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T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 20 Marzo 2008, n. 422
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio base -
Assoggettamento a procedura di VIA - Esclusione. L’installazione di stazioni
radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA prevista
dalla l. n. 349/86 (Tar Liguria, sez.I, 15 marzo 2006 n. 200). Pres. Balba, Est.
Caputo - O.M. e altri (avv. Damonte) c. Comune di Genova (avv. Masuelli) e ARPAL
(avv. Pizzorni). T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 20 marzo 2008, n. 422
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00422/2008 REG.SEN.
N. 00210/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 210 del 2004, proposto da:
Ott Michela, Brunozzi Ivana, Frisina Pasquale, De Benedetti Martino,, Marcantoni
Pedrini Maria, Pretari Silvana,, Mortola Pedrini M. Antonietta, Fiorucci
Alfiero,, Paiuzza Giuseppina, Ghio Lorenzo, Bernardini Pier Luigi,, Pedrini
Francesco, Pedrini Guido, Molinelli Carlo,, Pizzolo Marco, Morchio Caterina,
Prestero Lidia,, Ravano Alberto, Morgavi Barbara, Barone Vilma,, Valente
Lorenzo, Marcenaro Bertolotto Benedetta,, Valenti Umberto, Marenco Annamaria,
Sivori Bruna, Zaninoni Daniele, Calzolari Sara, Alagna Giovanni,, Zocchi Poggi
Maria Raffaella, Molini Paolo, Minato Marco, rappresentati e difesi dall'Avv.
Roberto Damonte, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Damonte in Genova,
Via Corsica 10/4;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Aurelio
Domenico Masuelli in Genova, Via Garibaldi 9;
A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, rappresentato e
difeso dall'Avv. Pier Giorgio Pizzorni, con domicilio eletto presso l’Avv. Pier
Giorgio Pizzorni in Genova, Via XX Settembre 14/31;
nei confronti di
Siemens Information And Communication Networks Spa, Siemens Mobile
Communications S.p.A.;
e con l'intervento di
Siemens Mobile Communications S.p.A., in nome del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Borghi, Carlo Cossalter, Luigi
Piscitelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Luigi Piscitelli in Genova, Vorso
Saffi 7/2;
per l'annullamento
degli atti aventi ad oggetto la realizzazione di un’antenna per la telefonia
mobile sul lastrico solare di un edificio privato in loc Sturla.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale
Protezione Ambiente Ligure;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/01/2008 il dott. Oreste Mario
Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, abitanti nella medesima zona, hanno impugnato il permesso di
costruire rilasciato dal comune di Genova alla società controinteressata avente
ad oggetto la realizzazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico
solare di un edificio privato in loc Sturla.
Il gravame, oltre a lamentare deficit tecnici dell’impianto potenzialmente
dannosi per la salute dei cittadini residenti in prossimità, deduce in
principalità la violazione dell’art. 72 undicies l.r. n. 18/99, cioè
l’installazione dell’antenna ad una distanza dalle abitazioni dei ricorrenti di
mt. 50 entro il lobo di irraggiamento principale.
Inoltre, secondo i ricorrenti, il procedimento di autorizzazione doveva essere
preceduto dalla valutazione d’impatto ambientale, nonché dal previo rilascio del
nulla osta da parte dell’autorità competente in materia di tutela di beni
vincolati.
Con motivi aggiunti s’è censurata l’utilizzazione da parte della società
controinteressata di un manufatto abusivo perpetrata con la collocazione al suo
interno degli strumenti tecnici che corredano funzionalmente l’antenna di
trasmissione.
Cui hanno fatto seguito motivi d’impugnazione avverso il parere favorevole dell’ARPAL.
Il Comune e l’ARPAL si sono costituti in giudizio.
La società controinteressata Simens Mobile Communication s.p.a. intervenuta ad
opponendum ha dedotto l’inesistenza della notificazione del ricorso perché
avvenuta nei confronti di Simens Information and Communication Networks s.p.a.,
persona giuridica estinta per incorporazione sin dal 1 luglio 2002.
Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare concretatasi nella
disattivazione dell’impianto, alla pubblica udienza del 24.01.08 la causa su
richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va sgombrato il campo dalle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del
ricorso.
Sebbene l’originaria notificazione del ricorso sia stato effettuata nei
confronti della società estinta per incorporazione originaria titolare del
permesso di costruire impugnato, i ricorrenti hanno in seguito provveduto in
tempo utile a rinnovare la notifica del ricorso nei confronti della società
incorporante( d. 10 marzo 2004) che è peraltro intervenuta in giudizio ad
opponendum.
Di fatto, venendo così all’altro polo dell’ eccezione preliminare,
l’amministrazione e la società interveniente non hanno assolto all’onere
probatorio su di essi incombente di dimostrare l’effettiva conoscenza del
rilascio del titolo impugnato da parte dei ricorrenti in data anteriore a quella
scaturente dall’ultimazione dei lavori, sulla cui allegazione (ma non provata)
circostanza è dedotta in presa diretta l’eccezione di tardività.
Trova pertanto applicazione, anche con riguardo alla rinnovazione della notifica
del ricorso, il principio a mente del quale la conoscenza effettiva e completa
della concessione edilizia si verifica con l’ultimazione dei lavori di
costruzione (cfr., fra le tante, da ultimo Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2007 n.
452) la cui data, nel caso che ne occupa, non è stata affatto specificamente
dedotta.
Nel merito il ricorso è peraltro infondato.
Al di là dei censure che genericamente investono il requisiti tecnici
dell’impianto, ripetutamente smentiti in fatto dalle verifiche effettuate -
anche in corso di causa - dall’ARPAL, mette conto sottolineare che l’art 72
undicies l.r. n. 18/99, norma su cui si fonda il principale motivo
d’impugnazione, è stato ritenuto “inapplicabile”(deliberazione regionale n. 68
del 3 febbraio 2004) perché ritenuto in contrasto con la sentenza della Corte
costituzionale n. 307 del 2003 che ha sancito la sottrazione alla competenza
regionale della predeterminazione di limiti generici di emissione.
Di fatto sì è acclarata - in via meramente ricognitiva - l’avvenuta
l’abrogazione della disposizione regionale la cui efficacia, in forza
dell’effetto retroattivo delle pronunce d’incostituzionalità, si estende ai casi
ancora sub iudice, ovvero non esauriti, come quello che ne occupa.
Anche la censura sull’omissione della procedura di valutazione d’impatto
ambientale è destituita di fondamento.
S’è già avuto modo di precisare, senza che in contrario ricorrano circostanze
che giustifichino il mutamento d’indirizzo, che l’installazione di stazioni
radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA prevista
dalla l. n. 349/86 ( Tar Liguria, sez.I, 15 marzo 2006 n. 200).
E, viene fatto di dire, a maggior ragione in forza dell’iscrizione ex d.Lgs.
n.259/03 di detti impianti al novero delle opere di urbanizzazione e
dell’interesse pubblico sotteso alla capillare ed uniforme distribuzione di essi
su tutto il territorio nazionale (cfr., Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2007 n.
3938).
Sul piano strettamente urbanistico edilizio, non va passato sotto silenzio il
fatto che l’area su cui insiste l’edificio e il manufatto stesso ove è stato
collocato sul lastrico solare l’impianto non sono affatto vincolati.
Sicchè, contrariamente alla deduzione su cui si fonda il motivo di censura, il
procedimento di rilascio del titolo non doveva essere preceduto dal rilascio di
alcun nulla osta a tutela del vincolo paesaggistico o storico culturale.
Venendo ad altro profilo di censura, in disparte l’argomentata eccezione di
tardività, va affermato che i ricorrenti non hanno dedotto alcun specifico
interesse a lamentare l’abusività del locale seminterrato che ospita gli
apparecchi tecnici dell’antenna.
Non è infatti dato rinvenire l’interesse attuale e concreto che muove
l’impugnazione: il locale non è esterno all’edificio principale e quindi non
altera, diversamente dall’antenna, il profilo estetico-ambientale della zona; in
aggiunta, la localizzazione al suo interno delle apparecchiature è strumentale
al funzionamento dell’impianto su cui già si appuntano le specifiche censure
esulanti il profilo della conformità urbanistica del locale.
Da ultimo va riaffermata la completezza delle verifiche, anche d’ordine
controfattuale, esperite dall’ARPAL che ha confermato (parere favorevole del
12.08.04) l’originario impugnato nulla osta all’esercizio della stazione base.
D’altra parte, per quel che qui più rileva anche in ordine all’effettivo
interesse sotteso al gravame, va sottolineato che l’istruttoria giudiziale,
articolatasi in ripetute verifiche in contraddittorio, ha avuto proprio ad
oggetto l’accertamento dei valori di campo magnetico e della densità di potenza
dell’onda piana equivalente escludendo (d. 23 marzo 2004) in radice la
pericolosità per la salute dei residenti della zona, ivi compresi ovviamente i
ricorrenti.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24/01/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Santo Balba, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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