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TAR LAZIO, Latina, Sez. I, 27 febbraio 2008, sentenza n. 126
 

ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione ministeriale alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Variante agli strumenti urbanistici comunali. L’autorizzazione ministeriale, ex L. n. 55/2002, alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, s’impone urbanisticamente alla pianificazione comunale, nel senso che qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici essa ha affetto di variante. Pres. f.f. Scudeller, Est. Rotondo - S. s.p.a. (avv.ti Malinconico, Spaini e Torrani) c. Comune di Aprilia (avv. Pascone) e altri (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126

ENERGIA - Art. 1 L. 55/2002 - Autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica - Comune dissenziente - Principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi.
L’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, nel prevedere il rilascio di una autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 KWW termici, vincola e conforma la successiva attività amministrativa degli enti, ancorché dissenzienti, sicchè il Comune, che non è peraltro titolare dell’interesse pubblico primario perseguito con il provvedimento autorizzativo ministeriale, è vincolato nell’an a conformarsi al principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi, nonché all’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero. Pres. f.f. Scudeller, Est. Rotondo - S. s.p.a. (avv.ti Malinconico, Spaini e Torrani) c. Comune di Aprilia (avv. Pascone) e altri (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


N. 00126/2008 REG.SEN.
N. 01155/2007 REG.RIC.
 


ha pronunciato la presente

 

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2007, proposto dalla SORGENIA spa con sede in Milano, via Ciovassino, n. 1, in persona del legale rappresentante p.t. ing. Massimo Orlandi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Malinconico, Marta Spaini e Pier Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Latina, via Farini, n. 4;


contro


Comune di Aprilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pascone, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, n. 4;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro p.t., non costitutito;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., non costituito;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Aprilia sull’istanza riguardante l’approvazione del piano di viabilità relativo al transito dei mezzi di cantiere preordinati alla realizzazione della centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/01/2008 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con atto notificato il 23 novembre 2007 e depositato il successivo 6 dicembre, la ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Aprilia sull’istanza, presentata da essa ricorrente Sorgenia s.p.a. in data 27 luglio 2007, di approvazione del Piano di Viabilità relativo al transito dei mezzi di cantiere preordinati alla realizzazione della centrale a ciclo combinato alimentato a gas naturale da circa 750 MW nel comune di Aprilia.

L’interessata espone in fatto che:

a)con decreto n. 55/01/2006 è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie – alla costruzione ed all’esercizio:

-di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da due sezioni della potenza elettrica complessiva netta di circa 750MW e della potenza termica immessa di circa 1350MW, da ubicare in località Campo di Carne, nel territorio di Aprilia;

-di una nuova stazione elettrica per il collegamento alla rete nazionale di trasmissione, un elettrodotto in cavo interrato, di circa 1,3 Km a 380 KV di collegamento tra la centrale e la futura stazione elettrica e raccordi di collegamento entra-esce in linea aerea, di circa 140 m ciascuno, tra la futura stazione elettrica e l’elettrodotto, a 380 KV, Latina Roma Sud 2, interessando il solo territorio del Comune di Aprilia;

-un metanodotto interrato;

b)tra le prescrizioni dettate dal Ministero dell’ambiente ve n’è una (art. 2, punto 5 d.m. 55/1/2006) relativa alla gestione della fase di cantiere ed alla viabilità, del seguente tenore: “allo scopo di non interferire con la viabilità locale durante la fase di realizzazione il proponente provvede alla messa a punto di un piano relativo al transito dei mezzi di cantiere, da sottoporre all’approvazione del comune di Aprilia prima dell’inizio dei lavori; devono inoltre essere attuati, di concerto con gli enti competenti sul territorio, gli interventi preliminari sulla viabilità locale indicati in SIA e, in particolare, la realizzazione del ramo ad ovest del comparto, fino all’intersezione con via La Cogna, che sarà utilizzato per l’accesso al cantiere”;

c)in data 27 luglio Sorgenia ha formalmente inviato al comune di Aprilia il Piano di Viabilità, perché l’ente procedesse alla relativa approvazione nei termini di legge;

d)il Piano è stato ricevuto dal Comune il 1 agosto 2007 ma ad oggi non è seguita l’adozione di alcun provvedimento espresso di approvazione o meno.

La ricorrente deduce violazione degli art. 1, c. 2, e 2 della L. n. 241 del 1990 riservandosi azioni risarcitorie per i danni subiti e subendi a causa del ritardo nel provvedere. Chiede, infine, che sia nominato, sin d’ora, il commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione civica.

Il ricorso è fondato.

In fatto consta che:

-la ricorrente società Sorgenia è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed esercizio degli impianti meglio sopra descritti;

-le opere in questione sono dichiarate, ai sensi dell’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, di pubblica utilità e soggette ad autorizzazione unica, la quale sostituisce ogni altro atto in materia, anche ambientale;

-l’autorizzazione ministeriale s’impone urbanisticamente alla pianificazione comunale, nel senso che qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici essa ha affetto di variante;

-il rilascio del titolo è stato preceduto dalla Conferenza di Servizi indetta dal Dicastero al fine di ottenere l’intesa con la Regione Lazio;

-il comune di Aprilia ha espresso la propria posizione in termini non favorevoli;

-il Ministero dell’Ambiente ha dettato la seguente prescrizione: “allo scopo di non interferire con la viabilità locale durante la fase di realizzazione il proponente provvede alla messa a punto di un piano relativo al transito dei mezzi di cantiere, da sottoporre all’approvazione del comune di Aprilia prima dell’inizio dei lavori; devono inoltre essere attuati, di concerto con gli enti competenti sul territorio, gli interventi preliminari sulla viabilità locale indicati in SIA e, in particolare, la realizzazione del ramo ad ovest del comparto, fino all’intersezione con via La Cogna, che sarà utilizzato per l’accesso al cantiere”.

-il procedimento amministrativo si è concluso con l’acquisizione di tutti i pareri e l’adozione della determinazione conclusiva in data 28 settembre 2006;

-è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto;

-la ricorrente ha presentato al Comune di Aprilia il Piano di Viabilità, come prescrittole nel titolo rilasciatole dal Ministero.

In punto di diritto, il Collegio osserva che:

-la disciplina della conferenza di servizi, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 340/00, prevede l’impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l’unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è, nella particolarità della fattispecie, quella che risulta dalla decisione assunta in seno all’adunanza e ciò al fine di imprimere al modulo procedimentale gli indispensabili requisiti di certezza e snellezza;

-l’art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, nel prevedere il rilascio di una autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 KWW termici, vincola e conforma la successiva attività amministrativa degli enti, ancorché dissenzienti;

-il comune non è titolare dell’interesse pubblico primario perseguito con il provvedimento autorizzativo ministeriale (in relazione al quale la discrezionalità si è esaurita con il rilascio del titolo), bensì, del solo interesse secondario a che il cantiere, con il transito dei mezzi pesanti, non interferisca con la viabilità locale.

Ne consegue, che il comune di Aprilia è vincolato nell’an a conformarsi al principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi nonché all’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per la costruzione e l’esercizio dell’impianto; talché, è fatto obbligo all’amministrazione civica di provvedere, in senso positivo o negativo, ma in forma espressa, sull’istanza della ricorrente esaminando il proposto Piano di Viabilità al fine di verificarne la compatibilità con l’interesse pubblico (viabilità locale) di cui l’ente territoriale è portatore. A tale obbligo l’amministrazione civica dovrà ottemperare – tenuto conto anche dell’incarico conferito al prof. Duerno, in corso di espletamento - nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

Elasso il predetto termine di sessanta giorni, fin d’ora il Collegio nomina il Commissario ad acta nella persona del dirigente responsabile della Direzione regionale trasporti della Regione Lazio – Programmi per Traffico e la Mobilità , o soggetto da lui delegato che provvederà, su sollecitazione della ricorrente, agli adempimenti nei successivi sessanta giorni in sostituzione dell’Amministrazione comunale rimasta inerte.

Al compenso per il commissario si provvederà con separata ordinanza del magistrato relatore sulla base della certificata attività; compenso che spetterà solo ad attività compiuta consistente nell’adozione del provvedimento espresso in sostituzione del Comune rimasto inerte.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 1155/07 meglio in epigrafe specificato, e per l’effetto ordina al Comune di Aprilia di provvedere, nei sensi e termini colà indicati, sull’istanza della ricorrente datata 24 luglio 2007, pervenuta al protocollo comunale il successivo 1 agosto.

In caso d’inottemperanza nomina, fin d’ora, il Commissario ad acta nella persona indicata in premessa che, su sollecitazione del ricorrente, provvederà, direttamente, o tramite suo delegato, agli adempimenti nei successivi sessanta giorni dalla richiesta in sostituzione dell’Amministrazione comunale rimasta inerte.

Condanna il Comune di Aprilia al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessive € 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11/01/2008 con l'intervento dei signori:

Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 


 

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