sostanza, è scomparsa la congiunzione “ed” e, al suo posto, è stata
inserita una virgola.
Detta modifica normativa non vulnera la bontà dell’indirizzo interpretativo
sopra esposto e non induce ritenere che il legislatore abbia inteso richiedere,
ai fini del vincolo, l’iscrizione negli elenchi anche per i torrenti.
Al riguardo, va premesso che l’orientamento giurisprudenziale in questa sede
condiviso non considera dirimente, per cogliere il corretto significato della
disposizione, “la collocazione delle virgole e delle congiunzioni” (cfr.
Cons.Stato, VI, n. 657/2002, cit.), onde la richiamata modifica, incidendo
proprio sulla collocazione delle virgole e delle congiunzioni, non scalfisce
affatto le argomentazioni giuridico-sistematiche che sono alla base delle
conclusioni raggiunte.
Ma vi è di più.
Anche su di un piano strettamente letterale la sostituzione della virgola alla
congiunzione “ed” milita per un rafforzamento della interpretazione in questa
sede condivisa.
Invero, mentre la congiunzione “ed”, indicativa comunque di un collegamento,
poteva indurre a ritenere che l’inciso “iscritti negli elenchi” fosse riferito
anche ai torrenti, oggi l’utilizzo di una virgola, quale segno di separazione,
risulta indicativa della volontà del legislatore di evidenziare una cesura tra
le diverse tipologie di acque fluenti e, per l’effetto, di sottolineare con
maggiore evidenza che il requisito della iscrizione è riferito ai soli corsi
d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti.
Risulta, pertanto, non condivisibile l’opposta lettura della norma ( fatta
propria in particolare dal giudice penale, in Cass. III, n. 1091/1998, n.
4001/2000, n. 44275/2005), secondo cui anche i fiumi e i torrenti
richiederebbero, ai fini della esistenza del vincolo, il necessario presupposto
dell’atto formale dell’autorità, consistente nella inclusione negli elenchi.
Acclarato, dunque, che i torrenti sono beni vincolati ex se mentre gli altri
corsi d’acqua lo sono solo se iscritti negli elenchi, è necessario a questo
punto indagare la reale natura del corso d’acqua “Vallemonio”, dovendosi in
particolare verificare se esso sia un torrente ovvero rientri in una diversa
tipologia di corso d’acqua.
La questione si pone in concreto in quanto la cartografia ufficiale
dell’Istituto Geografico Militare contiene, in parti diverse dello sviluppo del
corso d’acqua, due distinte denominazioni, a monte quella di Torrente (“T.
Vallemonio”) e più a valle quella di Fosso (“F.so Vallemonio”).
In relazione a tale indagine deve però essere fatta una premessa metodologica,
che ne individui preventivamente gli ambiti di possibile esplicazione.
La verifica “sostanziale” della appartenenza del corso d’acqua all’una o
all’altra categoria non è libera ai fini della individuazione della esistenza
del vincolo.
A tale fine rileva certamente la qualificazione nominalistica attribuita in via
ufficiale al corso d’acqua.
Invero, come gli altri corsi d’acqua sono vincolati se iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche, allo stesso modo i fiumi ed i torrenti risultano
vincolati se sono denominati e qualificati come tali ufficialmente.
La denominazione ufficiale, in quanto frutto dell’accertamento da parte di
soggetti qualificati, delle caratteristiche proprie della categoria non è dato
liberamente obliterabile, “disapplicabile” per utilizzare una terminologia cara
al diritto amministrativo.
Tale affermazione trova conforto nella formulazione stessa della norma, laddove
essa prevede, al comma 3, che in presenza di un bene appartenente ad una delle
categorie incluse nella lettera c), il vincolo può essere escluso solo all’esito
di un peculiare procedimento, caratterizzato da un giudizio di irrilevanza ai
fini paesaggistici e dalla inclusione dello stesso in un apposito elenco.
Una volta qualificato ufficialmente, dunque, il bene risulta vincolato,
irrilevante essendo il dato sostanziale della mancanza ovvero della perdita
delle caratteristiche proprie della categoria. Tali elementi rilevano, al fine
del venir meno del vincolo, solo all’esito di un peculiare procedimento
amministrativo di declassificazione.
La verifica sostanziale, pertanto, è consentita solo quando manchi una
denominazione ufficiale ovvero quando questa sia contraddittoria, perplessa o
ancora quando, in presenza di una pluralità di denominazioni, non sia certa l’
appartenenza di uno specifico tratto del corso d’acqua all’una o all’altra
qualificazione.
Vi è, invero, da considerare che uno stesso corso d’acqua ben può appartenere,
nei diversi tratti, a categorie differenti, sussistendone i rispettivi elementi
costitutivi.
Riprova ne è proprio la fattispecie oggetto di causa, ove nella cartografia
ufficiale dell’IGM compare sia la denominazione di torrente che quella di fosso.
D’altra parte, una considerazione per così dire “frazionata” del medesimo bene
non è estranea alla materia anche per altri aspetti, come dimostra, ad esempio,
la lettura degli elenchi delle acque pubbliche, dove il carattere pubblico del
corso d’acqua non sempre è riferito all’intero corso d’acqua, risultando sovente
circoscritto a specifici tratti dello stesso.
Compiute queste necessarie considerazioni, può passarsi all’esame della vicenda
concreta oggetto del presente giudizio, facendosi riferimento, per
l’individuazione delle caratteristiche oggettive dei beni, agli accertamenti
svolti dal tecnico nominato dal Tribunale, alla relazione ed agli elaborati
grafici dallo stesso depositati.
Al fine di descrivere le caratteristiche del “Vallemonio” il tecnico ha
suddiviso il corso d’acqua in undici sezioni ( si vedano le figure 1 della
relazione illustrativa e della relazione integrativa), rappresentando
graficamente le stesse nonché l’ubicazione degli interventi edificatori per cui
è causa su di uno stralcio della carta IGM dove è riportato lo sviluppo del
Vallemonio da monte fino alla confluenza con il fiume Tusciano.
Dall’esame dei suddetti elaborati risulta che:
la carta IGM riporta la denominazione di torrente sul tratto ricompreso tra la
sezione 5 e la sezione 6;
la medesima carta riporta la denominazione di fosso sul tratto ricompreso tra la
sezione 9 e la sezione 10;
l’intervento edificatorio della RAME s.r.l. è ubicato nelle immediate vicinanze
, a monte, della sezione 5;
l’intervento edificatorio della IACP Futura s.r.l. è ubicato tra le sezioni 6 e
7, in prossimità della sezione 7.
Alla luce di quanto sopra , va in primo luogo rilevato che nella suddetta
cartografia ufficiale sono riportate, in specifici punti del corso d’acqua, le
denominazioni di “ torrente” e di “fosso”.
Poiché le suddette scritte risultano, come è ovvio, più brevi dello sviluppo
grafico del corso d’acqua, è necessario cercare di delimitare l’ambito di
estensione delle suddette qualificazioni, giacchè è evidente che queste non
possono essere circoscritte (e, dunque, riferibili in via esclusiva) ai soli
punti in cui vi è precisa coincidenza e sovrapposizione tra il nomen attribuito
e la rappresentazione grafica del corso d’acqua.
Invero, ragionando in tal modo si perverrebbe alla illogica ed assurda
conclusione che l’esistenza, a margine della rappresentazione grafica di un
corso d’acqua, di una sola denominazione qualificherebbe solo lo specifico
tratto cui essa è accostata e non si riferirebbe alla residua parte dello
stesso, che rimarrebbe priva di classificazione.
Vi è, invece, che un’unica denominazione (proprio in ragione della “naturale”
brevità di questa rispetto alla rappresentazione grafica di un corso d’acqua e
della illogicità di una reiterazione del nomen per tutto il suo sviluppo) è
ordinariamente sufficiente a qualificare l’intero corso d’acqua, sia per la
parte a monte della scritta sia per la parte a valle della stessa.
La questione qualificatoria si complica, però, tutte le volte in cui per il
medesimo corso d’acqua compaiano, come nella specie, due diverse denominazioni,
dovendosi individuare – attesa la rilevata impossibilità di una esatta
coincidenza tra le due rappresentazioni grafiche (nomen e sviluppo del corso
d’acqua) - fin dove operi una qualificazione e quale sia il tratto di
riferimento dell’altra.
Una prima regola in proposito può essere ricavata dal più generale principio –
sopra riferito – per il quale l’esistenza di un’unica denominazione è
sufficiente a qualificare l’intero corso d’acqua , sia a monte che a valle.
Dunque, ove esista una denominazione collocata graficamente lungo lo sviluppo
del corso d’acqua, questa vale certamente a qualificare anche il tratto dello
stesso che si estende a monte del nomen ovvero quello che si estende a valle ,
ove evidentemente in alcun punto di tale tratto compaia altra diversa
denominazione.
Orbene, osserva il Tribunale che, facendo applicazione di tale regola alla
fattispecie concreta oggetto del giudizio e richiamando le considerazioni in
precedenza espresse sulla rilevanza della denominazione ufficiale, consegue che
il “Vallemonio” è certamente, ai fini paesaggistici, un torrente dal punto in
cui compare sulla cartina IGM la denominazione di torrente per tutto il suo
sviluppo a monte.
Invero, lungo il tratto del corso d’acqua a monte della denominazione di
torrente non compare, sulla indicata cartografia ufficiale, altra diversa
denominazione.
Da quanto sopra consegue che l’intervento edificatorio della RAME s.r.l. ( per
come risulta collocato negli elaborati grafici allegati alla relazione del
tecnico di ufficio) viene effettuato in area vincolata ai sensi della lettera c)
dell’art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto previsto nella fascia
di metri 150 dalla sponda di un torrente.
E’, inoltre, opportuno evidenziare che lo stesso, per come emerge dalla
richiamata relazione tecnica, è ubicato, a monte, pur se non in coincidenza
della stessa, proprio nelle immediate vicinanze della denominazione di torrente.
Sotto tale profilo, dunque, i provvedimenti impugnati che operano riferimento
alla esistenza di un vincolo paesaggistico in relazione all’intervento
edificatorio della RAME s.r.l., risultano legittimi, con conseguente
infondatezza del ricorso proposto.
Deve a questo punto essere affrontata la problematica qualificatoria con
riferimento al tratto del corso d’acqua collocato a valle rispetto al nomen di
torrente, per il quale non possono valere le medesime argomentazioni sopra
svolte, considerato che , ad un certo punto di tale tratto ( tra la sezione 9 e
la sezione 10) compare la diversa denominazione di fosso.
Vale, però, anche qui la regola secondo cui la qualificazione (nella specie , in
termini di fosso) non può essere circoscritta al solo tratto del corso d’acqua
in cui vi è assoluta coincidenza con l’estensione grafica del nomen.
Valendo lo stesso discorso anche per la superiore (in termini di collocazione
territoriale) qualificazione di torrente, vi è dunque un tratto del corso
d’acqua ( dalla sezione 6 alla sezione 9, secondo la rappresentazione grafica
del tecnico di ufficio) in cui il Vallemonio è in parte torrente ed in parte
fosso.
Tale situazione concreta una delle fattispecie, in precedenza individuate, nelle
quali (mancando una denominazione ufficiale o non risultando la medesima
univoca) è consentita, ai fini dell’accertamento della esistenza del vincolo,
una verifica sostanziale dell’appartenenza del corso d’acqua ad una specifica
categoria.
Devesi, pertanto, stabilire per quale parte di tale tratto il Vallemonio sia
torrente e per quale parte sia fosso.
Il Consulente Tecnico ha operato in proposito una delimitazione, affermando
nelle conclusioni della relazione illustrativa che “ …il tratto compreso tra la
SS 18 e la SP non sono presenti altre denominazioni; quindi , si assume da monte
fino a metà circa del tratto compreso tra la SS 18 e la SP citata (che
corrisponde all’incirca con la sez. 7 di figura 1), il Vallemonio può essere
denominato “torrente”; da questa metà fino alla confluenza con il Tusciano, il
Vallemonio può essere denominato “fosso”.
Nella successiva relazione integrativa ha, poi, chiarito che “ …per ragioni
esclusivamente redazionali, il Vallemonio è stato diviso in due tratti, ponendo
nel punto medio del tratto senza denominazione la separazione come indicato in
figura 2”.
Da quanto sopra, emerge dunque, che la delimitazione tra torrente e fosso,
operata nell’accertamento tecnico di ufficio, non si ricollega a caratteristiche
sostanziali del corso d’acqua , ma unicamente a “ragioni redazionali”, come tali
non utilizzabili per la soluzione della presente controversia.
L’appartenenza alla categoria, invero, laddove non vi sia una univoca e certa
denominazione ufficiale, non può che discendere da caratteristiche sostanziali
del corso d’acqua, onde a queste è necessario fare riferimento.
Torrente e fosso esprimono concetti e categorie differenti.
Il torrente è “un corso d’acqua caratterizzato da notevoli variazioni di regime,
con periodi in cui scorre gonfio ed impetuoso ed altri in cui è quasi
completamente secco” (così Cons. Stato, VI, n. 657/2002 cit.) ovvero “un corso
d’acqua caratterizzato da estrema variabilità di deflusso con alternanza di
piene violente e di portate piccole o nulle” (cfr. i “criteri generali” forniti
dall’IGM, allegati alla relazione Belardo depositata dal Comune di Bellizzi il
19-12-2007).
Il fosso, invece, è una ampio e capace solco naturale o artificiale generalmente
utilizzato per lo scolo delle acque (cfr. i richiamati “criteri generali” IGM).
Ciò posto, la individuazione concreta dei tratti appartenenti all’una ovvero
nell’altra categoria passa necessariamente per l’accertamento, in capo ad essi,
della esistenza dei relativi caratteri distintivi.
Risulta, peraltro, evidente che, riguardando l’indagine un unico corso d’acqua
per il quale già esistono tratti formalmente qualificati come fosso o torrente,
l’indagine non potrà che avere carattere relativo, dovendo, cioè, essere
condotta non per categorie astratte, ma avendo come parametro necessario di
riferimento le caratteristiche concrete di quelle parti del bene già denominate.
L’utilizzo di tale metodologia, nella identità del corso d’acqua, appare al
Collegio necessaria a garantire la parità di trattamento e la uniformità
dell’azione amministrativa, anche in relazione alle rilevanti conseguenze, in
termini giuridici, che derivano alla sussunzione delle parti del tratto in
questione nell’una o nell’altra categoria.
Il riferimento a tali conseguenze induce, poi, il Tribunale a ritenere che la
suddetta verifica debba concludersi in termini di certezza, nel senso , cioè,
che la esistenza del vincolo paesaggistico e l’applicazione del conseguente
regime giuridico possa configurarsi solo per quei tratti per i quali, all’ esito
della cennata verifica condotta con metodo “relativo”, risulti in modo sicuro la
qualificazione in termini di “torrente”.
Ove al riguardo vi sia dubbio ovvero non sia possibile attingere a conclusioni
certe, dovrà giocoforza essere ritenuta la non operatività del vincolo ex lege.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che nella fattispecie concreta, sulla base
degli accertamenti e delle risultanze emergenti dalla Consulenza Tecnica, non
sia possibile attingere a conclusioni certe in ordine alla individuazione
precisa , per il tratto in contestazione, delle parti qualificabili come
torrente e di quelle qualificabili in termini di fosso.
Ciò in quanto, al di là delle astratte definizioni delle categorie, non si
evincono dalle parti del “Vallemonio” oggetto di formale denominazione elementi
caratteriali tipici, distintivi e qualificanti delle rispettive categorie,
idonei a costituire sicuro parametro di riferimento per la corretta
qualificazione dei tratti non denominati.
La CTU, dopo avere suddiviso il corso d’acqua in Sezioni, effettua per ciascuna
di esse una analitica descrizione, individuandone le caratteristiche fisiche e
corredandola da un rilievo fotografico e geometrico.
Tali operazioni sono state svolte con riferimento sia a tratti del corso d’acqua
formalmente denominati, sia a quelli per i quali non vi è coincidenza con la
formale denominazione in termini di torrente o di fosso.
All’esito, il tecnico nominato dal Tribunale è giunto, tra l’altro, alle
seguenti conclusioni: “ – torrente: larghezza del fondo compresa tra 0,60 –
3,10; altezza delle sponde compresa tra 0,20-1,40; - fosso: larghezza del fondo
compresa tra 2,60-3,10; altezza delle sponde compresa tra 0,60-1,10. la
variabilità delle dimensioni geometriche è dovuta principalmente ad interventi
antropici; infatti, le maggiori dimensioni dell’alveo si hanno in corrispondenza
dei ponti”.
Ha aggiunto ancora che “ …non vi sono differenze sostanziali tra i due tratti se
non per il fatto che il tratto denominato fosso presenta una portata media
maggiore dovuta ad una maggiore superficie sottesa e ad una maggiore larghezza
dell’alveo. La portata assume valori legati al regime pluviometrico e
proporzionali alla superficie del bacino; trattandosi di bacino di limitata
estensione la portata è poco significativa. Infine, sia per il tratto denominato
torrente sia per quello denominato fosso la portata è nulla nel periodo da
maggio a settembre (periodo secco)”.
Osserva il Collegio che l’esame dell’accertamento tecnico eseguito evidenzia la
sostanziale uniformità dei caratteri dell’intero corso d’acqua, non rilevandosi
nelle porzioni formalmente qualificate come fosso e torrente elementi tipici e
differenziali della rispettiva categoria di appartenenza, suscettibili di essere
applicati per la qualificazione delle parti del tratto non formalmente
denominato.
Va anzi sottolineato - ritenendo, per le considerazioni sopra svolte, la formale
qualificazione di torrente al tratto compreso tra la sezione 1 e la sezione 6 e
di fosso al tratto che scorre tra la sezione 9 e la sezione 11 - che l’analisi
della descrizione e dei caratteri rilevati dal tecnico incaricato evidenzia che
i valori acclarati nella parte di non certa denominazione ( tra la sezione 6 e
la sezione 9) sono più vicini a quelli del tratto denominato fosso che non a
quelli del tratto denominato torrente.
Tale caratteristica risulta in particolare presente nel tratto interessato
dall’intervento edificatorio della IACP Futura (ubicato, come emerge dalla già
citata rappresentazione grafica , tra la sezione 6 bis e la sezione 7); invero,
i valori ivi rilevati sono prossimi a quelli del “Fosso Vallemonio” piuttosto
che a quelli del “Torrente Vallemonio”.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte , dunque, deve ritenersi che
non esistano elementi che conducano ad una certa ed univoca qualificazione
sostanziale delle parti del Vallemonio non formalmente denominate in termini di
torrente e di fosso.
Né tali elementi, con valenza di necessaria certezza, vengono forniti dalla
Consulenza Tecnica depositata dal controinteressato ing. De Ligio in data
19-12-2007, redatta in sede penale su incarico del Pubblico Ministero.
Da essa, invero, non è dato desumere con certezza, per il tratto non formalmente
denominato, dove abbia termine il torrente ed inizi il fosso.
Invero, la pur pregevole ricostruzione eseguita (par. 6.3 Origine dell’idronimo
“fosso Vallemonio”) viene condotta in termini di probabilità, come evidenziato
dall’uso del condizionale (“farebbe ritenere” a pag.24, “avrebbero ritenuto” a
pag. 25) nonché di termini ( “verosimilmente”, “probabilmente”) che inducono a
conclusioni non certe ma prospettate in termini di ragionevolezza (“in base alle
considerazioni precedenti è ragionevole ritenere in definitiva ….”, a pag. 27).
Sicchè, per tale tratto del corso d’acqua, coerentemente con le premesse
metodologiche illustrate e con le regole assunte a parametro di giudizio, deve
ritenersi non operante il vincolo paesaggistico ex lege di cui alla lettera c)
dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
Conseguentemente, tale vincolo non sussiste neppure sull’area in cui è previsto
l’intervento edificatorio della Società Consortile IACP Futura a r.l.,
trovandosi questa in prossimità del richiamato tratto del Vallemonio.
Da tali conclusioni consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati relativi
all’intervento edificatorio IACP Futura, risultando gli stessi adottati sul
falso presupposto della esistenza del vincolo paesaggistico.
In conclusione, il ricorso proposto dal Comune di Bellizzi deve essere respinto
nella parte in cui censura i provvedimenti impugnati riguardanti l’intervento
edificatorio della RAME s.r.l.; deve essere, invece, accolto, con conseguente
annullamento dei provvedimenti, nella parte in cui censura le note della
soprintendenza relative all’intervento della IACP Futura s.r.l.
Il ricorso proposto dalla IACP Futura s.r.l. deve essere accolto integralmente,
con il conseguente annullamento delle note soprintendentizie ad essa riferibili
e dei provvedimenti comunali di sospensione dei lavori
Le spese del disposto accertamento tecnico vengono liquidate, in favore
dell’ing. Nunziante Marino, in complessivi euro 3.000 ( tremila), oltre IVA e
Cassa se dovute e vengono poste a definitivo carico, ciascuno per la metà, della
Società Consortile a r.l. IACP Futura e del Comune di Bellizzi.
Le residue spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le
parti costituite, sussistendone giusti motivi in relazione alla peculiarità e
complessità delle questioni giuridico-fattuali sottese alla vicenda per cui è
causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno (Sezione II),
definitivamente giudicando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:
riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 571/2007 e 864/2007 R.G.;
accoglie in parte, nei limiti specificati in motivazione, il ricorso n. 571/2007
R.G. proposto dal Comune di Bellizzi e, per l’effetto, annulla le note
soprintendentizie prot. n. 2118 del 24-1-2007 e prot. n. 7128 del 12-3-2007;
accoglie il ricorso n. 864/2007 R.G. proposto da Società Consortile IACP Futura
a r.l. e, per l’effetto, annulla i provvedimenti del Capo Area Tecnico del
Comune di Bellizzi prot. n. 5281 del 19-3-2007 e prot. n. 8627 del 4-5-2007,
nonché le note soprintendentizie prot. n. 36613 del 5-12-2006, prot. n. 2118 del
24-1-2007 e prot. n. 7128 del 12-3-2007.
Pone le spese dell’accertamento tecnico eseguito, liquidate, in favore dell’ing.
Nunziante Marino, in euro 3000, oltre IVA e Cassa se dovute, a definitivo
carico, ciascuno per la metà, del Comune di Bellizzi e della Società Consortile
IACP Futura a r.l.
Compensa integralmente tra le parti le residue spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 10/04/2008 e
30/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Filippo Portoghese, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it - Rivista
giuridica - Electronic Law Review -
Tutti i
diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it