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TAR LAZIO, Latina, Sez. I, 27 febbraio 2008, sentenza n. 126
ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione ministeriale alla costruzione ed
esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Variante agli
strumenti urbanistici comunali. L’autorizzazione ministeriale, ex L. n.
55/2002, alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica, s’impone urbanisticamente alla pianificazione comunale, nel senso che
qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici essa ha
affetto di variante. Pres. f.f. Scudeller, Est. Rotondo - S. s.p.a. (avv.ti
Malinconico, Spaini e Torrani) c. Comune di Aprilia (avv. Pascone) e altri (n.c.)
- T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126
ENERGIA - Art. 1 L. 55/2002 - Autorizzazione unica ministeriale per la
costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica - Comune dissenziente
- Principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi.
L’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, nel prevedere il rilascio di una
autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 KWW termici, vincola e
conforma la successiva attività amministrativa degli enti, ancorché
dissenzienti, sicchè il Comune, che non è peraltro titolare dell’interesse
pubblico primario perseguito con il provvedimento autorizzativo ministeriale, è
vincolato nell’an a conformarsi al principio maggioritario espresso in seno alla
conferenza di servizi, nonché all’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero.
Pres. f.f. Scudeller, Est. Rotondo - S. s.p.a. (avv.ti Malinconico, Spaini e
Torrani) c. Comune di Aprilia (avv. Pascone) e altri (n.c.) - T.A.R. LAZIO,
Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
N. 00126/2008 REG.SEN.
N. 01155/2007 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2007, proposto dalla SORGENIA
spa con sede in Milano, via Ciovassino, n. 1, in persona del legale
rappresentante p.t. ing. Massimo Orlandi, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovanni Malinconico, Marta Spaini e Pier Giuseppe Torrani, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Latina, via Farini, n. 4;
contro
Comune di Aprilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Pascone, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di
questa Sezione in Latina, via A. Doria, n. 4;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro
p.t., non costitutito;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., non
costituito;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Aprilia sull’istanza
riguardante l’approvazione del piano di viabilità relativo al transito dei mezzi
di cantiere preordinati alla realizzazione della centrale a ciclo combinato
alimentata a gas naturale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/01/2008 il dott. Giuseppe
Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 novembre 2007 e depositato il successivo 6 dicembre,
la ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio inadempimento
del Comune di Aprilia sull’istanza, presentata da essa ricorrente Sorgenia
s.p.a. in data 27 luglio 2007, di approvazione del Piano di Viabilità relativo
al transito dei mezzi di cantiere preordinati alla realizzazione della centrale
a ciclo combinato alimentato a gas naturale da circa 750 MW nel comune di
Aprilia.
L’interessata espone in fatto che:
a)con decreto n. 55/01/2006 è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie – alla
costruzione ed all’esercizio:
-di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito
da due sezioni della potenza elettrica complessiva netta di circa 750MW e della
potenza termica immessa di circa 1350MW, da ubicare in località Campo di Carne,
nel territorio di Aprilia;
-di una nuova stazione elettrica per il collegamento alla rete nazionale di
trasmissione, un elettrodotto in cavo interrato, di circa 1,3 Km a 380 KV di
collegamento tra la centrale e la futura stazione elettrica e raccordi di
collegamento entra-esce in linea aerea, di circa 140 m ciascuno, tra la futura
stazione elettrica e l’elettrodotto, a 380 KV, Latina Roma Sud 2, interessando
il solo territorio del Comune di Aprilia;
-un metanodotto interrato;
b)tra le prescrizioni dettate dal Ministero dell’ambiente ve n’è una (art. 2,
punto 5 d.m. 55/1/2006) relativa alla gestione della fase di cantiere ed alla
viabilità, del seguente tenore: “allo scopo di non interferire con la viabilità
locale durante la fase di realizzazione il proponente provvede alla messa a
punto di un piano relativo al transito dei mezzi di cantiere, da sottoporre
all’approvazione del comune di Aprilia prima dell’inizio dei lavori; devono
inoltre essere attuati, di concerto con gli enti competenti sul territorio, gli
interventi preliminari sulla viabilità locale indicati in SIA e, in particolare,
la realizzazione del ramo ad ovest del comparto, fino all’intersezione con via
La Cogna, che sarà utilizzato per l’accesso al cantiere”;
c)in data 27 luglio Sorgenia ha formalmente inviato al comune di Aprilia il
Piano di Viabilità, perché l’ente procedesse alla relativa approvazione nei
termini di legge;
d)il Piano è stato ricevuto dal Comune il 1 agosto 2007 ma ad oggi non è seguita
l’adozione di alcun provvedimento espresso di approvazione o meno.
La ricorrente deduce violazione degli art. 1, c. 2, e 2 della L. n. 241 del 1990
riservandosi azioni risarcitorie per i danni subiti e subendi a causa del
ritardo nel provvedere. Chiede, infine, che sia nominato, sin d’ora, il
commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione civica.
Il ricorso è fondato.
In fatto consta che:
-la ricorrente società Sorgenia è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo
Economico alla costruzione ed esercizio degli impianti meglio sopra descritti;
-le opere in questione sono dichiarate, ai sensi dell’art. 1 della legge 9
aprile 2002, n. 55, di pubblica utilità e soggette ad autorizzazione unica, la
quale sostituisce ogni altro atto in materia, anche ambientale;
-l’autorizzazione ministeriale s’impone urbanisticamente alla pianificazione
comunale, nel senso che qualora le opere comportino variazione degli strumenti
urbanistici essa ha affetto di variante;
-il rilascio del titolo è stato preceduto dalla Conferenza di Servizi indetta
dal Dicastero al fine di ottenere l’intesa con la Regione Lazio;
-il comune di Aprilia ha espresso la propria posizione in termini non
favorevoli;
-il Ministero dell’Ambiente ha dettato la seguente prescrizione: “allo scopo di
non interferire con la viabilità locale durante la fase di realizzazione il
proponente provvede alla messa a punto di un piano relativo al transito dei
mezzi di cantiere, da sottoporre all’approvazione del comune di Aprilia prima
dell’inizio dei lavori; devono inoltre essere attuati, di concerto con gli enti
competenti sul territorio, gli interventi preliminari sulla viabilità locale
indicati in SIA e, in particolare, la realizzazione del ramo ad ovest del
comparto, fino all’intersezione con via La Cogna, che sarà utilizzato per
l’accesso al cantiere”.
-il procedimento amministrativo si è concluso con l’acquisizione di tutti i
pareri e l’adozione della determinazione conclusiva in data 28 settembre 2006;
-è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto;
-la ricorrente ha presentato al Comune di Aprilia il Piano di Viabilità, come
prescrittole nel titolo rilasciatole dal Ministero.
In punto di diritto, il Collegio osserva che:
-la disciplina della conferenza di servizi, alla luce delle modifiche introdotte
dalla L. 340/00, prevede l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede
il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini
della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è, nella particolarità
della fattispecie, quella che risulta dalla decisione assunta in seno
all’adunanza e ciò al fine di imprimere al modulo procedimentale gli
indispensabili requisiti di certezza e snellezza;
-l’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, nel prevedere il rilascio di una
autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 KWW termici, vincola e
conforma la successiva attività amministrativa degli enti, ancorché
dissenzienti;
-il comune non è titolare dell’interesse pubblico primario perseguito con il
provvedimento autorizzativo ministeriale (in relazione al quale la
discrezionalità si è esaurita con il rilascio del titolo), bensì, del solo
interesse secondario a che il cantiere, con il transito dei mezzi pesanti, non
interferisca con la viabilità locale.
Ne consegue, che il comune di Aprilia è vincolato nell’an a conformarsi al
principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi nonché
all’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per la costruzione e
l’esercizio dell’impianto; talché, è fatto obbligo all’amministrazione civica di
provvedere, in senso positivo o negativo, ma in forma espressa, sull’istanza
della ricorrente esaminando il proposto Piano di Viabilità al fine di
verificarne la compatibilità con l’interesse pubblico (viabilità locale) di cui
l’ente territoriale è portatore. A tale obbligo l’amministrazione civica dovrà
ottemperare – tenuto conto anche dell’incarico conferito al prof. Duerno, in
corso di espletamento - nel termine di novanta giorni decorrenti dalla
comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Elasso il predetto termine di sessanta giorni, fin d’ora il Collegio nomina il
Commissario ad acta nella persona del dirigente responsabile della Direzione
regionale trasporti della Regione Lazio – Programmi per Traffico e la Mobilità ,
o soggetto da lui delegato che provvederà, su sollecitazione della ricorrente,
agli adempimenti nei successivi sessanta giorni in sostituzione
dell’Amministrazione comunale rimasta inerte.
Al compenso per il commissario si provvederà con separata ordinanza del
magistrato relatore sulla base della certificata attività; compenso che spetterà
solo ad attività compiuta consistente nell’adozione del provvedimento espresso
in sostituzione del Comune rimasto inerte.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina
- accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 1155/07 meglio in epigrafe
specificato, e per l’effetto ordina al Comune di Aprilia di provvedere, nei
sensi e termini colà indicati, sull’istanza della ricorrente datata 24 luglio
2007, pervenuta al protocollo comunale il successivo 1 agosto.
In caso d’inottemperanza nomina, fin d’ora, il Commissario ad acta nella persona
indicata in premessa che, su sollecitazione del ricorrente, provvederà,
direttamente, o tramite suo delegato, agli adempimenti nei successivi sessanta
giorni dalla richiesta in sostituzione dell’Amministrazione comunale rimasta
inerte.
Condanna il Comune di Aprilia al pagamento delle spese del presente giudizio in
favore della ricorrente che si liquidano in complessive € 1000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11/01/2008 con
l'intervento dei signori:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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