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T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 7 marzo 2008, n. 280
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazioni paesaggistiche - Rilevanza edilizia e incidenza paesaggistica - Differenza. Benché ordinariamente i due elementi coincidano, vertendosi della legittimità di autorizzazioni paesaggistiche, occorre tenere distinti e fare oggetto di separata considerazione l’elemento della rilevanza edilizia (di tipo essenzialmente quantitativo) da quello della incidenza paesaggistica delle opere. Mentre per il primo elemento rileva il quantum dei lavori a farsi, il secondo trova come parametro essenziale di riferimento una dimensione qualitativa, riferibile al dato esteriore di modificazione della realtà preesistente, quale appare alla percezione della vista. Pres. Esposito, Est. Mele - H.S. (avv. Buonocore) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 7 marzo 2008, n. 280

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. Reg. Sent.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SALERNO –


SEZIONE II



composto dai Magistrati:

1) Dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente
2) Dr. Francesco Mele - Consigliere rel.
3) Dr. Giovanni Grasso - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1761/2006 Reg. Gen., proposto da Hutter Stephan, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Buonocore , ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via E. Caterina n. 80 presso lo studio dell’avv. Dario D’Aragona;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliati in Salerno presso la sede di questa;
e nei confronti di
Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Soprintendente BB. AA. E P. S.A.D. di Salerno ed Avellino in data 21-6-2006, con il quale è stato annullato il decreto n. 21 del 18-4-2006, reso dal Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Amalfi, di autorizzazione, ex art. 159 D.Lvo n. 42/2004, di un parcheggio galleria lungo la ss 163 ;
VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Amministrazione statale intimata ;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 15-11-2007 il Dott. Francesco Mele e uditi altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 9 e 11 ottobre 2006, depositato in data 8 novembre 2006, il dr. Stephan Hutter impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata allo stesso dal Comune di Amalfi per la realizzazione di un parcheggio in galleria e di un ascensore teso alla eliminazione di barriere architettoniche, al fine di garantire l’accesso ad un immobile sito alla via Maestra dei Villaggi n. 35 del Comune di Amalfi.


Con articolata prospettazione denunziava: violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e dell’ art. 159, comma 1, d.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità , sviamento, carenza di istruttoria, travisamento, perplessità; vizio del procedimento; violazione dei principi generali in materia di autotutela.


Instauratosi il contraddittorio, l’autorità statale intimata si costituiva in giudizio, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.


La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 15.11.2007.


DIRITTO


Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.


Premette il provvedimento impugnato che la zona in cui è prevista la realizzazione delle opere per cui è causa è assoggettata a vincolo paesaggistico, in quanto “costituisce un quadro naturale di singolare bellezza …, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono visuali panoramiche di singolare ed eccezionale bellezza”, in quanto caratterizzata da “bianche case distribuite in pittoresco disordine nell’angusto bosco della Valle dei Mulini che si affacciano nell’ampio Golfo di Salerno”.


Rileva, poi, che le opere progettate, costituite dalla realizzazione di un parcheggio in galleria e di un ascensore in roccia, ove realizzate, determinerebbero un’alterazione sostanziale della morfologia del costone, divenendo elemento di disturbo per chi percorre la statale e anche per chi gode da punti lontani la visione paesaggistica di insieme. Le stesse intaccherebbero pure la naturalità del sito, costituito da un costone roccioso ricoperto di vegetazione e comporterebbero soluzione di continuità nel medesimo, riducendo i tratti costitutivi del sito che sono a fondamento del vincolo paesaggistico esistente.


Dalla lettura del provvedimento emerge, dunque, a giustificazione del disposto annullamento il rilevante impatto paesaggistico dell’opera, la quale snaturerebbe il sito e le sue caratteristiche, costituiti da un costone roccioso ricoperto da “macchia spontanea diversificata nella cromia e nelle tipologie vegetazionali”.


Ciò posto, occorre verificare, sulla base degli atti di causa ed, in particolare, della documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione, se effettivamente le realizzande opere, per dimensioni e caratteristiche costruttive, presentino tale dirompente incidenza, sotto il profilo paesaggistico, sul sito di insistenza.


Rileva in proposito il Tribunale che il progettato intervento è certamente opera di non scarsa rilevanza urbanistico-edilizia.


Come emerge dalla “relazione tecnico-descrittiva” allegata al progetto, vi è in primo luogo la costruzione di un parcheggio, “realizzato attraverso l’apertura di una galleria della larghezza di mt. 5 circa e della lunghezza media di mt. 11, 70, con un’altezza massima pari a mt. 3, 40”.


Vi è, poi, anche la costruzione di “ un ascensore completamente interrato che dall’interno del locale parcheggio di cui sopra consente di superare il forte dislivello posto tra la sottostante rotabile e l’abitazione.


I lavori a farsi vengono analiticamente specificati in :
-scavo in roccia finalizzato a creare una canna verticale ove inserire l’ascensore e la scale e/o altro ascensore di emergenza;
-rivestimento delle pareti perimetrali del vano asdc ensore in cls;
-apertura nella macera di cui al prospetto principale in progetto di vano ad arco;
-pavimentazione con pietrame calcareo di breve tratto di viale;
-installazione di impianto ascensore …nonché di impianto di aerazione forzata all’interno del tunnel.


Va, tuttavia, evidenziato che, benché ordinariamente i due elementi coincidano, nel caso di specie (vertendosi della legittimità di autorizzazioni paesaggistiche) occorre tenere distinti ( e fare oggetto di separata considerazione) l’elemento della rilevanza edilizia (di tipo essenzialmente quantitativo) da quello della incidenza paesaggistica delle opere.


Mentre per il primo elemento rileva il quantum dei lavori a farsi, il secondo trova come parametro essenziale di riferimento una dimensione qualitativa, riferibile al dato esteriore di modificazione della realtà preesistente, quale appare alla percezione della vista.


Non si dimentichi, poi, con peculiare considerazione della fattispecie oggetto del presente giudizio, che la ragione del vincolo e della tutela risiede nell’esistenza di “un quadro naturale di singolare bellezza …che offre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono visuali panoramiche di singolare ed eccezionale bellezza”.


Orbene, ritiene il Tribunale che tali precisazioni risultino nella controversia in esame rilevanti e dirimenti, considerato che – come si evince dagli atti di causa – i lavori a farsi, pur essendo quantitativamente notevoli, sono costituiti essenzialmente da opere interrate, non visibili all’esterno.


Invero, il parcheggio “è previsto all’interno del rilievo” e consiste in una “galleria” in roccia.


Lo stesso ascensore risulta “completamente interrato” e realizzato attraverso uno scavo in roccia che mantiene assolutamente inalterato l’aspetto esteriore del costone roccioso interessato (si vedano in proposito gli elaborati grafici progettuali e le simulazioni fotografiche allegate al progetto).


Le uniche opere visibili all’esterno e, pertanto, effettivamente rilevanti (in quanto valutabili) da un punto di vista paesaggistico sono costituite dal vano di accesso al locale garage e dal vano di uscita dell’ascensore.


Quanto alla prima , rileva il Collegio che trattasi di una modesta apertura della larghezza di mt. 2,60 per mt. 2,40 di altezza, il cui impatto paesaggistico risulta ulteriormente scemato dalla prospicienza sulla strada statale asfaltata e dalla presenza di un infisso di chiusura in legno di castagno.


Quanto alla seconda, pure ne vanno rimarcate le esigue dimensioni (larghezza di mt. 1 per mt. 2,20 di altezza) e l’abbattimento dell’impatto visivo riveniente dall’inserimento in una preesistente macera e dall’esistenza di vegetazione e di alberi ad alto fusto.


Orbene, se quelle da ultimo evidenziate sono le uniche opere aventi impatto visivo e modificative dell’aspetto esteriore dei luoghi, può tranquillamente affermarsi che, attraverso di esse (in relazione alle caratteristiche dell’intervento desumibili dagli atti progettuali), non si realizza né “una alterazione sostanziale della morfologia del costone”, né rilevanti “soluzioni di continuità del costone naturale”, né rilevante alterazione della “naturalità del sito”.


L’impugnato provvedimento soprintentendizio risulta, dunque, illegittimo per carente istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento.


Allo stesso modo non sussiste il rilevato difetto motivazionale nell’autorizzazione paesaggistica comunale, considerato che correttamente viene evidenziato che “la proposta progettuale appare non invasiva, con limitata alterazione dello stato dei luoghi, trattandosi di intervento prettamente interrato” e che “ mantenendosi inalterato il profilo esterno dei siti interessati all’intervento, nessun nuovo ostacolo viene creato alle visuali dalle pubbliche vie …”.


Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il provvedimento del Soprintendente del 21-6-2006 deve essere annullato.


La peculiarità della controversia costituisce, peraltro, giusto motivo per l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno (Sezione II), definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe proposto da Hutter Stephan, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto soprintendentizio del 21 giugno 2006.


Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.
 

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15-11-2007;


con la partecipazione di:
Luigi Antonio Esposito - Presidente
Francesco Mele - Cons. est.


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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